Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 ottobre 2016 |
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- 1. Profili d'incostituzionalitàhttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
Leggi di più… - 3. IMPIEGO PUBBLICO: Procedimento disciplinare ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra C. D. S. e il Ministero della giustizia e …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 5813 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 13/10/2021, dep. 22/02/2022), n.5813 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 11169-2020 proposto da: T.V., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO CINQUEPALMI; – ricorrente – contro COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, …
Leggi di più… - 5. Retroattività dell'overruling in materia processualehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. III, sent. 27 novembre 2020 (dep. 15 gennaio 2021) n. 1731, Pres. Di Nicola, est. Di Stasi Cass. 1731/2021 Leggi il contributo 1. Con la sentenza in commento, la Cassazione si pronuncia sul tema dell'efficacia nel tempo dei mutamenti giurisprudenziali in materia di norme processuali penali, affermando che l'overruling è sempre applicabile retroattivamente, a meno che non sia imprevedibile, tale dunque da incidere irrimediabilmente sull'affidamento della parte nella predeterminazione delle regole del processo. La pronuncia rappresenta un'occasione per riflettere su una questione poco dibattuta in sede penalistica e per tentare di abbozzare alcune soluzioni interpretative …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/10/2024, n. 26999Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 11151/2024 r.g. proposto da: CH RT, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Enrico Delehaye, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via della Giuliana n. 80. - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Civile Sent. Sez. U Num. 26999 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAMPESE EDUARDO Data pubblicazione: 17/10/2024 2 - intimati - avverso la sentenza, n. cron. 112/2024, del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il giorno 03/04/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica …Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- art. 56 legge n. 247/2012·
- art. 51 r.d.l. n. 1578/1933·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2022, n. 29862Provvedimento: 3 5 6 SENTENZA sul ricorso 22455-2019 proposto da: RO AE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell'avvocato FERRUCCIO AULETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati REMO DOMINICI e SC MU; - ricorrente - Pagina 1 Civile Sent. Sez. U Num. 29862 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 12/10/2022 R.G.N. 22455/19 Camera di consiglio del 12 luglio 2022 contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/06/2022, n. 23400Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da OC AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Luca Pistorelli; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. U Num. 23400 Anno 2022 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 27/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza …Leggi di più...
- subordinazione ad uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2021, n. 19030Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 3555-2021 proposto da: CC VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI,9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO DI CIAULA giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 19030 Anno 2021 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 06/07/2021 CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TRANI, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 12/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare). 1. All' articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse; b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero"; c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 653 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 653 (Efficacia della sentenza penale [parole soppresse] nel giudizio disciplinare). - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [parole soppresse] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.". - Art. 2. (Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: "Anche" e' sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 445 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall' art. 240, comma 2, del codice penale .
Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.". - Art. 3. (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter ((, 319-quater)) e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 , l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza. 2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente e' posto in posizione di aspettativa o di disponibilita', con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato. 4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalita' di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza puo' non dare corso al rientro. 5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando e' emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ".