Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 620/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
620/2022 R.G.C., all'udienza del 26/06/2024, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Versace ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Nicolò dall'Arca, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, già , in Controparte_1 Controparte_1 persona del pro tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 46/A, CP_2 [...] ed Controparte_3 [...]
provincia di Macerata, in persona dei rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dal suddetto Direttore Generale pro tempore e dai dipendenti dell' per la provincia di Macerata, ex art. 417 bis Controparte_4
c.p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 conv. con mod. in L. 5-3-2020 n. 12, e s.m.i., D.L. 11-11-2022 n.
173, D.P.C.M. 27-10-2023 n. 208 e 21-10-2019 n. 140, D.M. 18-12-2024 n. 917 e D.D.G n.
6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3
con sede in Ancona, via XXV Aprile, n. 19;
[...]
CONVENUTI
Oggetto: impugnazione provvedimento di sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15-9-2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola secondaria di secondo grado titolare presso l'I.I.S. “Leonardo da Vinci” di
Civitanova Marche, nell'a. s. 2021/2022 utilizzata provvisoriamente dall' Controparte_5
di LE quale docente di sostegno, lamentava: l'illegittimità del provvedimento
[...]
n. 470 del 6-4-2022, comunicatole il successivo 15-6-2022, per violazione del termine perentorio di 30 giorni per la contestazione degli addebiti disciplinari nei suoi confronti, essendo l'Ufficio procedente a conoscenza dei fatti contestati fin dal 21-3-2022, come da
1
la violazione e falsa applicazione dei termini previsti in tema di procedimento disciplinare e conseguente nullità del procedimento disciplinare iniziato dopo 30 giorni e concluso dopo 120 giorni;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, comma 9 ter, D.
Lgs. 30-3-2001 n. 165; la violazione del principio di trasparenza e l'eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà; la tardività della contestazione per insussistenza di discrezionalità in capo al datore nel rispetto dei termini stabiliti, in particolare di quelli perentori iniziale e finale;
oltre all'autonomia attuale tra valutazione del rilievo penale e disciplinare dei fatti asseritamente commessi, alla carenza di proporzionalità nella irrogazione della sanzione, indicata in quella del licenziamento, e ad altri elementi (che fanno desumere nel ricorso introduttivo il riferimento a distinta controversia, tra parti diverse da quelle odierne, evidentemente trattata dinanzi al Tribunale di Bologna, e non conferenti al presente procedimento);
La concludeva quindi chiedendo: Parte_1
“Emettere decreto inaudita altera parte, nella fase cautelare ex art. 700 c.p.c., oppure nella la fase di merito ex art. 414 c.p.c.
“Per tutti i fatti sopra esposti, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:
“Accertare, dichiarare e ritenere nullo e/o illegittimo il provvedimento emesso dall''Ufficio
a firma del Dirigente Controparte_7
Luca Pasqualini, decreto n. 470 del 6.4.2021, di Provvedimento Disciplinare, nei confronti della Docente ed il provvedimento emesso dall''Ufficio Parte_1 [...]
- a firma del Dirigente Luca Controparte_3 CP_8
Pasqualini, decreto n. 806 del 27.05.2022, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.
“Ordinando l' Controparte_7 in persona del Dirigente pro tempore, di provvedere con tutti gli atti necessari per l'immediato reintegro sul posto di lavoro, a pieno titolo, della ricorrente Parte_1 presso il Liceo “Leonardo Da Vinci” di Civitanova Marche (MC), sulla materia Storia e Filosofia, per l'anno scolastico 2022/2023, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.
“Condannare, in solido tra loro, l' Controparte_7
in persona del Dirigente pro tempore, nonché il
[...] [...]
, in persona del Ministro pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato 60100 Ancona … al recupero della mancata retribuzione pari al 50% dal giorno della sospensione disciplinare dall'1.6.2022 per un anno, con decorrenza dalla data di effettiva sospensione, e /o comunque fino alla data dell'effettivo reintegro sul posto di lavoro unitamente a ferie, ratei di tredicesima, e TFR, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva, con interessi, rivalutazione monetaria e spese legali, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in violazione di tutte le regole previste dall'art. 55 - bis, D. lgs. 30.03.2001 n. 165, al risarcimento del danno patrimoniale subito
2 per effetto dell'illegittimo provvedimento di sospensione disciplinare ed il comportamento tenuto dell'Amministrazione convenuta, in violazione della suddetta norma, e condannare, in solido tra loro, in via equitativa, l' Controparte_7
in persona del Dirigente pro tempore, nonché il
[...] [...]
, in persona del pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso Controparte_1 CP_2
l'Avvocatura distrettuale dello Stato 60100 Ancona … al pagamento della somma, maggiore o minore che si ritenga di giustizia, pari ad € 30.000,00, o comunque nella misura ritenuta di giustizia, per violazione della normativa vigente, per tutti i fatti sopra descritti.
“Disponendo, ove occorrendo, apposita C.T.U., con le pronunce di condanna a ciò conseguenti a carico dell'Amministrazione convenuta, con interessi e rivalutazione per tutti i fatti evidenziati in narrativa.
“Adottare, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva delle ricorrenti.”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano ritualmente in giudizio le Amministrazioni convenute le quali eccepivano:
- in via preliminare, il difetto di interesse ad agire in relazione alla domanda di annullamento/declaratoria di nullità/illegittimità del D. n. 470 del 6-4-2022 dell' resso CP_8
l configurando tale decreto null'altro che il provvedimento di contestazione CP_6 degli addebiti disciplinari nei confronti della integrante il provvedimento di avvio Parte_1 per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori all'esito del procedimento penale, ed alle domande connesse e consequenziali;
nel merito esponevano: con nota n. 685 del 21-3-2022 del Dirigente dell' di LE, prot. dell' n. 6334 del 22-3- Controparte_9 CP_6
2022, il D. S. aveva segnalato all' presso l' i comportamenti CP_8 CP_6 antidoverosi tenuti nel corso dell'intero a. s. 2021/2022 dalla ricorrente, in qualità di docente di sostegno, nei confronti dell'NA minorenne portatrice di handicap alla ER stessa affidata, frequentante la II classe del Liceo classico, comportamenti descritti nella relazione della tirocinante di sostegno, , allegata alla segnalazione, in Persona_2 base alla quale l' presso l' nella persona del dirigente dott. Luca CP_8 CP_6
Pasqualini, il 6-4-2022 aveva adottato il provvedimento n. 470 di contestazione dei relativi addebiti disciplinari nei confronti della nel rispetto del termine perentorio di 30 Parte_1 giorni ex art. 55 bis, 4° co., D. Lgs. n. 165/01, trasmesso il 7-4-2022 al Dirigente dell' CP_9
di LE affinchè lo notificasse alla docente nelle forme e nei termini di cui all'art.
[...]
55 bis, 5° co., del D. Lgs. n. 165/01, D. S. che però, su ordine del Comandante della Stazione
Carabinieri del medesimo Comune, impartitogli il 9-4-2022, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, si era dovuto astenere dall'adempimento, per non compromettere la segretezza dell'attività di indagine penale in corso sui medesimi fatti, come confermato dalla successiva nota del suddetto Comandante del 22-4-2022, assunta dall' al prot. n. 8995 del 23-4-2022; dopo oltre un mese era pervenuta una CP_6 ulteriore nota del 24-5-2022 del Comandante della medesima Stazione Carabinieri, acquisita al prot. n. 11761 del 26-5-2022, con cui, a seguito dell'ottenimento del relativo nulla osta da parte della cit. Procura della Repubblica, era stata comunicata anche all' presso CP_8
l oltre che all : l'avvenuta esecuzione della misura cautelare CP_6 Controparte_9
3 degli arresti domiciliari nei confronti della “indagata per il reato di cui agli artt. Parte_1
41 cpv, 81 e 110, 572 comma 2°, 61 n. 1, n. 4, n. 9, n. 11 e 11 quinquies del c.p.
