TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8097/2018 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno”, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Amilcare Dellaquila, giusta procura agli atti;
Attore
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio nel presente giudizio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Anna Maria Vasco, giusta procura agli atti;
Convenuto
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 –applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella –si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ha evocato in giudizio, titolare del Lido “Il Parte_1 Controparte_1
Corallo”, al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorsole il
12.02.2017, alle ore 00:20 circa, in Margherita di Savoia, all'interno della Pizzeria del Lido “Il Corallo”, allorquando, mentre si dirigeva verso l'uscita del locale, scivolava, cadendo rovinosamente a terra, a causa di una sostanza scivolosa e trasparente presente sul pavimento.
1 Ha esposto, inoltre, l'attrice che, a seguito della caduta, veniva accompagnata presso il nosocomio di
Barletta, ove le veniva diagnosticata la “frattura mediale del collo del femore sinistro”, per cui veniva ricoverata per essere sottoposta ad intervento chirurgico.
Nel costituirsi in giudizio, , titolare del lido “Il Corallo”, ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita a mezzo di prova testimoniale e di CTU medico-legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro occorso a parte attrice, nonché del danno risarcibile.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il caso di specie va regolato ai sensi della peculiare fattispecie aquiliana di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
I presupposti di tale responsabilità sono rappresentati dal rapporto di custodia, da intendersi come potere di fatto in concreto esercitabile, e dal nesso causale tra il danno e la cosa.
Al contrario, privo di qualsiasi rilevanza appare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, stante la natura palesemente oggettiva della responsabilità in parola.
Ne consegue, pertanto, che all'attore spetta esclusivamente la prova del fatto storico, del danno-evento e del nesso di causalità, mentre il convenuto può liberarsi dall'obbligazione risarcitoria solo dimostrando il caso fortuito.
Nello specifico, ai fini della prova del danno e del nesso di causalità, deve risultare certo che a determinare il pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità (da ultimo, Cass. civ., n. 5752/2022).
A ciò si aggiunga che, ove pure la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, è necessario provare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolo tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno (Cass. civ. n. 25856/2017).
Sul custode che voglia liberarsi da responsabilità grava invece la prova del fortuito e, cioè, dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia da solo cagionato il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa.
Quanto all'accertamento del fortuito, giova precisare, altresì, che il custode risulta esente da responsabilità anche quando si accerti la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, di conseguenza, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
2 sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019).
Fatte le necessarie premesse di carattere sistematico e passando, ora, all'esame del caso concreto, va, innanzitutto, rilevato che, nel caso di specie, sussiste il rapporto di custodia tra , Controparte_1 titolare del lido “Il corallo”, e il luogo teatro del sinistro, essendo tale rapporto una circostanza non contestata da parte convenuta.
Per quanto concerne la prova del fatto storico, del danno-evento e del nesso di causalità, occorre rilevare quanto segue.
La prova orale espletata all'udienza del 22.11.2021 ha confermato la dinamica rappresentata da Parte_1 nei suoi scritti difensivi e, in particolare, che quest'ultima mentre si dirigeva verso l'uscita del
[...] locale lido “Il Corallo”, scivolava e cadeva a terra a causa di una sostanza scivolosa presente sul pavimento, riportando lesioni alla gamba sinistra.
In particolare, il teste - che ha affermato di aver assistito al sinistro e della cui Testimone_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare avendo reso dichiarazioni precise e circostanziate - ha dichiarato: “Ero presente quella sera perché facevo parte della comitiva e stavamo mangiando insieme una pizza presso il Lido il Corallo. Mentre stavamo uscendo dal locale la sig. è scivolata ed è caduta a terra. Ho visto Parte_1 una sostanza scivolosa nel pavimento dopo che la signora è caduta. Si vedeva la striscia della scarpa. Era un luogo illuminato. Si è fatta male alla gamba sinistra e noi l'abbiamo soccorsa e portata all'ospedale di Barletta”.
Va, inoltre, rilevato che le lesioni personali riportate da in occasione del sinistro Parte_1 risultano provate dal referto di pronto soccorso del nosocomio di Barletta del 12.02.2017, giorno dell'occorso incidente, ove è stata diagnosticata “sospetta frattura di femore sx”, nonché dalla ulteriore documentazione medica agli atti.
Peraltro, la CTU medico–legale espletata nel presente giudizio ha affermato la compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro (cfr. “tali lesioni, stabilizzate e non sono suscettibili di ulteriore modificazione, per la loro natura e dinamicità sono compatibili con l'evento traumatico descritto e documentato in sede di giudizio”).
Tuttavia, occorre rilevare che dalla stessa testimonianza resa dal teste sono emerse Testimone_1 ulteriori circostanze che assumono rilevanza in ordine alla sussistenza del concorso di colpa ex art. 3 1227, comma 1 c.c. del danneggiato;
il teste, invero, ha rappresentato che il luogo del sinistro era illuminato (“ADR era un luogo illuminato”).
Ebbene, la sussistenza di un luogo illuminato porta a ritenere che la parte danneggiata, con una maggiore attenzione nel passaggio, avrebbe potuto vedere ed evitare la sostanza scivolosa;
tuttavia, il comportamento negligente posto in essere dall'attrice non appare idoneo ad interrompere il nesso causale, non assumendo i connotati di un evento eccezionale ed imprevedibile dotato di autonomo impulso causale rispetto al danno, tipico del caso fortuito, atteso che la situazione di pericolo (la presenza della sostanza scivolosa) non era prevedibile e percepibile con la mera ordinaria diligenza.
Per tali ragioni, appare equo riconoscere che la condotta della danneggiata abbia contribuito all'evento nella misura del 50%.
Superata, quindi, la questione dell'an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro dei danni subiti dall'attrice.
Va premesso che nel corso del giudizio, è stata svolta la consulenza tecnica d'ufficio, da un professionista medico, dott. la cui attività è confluita in una relazione finale che Persona_1 risulta scevra da vizi logico scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo giudizio.
Ciò posto, la C.T.U. ha consentito di accertare che:
- “nel trauma occorso in data 12 febbraio 2017 la signora riportò: “frattura mediale del collo Parte_1 femore sinistro”;
- “tali lesioni, stabilizzate e non sono suscettibili di ulteriore modificazione, per la loro natura e dinamicità sono compatibili con l'evento traumatico descritto e documentato in sede di giudizio”;
- “l'inabilità temporanea sia stata complessivamente di giorni 136 di cui 76 al 100% corrispondenti alla prognosi del P.S. e periodo di ospedalizzazione, altri 30 giorni al 50% per il periodo di riabilitazione funzionale e ulteriori 30 giorni al 25% per la ripresa articolare e occupazionale”;
- i postumi rappresentati da: “esiti di frattura del collo femore sinistro operata con artroprotesi” non risultano incidenti sulla capacità lavorativa assoluta e specifica, ma hanno comportato una riduzione della validità psico – fisica dell'infortunata nella misura del 22%.
Pertanto, dalle lesioni in discussione è discesa una percentuale di invalidità permanente del 22%, una
ITT di giorni 76 (corrispondenti alla prognosi di P.S. e periodo di ospedalizzazione), una ITP di giorni
30 al 50% (per il periodo di riabilitazione funzionale), di giorni 30 al 25% (per la ripresa articolare e occupazionale).
Ebbene, ai fini della sua quantificazione – venendo in rilievo un danno alla salute - occorre far riferimento alle tabelle sul danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nel 2024: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n.
10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale
4 posta dall'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio;
tali tabelle costituiscono il c.d. "notorio locale" (cfr., in particolare, Cass. n. 13431/2010), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr. Cass. SS.UU n. 26972/2008); preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost. comma 2, esse vanno ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni subite.
Alla luce di tanto, a – dell'età di 67 anni all'epoca del sinistro – spetta un risarcimento Parte_1 per danno non patrimoniale di € 93.693,50, liquidato all'attualità (calcolando i postumi permanenti nella misura del 22%, un periodo di I.T.T. al 100% di 76 giorni, un periodo di I.T.P. al 50% di 30 giorni, al
25% di ulteriori 30 giorni nella misura media tabellare di euro 115,00 pro die).
Non possono riconoscersi ulteriori importi a titolo di danno non patrimoniale (e quindi procedersi alla cd. personalizzazione del danno), tenuto conto del principio secondo cui “l'operazione di
"personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (Cass. civ. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cass. civ. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018).
