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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15228 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71969/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa AU NI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71969/2022 promossa da:
C.F. elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Parte_1 CodiceFiscale_1 Bartolomei n. 23 presso lo studio dall'avv. Antonio Caruso (C.F. ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta ed assiste in virtù di procura in atti
- opponente - contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1 C.F._3 Monte Zebio n. 32 presso l'avv. ST Fargnoli che la rappresenta ed assiste in virtù di procura in atti
- opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21 ottobre 2025: per parte opponente: (come da atto di citazione)
“Previa ammissione dei mezzi istruttori voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 16622/2022, del 21/09/2022/ in R.G. n. 54035/2022, perché infondato, ingiusto e illegittimo per i motivi in atti espressi. Nel merito ed in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor alla signora Pt_1 per le causali indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e CP_1 onorari di giudizio.
per parte opposta (come da memoria autorizzata del 30.09.25):
“- Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ridotto l'importo del decreto ingiuntivo opposto per complessivi € 3.050,00, relativi all'importo complessivo dovuto per il mantenimento, - condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma Parte_1 Controparte_1 di € 25.077,87, di cui € 6.527,87 a titolo del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra per le figlie ed € 18.500,00 a titolo di mantenimento per la figlia da gennaio CP_1 Persona_1 2018 a giugno 2022, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre alla rivalutazione medio tempore maturata secondo l'Istat secondo le condizioni vigenti nei relativi periodi e comunque come per legge, e in ogni caso oltre alla rivalutazione e agli interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi parametrati alle vigenti tabelle allegate al D.M. 55/14 e successive modifiche”. pagina 1 di 5 Oggetto: Opposizione a D.I. mantenimento prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 16622/2022 (R.G. n. 54035/2022) a mezzo del quale il Tribunale ordinario di Roma ha al medesimo ingiunto di pagare in favore di la somma di € 28.127,87 oltre interessi Controparte_1 come da domanda e spese della procedura di ingiunzione;
nello specifico € 6.432,87 a titolo di rimborso in via di regresso e pro quota (50%) delle spese straordinarie dalla medesima anticipate nell'interesse delle comuni figlie e ST ed € 21.600,00 a titolo di mantenimento Per_2 ordinario della figlia ST, collocata presso la madre, relativamente al periodo gennaio 2018 a giugno 2022 (euro 400 mensili) come previsto dalla sentenza di divorzio prima e, successivamente, dagli accordi di parziale modifica delle condizioni di divorzio raggiunti dalle parti a seguito di negoziazione assistita (all'esito di ulteriore domanda di modifica delle condizioni di divorzio con decreto n. 15178/2022 del 10.11.2022 il Tribunale di Roma ha revocato l'obbligo del di versare Pt_1 la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_2
Nell'opporsi al provvedimento monitorio ha formulato eccezione di pagamento Parte_1 rispetto alle somme dovute fino al 2018 deducendo che le medesime era già state corrisposte come provato dalla dichiarazione della ex moglie del 31.12.18 (cfr. doc. 2 atto di citazione) con la quale la medesima dava atto di aver ricevuto dal per il mantenimento delle figlie dal 2016 sino al 2018, Pt_1 l'importo annuale di € 9.600,00; deduceva nello specifico che di tale somma € 4.800,00 era stato versato per il mantenimento ordinario della figlia ST (in quanto sulla base della sentenza di divorzio e, successivamente, degli accordi di modifica delle condizioni di divorzio il mantenimento dell'altra figlia doveva essere versato direttamente a quest'ultima) mentre il residuo importo Per_2 costituiva il rimborso delle spese straordinarie per le figlie figlie oggetto della pretesa monitoria.
Aggiungeva che in merito agli anni 2019-2020 i due ex coniugi erano tornati stabilmente a convivere essendosi di fatto ricostituita a tutti gli effetti una famiglia di fatto, in cui i conviventi contribuivano ai reciproci bisogni, avendo lui, in ogni caso, continuato a versare il mantenimento per la figlia ST;
rappresentava che le parti nel marzo 2019, avevano anche acceso un conto corrente cointestato, presso la UBI Banca – Unione di Banche Italiane S.p.A., con versamento del capitale di € 25.000,00 cadauno, e così per un totale di € 50.000,00, al fine di provvedere al pagamento di tutte le spese correnti del nucleo familiare;
precisava che le parti in un ritrovato spirito di collaborazione, avevano poi sottoscritto in data 12.03.2019 una convenzione di negoziazione assistita per la modifica parziale delle condizioni di divorzio all'esito della quale avevano raggiunto un accordo pattuendo di vendere, unitamente ad altri immobili, la casa coniugale ripartendosi il ricavato – per un ammontare complessivo di € 353.000,00 – nella misura di 201,500,00 alla signora e di € 151.500,00 al signor Controparte_1 Parte_1 (50% ciascuno con l'aggiunta di € 25.000 in più da parte dell'ex marito al fine di agevolare e supportare i costi di locazione e trasloco della ex moglie); concludeva affermando che dal 2019 in poi
,su accordo delle parti aveva corrisposto direttamente alle figlie il mantenimento mensile di € 400,00 per ciascuna.