(Maltrattamenti pluriaggravati), all'interno del citato Istituto “ ” ai danni della CP_9 studente minore , affetta da disturbo pervasivo generalizzato dello sviluppo, ER che rientra nello spettro autistico, con deficit cognitivo grave”; all'esito, l' presso CP_8
l riscontrata la sussistenza dei relativi presupposti, aveva provveduto CP_6 immediatamente ad emettere il D. n. 806 del 27-5-2022, con il quale: 1) il procedimento disciplinare già avviato con il D. n. 470 del 6-4-2022 veniva sospeso, in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55 ter, 1° co., D. Lgs. n. 165/01, con riserva di riattivazione e conclusione del medesimo, previa convocazione dell'interessata ex art. 55 bis, 4° co., Lgs. n. 165/01 per essere sentita a sua difesa, 2) la ai sensi dell'art. 55 ter, Parte_1
1° co., D. Lgs. n. 165/01 e dell'art. 91 D.P.R. n. 3/57, considerato altresì che l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte dell'autorità giudiziaria presupponeva il riscontro, da parte di quest'ultima, del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati ascrittile ex art. 283 c.p.p., era sospesa cautelarmente dal servizio, per il periodo di un anno decorrente dalla notifica del provvedimento, con riserva di modifica/revoca del suddetto provvedimento di sospensione cautelare dal servizio in relazione agli sviluppi del procedimento penale;
con nota prot. n. 11937 del 27-5-2022
l aveva trasmesso il provvedimento di cui al D. n. 806 del 27-5-2022 al Dirigente CP_8 dell' di LE per la notifica del decreto di sospensione del procedimento Controparte_9 disciplinare e dal servizio della dipendente “previa notifica alla medesima dipendente del provvedimento di contestazione degli addebiti disciplinari, di cui al D.D. n. 470 del
06.04.2022”; per un disguido il provvedimento n. 806/22 era pervenuto alla prima Parte_1 della notifica del provvedimento n. 470/22 di contestazione degli illeciti disciplinari, ma la ricorrente aveva conosciuto entrambi i provvedimenti e la sequenza cronologica degli stessi era chiaramente evincibile dalle rispettive date di protocollazione;
- le resistenti contestavano ancora la doglianza avversaria di decadenza dall'azione disciplinare per pretesa tardività della contestazione di addebito disciplinare, richiamando il divieto di notifica impartito al D. S. dell' di LE dalla Polizia Giudiziaria, Controparte_9 non potendo quindi l'Amministrazione scolastica effettuare la notifica della contestazione dell'addebito disciplinare all'interessata entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione disciplinare del 22-3-2022, potendo la stessa dare impulso alla contestazione soltanto a seguito della comunicazione da parte dei Carabinieri dell'avvenuta esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagata, in caso contrario contravvenendo ad un divieto imposto dal magistrato inquirente penale a tutela della segretezza delle indagini allora in corso ed incorrendo nella commissione del reato di cui all'art. 379 bis c.p. per la rivelazione di segreti inerenti un procedimento penale le cui indagini erano in corso;
peraltro l'asserito ritardo era comunque irrilevante, poiché non aveva fatto venir meno la tempestività dell'emissione del provvedimento di contestazione di addebito disciplinare, avvenuta il 6-4-2022, ovvero appena 16 giorni dopo la ricezione della segnalazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti da parte del D. S. dell CP_10
[... di LE, dunque prima dello spirare del termine perentorio di 30 giorni previsto
[...] dall'art. 55 bis, 4° co., D. Lgs. n. 165/01, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. 25-5-2017 n. 75, applicabile ratione temporis, ed alla luce delle disposizioni di cui al successivo comma 9 ter, secondo i quali l'adempimento necessario e sufficiente ad evitare lo spirare del termine perentorio di 30 giorni doveva rinvenirsi nell'emissione da parte dell'Amministrazione dell'atto di contestazione degli addebiti disciplinari, circostanza che di per sé dimostrava l'insussistenza di quell'inerzia che il legislatore del D. Lgs. n. 165/01 aveva inteso sanzionare con la previsione della decadenza dall'azione disciplinare, essendo irrilevante il tempo del perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, trovando applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto, non ostandovi la natura recettizia di quest'ultimo, come chiarito dalla giurisprudenza sia di merito sia di legittimità; non vi era inoltre stata alcuna lesione del diritto di difesa della posto Parte_1 che l'audizione a sua difesa, originariamente fissata per il 24-5-2022 e non tenutasi a causa del suddetto impedimento alla notifica del provvedimento, sarebbe stata nuovamente fissata a seguito della riattivazione del procedimento disciplinare una volta acquisitigli elementi istruttori forniti dal procedimento penale in corso, circostanza indicata anche nel successivo decreto di sospensione del procedimento disciplinare, dovendosi rammentare che il termine perentorio di 30 giorni per la contestazione degli addebiti disciplinari, almeno dalla riforma del 2017, decorreva indiscutibilmente dalla ricezione da parte dell' ella segnalazione CP_8 dei comportamenti disciplinarmente rilevanti da parte del responsabile/capo struttura del dipendente;
nel presente caso, detto termine decorreva dal 21-3-2022, data della segnalazione pervenuta all' al D. S., a prescindere dal tempo dell'avvenuta conoscenza da parte del CP_8
D. S. dei comportamenti segnalati;
non si era quindi verificata alcuna decadenza dall'azione disciplinare, avendo l'Amministrazione scolastica operato nel rispetto sia degli artt. 55 e segg.
D. Lgs. n. 165/01 sia del temporaneo divieto di notifica della contestazione di addebito disciplinare imposto dall'Autorità giudiziaria a mezzo dei Carabinieri di LE;
- i convenuti ribadivano la legittimità sia del D. n. 470 del 6-4-2022, di contestazione dell'addebito disciplinare, sia del D. n. 806 del 27-5-2022, di sospensione del procedimento disciplinare e sospensione cautelare del servizio, in quanto ambedue i provvedimenti erano fondati anche nel merito, il primo alla luce della segnalazione dei fatti disciplinarmente rilevanti, il secondo a seguito della comunicazione da parte dei Carabinieri di LE dei reati per i quali la docente risultava indagata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Macerata e dell'avvenuta applicazione nei confronti della stessa della misura cautelare degli arresti domiciliari, che presupponeva anche l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.c. per detti reati, mentre i presupposti di fatto e di diritto erano stati nel dettaglio richiamati nelle premesse del provvedimento;
peraltro un ulteriore provvedimento cautelare di sospensione della dalla docenza su posto di Parte_1 sostegno era stato emesso il 28-5-2022 dal G.I.P. presso il Tribunale di Macerata nell'ambito del procedimento penale a carico della ricorrente, trasmesso all'Amministrazione scolastica
5 dai Carabinieri di LE con nota del 10-10-2022, il quale confermava ulteriormente la sussistenza dei presupposti posti a fondamento del D. n. 806 del 27-5-2022;
- infine i resistenti evidenziavano l'inconferenza dell'impugnazione del provvedimento disciplinare, in particolare di un asserito “licenziamento in data 15.09.2020”, come anche del lamentato difetto di “proporzionalità nella irrogazione delle sanzioni disciplinari” e della
“buona fede del ricorrente”, non essendo in realtà stata irrogata alcuna sanzione disciplinare, in quanto il procedimento disciplinare non si era ancora concluso, essendo stato sospeso in attesa degli sviluppi del procedimento penale ancora pendente nei confronti della ricorrente per i medesimi fatti oggetto di contestazione di addebito disciplinare;
richiamavano altresì il contenuto del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio per un anno, non considerato affatto dalla fondato sui presupposti previsti dalla legge, richiamati Parte_1 nelle premesse e riportati nella comparsa di costituzione;
- quanto alla richiesta risarcitoria avversaria, le Amministrazioni convenute eccepivano che dalla asserita violazione di norme non discendeva di per sé un obbligo risarcitorio, occorrendo a tal fine dimostrare, oltre all'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione datrice, anche il danno asseritamente subito, il nesso di causalità tra fatto illecito e danno e l'elemento soggettivo addebitabile al preteso responsabile.
I convenuti concludevano pertanto chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
“- in via pregiudiziale-preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente , quanto meno in relazione alla domanda avente ad Parte_1 oggetto l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o di illegittimità del D.D. n. 470 del 06.04.2022 dell'Ufficio procedimenti disciplinari presso l' e per l'effetto CP_6 rigettare in rito la relativa domanda e quelle ad essa connesse/consequenziali, per i motivi esposti in premessa al paragrafo 1;
“- in via cautelare, rigettare l'istanza proposta dalla sig.ra in corso di Parte_1 causa ex art. 700 c.p.c., per insussistenza del requisito del fumus boni iuris e/o del periculum in mora, in virtù di quanto esposto in premessa;
“- nel merito, rigettare le domande proposte dalla sig.ra nel presente Parte_1 procedimento, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, o con la statuizione ritenuta del caso, per i motivi di cui in narrativa.”.
