Sentenza 27 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/07/2021, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2021
N. 00977/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2008, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bettiol e Carmelo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Paolo Bettiol in Venezia, San Marco 5355;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, con cui sono state rigettate le istanze del ricorrente volte alla concessione dell'equo indennizzo, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, con il riconoscimento della sussistenza della causa di servizio per le patologie di artrosi coxofemorale ed artrosi cervicale con discopatie multiple.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma - (Rm);
Vista la comunicazione depositata-OMISSIS-, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 8 giugno 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- che con dichiarazione depositata-OMISSIS-, la parte ricorrente, tramite il proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
- che la suddetta rinuncia non è stata ritualmente notificata all’Amministrazione costituita, come prescritto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.
- che, pur in assenza di rituale rinuncia, la dichiarazione resa dal difensore, costituisce inequivoca manifestazione del difetto di interesse alla decisione nel merito (art. 84, comma 4 c.p.a.);
- che, a norma degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4 c.p.a., dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 – tenutasi in modalità videoconferenza - con l'intervento dei Magistrati:
Marina Perrelli, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.