Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2013, n. 2075
CASS
Sentenza 29 gennaio 2013

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La risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.

L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile.

L'incapacità a testimoniare deve essere eccepita dalla parte interessata nell'immediatezza dell'assunzione della prova, non trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio, sicché essa non può essere denunciata, per la prima volta, in sede di legittimità.

Commentari3

  • 1INCAPACITA’ A TESTIMONIARE: non è rilevabile d’ufficio e va formulata prima dell’ammissione
    Avv. Brunella Caniglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 26 aprile 2023

    ISSN 2385-1376 “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova.[…] Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, …

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  • 2INCAPACITA’ A TESTIMONIARE: va tempestivamente eccepita da chi intenda farla valere
    Avv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 26 aprile 2023

    ISSN 2385-1376 L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in …

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  • 3Contratto di compravendita: risoluzione o recesso? Facciamo chiarezza
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 12 febbraio 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2013, n. 2075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2075
Data del deposito : 29 gennaio 2013

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