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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/09/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4055 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. dell'11 settembre 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Felice Pali e Alessandra Parte_1
Guarini giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Molinari giusta procura in Controparte_1 atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa, e comparse depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.10.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato da in data 11.10.2024 Controparte_1 basato sul decreto del Tribunale di Potenza del 17.09.2021 di modifica alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, precetto in forza del quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 29.002,68, di cui euro 8.091,71 per ratei mensili dovuti a titolo di mantenimento dei figli dal 20.8.2020 al 26.8.2022, euro
11.776,49 a titolo di ripetizione degli assegni familiari annualità 2020-2022, euro
8.617,96 a titolo di ripetizione indennità di invalidità da agosto 2020 a Controparte_2 dicembre 2022.
L'opponente ha dedotto: la non debenza delle somme (mantenimento, assegni e indennità di invalidità), a partire dal 2020, data della domanda, ma dal momento dell'esecutività del provvedimento del Tribunale a seguito della pronuncia di conferma della Corte di Appello;
l'erroneità dei conteggi;
la mancata percezione in alcuni periodi degli assegni familiari e dell'indennità di invalidità.
L'opponente ha quindi concluso per la nullità dell'atto di precetto, eccependo la compensazione fra le spese dallo stesso sostenute con quelle oggetto di intimazione.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa il g.i. ha rigettato l'istanza di sospensione del precetto, decisione confermata dal tribunale in sede di reclamo.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Con l'atto di precetto il ha chiesto alla il pagamento delle somme CP_1 Parte_1 relative al mantenimento dei figli dal 20.8.2020 al 26.8.2022, la ripetizione degli assegni familiari annualità 2020-2022 e delle indennità di invalidità per la minore
[...]
. CP_2
ha agito sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto del Controparte_1
Tribunale di Potenza del 17.09.2021 di modifica alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, provvedimento confermato dal decreto della Corte
d'Appello di Potenza del 29.08.2022 con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla
. Parte_1
Il Tribunale di Potenza con il decreto azionato ha così statuito: “…dispone la collocazione abitativa prevalente dei figli minori e presso il Per_1 Controparte_2 padre. Assegna al ricorrente la casa familiare… Pone a carico della madre Parte_1
il contributo di mantenimento di €.150,00 mensili per ciascun figlio, da
[...] versare al padre mediante bonifico bancario o postale secondo gli Controparte_1 indici Istat-Foi, importo al quale vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente percepiti per i minori. Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie…”.
Sostiene parte opponente che le somme (mantenimento, assegni e indennità di invalidità) non sono dovute dal 2020 (data della domanda) ma solo dal momento dell'esecutività del provvedimento del Tribunale a seguito della pronuncia di conferma della Corte di Appello.
Tale contestazione è infondata.
La giurisprudenza maggioritaria è favorevole a fare retroagire gli effetti del provvedimento di modifica alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori al momento della proposizione della relativa domanda giudiziale;
ciò in virtù del principio per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio ed in applicazione analogica della regola dettata dall'art. 445 c.c. per le pronunce in tema di alimenti che, al pari di quelle ex 710 c.p.c., non hanno natura costitutiva ma determinativa (cfr. Cass. ord. 30.7.2015 n. 16173; Cass., 10.12.2008, n.
28987; Cass., 22/05/2009, n. 11913; Cass. 10788/2018); proprio la natura determinativa di adempimenti da eseguirsi in tempi successivi, da attribuirsi alle pronunce accessorie, giustifica la loro adozione rebus sic stantibus, secondo una regola comune a tutte le previsioni volte a soddisfare i bisogni di vita della persona, in modo da consentire anche il superamento della forza del giudicato quando le stesse non corrispondano più alle condizioni fattuali che le avevano giustificate, sicché proprio per tale ragione non trova applicazione il principio per cui le pronunce costitutive producono effetto dal momento del loro passaggio in giudicato.
Pertanto, correttamente parte opposta ha intimato il pagamento delle somme con decorrenza dalla domanda.
Parte opposta ha chiesto di pagamento di euro 8.091,71 per ratei mensili dovuti a titolo di mantenimento dei figli dal 20.8.2020 al 26.8.2022, euro 11.776,49 a titolo di ripetizione degli assegni familiari annualità 2020-2022, euro 8.617,96 a titolo di ripetizione indennità di invalidità da agosto 2020 a dicembre 2022. Controparte_2
Relativamente alla somma di euro 8.091,71 richiesta per ratei mensili dovuti a titolo di mantenimento dei figli dal 20.8.2020 al 26.8.2022, parte opponente ne ha genericamente dedotto l'erroneità e la non debenza.+
Tale motivo è generico ed infondato.
Relativamente alla soma di euro 11.776,49 richiesta a titolo di ripetizione degli assegni familiari annualità 2020-2022, e alla somma di euro 8.617,96 richiesta a titolo di ripetizione indennità di invalidità da agosto 2020 a dicembre 2022, Controparte_2 parte opponente ha dedotto di avere ricevuto in quegli anni somme minori.