Invero, la degenza ospedaliera e l'intervento chirurgico rappresentano conseguenze dannose normali secondo l'"id quod plerumque accidit" delle lesioni riporte dall'attrice e dunque si tratta di aspetti già compensati dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari e, pertanto, non può formare oggetto di personalizzazione.
Inoltre, la modifica delle abitudini di vita successive al sinistro (confermate dalla teste e Testimone_2 dunque, il c.d. danno esistenziale, risulta già ricompreso nella liquidazione del danno biologico (“Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla
5 stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)”, Cassazione civile sez. III, 04/11/2020,
n.24473).
Pertanto, l'ammontare del risarcimento spettante all'attrice per i fatti di causa e da Parte_1 porsi in capo al convenuto è pari, in considerazione del concorso di colpa dell'attrice Controparte_1 sopra riconosciuto nella verificazione dell'evento, ad € 46.846,75 (€ 93.693,50/ 2 per il concorso di colpa al 50%).
Sugli importi riconosciuti e calcolati all'attualità, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali.
In particolare, poiché gli stessi sono liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale.
Per quanto concerne le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 e tenuto conto del criterio del “decisum” (ex multis, Cass. civ. n. 22742/2019) - in considerazione della riduzione della quantificazione del danno risarcibile per effetto del concorso di colpa di parte attrice pari al 50% sussistono giustificati motivi per compensare per 1/2 le spese di lite, mentre il restante 1/2 segue la soccombenza e va posto a carico di parte convenuta, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U. devono porsi, in via definitiva, a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie nei limiti di parte motiva la domanda attorea e per l'effetto condanna Controparte_1 al pagamento, nei confronti dell'attrice , della somma di € 46.846,75 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno subito in occasione del sinistro per cui è causa, oltre interessi come precisati in motivazione;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna , al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice del restante 1/2, che si liquida in € 3.808,00 per compensi e € 259,00 Parte_1 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Foggia, 19.03.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8097/2018 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno”, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Amilcare Dellaquila, giusta procura agli atti;
Attore
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio nel presente giudizio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Anna Maria Vasco, giusta procura agli atti;
Convenuto
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 –applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella –si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ha evocato in giudizio, titolare del Lido “Il Parte_1 Controparte_1
Corallo”, al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorsole il
12.02.2017, alle ore 00:20 circa, in Margherita di Savoia, all'interno della Pizzeria del Lido “Il Corallo”, allorquando, mentre si dirigeva verso l'uscita del locale, scivolava, cadendo rovinosamente a terra, a causa di una sostanza scivolosa e trasparente presente sul pavimento.
1 Ha esposto, inoltre, l'attrice che, a seguito della caduta, veniva accompagnata presso il nosocomio di
Barletta, ove le veniva diagnosticata la “frattura mediale del collo del femore sinistro”, per cui veniva ricoverata per essere sottoposta ad intervento chirurgico.
Nel costituirsi in giudizio, , titolare del lido “Il Corallo”, ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita a mezzo di prova testimoniale e di CTU medico-legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro occorso a parte attrice, nonché del danno risarcibile.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il caso di specie va regolato ai sensi della peculiare fattispecie aquiliana di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
I presupposti di tale responsabilità sono rappresentati dal rapporto di custodia, da intendersi come potere di fatto in concreto esercitabile, e dal nesso causale tra il danno e la cosa.
Al contrario, privo di qualsiasi rilevanza appare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, stante la natura palesemente oggettiva della responsabilità in parola.
Ne consegue, pertanto, che all'attore spetta esclusivamente la prova del fatto storico, del danno-evento e del nesso di causalità, mentre il convenuto può liberarsi dall'obbligazione risarcitoria solo dimostrando il caso fortuito.
Nello specifico, ai fini della prova del danno e del nesso di causalità, deve risultare certo che a determinare il pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità (da ultimo, Cass. civ., n. 5752/2022).
A ciò si aggiunga che, ove pure la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, è necessario provare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolo tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno (Cass. civ. n. 25856/2017).
Sul custode che voglia liberarsi da responsabilità grava invece la prova del fortuito e, cioè, dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia da solo cagionato il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa.
