Articolo 4 della Legge 27 marzo 2001, n. 97
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 aprile 2001
>
Versione
9 maggio 2002
Art. 4. Sospensione a seguito di condanna non definitiva 1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 8/5/2002, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato".
Entrata in vigore il 9 maggio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente