Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1603/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1603/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Scorza C.F._2
Giuseppe, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 17.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.07.2024 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(Svizzera) in data 02.04.1978 (C.F. ] e C.F._1 Parte_2
[nato a [...] in data [...] (C.F. )]
[...] C.F._2 hanno allegato:
1
1) di aver contratto matrimonio in TO in data 10.10.1998 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 1998, parte II, Serie A, n. 4);
2) che dal matrimonio è nato un figlio, (08.02.2006); Per_1
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, modificate con le note del 16.09.2024 in maniera conforme al decreto del 18.07.2024:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. la residenza coniugale di -stante la raggiunta Parte_3 maggiore età di segue il vigente regime dominicale e rimarrà il luogo di Per_1 residenza del figlio;
3. i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e si impegnano a sostenere in egual misura il figlio sino alla sua autonomia economica e Per_1 lavorativa, in conformità alle inclinazioni ed alle attitudini del giovane;
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
9. il padre verserà a favore del figlio maggiorenne per il suo mantenimento Per_1 sino all'affermazione della sua autonomia finanziaria, l'importo mensile di €
250,00 entro il giorno cinque di ciascuna frazione dell'anno;
10. i genitori si impegnano a sostenere le spese straordinarie occorrenti al figlio maggiorenne sino al raggiungimento della sua autonomia finanziaria nella Per_1 misura del 50% ciascuno”.
Con sentenza n. 458/2024 emessa in data 18.09.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 17.06.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni
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concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
] e [nato a TO (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
27.01.1975 (C.F. )] in data 10.10.1998 in TO (SA) C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di TO
(SA) dell'anno 1998, parte II, Serie A, n. 4;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso come modificate con le note del 16.09.2024 e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TO (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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