Nelle more della trattazione del presente procedimento, con ordinanza pronunciata il 30-5-
2023, l'istanza ex art. 700 c.p.c. presentata in corso di causa dalla veniva respinta Parte_1 per ritenuta insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
In accoglimento del reclamo proposto dalla ricorrente, con ordinanza del Tribunale adito, in composizione collegiale, del 20-9-2023, la misura cautelare della sospensione dal servizio adottata nei confronti della con decreto del Dirigente dell' presso l' Parte_1 CP_8 CP_6
n. 806 del 27-5-2022 era annullata.
[...]
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da
6 dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono. Dalla documentazione versata in atti risulta che il Dirigente dell'I.I.S. - “ ” di CP_9
LE il 28-5/1-6-2022 ha comunicato alla ricorrente mediante raccomandata con avviso di ricevimento il provvedimento n. 806 del 27-5-2022 del Dirigente dell'Ufficio Procedimenti
Disciplinari presso l' del seguente contenuto: CP_6
“Il Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari,
“VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 166 del 30 settembre 2020, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del "; VISTO il Controparte_1
D.L. n. 1 del 9 gennaio 2020 (in G.U. n. 6 del 9.1.2020), recante " Disposizioni urgenti per l'istituzione del del "; Controparte_1 Controparte_11
VISTO il D.M. n. 917 del 18 dicembre 2014, recante "Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l' , con particolare CP_6 CP_7 riferimento a quanto disposto dall'art. 2 punto 1 c. 2 (Ufficio II);
“VISTA la C.M. n. 72 del 19 dicembre 2006 concernente linee di indirizzo in ordine al procedimento e alle sanzioni disciplinari nel comparto scuola;
VISTA la C.M. n. 88 in data
8 novembre 2010; VISTA la circolare n. 14/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari;
“VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007; VISTO il CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in sede ARAN, per il triennio
2016-2018, il 19 aprile 2018; VISTO il D. L.vo 30.3.2001 n. 165, ed in particolare gli artt.
55 e ss.; VISTO il D. Lgs. n. 150/2009; VISTO il D.lgs. 25.5.2017, n. 75; VISTO il d. lgs. n.
297/1994, con particolare riferimento agli artt. 492 e ss.; VISTO il D.P.R. 10.01.1957 n. 3;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
“VISTO il D.D.G. n. 470 del 06.04.2022 di questo Ufficio procedimenti disciplinari, da ritenersi qui integralmente richiamato, con cui sono stati contestati alla docente Parte_1
(nata a [...] - AN il 05.08.1981, titolare presso "Leonardo Da Vinci" di Civitanova
[...]
Marche ma attualmente utilizzata quale docente di sostegno presso l'Istituto di Istruzione
Superiore "F. Filelfo" di LE) gli addebiti relativi ai comportamenti integranti maltrattamenti nei confronti dell'NA portatrice di handicap ivi meglio ER descritti, con convocazione della docente per l'audizione a propria difesa del 24.05.2022, che non si è poi svolta per i motivi meglio descritti al punto successivo;
“VISTO l'invito ad astenersi temporaneamente dalla notifica del suddetto provvedimento di contestazione degli addebiti disciplinari nei confronti della docente , rivolto Parte_1 all'Amministrazione scolastica dalla Legione Carabinieri "Marche" Compagnia di LE, anche per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, motivato da esigenze di segretezza investigativa in relazione al procedimento penale pendente nei confronti della docente avanti alla Procura della Repubblica presso il Parte_1
Tribunale di Macerata per i medesimi fatti oggetto di contestazione di addebito disciplinare,
7 di cui si dà atto anche nella comunicazione della Legione Carabinieri Compagnia CP_6 di LE del 22.04.2022 acquisita da questo al n. 8995 prot. del 23.04.2022; CP_6
“CONSIDERATO il tenore dell'articolo di giornale apparso sul quotidiano "Il corriere della sera" in data 22.05.2022, in cui viene riportata la circostanza dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una docente di sostegno per il reato di maltrattamenti pluriaggravati in danno di una sedicenne autistica al termine di indagini condotte dai Carabinieri di Macerata e LE, individuabile - in virtù degli elementi riportati nel suddetto articolo a mezzo stampa - nella docente di cui sopra;
Parte_1
“VISTA la nota prot. n. 64/8-29-2022 del 24.05.2022 della Legione Carabinieri CP_6
Compagnia di LE, acquisita da questo al n. 11761 prot. del 26.05.2022, CP_6 avente ad oggetto "Indagini di P.G. nell'ambito del proc. pen. Nr. 933/2022 RGNR Mod. 21
- Comunicazione ai fini procedimentali disciplinari", con la quale si conferma quanto indicato dall'articolo di giornale di cui sopra, in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti della docente utilizzata sul posto di sostegno Parte_1
, indagata per i gravi fatti di rilevanza penale (reato di cui agli artt. 41 cpv, 81 e 110
[...]
- 572, comma 2, 61 n. l, n. 4, n. 5 n. 9, n. 11, e n. 11 quinquies c.p.) già oggetto di contestazione di addebito disciplinare emessa con D.D. n. 470 del 06.04.2022;
“CONSIDERATA la particolare complessità dell'accertamento dei fatti,
“SOSPENDE
“ai sensi dell'art. 55 ter comma 1 del D L vo 165/2001, introdotto dall'art. 68 del D. L.vo
27.10 2009.n. 150 e modificato dall'art. 14, comma 1 lett. a) del D. L.vo 25 maggio 2017 n.
75, il procedimento disciplinare attivato nei confronti della sig.ra , nata a [...]
Jesi - AN il 05.08.1981, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado titolare presso l'I.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Civitanova Marche ma attualmente utilizzata quale docente di sostegno presso l'Istituto di Istruzione Superiore "F. Filelfo" di
LE, riservandosi di riattivarlo e concluderlo - previa convocazione della predetta ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D. L.vo 30.3.2001 n. 165 per essere sentita a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato - in relazione ai nuovi elementi istruttori che emergeranno in sede penale.
“Contestualmente
“VISTO il disposto dell'art. 55 ter, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, il quale, in materia di rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale, stabilisce che “(...)
Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del Dipendente”; VISTO altresì il disposto dell'art. 91 del D.P.R. n. 3 del 1957;
“CONSIDERATI l'estrema gravità e rilevanza penale, nonché l'allarme sociale generato dai fatti attribuiti alla docente precedentemente descritti, ed altresì Parte_1
l'intervenuta sottoposizione della docente, per i fatti di cui sopra, ad una misura restrittiva della libertà personale;
“CONSIDERATO che i fatti costituenti reato ascritti alla predetta docente (maltrattamenti pluriaggravati) tanto più in quanto Parte_1 apparentemente commessi in danno di una studentessa portatrice di handicap alla stessa
8 affidata integrerebbero, se confermati all'esito del procedimento penale, gravissime violazioni dei doveri inerenti alla funzione docente - cui è attributo in primis un ruolo educativo -, nonché attività dolosa foriera di grave pregiudizio, anche di immagine, alla scuola di servizio ed all'Amministrazione scolastica;
“CONSIDERATO, altresì, che l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte dell'Autorità giudiziaria presuppone il riscontro, da parte di quest'ultima, del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. (oltre che delle specifiche esigenze cautelari nella fattispecie ravvisate);
“SOSPENDE
“in via cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 55 ter comma 1 del D. L.vo 165/2001 - introdotto dall'art 68 del D.L. vo 27.10.2009 n. 150 e modificato dall' art. 14, comma 1 lett.
a) del D. L.vo 25 maggio 2017 n. 75 - e dell' art. 91 del D.P.R. n. 3 del 1957, la sig.ra
, nata a [...] il [...], docente a tempo indeterminato di scuola Parte_1 secondaria di secondo grado titolare presso I.I S. "Leonardo Da Vinci" di Civitanova Marche ma attualmente utilizzata quale docente di sostegno presso l'Istituto di Istruzione Superiore
"F. Filelfo" di LE, per il periodo di un anno decorrente dalla notifica del presente provvedimento, riservandosi di modificare/revocare il presente provvedimento di sospensione cautelare dal servizio in relazione agli sviluppi del procedimento penale.
“Nel periodo di sospensione dal servizio è corrisposto un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia ex art 500 del citato D.
L.vo 16 aprile 1994 n. 297.
“Il presente provvedimento modifica quanto disposto dal precedente di questo ufficio D.D.G.
n. 470 del 06.04.2022.