Dalla documentazione prodotta, buste paga della , risulta che ha stessa ha Parte_1 percepito le seguenti somme mensili: a settembre 2020 euro 732,75; da ottobre 2020 a gennaio 2021 euro 244,25; a febbraio 2021 euro 225,46; da marzo 2021 a giugno 2021 euro 244,25; da luglio 2021 a gennaio 2022 euro 329,00.
La ha dedotto di aver percepito da febbraio 2022 a settembre 2022 la somma Parte_1 di € 350,00 a titolo di assegno unico. Tale affermazione, pur non documentate, non è stata contestata da controparte.
In conclusione, la somma percepita dalla è pari a euro 8.015,21 Parte_1 Quanto all'indennità di invalidità da agosto 2020 a dicembre 2022, Controparte_2 parte opponente ha dedotto che l'erogazione di tale indennità è strettamente collegata alle ore ed alle giornate di terapia della figlia minore e non al semplice status. Quindi si tratta di un sostegno economico erogato dall' ai minori di 18 anni con disabilità CP_3 che presentano difficoltà a svolgere le funzioni proprie dell'età, e viene concesso a condizione che il minore frequenti scuole, centri diurni o centri di riabilitazione specializzati.
Sul punto nulla ha contestato parte opposta.
Orbene, dal libretto di risparmio intestato alla minore risulta che ha Controparte_2 percepito tale indennità nei mesi a dicembre 2020, da gennaio a giugno 2021, da ottobre a dicembre 2021.
Come evidenziato tale indennità viene erogata condizione che il minore frequenti scuole, centri diurni o centri di riabilitazione specializzati. Quindi è una indennità che spetta al minore, per cui essendo direttamente alle attività svolte dal minore nel periodo, non è collegata all'assegno di mantenimento, viene utilizzata dal genitore collocatario per le attività del minore e non va restituita in caso di modifiche nell'affido.
Pertanto, va dichiarata la parziale nullità dell'atto di precetto.
Considerato che secondo condivisa giurisprudenza di legittimità “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità
o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 5515/08), ne consegue, alla luce di quanto sopra osservato, che l'importo precettato va confermato in euro 8.091,71 per assegno di mantenimento, va ridotto in euro 8.015,21 per assegni familiari, va escluso per indennità di invalidità.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione,
2) ridetermina il credito risultante dal precetto opposto in: euro 8.091,71 a titolo di assegno di mantenimento euro 8.015,21 a titolo di assegni familiari, euro 354,00 a titolo di competenze per il precetto;
euro 53,10 a titolo di spese generali, euro 16,28 a titolo di cassa avvocati, euro 93,14 per IVA;
3) compensa le spese.
Così deciso in Potenza, il 18 settembre 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4055 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. dell'11 settembre 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Felice Pali e Alessandra Parte_1
Guarini giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Molinari giusta procura in Controparte_1 atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa, e comparse depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.10.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato da in data 11.10.2024 Controparte_1 basato sul decreto del Tribunale di Potenza del 17.09.2021 di modifica alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, precetto in forza del quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 29.002,68, di cui euro 8.091,71 per ratei mensili dovuti a titolo di mantenimento dei figli dal 20.8.2020 al 26.8.2022, euro
11.776,49 a titolo di ripetizione degli assegni familiari annualità 2020-2022, euro
8.617,96 a titolo di ripetizione indennità di invalidità da agosto 2020 a Controparte_2 dicembre 2022.
L'opponente ha dedotto: la non debenza delle somme (mantenimento, assegni e indennità di invalidità), a partire dal 2020, data della domanda, ma dal momento dell'esecutività del provvedimento del Tribunale a seguito della pronuncia di conferma della Corte di Appello;
l'erroneità dei conteggi;
la mancata percezione in alcuni periodi degli assegni familiari e dell'indennità di invalidità.
L'opponente ha quindi concluso per la nullità dell'atto di precetto, eccependo la compensazione fra le spese dallo stesso sostenute con quelle oggetto di intimazione.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa il g.i. ha rigettato l'istanza di sospensione del precetto, decisione confermata dal tribunale in sede di reclamo.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Con l'atto di precetto il ha chiesto alla il pagamento delle somme CP_1 Parte_1 relative al mantenimento dei figli dal 20.8.2020 al 26.8.2022, la ripetizione degli assegni familiari annualità 2020-2022 e delle indennità di invalidità per la minore
[...]
. CP_2
ha agito sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto del Controparte_1
Tribunale di Potenza del 17.09.2021 di modifica alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, provvedimento confermato dal decreto della Corte
d'Appello di Potenza del 29.08.2022 con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla
. Parte_1
Il Tribunale di Potenza con il decreto azionato ha così statuito: “…dispone la collocazione abitativa prevalente dei figli minori e presso il Per_1 Controparte_2 padre. Assegna al ricorrente la casa familiare… Pone a carico della madre Parte_1
il contributo di mantenimento di €.150,00 mensili per ciascun figlio, da
[...] versare al padre mediante bonifico bancario o postale secondo gli Controparte_1 indici Istat-Foi, importo al quale vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente percepiti per i minori. Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie…”.
Sostiene parte opponente che le somme (mantenimento, assegni e indennità di invalidità) non sono dovute dal 2020 (data della domanda) ma solo dal momento dell'esecutività del provvedimento del Tribunale a seguito della pronuncia di conferma della Corte di Appello.
Tale contestazione è infondata.
La giurisprudenza maggioritaria è favorevole a fare retroagire gli effetti del provvedimento di modifica alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori al momento della proposizione della relativa domanda giudiziale;
ciò in virtù del principio per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio ed in applicazione analogica della regola dettata dall'art. 445 c.c. per le pronunce in tema di alimenti che, al pari di quelle ex 710 c.p.c., non hanno natura costitutiva ma determinativa (cfr. Cass. ord. 30.7.2015 n. 16173; Cass., 10.12.2008, n.
28987; Cass., 22/05/2009, n. 11913; Cass. 10788/2018); proprio la natura determinativa di adempimenti da eseguirsi in tempi successivi, da attribuirsi alle pronunce accessorie, giustifica la loro adozione rebus sic stantibus, secondo una regola comune a tutte le previsioni volte a soddisfare i bisogni di vita della persona, in modo da consentire anche il superamento della forza del giudicato quando le stesse non corrispondano più alle condizioni fattuali che le avevano giustificate, sicché proprio per tale ragione non trova applicazione il principio per cui le pronunce costitutive producono effetto dal momento del loro passaggio in giudicato.
Pertanto, correttamente parte opposta ha intimato il pagamento delle somme con decorrenza dalla domanda.
Parte opposta ha chiesto di pagamento di euro 8.091,71 per ratei mensili dovuti a titolo di mantenimento dei figli dal 20.8.2020 al 26.8.2022, euro 11.776,49 a titolo di ripetizione degli assegni familiari annualità 2020-2022, euro 8.617,96 a titolo di ripetizione indennità di invalidità da agosto 2020 a dicembre 2022. Controparte_2
Relativamente alla somma di euro 8.091,71 richiesta per ratei mensili dovuti a titolo di mantenimento dei figli dal 20.8.2020 al 26.8.2022, parte opponente ne ha genericamente dedotto l'erroneità e la non debenza.+
Tale motivo è generico ed infondato.
Relativamente alla soma di euro 11.776,49 richiesta a titolo di ripetizione degli assegni familiari annualità 2020-2022, e alla somma di euro 8.617,96 richiesta a titolo di ripetizione indennità di invalidità da agosto 2020 a dicembre 2022, Controparte_2 parte opponente ha dedotto di avere ricevuto in quegli anni somme minori.
Dalla documentazione prodotta, buste paga della , risulta che ha stessa ha Parte_1 percepito le seguenti somme mensili: a settembre 2020 euro 732,75; da ottobre 2020 a gennaio 2021 euro 244,25; a febbraio 2021 euro 225,46; da marzo 2021 a giugno 2021 euro 244,25; da luglio 2021 a gennaio 2022 euro 329,00.
La ha dedotto di aver percepito da febbraio 2022 a settembre 2022 la somma Parte_1 di € 350,00 a titolo di assegno unico. Tale affermazione, pur non documentate, non è stata contestata da controparte.
In conclusione, la somma percepita dalla è pari a euro 8.015,21 Parte_1 Quanto all'indennità di invalidità da agosto 2020 a dicembre 2022, Controparte_2 parte opponente ha dedotto che l'erogazione di tale indennità è strettamente collegata alle ore ed alle giornate di terapia della figlia minore e non al semplice status. Quindi si tratta di un sostegno economico erogato dall' ai minori di 18 anni con disabilità CP_3 che presentano difficoltà a svolgere le funzioni proprie dell'età, e viene concesso a condizione che il minore frequenti scuole, centri diurni o centri di riabilitazione specializzati.
Sul punto nulla ha contestato parte opposta.
Orbene, dal libretto di risparmio intestato alla minore risulta che ha Controparte_2 percepito tale indennità nei mesi a dicembre 2020, da gennaio a giugno 2021, da ottobre a dicembre 2021.
Come evidenziato tale indennità viene erogata condizione che il minore frequenti scuole, centri diurni o centri di riabilitazione specializzati. Quindi è una indennità che spetta al minore, per cui essendo direttamente alle attività svolte dal minore nel periodo, non è collegata all'assegno di mantenimento, viene utilizzata dal genitore collocatario per le attività del minore e non va restituita in caso di modifiche nell'affido.
Pertanto, va dichiarata la parziale nullità dell'atto di precetto.
Considerato che secondo condivisa giurisprudenza di legittimità “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità
o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 5515/08), ne consegue, alla luce di quanto sopra osservato, che l'importo precettato va confermato in euro 8.091,71 per assegno di mantenimento, va ridotto in euro 8.015,21 per assegni familiari, va escluso per indennità di invalidità.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione,
2) ridetermina il credito risultante dal precetto opposto in: euro 8.091,71 a titolo di assegno di mantenimento euro 8.015,21 a titolo di assegni familiari, euro 354,00 a titolo di competenze per il precetto;
euro 53,10 a titolo di spese generali, euro 16,28 a titolo di cassa avvocati, euro 93,14 per IVA;
3) compensa le spese.
Così deciso in Potenza, il 18 settembre 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo