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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2061/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte D'Appello nella persona dei seguenti magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott.ssa Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere dott.ssa Cecilia Cavaceppi Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 2061/2023 tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GANDINI STEFANIA ed elett.te dom.to in Modena, viale Martiri della Libertà n. 6 presso lo studio del difensore come da procura in atti appellante e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege P.IVA_1 in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato appellato
Procura Generale presso la Corte di Appello intervenuto
Oggetto: appello avverso l'ordinanza pronunciata, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nel procedimento R.G.n. 15178/2021dal Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, Sezione Specializzata dei Diritti della Persona e Immigrazione Civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato il 18 aprile 2023 parte appellante impugnava l'ordinanza, resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., con cui il Tribunale di Roma, sezione specializzata protezione internazionale, rigettava la sua domanda di accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed i figli minori residenti in Pakistan. Il convenuto costituitosi nel presente giudizio, sia pure tardivamente, il 20 CP_2 settembre 2023, insisteva per l'infondatezza della domanda in appello e contestualmente per la legittimità del diniego, emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, che contestando l'autenticità dei documenti prodotti dall'odierno appellante in seno al procedimento amministrativo, aveva rigettato l'istanza di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare. Il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello con atto di intervento del 31/8/2023. Con ordinanza depositata l'11 ottobre 2023, resa all'esito dell'udienza del 21 settembre 2023, trattata in modalità cartolare, il collegio disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 novembre 2024, poi rinviata di ufficio all'8 maggio 2025, con decreto presidenziale del 17/4/2025, regolarmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite.
Alla predetta udienza dell'8 maggio, pure celebrata secondo le modalità della trattazione scritta, rilevato che entrambe le parti non avevano presentato note e richieste scritte, questa Corte rinviava all'udienza del 30/06/2025 con ordinanza regolarmente comunicata il 14 maggio scorso.
Stante il reiterato mancato deposito delle note di trattazione scritta, in sostituzione delle udienze dell'8 maggio e del 30 giugno u.s., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. che al comma 4 stabilisce infatti che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
L'estinzione va dichiarata con sentenza ai sensi del nuovo comma 5 dell'art. 350 c.p.c. che, come introdotto dall'art. 3 co. 4 lett.f) d.lgs. 31.10.2024, n. 164 (c.d. correttivo Cartabia), stabilisce infatti che “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma”, disposizione che trova applicazione nel presente giudizio giusto il disposto dell'art. 7 del d.lgs. 164/2024 che prevede che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023". Inoltre il comma 6 dell'art. 350 c.p.c., pure introdotto dal correttivo Cartabia, prevede che i provvedimenti siano pronunciati dall'istruttore, ove nominato, solamente nei espressamente previsti, riaffermando di contro la regola generale che negli altri casi sono pronunciati dal collegio.
Giacché la reiterata mancata comparizione delle parti si è verificata durante la trattazione collegiale del giudizio, essa va dichiarata dal collegio con sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 348 co. 3 e 350 co. 6 c.p.c.
pag. 2/3 In ordine alle spese se ne dispone la compensazione ai sensi dell'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando così dispone: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 1/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Cecilia Cavaceppi Alberto Tilocca
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte D'Appello nella persona dei seguenti magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott.ssa Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere dott.ssa Cecilia Cavaceppi Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 2061/2023 tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GANDINI STEFANIA ed elett.te dom.to in Modena, viale Martiri della Libertà n. 6 presso lo studio del difensore come da procura in atti appellante e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege P.IVA_1 in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato appellato
Procura Generale presso la Corte di Appello intervenuto
Oggetto: appello avverso l'ordinanza pronunciata, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nel procedimento R.G.n. 15178/2021dal Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, Sezione Specializzata dei Diritti della Persona e Immigrazione Civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato il 18 aprile 2023 parte appellante impugnava l'ordinanza, resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., con cui il Tribunale di Roma, sezione specializzata protezione internazionale, rigettava la sua domanda di accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ed i figli minori residenti in Pakistan. Il convenuto costituitosi nel presente giudizio, sia pure tardivamente, il 20 CP_2 settembre 2023, insisteva per l'infondatezza della domanda in appello e contestualmente per la legittimità del diniego, emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, che contestando l'autenticità dei documenti prodotti dall'odierno appellante in seno al procedimento amministrativo, aveva rigettato l'istanza di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare. Il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello con atto di intervento del 31/8/2023. Con ordinanza depositata l'11 ottobre 2023, resa all'esito dell'udienza del 21 settembre 2023, trattata in modalità cartolare, il collegio disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 novembre 2024, poi rinviata di ufficio all'8 maggio 2025, con decreto presidenziale del 17/4/2025, regolarmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite.
Alla predetta udienza dell'8 maggio, pure celebrata secondo le modalità della trattazione scritta, rilevato che entrambe le parti non avevano presentato note e richieste scritte, questa Corte rinviava all'udienza del 30/06/2025 con ordinanza regolarmente comunicata il 14 maggio scorso.
Stante il reiterato mancato deposito delle note di trattazione scritta, in sostituzione delle udienze dell'8 maggio e del 30 giugno u.s., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. che al comma 4 stabilisce infatti che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
L'estinzione va dichiarata con sentenza ai sensi del nuovo comma 5 dell'art. 350 c.p.c. che, come introdotto dall'art. 3 co. 4 lett.f) d.lgs. 31.10.2024, n. 164 (c.d. correttivo Cartabia), stabilisce infatti che “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma”, disposizione che trova applicazione nel presente giudizio giusto il disposto dell'art. 7 del d.lgs. 164/2024 che prevede che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023". Inoltre il comma 6 dell'art. 350 c.p.c., pure introdotto dal correttivo Cartabia, prevede che i provvedimenti siano pronunciati dall'istruttore, ove nominato, solamente nei espressamente previsti, riaffermando di contro la regola generale che negli altri casi sono pronunciati dal collegio.
Giacché la reiterata mancata comparizione delle parti si è verificata durante la trattazione collegiale del giudizio, essa va dichiarata dal collegio con sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 348 co. 3 e 350 co. 6 c.p.c.
pag. 2/3 In ordine alle spese se ne dispone la compensazione ai sensi dell'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando così dispone: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 1/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Cecilia Cavaceppi Alberto Tilocca
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