“Avverso il presente provvedimento è consentito, facoltativamente, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro competente. Il presente provvedimento potrà essere impugnato mediante ricorso al Tribunale Civile in funzione di
Giudice del lavoro territorialmente competente. Co
“Il Dirigente dell'I.I.S. di LE (MC) è incaricato di notificare il presente CP_9 provvedimento alla sig.ra nelle forme previste dall'articolo 55-bis, comma Parte_1
5, del D. L.vo n. 16512001, nei termini di legge, fornendo tempestiva notizia a questo Ufficio dell'esito della notifica.
“Il presente provvedimento viene trasmesso al Dirigente I.S. " di LE (MC) CP_9 anche per gli adempimenti consequenziali in ordine all'aggiornamento del fascicolo personale SIDI e all'applicazione del trattamento economico spettante mediante le opportune interlocuzioni con la Ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente.
“IL DIRIGENTE dell'U.P.D. Luca Pasqualini” (si veda il doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente e doc. n. 12 di quello di parte resistente).
Successivamente, con raccomandata con avviso di ricevimento del 15/16-6-2022, alla ricorrente è stato comunicato il decreto n. 470 del 6-4-2022 dell'Ufficio Procedimenti
Disciplinari presso l'U.S.R. per le Marche, contenente la contestazione di addebito con
9 comunicazione di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della stessa del seguente tenore:
“IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
“VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 166 del 30 settembre 2020, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del "; Controparte_1
“VISTO il D.L. n. 1 del 9 gennaio 2020 (in G.U. n. 6 del 9.1.2020), recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del del Controparte_1 Controparte_11
";
[...]
“VISTO il D.M. n. 917 del 18 dicembre 2014, recante "Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l' per le , con particolare CP_6 CP_6 riferimento a quanto disposto dall'art. 2 punto 1 c. 2 (Ufficio II);
“VISTA la C.M. n. 72 del 19 dicembre 2006 concernente linee di indirizzo in ordine al procedimento e alle sanzioni disciplinari nel comparto scuola;
“VISTA la C.M. n. 88 in data 8 novembre 2010;
“VISTA la circolare n. 14/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari;
“VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007;
“VISTO il CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in sede ARAN, per il triennio 2016-2018, il 19 aprile 2018;
“VISTO il D. lgs. 30.3.2001 n. 165, ed in particolare gli artt. 55 e ss.;
“VISTO il D. lgs. n. 150/2009;
“VISTO il D.lgs. 25.5.2017, n.75;
“VISTO il D. lgs. n. 297/1994, con particolare riferimento agli artt. 492 e ss.;
“VISTO il D.P.R. n. 28.12.2000 n. 445;
“VISTA la nota prot. n. 685 del 21.03.2022 del Dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore
"F. Filelfo" di LE, assunta al protocollo di questo USR al numero 6334 del 22.03.2022, con cui il suddetto Dirigente segnalava i comportamenti antidoverosi tenuti nel corso dell'intero anno scolastico 2021/2022 dalla docente utilizzata su posto di sostegno Parte_1
nei confronti dell'NA minorenne portatrice di handicap alla
[...] ER stessa affidata, frequentante la classe II A del Liceo classico;
comportamenti dettagliatamente descritti nella relazione della tirocinante di sostegno Persona_2 allegata alla suddetta segnalazione e qui di seguito riepilogati;
“VISTO che dalla suddetta relazione resa dalla tirocinante - la quale ha Persona_2 assistito alle lezioni tenute nel corso dell'a. s. 2021/2022 dalla docente Parte_1 quale docente di sostegno dell'NA - risulta che la docente di sostegno ER
, nel rapportarsi con l'NA portatrice di handicap , Parte_1 ER affetta da un disturbo dello spettro autistico, nell'anno scolastico 2021/2022 ha ripetutamente utilizzato linguaggio scurrile, umiliato e deriso l'NA per il non corretto espletamento dei compiti e delle attività alla stessa assegnati, punito l'NA anche con la privazione del cibo ed anche per comportamenti riconducibili al proprio handicap, screditato i suoi genitori in presenza dell'NA, urlato ed inveito contro l'NA a seguito di comportamenti dell'NA
10 ritenuti non corretti dalla docente, utilizzato sarcasmo ed ironia che l'NA non è in grado di cogliere, inducendola in tal modo in errore;
“VISTO, in particolare, che la tirocinante , nella propria relazione, ha Persona_2 riportato i seguenti episodi:
-- in più occasioni, durante l'anno scolastico 2021/2022, la docente ha Parte_1 accusato l'NA di essere bugiarda e di fare capricci, anche a seguito di ER richieste dell'NA di andare in bagno - richieste qualificate dalla docente Parte_1
quale tentativo dell'NA di evitare di svolgere i suoi compiti - ed ha negato
[...] all'NA la possibilità di andare in bagno, tanto che in un'occasione l'NA, non resistendo, ha urinato in classe bagnandosi i vestiti;
la docente, inoltre, in più occasioni: ha accusato l'NA di avere dei comportamenti tribali poiché annusava il cibo prima di mangiare;
ha respinto le richieste di contatto fisico e di abbracci che l'NA Per_1
le rivolgeva, accusandola di fare "la mano morta"; ha dato all'NA dei colpetti sulla
[...] nuca e sul dorso delle mani mentre l'NA svolgeva dei compiti;
ha deriso l'NA - unitamente all'assistente alla comunicazione - per la sua voce ed i suoi difetti Testimone_1 di pronuncia;
-- in un'occasione, sempre nel corso dell'a. s. 2021/2022, la docente , alla Parte_1 presenza dell'NA che ascoltava, ha detto alla tirocinante ER Per_2
di non sapere che fine avrebbe fatto a seguito della morte dei suoi genitori,
[...] Per_1 poiché a suo dire neanche un istituto apposito accoglierebbe una persona ingestibile ed agitata come se non riempiendola di sedativi;
Per_1
-- in un'ulteriore circostanza, sempre nel corso dell'a. s. 2021/2022, mentre l'NA
stava scrivendo con la sua grafia stentata, la docente le ER Parte_1 ha detto con sarcasmo - che l'NA non è in grado di cogliere anche a causa del proprio handicap - perché non scrivesse un po' più grande;
a seguito di tale indicazione l'NA ha effettivamente cominciato a scrivere con segni grafici più grandi e la docente Parte_1
ha reagito urlando all'NA che stava sbagliando e non aveva capito niente;
[...]