Quanto all'accertamento del fortuito, giova precisare, altresì, che il custode risulta esente da responsabilità anche quando si accerti la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, di conseguenza, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
2 sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019).
Fatte le necessarie premesse di carattere sistematico e passando, ora, all'esame del caso concreto, va, innanzitutto, rilevato che, nel caso di specie, sussiste il rapporto di custodia tra , Controparte_1 titolare del lido “Il corallo”, e il luogo teatro del sinistro, essendo tale rapporto una circostanza non contestata da parte convenuta.
Per quanto concerne la prova del fatto storico, del danno-evento e del nesso di causalità, occorre rilevare quanto segue.
La prova orale espletata all'udienza del 22.11.2021 ha confermato la dinamica rappresentata da Parte_1 nei suoi scritti difensivi e, in particolare, che quest'ultima mentre si dirigeva verso l'uscita del
[...] locale lido “Il Corallo”, scivolava e cadeva a terra a causa di una sostanza scivolosa presente sul pavimento, riportando lesioni alla gamba sinistra.
In particolare, il teste - che ha affermato di aver assistito al sinistro e della cui Testimone_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare avendo reso dichiarazioni precise e circostanziate - ha dichiarato: “Ero presente quella sera perché facevo parte della comitiva e stavamo mangiando insieme una pizza presso il Lido il Corallo. Mentre stavamo uscendo dal locale la sig. è scivolata ed è caduta a terra. Ho visto Parte_1 una sostanza scivolosa nel pavimento dopo che la signora è caduta. Si vedeva la striscia della scarpa. Era un luogo illuminato. Si è fatta male alla gamba sinistra e noi l'abbiamo soccorsa e portata all'ospedale di Barletta”.
Va, inoltre, rilevato che le lesioni personali riportate da in occasione del sinistro Parte_1 risultano provate dal referto di pronto soccorso del nosocomio di Barletta del 12.02.2017, giorno dell'occorso incidente, ove è stata diagnosticata “sospetta frattura di femore sx”, nonché dalla ulteriore documentazione medica agli atti.
Peraltro, la CTU medico–legale espletata nel presente giudizio ha affermato la compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro (cfr. “tali lesioni, stabilizzate e non sono suscettibili di ulteriore modificazione, per la loro natura e dinamicità sono compatibili con l'evento traumatico descritto e documentato in sede di giudizio”).
Tuttavia, occorre rilevare che dalla stessa testimonianza resa dal teste sono emerse Testimone_1 ulteriori circostanze che assumono rilevanza in ordine alla sussistenza del concorso di colpa ex art. 3 1227, comma 1 c.c. del danneggiato;
il teste, invero, ha rappresentato che il luogo del sinistro era illuminato (“ADR era un luogo illuminato”).
Ebbene, la sussistenza di un luogo illuminato porta a ritenere che la parte danneggiata, con una maggiore attenzione nel passaggio, avrebbe potuto vedere ed evitare la sostanza scivolosa;
tuttavia, il comportamento negligente posto in essere dall'attrice non appare idoneo ad interrompere il nesso causale, non assumendo i connotati di un evento eccezionale ed imprevedibile dotato di autonomo impulso causale rispetto al danno, tipico del caso fortuito, atteso che la situazione di pericolo (la presenza della sostanza scivolosa) non era prevedibile e percepibile con la mera ordinaria diligenza.
Per tali ragioni, appare equo riconoscere che la condotta della danneggiata abbia contribuito all'evento nella misura del 50%.
Superata, quindi, la questione dell'an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro dei danni subiti dall'attrice.
Va premesso che nel corso del giudizio, è stata svolta la consulenza tecnica d'ufficio, da un professionista medico, dott. la cui attività è confluita in una relazione finale che Persona_1 risulta scevra da vizi logico scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo giudizio.
Ciò posto, la C.T.U. ha consentito di accertare che:
- “nel trauma occorso in data 12 febbraio 2017 la signora riportò: “frattura mediale del collo Parte_1 femore sinistro”;
- “tali lesioni, stabilizzate e non sono suscettibili di ulteriore modificazione, per la loro natura e dinamicità sono compatibili con l'evento traumatico descritto e documentato in sede di giudizio”;
- “l'inabilità temporanea sia stata complessivamente di giorni 136 di cui 76 al 100% corrispondenti alla prognosi del P.S. e periodo di ospedalizzazione, altri 30 giorni al 50% per il periodo di riabilitazione funzionale e ulteriori 30 giorni al 25% per la ripresa articolare e occupazionale”;
- i postumi rappresentati da: “esiti di frattura del collo femore sinistro operata con artroprotesi” non risultano incidenti sulla capacità lavorativa assoluta e specifica, ma hanno comportato una riduzione della validità psico – fisica dell'infortunata nella misura del 22%.
Pertanto, dalle lesioni in discussione è discesa una percentuale di invalidità permanente del 22%, una
ITT di giorni 76 (corrispondenti alla prognosi di P.S. e periodo di ospedalizzazione), una ITP di giorni
30 al 50% (per il periodo di riabilitazione funzionale), di giorni 30 al 25% (per la ripresa articolare e occupazionale).
Ebbene, ai fini della sua quantificazione – venendo in rilievo un danno alla salute - occorre far riferimento alle tabelle sul danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nel 2024: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n.
10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale
4 posta dall'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio;
tali tabelle costituiscono il c.d. "notorio locale" (cfr., in particolare, Cass. n. 13431/2010), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr. Cass. SS.UU n. 26972/2008); preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost. comma 2, esse vanno ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni subite.
Alla luce di tanto, a – dell'età di 67 anni all'epoca del sinistro – spetta un risarcimento Parte_1 per danno non patrimoniale di € 93.693,50, liquidato all'attualità (calcolando i postumi permanenti nella misura del 22%, un periodo di I.T.T. al 100% di 76 giorni, un periodo di I.T.P. al 50% di 30 giorni, al
25% di ulteriori 30 giorni nella misura media tabellare di euro 115,00 pro die).
Non possono riconoscersi ulteriori importi a titolo di danno non patrimoniale (e quindi procedersi alla cd. personalizzazione del danno), tenuto conto del principio secondo cui “l'operazione di
"personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (Cass. civ. Sez. 3, sent. 21 settembre 2017, n. 21939), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cass. civ. Sez. 3, ord. n. 7513 del 2018).
Invero, la degenza ospedaliera e l'intervento chirurgico rappresentano conseguenze dannose normali secondo l'"id quod plerumque accidit" delle lesioni riporte dall'attrice e dunque si tratta di aspetti già compensati dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari e, pertanto, non può formare oggetto di personalizzazione.
Inoltre, la modifica delle abitudini di vita successive al sinistro (confermate dalla teste e Testimone_2 dunque, il c.d. danno esistenziale, risulta già ricompreso nella liquidazione del danno biologico (“Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla
5 stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)”, Cassazione civile sez. III, 04/11/2020,
n.24473).
Pertanto, l'ammontare del risarcimento spettante all'attrice per i fatti di causa e da Parte_1 porsi in capo al convenuto è pari, in considerazione del concorso di colpa dell'attrice Controparte_1 sopra riconosciuto nella verificazione dell'evento, ad € 46.846,75 (€ 93.693,50/ 2 per il concorso di colpa al 50%).
Sugli importi riconosciuti e calcolati all'attualità, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali.
In particolare, poiché gli stessi sono liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale.
Per quanto concerne le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 e tenuto conto del criterio del “decisum” (ex multis, Cass. civ. n. 22742/2019) - in considerazione della riduzione della quantificazione del danno risarcibile per effetto del concorso di colpa di parte attrice pari al 50% sussistono giustificati motivi per compensare per 1/2 le spese di lite, mentre il restante 1/2 segue la soccombenza e va posto a carico di parte convenuta, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U. devono porsi, in via definitiva, a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie nei limiti di parte motiva la domanda attorea e per l'effetto condanna Controparte_1 al pagamento, nei confronti dell'attrice , della somma di € 46.846,75 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno subito in occasione del sinistro per cui è causa, oltre interessi come precisati in motivazione;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna , al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice del restante 1/2, che si liquida in € 3.808,00 per compensi e € 259,00 Parte_1 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Foggia, 19.03.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
6