-- in data 18.11.2021 la docente ha cercato di far dire all'NA Parte_1 Per_1
una parola che quest'ultima non ricordava, e l'ha derisa per le risposte errate fornite
[...] dall'NA, ridendo di lei unitamente all'assistente alla comunicazione ivi Testimone_1 presente;
-- in data 23.11.2021, durante lo svolgimento di un'attività consistente nel riprodurre un mosaico romano rappresentativo di un'anfora con la tecnica del collage, la docente ha rimproverato, anche con urla, l'NA per Parte_1 ER
l'imprecisione a suo dire dimostrata dall'NA nel tagliare la carta in pezzi piccolissimi
(attività che l'NA doveva espletare avvalendosi di forbici per destrimani nonostante fosse mancina); nel far ciò la docente ha pronunciato frasi come "con questa, per carità, non vale la pena" ed è giunta a minacciare l'NA di buttare dalla finestra i biscotti destinati alla ricreazione qualora l'NA non avesse lavorato bene;
la docente ha poi messo in atto la propria minaccia gettando dalla finestra 5 dei 6 biscotti che l'NA aveva portato per la propria ricreazione;
in particolare la docente ha gettato dalla finestra il primo biscotto a
11 seguito della ripetizione, da parte dell'NA, di frasi che le ricordavano momenti felici o cose piacevoli, in ordine alle quali la docente commentava che l'NA aveva "le scimmie urlatrici nel cervello"; la docente ha poi gettato il secondo biscotto in quanto, a suo dire,
l'NA stava impiegando troppo tempo ad attaccare uno dei pezzetti di carta sulla colla che si era ormai seccata, e nel far ciò la docente ha affermato che tale attività, che pure ella riteneva teoricamente adatta all'NA perché simile a quelle che si fanno negli istituti americani frequentati da "quelli come lei" - ad esempio dividere i bottoni in ordine di grandezza e colore -, era ciononostante impossibile con l'NA ; a seguito ER del pianto e delle lamentele dell'NA, la docente ha affermato che l'NA avrebbe fatto merenda solo se si fosse comportata bene;
la docente a seguire ha lanciato dalla finestra altri tre biscotti in quanto riteneva che l'NA stesse continuando ad attaccare i tasselli del mosaico non perfettamente allineati;
nel contempo la docente ha commentato il lavoro svolto dall'NA con frasi quali "guarda che schifo", "non mi piace";
-- sempre in data 23.11.2021, dopo che l'NA aveva ripetuto una frase ER dalla stessa spesso utilizzata in quanto rievocativa di un ricordo per lei piacevole ("a luglio facciamo i palloncini"), la docente ha imitato l'NA ed ha simulato di Parte_1 dire il rosario - schernendo in tal modo l'NA per le proprie manifestazioni stereotipiche, tra le quali appunto la ripetizione di specifiche parole o frasi -, ha detto all'NA che era fissata e nel pieno di un delirio, e l'ha punita assegnando all'NA il compito di riempire un foglio bianco scrivendo ripetutamente la frase pronunciata dall'NA fino ad occupare tutto lo spazio del foglio;
una volta finito lo spazio sul primo foglio, la docente Parte_1 ha chiesto all'NA di continuare con la medesima operazione su un secondo foglio ed al termine non ha accolto la richiesta dell'NA - soddisfatta del proprio lavoro - di poter portare a casa il foglio, ma anzi glielo ha tolto dalle mani, lo ha strappato e lo ha gettato nel cestino;
-- in un'altra occasione, sempre nell'anno scolastico 2021/2022, dopo aver letto una favola di in cui gli animali parlano, la docente ha chiesto all'NA Per_3 Parte_1
se gli animali parlassero anche nella realtà e, alla risposta affermativa ER dell'NA, anziché correggerla ha proseguito chiedendo cosa le dicessero gli animali, suggerendo risposte errate quali "ah si? Hai incontrato un gatto che ti ha detto buongiorno?", per poi commentare con frasi - rivolte all'NA stessa - quali "ma per carità, sei completamente andata, non è che non capisci, sei matta";
-- in data 16/02/2022, alla presenza dell'NA che ascoltava, la docente ER
ha detto alla tirocinante che quello dell'NA Parte_1 Persona_2 Per_1
era il caso più pesante che la docente avesse mai avuto, che la scuola non è il posto
[...] per "loro", che gli alunni nella condizione di (con disturbi dello spettro ER autistico) avrebbero bisogno di istituti speciali, che in confronto i portatori di sindrome di
Down sono migliori e più recettivi, e che in futuro - a dire della purtroppo - ci Parte_1 sarebbero stati sempre più alunni autistici, mentre i portatori di sindrome di Down sarebbero diminuiti a causa della diagnosi precoce di malformazioni genetiche in gravidanza;
12 -- in data 22/02/2022, dopo l'emissione di un peto da parte dell'NA (che ER aveva bevuto molta acqua e poi saltato) la docente ha urlato nei confronti Parte_1 dell'NA minacciandola di picchiarla con la mano alzata - tanto che l'NA si è riparata il viso -, sempre urlando le ha detto "zozza, maleducata, adesso ti tiro giù qualcosa, maleducata, zozza e maleducata, te lo scrivo anche sul diario", accusandola di avere emesso il peto volutamente;
la docente ha imposto poi all'NA di ripetere di essere "maleducata e zozza", e successivamente ha tolto dalle mani dell'NA un foglio scritto ER dall'NA con l'aiuto della tirocinante , contenente la lista delle cose che Persona_2 piacciono all'NA (foglio che l'NA continuava a prendere per rileggerlo) ed ha tirato il suddetto foglio sopra l'armadietto, dove l'NA non poteva arrivare;
-- in data 23/02/2022, a seguito di una manifestazione di ritrosia dell'NA ER
(che stentava a scendere dall'auto per entrare a scuola e diceva di voler restare con sua madre), la docente , alla presenza dell'NA che Parte_1 ER ascoltava, ha detto alla tirocinante che capiva il senso di lutto dei genitori Persona_2 di legato all'avere un figlio come lei, ma li criticava per l'asserita incapacità di Per_1 razionalizzare e per le aspettative a dire della docente mal riposte nelle capacità della figlia;
ha continuato dicendo alla tirocinante , sempre alla presenza dell'NA Persona_2
, che parlare con era come parlare con un piccione, o forse con una ER Per_1 scimmietta, o poco di più, e che l'NA non era in grado di capire il senso delle frasi che ripeteva mnemonicamente;
poco dopo, a seguito di una manifestazione di nervosismo da parte dell'NA, la docente ha affermato che l'NA quel giorno si Parte_1 comportava in modo strano ed ha chiesto all'NA con chi avesse dormito la precedente notte;
alla risposta dell'NA "con babbo", la docente ha espresso l'ipotesi - sempre alla presenza dell'NA - che subisse abusi sessuali da parte del padre, e che ER fosse quello il motivo della sua agitazione quel giorno;
la docente ha Parte_1 rivolto poi all'NA una serie di domande volte a verificare tale ipotesi ER fino alla fine dell'orario scolastico, tra cui domande sul tipo di "coccole" che il padre le faceva, e sulle parti del corpo dell'NA interessate dal contatto fisico col padre;
la docente elencava a tal fine tutta una serie di parti del corpo (tra cui cosce, sedere, viso); dopo aver ricevuto dall'NA risposte sempre affermative rispetto a qualunque domanda suggestiva posta dalla docente, e nonostante l'NA stessa chiedesse di poter proseguire con gli esercizi di matematica che stava svolgendo, la docente ha proseguito con Parte_1 domande sempre più specifiche su che cosa l'NA avesse fatto nel letto ER con suo padre la notte precedente, le ha chiesto di descrivere le "sculacciate" che riceveva dal padre quando faceva capricci, le ha chiesto se il padre le toccasse i genitali (indicando i propri) e con cosa la toccasse;
nel porre tali domande la docente, dopo aver descritto ciascuno specifico comportamento attribuito al padre dell'NA, chiedeva all'NA "si o no?" e l'NA rispondeva invariabilmente "si", ripetendo le ultime parole pronunciate dalla docente;
la docente ha chiesto poi all'NA se conoscesse la differenza tra ER maschi e femmine e se lei fosse maschio o femmina;
a seguito della risposta dell'NA, la quale diceva di essere un maschio, le ha spiegato che le femmine hanno la "pepetta"
13 (riferendosi ai genitali femminili), e le ha chiesto che cosa uscisse da lì e di che colore fosse ciò che usciva da lì, proponendo all'NA tre alternative (bianco, rosso o giallo), e ricevendo dall'NA tutte e tre le risposte in sequenza a seguito della ripetizione più volte della domanda;
-- in data 08/03/2022, in occasione della giornata internazionale della donna, e della preparazione di un biglietto di auguri da parte dell'NA da regalare a sua madre, l'NA
ha scelto quale dedica da scrivere sul biglietto indirizzato a sua madre ER
"Cara mamma, tanti auguri da;
nello scrivere la parola "auguri", l'NA ha Per_1 sbagliato nel tracciare la lettera "g" e dal tentativo di correzione messo in atto dalla stessa NA è risultata un'imperfezione grafica sul foglio;
a questo punto la docente Parte_1
si è lamentata per diversi minuti, tra l'altro rivolgendo all'NA le frasi "ma cos'è
[...] questa porcata", "posso dire che è una gran porcata?", "questo lavoro è una schifezza impresentabile, fai più bella figura a non presentarlo", "ma come si fa a fare una cosa del genere, non ti rendi conto?", "ma non bisogna consegnarlo, dobbiamo buttarlo", per poi strappare la parte scritta dall'NA , che la docente ha gettato nel cestino;
ER
“RITENUTO, sulla base delle risultanze di cui sopra, il potenziale rilievo disciplinare dei fatti così come rappresentati e la loro ascrivibilità all'art. 494, comma 1, lettera a) del d. lgs.
n. 297/1994 o all'art. 495, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 297/1994 o all'art. 498, comma
1, lettere a) e b) del d. lgs. n. 297/1994 (da verificare all'esito dell'istruttoria), in quanto astrattamente integranti atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente e/o gravi negligenze in servizio, e/o atti in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione e gravemente pregiudizievoli per l'NA e la sua famiglia, tenuto conto, tra l'altro, dei doveri, della correttezza, e della diligenza imposta ai docenti dall'art. 26, comma 1, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 (“La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione”), e dagli artt.
1175, 1218 e 1375 c.c. che, così come interpretati da unanime giurisprudenza anche di legittimità, impongono al docente, in virtù del rapporto di affidamento instauratosi rispetto a ciascun allievo minorenne, l'obbligo di vigilare sulla sua incolumità e perciò di evitare il crearsi di situazioni dalle quali possano prevedibilmente derivare eventi pregiudizievoli per l'allievo medesimo (eventi pregiudizievoli tra cui ben può e deve essere annoverata la lesione e/o la messa in pericolo dell'integrità e della serenità psichica dell'alunno);
“CONTESTA alla docente nata a [...] il 05.08,1981, docente di scuola secondaria Parte_1 di secondo grado a tempo indeterminato titolare presso "Leonardo Da Vinci" di Civitanova
Marche (MC) ma attualmente utilizzata quale docente di sostegno presso l'Istituto di
Istruzione Superiore " " di LE - MC (MCIS00300E), di avere posto in essere CP_9
i comportamenti antidoverosi descritti in premessa;
“CONVOCA
14 la predetta, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D. L.vo 30.3.2001 n. 165, presso questa
Direzione Generale (Via XXV Aprile n. 19 - 60125 ANCONA) per le ore 10,00 del giorno 24 maggio 2022 per essere sentita a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato.
Entro tale data, se la predetta non intendesse presentarsi, potrà inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della Sua difesa.
“Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
“Il Dirigente dell' di LE (MC) è incaricato di notificare il presente Controparte_9 provvedimento alla prof.ssa nelle forme previste dall'articolo 55 bis, Parte_1 comma 5, del D. L.vo n. 165/2001, fornendo tempestiva notizia a questo Ufficio dell'esito della notifica.
“Il Dirigente dell'U.P.D. Luca Pasqualini” (doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente e doc.
n. 9 di quello di parte resistente).
Passando alla normativa in materia, devono richiamarsi:
- il D. Lgs. n. 165 del 30-3-2021, nel testo modificato dal D. Lgs. n. 150/09 e dal D. Lgs. n.
75/17 ed in vigore all'epoca sia dell'asserita commissione dei fatti contestati sia dello svolgimento del procedimento disciplinare qui in esame, il quale stabilisce:
“Art. 55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.
“1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. … .
“2. … . Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
“… Art. 55 bis. Forme e termini del procedimento disciplinare.
“1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
“2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
“3. … .
“4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala
15 immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti giorni dalla loro Controparte_12 adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
“5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
“6. … 7. … 8. … .
“9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
“9 bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.
16 “9 ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.
“9 quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
“Art. 55 ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.
“1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
“2. … . 3. … .
“4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.
17 “Art. 55 quater. Licenziamento disciplinare.
“1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) …; b) …; c) …; d) …;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo
3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. … .
“3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.”;
- il CCNL Personale Comparto Istruzione e Ricerca per triennio 2016-2018, stipulato il 19-4-
2018, stabilisce, nella Parte Comune, Titolo III - Responsabilità disciplinare:
“Art. 15. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
“1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
“2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
“3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.
“4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non
18 definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
“5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'articolo 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
“6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
“7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
“8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 16, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
“9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
“10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.”;
19 “Art. 16. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
“1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.
“2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del d. lgs. n.
165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l'imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale.
In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
“3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso … .”; nella Sezione Scuola:
“TITOLO III - I DOCENTI
“Art. 25. Area docenti.
“1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente. … .”;
“Art. 27. Profilo professionale docente.
“1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.”;
“Art. 29. Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo.
“1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento… .”, materie in relazione alle quali, per quanto in questa sede rileva, la prevista regolamentazione pattizia non risulta ancora adottata;
20 - la Circolare n. 88 dell'8-11-2010, prot. n. 3308 del
[...]
- Dipartimento per l'istruzione - Ufficio IV, contenente Controparte_13
“Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, sebbene adottata dopo le modifiche della normativa introdotte dal D. Lgs. 27-10-2009 n. 150 e prima di quelle introdotte dal D. Lgs. 25-5-2017 n. 75, nelle parti compatibili con l'attuale disciplina, ha chiarito, richiamando principi validi in materia, quanto segue:
“... al di fuori dei casi specificamente previsti dalle norme legislative (si vedano le ipotesi considerata dalla già richiamata legge 27 marzo 2001, n. 97, applicabile a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) o contrattuali (ad es., l'articolo 97 del CCNL Scuola 2006-
2009, per il personale ATA, nonché gli articoli 17 e 18 del CCNL Area V 2006-2009, per i dirigenti scolastici), la sospensione cautelare va ritenuta, come nel settore privato, espressione del potere organizzativo e direttivo dell'Amministrazione datore di lavoro
(articolo 2086 del codice civile), che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di libera iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Carta fondamentale.
“Questa ricostruzione emerge con chiarezza negli orientamenti sia della dottrina civilistica sia della giurisprudenza formatisi nel settore del lavoro privato, che, argomentando dal combinato disposto degli articoli 41 Cost. e 2086 codice civile, riconducono il fondamento dell'istituto all'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e ne ancorano presupposti e limiti all'articolo 1206 del codice civile, che ammette la mora del creditore (id est, il datore di lavoro) solo nel caso in cui rifiuti la prestazione lavorativa senza un motivo legittimo, così escludendosi la mora accipiendi.
“E ciò indipendentemente dal fatto che la sospensione cautelare sia espressamente prevista e disciplinata dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
“La Suprema Corte, risolvendo in senso positivo la questione dell'ammissibilità della sospensione cautelare assunta in difetto di specifiche disposizioni legali o contrattuali e al di fuori della correlazione con l'azione disciplinare, ha affermato la legittimità di disporla da parte del datore di lavoro in quanto rientrante nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo riconosciuto dall'articolo 41 Cost. (si veda, per tutte, Cass. lav. 4 marzo 1998, n.
2361). Ad avviso dei giudici, la ratio di tale provvedimento risiede in un duplice motivo: «non solo il tempo necessario per valutare il comportamento in vista di provvedimenti disciplinari, ma anche, indipendentemente, il riflesso, sull'organizzazione interna e sulla immagine esterna dell'impresa, del mantenimento in azienda di un lavoratore colpito ad es. da accuse oggetto di indagine penale. […] Ricondotto il rifiuto della prestazione del lavoratore alla
“mora accipiendi”, esso comporta per il datore di lavoro, se non giustificato o non più giustificato (come ad es. nel caso di esito favorevole al datore di lavoro del procedimento penale che ha motivato la sospensione), l'obbligo di risarcire i danni subiti dal dipendente.
L'entità e tipicità di tali danni (ad es. quelli associati alla dequalificazione professionale) possono tradursi in una delimitazione dell'estensione del motivo legittimo rispetto a rapporti obbligatori diversi da quelli di lavoro subordinato, ma non sembra dubbio che la sottoposizione del dipendente a procedimento penale possa costituire, in funzione del tipo di
21 addebito, un legittimo motivo di interruzione dell'esecuzione del rapporto indipendente dalle determinazioni (esclusione della rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, instaurazione di procedimento disciplinare, attesa dell'esito del procedimento penale) adottate dal datore di lavoro sul piano disciplinare».
“Da tali principi discende che:
a) la sussistenza di disposizioni ad hoc non è una condizione necessaria per riconoscere in capo al datore di lavoro pubblico il potere di sospensione cautelare, dovendosi ricondurre tale potere nel più ampio potere organizzativo e direttivo a questi riconosciuto ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 Cost. e 2086 codice civile;
b) in assenza delle medesime disposizioni, gli effetti di una sospensione cautelare che si riveli ingiustificata possono essere regolati dalla normativa civilistica sul contratto e, specificamente, dall'articolo 1206 del codice civile.
“Di conseguenza, l'abrogazione dell'articolo 506 del D. Lgs. n. 297 del 1994, non determina l'impossibilità giuridica di sospendere cautelativamente il personale docente ed educativo, perché i relativi provvedimenti sono espressione del potere organizzativo e direttivo dell'Amministrazione, costituzionalmente garantito;
ma neppure di definirne presupposti, effetti e limiti, in quanto essi sono rinvenibili nelle norme generali sul contratto.
“Con riferimento ai presupposti sostanziali in presenza dei quali è ammesso l'esercizio del potere cautelare in esame, si è detto che l'articolo 1206 c.c. ammette il rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro solo in presenza di un motivo legittimo.
“Nei confronti del personale docente ed educativo, sono suscettibili di integrare tale presupposto:
- le esigenze cautelari connesse con un procedimento penale in corso e/o con un procedimento disciplinare attivato oppure di imminente attivazione;
- il rilievo dell'interesse pubblico garantito attraverso il provvedimento di sospensione. Si tratta di valutare, pur con l'incertezza circa l'esito dell'accertamento penale o della vicenda, in relazione al tipo di reato e al tipo di soggetto passivo (ad esempio, la violenza sessuale nei confronti di alunni), il grave pregiudizio e turbamento provocato (per gli alunni), nonché i riflessi negativi che la permanenza del docente in servizio può causare alla serenità dell'ambiente scolastico.
“Questa impostazione trova un supporto interpretativo nella lettera del primo comma dell'articolo 55-ter del D. Lgs. n. 165 del 2001, come novellato dal D. Lgs. n. 150 del 2009, che, come già visto nel paragrafo C, consente la sospensione del procedimento disciplinare concomitante con il procedimento penale, solo in relazione alle infrazioni di maggiore gravità, facendo salva, in tali casi, la facoltà di sospendere o di adottare altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
“Si deve, dunque, ritenere che il legislatore abbia voluto ricollegare l'esercizio del potere cautelare al ricorrere di uno dei presupposti che legittimano la sospensione del procedimento disciplinare:
- la gravità dell'infrazione commessa, tale da giustificare astrattamente e con valutazione ex ante il licenziamento del dipendente;
22 - la contestuale pendenza di un procedimento penale;
- la particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente;
- la non sufficienza degli esiti dell'istruttoria disciplinare a motivare l'irrogazione della sanzione.
“La ricorrenza di tali presupposti costituisce la condizione necessaria ma non sufficiente a integrare il motivo legittimo di cui all'articolo 1206 codice civile, citato, perché
l'Amministrazione sarà comunque tenuta a dar conto, nella motivazione del provvedimento cautelare, anche di tutti gli elementi di pregiudizio che derivano dalla permanenza in servizio del docente.
“In coerenza con le considerazioni appena svolte, che trovano un valido ancoraggio giuridico nelle indicazioni ricavabili dal citato articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, si deve ritenere non consentito, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il settore privato (si veda più sopra), il ricorso alla sospensione o alle altre misure cautelari prima e a prescindere dall'attivazione di un procedimento disciplinare o dalla pendenza di un procedimento penale a carico del docente.
“Per quanto riguarda gli effetti della sospensione cautelare dal servizio sulla retribuzione,
l'intervenuta abrogazione, oltre che dell'articolo 506, dell'articolo 507 del D. Lgs. n. 297 del
1994, che rinviava alle disposizioni contenute negli articoli 82 e 92 del D.P.R. n. 3 del 1957, determina la necessità di ricorrere all'applicazione analogica della norma, non abrogata dalla riforma, che disciplina le ricadute economiche della sospensione dall'insegnamento, quale sanzione disciplinare.
“L'articolo 500 del D. Lgs. n. 297 del 1994, sotto la rubrica “Assegno alimentare”, dispone al riguardo che «nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia». La concessione di tale assegno è disposta «dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione».
“Si deve, infatti, ritenere che la ratio che ha indotto il legislatore a disciplinare gli effetti economici della sospensione disciplinare dal servizio lo avrebbe senz'altro portato a regolare nello stesso modo gli effetti economici della sospensione cautelare dal servizio sicché
l'applicazione analogica del citato art. 500 trova solida giustificazione. In entrambi i casi si tratta, invero, di contemperare l'interesse del datore di lavoro (alla reazione disciplinare in un caso ed alle ragioni cautelari nell'altro caso) con l'interesse del lavoratore a disporre comunque di una fonte economica di sostentamento (art. 36 Cost.). …”.
La comunicazione del 22-4-2022 del Comandante della Stazione Carabinieri di LE all con riferimento al D. n. 470 del 6-4-2022, Parte_2 all' oltre che, per conoscenza, al D.S. dell' di LE, assunta CP_8 Controparte_9 dall' al prot. n. 8995 del 23-4-2022, ha il seguente contenuto: CP_6
“1. Facendo seguito alla precorsa corrispondenza concernente l'oggetto e le comunicazioni in riferimento, si ribadisce quanto già disposto a suo tempo dal Pubblico Ministero titolare delle indagini: “Viste le esigenze di segretezza investigativa vi sono ragioni ostative a qualsiasi comunicazione”.
23 “Nonostante tale chiaro, espresso ed inequivocabile divieto di effettuare qualsiasi comunicazione è stato emesso un atto di contestazione di addebito disciplinare da notificare alla persona interessata.
“Su indicazione dello stesso P.M., ed al fine di rispettare quanto già disposto per esigenze di segretezza, il Dirigente dell'I.I.S. ” - Prof. - in data 09-04-2022, CP_9 Testimone_2 veniva espressamente e formalmente invitato dallo scrivente ad astenersi dal procedere a qualsiasi notifica del provvedimento di cui sopra, o di qualsiasi altra comunicazione che abbia riguardo ai fatti di cui trattasi, in attesa delle determinazioni che verranno adottate dalla competente Autorità Giudiziaria”.
“4. Quanto sopra si comunica affinchè Codesto Ufficio, come già illustrato telefonicamente, si attenga definitivamente alle chiare disposizioni dell'Autorità Giudiziaria senza tornare ulteriormente in argomento e restare in attesa delle determinazioni che verranno adottate al riguardo.
“5. Si resta in attesa di esplicita ASSICURAZIONE in tal senso.” (doc. n. 10 del fascicolo di parte resistente).
Le Amministrazioni resistenti hanno altresì prodotto la nota del 24-5-2022 del medesimo
Comandante della Stazione Carabinieri di LE, acquisita al prot. n. 11761 del 26-5-
2022, con la quale è stato comunicato ai medesimi dirigenti scolastico e dell' e CP_6 all' quanto segue: CP_8
“… avendo ottenuto il previsto “Nulla Osta” da parte della competente A.G. (Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Macerata), si comunica che, in data 20 Maggio 2022, questo comando dava esecuzione all'Ordinanza Nr. 1528/22 RG GIP e Nr. 933/22 RGNR
Mod. 21, con la quale il Tribunale di Macerata - Ufficio G.I.P. - applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'insegnante di sostegno di codesto
Istituto, prof.ssa , nata Jesi il 05-08-1981, residente a [...]…; Parte_1
“In merito si comunica inoltre che il provvedimento di cui sopra vede la suddetta prof.ssa indagata per il reato di cui agli artt. 41 cpv, 81 e 110 - 572 comma 2°, Parte_1
61 n. 1, n. 4, n. 5, n. 9, n. 11 e 11 quinquies del c.p. (Maltrattamenti pluriaggravati), all'interno del citato Istituto “ ” ai danni della studente minore , CP_9 ER affetta da disturbo pervasivo generalizzato dello sviluppo, che rientra nello spettro autistico, con deficit cognitivo grave” (doc. n. 11 del fascicolo di parte resistente). L'U.P.D. competente ha adottato, in data 6-4-2022, l'atto di contestazione degli addebiti disciplinari nei confronti della ricorrente, il quale non è stato comunicato prima del 15-6-
2022, per le esigenze di segretezza delle indagini nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti della poiché altrimenti ogni indagine penale sarebbe divenuta inutile Parte_1 ed i risultati della stessa sarebbe rimasti frustrati, ove, nel mese di aprile 2022, si fosse provveduto alla comunicazione alla destinataria-indagata per le richiamate fattispecie di reato.
Il 27-5-2022 è stato comunicato il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare attivato nei confronti della “… considerata la particolare complessità Parte_1 dell'accertamento dei fatti … [l' rocedente] riservandosi di riattivarlo e concluderlo CP_8
- previa convocazione della predetta ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D. L.vo 30.3.2001
24 n. 165 per essere sentita a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato - in relazione ai nuovi elementi istruttori che emergeranno in sede penale.”.
Dal documento depositato dalla ricorrente il 12-4-2023 emerge inoltre che, con provvedimento del G.I.P. presso questo Tribunale del 28-5-2022, la misura cautelare degli arresti domiciliari, già applicata nei confronti della ricorrente, è stata sostituita da quella interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio di docente di sostegno, infine, in data 4/5-4-2023, revocata dal medesimo G.I.P. , circostanze che attestano quindi la perdurante pendenza del procedimento penale nei confronti della cui sono Parte_1 collegate la sospensione del procedimento disciplinare nei suoi confronti e la sospensione cautelare dal servizio della stessa, di natura non disciplinare.
Ricostruita la vicenda oggetto di causa sotto i profili fattuali e della disciplina giuridica, vanno esaminate le domande proposte dalla ricorrente, consistenti: nell'accertamento della nullità/illegittimità dei decreti del dirigente dell' resso l'USR Marche n. 470 del 6-4- CP_8
2022, di contestazione degli addebiti disciplinari, e n. 806 del 27-5-2022, di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale e di contestuale sospensione cautelare dal servizio della ricorrente per un anno dalla notifica del provvedimento, nell'accertamento del diritto della ricorrente alla reintegrazione in servizio ed infine nella condanna del datore convenuto al recupero della mancata retribuzione ed al risarcimento dei danni subiti.
In caso di ritenuta tardività della notifica del D.D. n. 470/22, la violazione del termine perentorio e la conseguente decadenza dell'azione disciplinare renderebbero illegittimi sia l'atto di avvio del procedimento disciplinare sia l'intero procedimento disciplinare sia infine la misura cautelare della sospensione dal servizio disposta con il successivo provvedimento dell' . 806/22. CP_8
Quanto alla lamentata decadenza dall'azione disciplinare per tardività della contestazione di addebito disciplinare, oggetto del provvedimento n. 470/22 del 6-4-2022, contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare e alla convocazione della docente per l'audizione a sua difesa per il 24-5-2022, comunicata il 16-6-2022, deve considerarsi che risulta comunicata alla prima, il 27-5-2022, la misura cautelare Parte_1 della sospensione dal servizio, oggetto del decreto del dirigente dell' presso l' CP_8 [...]
n. 806 del 27-5-2022, e soltanto successivamente, il 16-6-2022, il provvedimento di CP_6 contestazione di addebito disciplinare con contestuale convocazione della dipendente, odierna reclamante, oggetto del decreto del dirigente dell' presso l' n. 470 del 6- CP_8 CP_6
4-2022. Il decreto n. 806/22 giustifica il ritardo della notifica del precedente decreto n. 470/22, “da ritenersi qui integralmente richiamato”, ma in realtà, alla data del 27-5-2022, ancora non conosciuto dalla ricorrente e non comunicato contestualmente, considerato che il medesimo
è stato comunicato soltanto il successivo 16-6-2022, con “l'invito ad astenersi temporaneamente dalla notifica del suddetto provvedimento di contestazione degli addebiti disciplinari nei confronti della docente , rivolto all'Amministrazione Parte_1
25 scolastica dalla Legione Carabinieri "Marche" Compagnia di LE, anche per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, motivato da esigenze di segretezza investigativa in relazione al procedimento penale pendente nei confronti della docente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parte_1
Macerata per i medesimi fatti, oggetto di contestazione di addebito disciplinare, di cui si dà atto anche nella comunicazione della Legione Carabinieri " Compagnia di LE CP_6 del 22.04.2022 acquisita da questo al n. 8995 prot. del 23.04.2022” CP_6
Deve però considerarsi che il decreto n. 470/22 non contiene nessuna indicazione della indagine penale in corso, ma soprattutto non vi è alcuna norma, primaria o secondaria, e neppure contrattuale che autorizzi il ritardo dell'Amministrazione datrice di lavoro nella comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, con contestazione dell'addebito, per ragioni di segretezza derivanti dalla pendenza di una indagine penale, o ad osservare inviti alla segretezza o divieti di avvio di procedimenti disciplinari provenienti dall'Autorità inquirente penale. Il co.
9-ter dell'art. 55 bis D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. qualifica espressamente come “perentori” il termine per la contestazione dell'addebito e quello per la conclusione del procedimento, mentre il co. 4 del medesimo articolo stabilisce che l'Ufficio competente “con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione … provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato …”. Dai fatti come sopra ricostruiti emerge che: il 21-3-2022 il dirigente dell'Istituto “ ” CP_9 di LE ha segnalato all' presso l' i comportamenti ritenuti CP_8 CP_6
“antidoverosi” della il decreto n. 470/22 di contestazione dell'addebito e di Parte_1 convocazione per l'audizione in contraddittorio è stato comunicato il 16-6-2022, decorso ampiamente il termine perentorio stabilito in 30 giorni.
La violazione da un lato del termine perentorio stabilito per la contestazione dell'addebito e dall'altro del diritto di difesa, considerato che relativa audizione originariamente fissata in detto provvedimento per il 24-5-2022, in realtà mai tenutasi, non può che dare luogo alla decadenza del datore dall'azione disciplinare, con nullità dei conseguenti atti procedimentali ed invalidità dell'intero procedimento disciplinare in esame.
La sospensione dal servizio disposta con il successivo decreto n. 806/22, misura cautelare provvisoria e strumentale nell'ambito del procedimento disciplinare avviato, e quindi pendente, può appunto essere adottata esclusivamente nell'ambito di un procedimento disciplinare legittimo, i cui effetti si esauriscono con l'adozione del provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare, in caso di accertata responsabilità disciplinare, o con la sua revoca, qualora il procedimento disciplinare si concluda senza l'accertamento della responsabilità del lavoratore.
Deve pertanto concludersi nel senso che l'Amministrazione datrice è decaduta dall'azione disciplinare, avendo violato il prescritto termine perentorio di 30 giorni per la contestazione dell'addebito e la comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente caducazione della sospensione cautelare disposta.
26 Risulta però applicabile al caso di specie quanto stabilito dall'art. 15 del CCNL Personale
Comparto Istruzione e Ricerca per triennio 2016-2018, stipulato il 19-4-2018, nella Parte
Comune, Titolo III - Responsabilità disciplinare, secondo cui:
“Art. 15. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
“1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.”, il quale prevede la sospensione obbligatoria dal servizio del lavoratore, a differenza di quanto invece stabilito dal 2° co. del medesimo articolo, secondo cui:
“2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).”.
La misura restrittiva della libertà personale adottata nei confronti dell'indagato nell'ambito di un procedimento penale comporta comunque la sospensione d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione, sia che consista nello stato di detenzione sia che consista in un altro qualunque stato restrittivo della libertà.
Preso atto di ciò, considerato che, con provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di
Macerata del 28-5-2022, la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti della ricorrente il 18-5-2022, è stata sostituita da quella interdittiva, della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio quale docente di sostegno, misura infine revocata in data
4/5-4-2023, provvedimenti tutti adottati dal G.I.P. nell'ambito del procedimento penale n.
933/22 R.G.N.R. e n. 754/22 R.G. nei confronti della la sospensione cautelare dal Parte_1 servizio di quest'ultima risulta del tutto legittima alla luce della surrichiamata disposizione della contrattazione collettiva, in quanto misura cautelare da applicarsi d'ufficio da parte del datore di lavoro in caso di restrizione della libertà personale del dipendente disposta dal giudice penale.
La sospensione d'ufficio dal servizio della ricorrente appare pertanto legittima fino al 4-4-
2023, con conseguenti declaratoria di illegittimità ed annullamento della stessa soltanto per il periodo successivo a tale data e condanna del convenuto al versamento in favore CP_1 della del 50% della retribuzione spettantele dal 5-4-2023 alla data della revoca della Parte_1 sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione, in quanto nelle more versatole esclusivamente il residuo 50% a titolo di indennità ex art. 15, 7° co., CCNL per il
Personale Comparto Istruzione e Ricerca per triennio 2016-2018, sottoscritto il 19-4-2018, oltre ai ratei delle ulteriori voci retributive e di TFR, alla regolarizzazione contributiva, agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
Le ulteriori domande vanno rigettate per le motivazioni di cui sopra.
Il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente giustifica la compensazione tra le parti della metà delle spese relative al procedimento di merito e per intero di quelle relative
27 ai procedimenti cautelari svoltisi in corso di causa, ex art. 700 e 669 terdecies c.p.c., e la condanna del resistente al pagamento in favore della della residua metà CP_1 Parte_1 di dette spese, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, come sopra rappresentati, con
[...]
ricorso depositato il 15-9-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accertata la decadenza del convenuto dall'azione disciplinare, accertata la CP_1
sospensione d'ufficio della ricorrente dal servizio con privazione della retribuzione fino al 4-
4-2023, condanna il convenuto al versamento in favore della ricorrente del 50% CP_1
della mancata retribuzione spettantele dal 5-4-2023 alla data della revoca della sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione, oltre ai ratei delle ulteriori voci retributive e di TFR, alla regolarizzazione contributiva, agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore della CP_1
ricorrente di metà delle spese processuali, relativa al procedimento di merito, metà liquidata in € 3.688,50 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 49,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti la residua metà delle spese relative al procedimento di merito, nonché le spese relative ai procedimenti cautelari in corso di causa.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 26-6-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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