Il deduceva, altresì, di risultare “creditore nei confronti della signora del 50% della Pt_1 CP_1
pagina 2 di 5 somma residuata sul conto corrente cointestato in atti richiamato, come da saldo al mese di giugno 2020, data di chiusura definitiva della convivenza, per un totale di € 4.712,00 la quale deve essere portata a compensazione degli eventuali pagamenti rimasti inevasi”.
Nulla eccepiva in ordine al consenso e alla necessità delle spese straordinarie anticipate dalla CP_1 né in ordine ai relativi importi, nessuna contestazione veniva tempestivamente formulata neppure relativamente alla documentazione giustificativa dei pagamenti versata in atti da parte opposta.
Tanto premesso concludeva come in epigrafe indicato chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni, disconoscendo la scrittura privata Controparte_1 del 31.12.2018 (all. 2 atto di citazione), correggendo al ribasso l'importo della pretesa relativamente al dovuto a titolo di mantenimento ordinario, nel merito chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 25.077,87, di cui € 6.527,87 a titolo del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra per le figlie ed € 18.500,00 a titolo di CP_1 mantenimento per la figlia per il periodo gennaio 2018 a giugno 2022. Persona_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e disattese le istanze istruttorie, la causa istruita solo documentalmente, veniva rinviata, previa concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate per discussione e decisione ex art. 281sexies cpc all'udienza del 21 ottobre 2025 ove a seguito della discussione il giudice, con il consenso delle parti, tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
*****
L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Deve in primo luogo rilevarsi la inammissibilità della domanda monitoria per la parte avente ad oggetto il pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario per la figlia ST.
Parte opposta vanta già un titolo esecutivo in relazione a tale pretesa, costituito prima dalla sentenza di divorzio e, per il successivo periodo, dall'accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio raggiunto dalle parti a mezzo della negoziazione assistita. Le stesse parti, all'udienza di discussione, hanno dato atto che per il pagamento del mantenimento ordinario, è stata avviata procedura esecutiva nell'ambito della quale sono stati pignorato i diritti reali del su di un capannone. Pt_1
Tanto precisato, deve rammentarsi che in termini generali la giurisprudenza di legittimità (Cfr. n. 14737/2006) è ormai univocamente orientata nel senso che la duplicazione di titoli giudiziali consacranti uno stesso diritto non è di regola consentita. Essa viene tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena rispetto al primo.
Ciò premesso, nel caso in esame, non è stata in alcun modo dedotta alcuna specifica utilità che giustifichi la duplicazione del titolo ed, anzi, la medesima non appare neppure rinvenibile considerato che la statuizione giurisdizionale costituente il primo titolo consentiva l'attivazione delle stesse garanzie e iniziative esecutive consentite dal decreto ingiuntivo.
Dalle superiori considerazioni discende che la domanda azionata in sede monitoria era in parte inammissibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo andrà in ogni caso revocato (oltre che per il fatto del riconoscimento di parte opposta dell'errato importo della somma ingiunta).
Quanto alla pretesa relativa al rimborso pro – quota ed in via di regresso delle spese straordinarie anticipate dalla in favore delle figlie, deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di CP_1 pagamento formulata dal posto che la scrittura privata del 31.12.2018 non solo è stata Pt_1 disconosciuta dalla ma non fa alcun riferimento alle spese extra – assegno, essendo reso più CP_1 che evidente dagli importi che la stessa attenga al contributo per il mantenimento ordinario delle figlie pagina 3 di 5 che, infatti, era stato quantificato in € 400 per ciascuna e, dunque, in € 9.600,00 annuali (400 x 12 mesi x 2 figlie) per entrambi, esattamente la cifra riportata nella scrittura.
Né vale sostenere che poiché la sentenza di divorzio stabiliva il versamento diretto dell'assegno nelle mani della figlia la differenza tra le somme che risulterebbero ricevute dalla e Per_2 CP_1 quelle che avrebbe dovuto ricevere nelle sue mani (solo) per la figlia ST dovrebbero essere imputate alle spese straordinarie delle quali chiede oggi il rimborso. La ha infatti documentato CP_1 che, una volta percepito dal l'intero importo mensile di 800,00 ne girava la metà alla figlia Pt_1 (Doc. 1 costituzione). Ne consegue che gli importo che ha dichiarato di aver ricevuto erano Per_2 solo e soltanto quelli relativi all'assegno di mantenimento per le due figlie.
Deve poi ritenersi irrilevante la dedotta circostanza della ripresa della convivenza tra le parti dal 2019 fino al giugno 2020 dalla quale il vorrebbe far discendere la non debenza delle somme in ragione Pt_1 della ricostituita comunione materiale e spirituale.
Ora, in disparte al considerazione che gran parte delle spese extra assegno hanno riferimento a periodo precedente il 2019, deve rammentarsi che la sentenza di divorzio ha definitivamente sciolto il vincolo matrimoniale senza che il medesimo possa dirsi ricostituito per la sola convivenza il cui apprezzamento in termini di ricostituita comunione materiale e spirituale non è sostenuta da alcun elemento probatorio, potendosi per lo più qualificare in termini di sistemazione logistica conseguente al licenziamento del
Pt_1
Diversamente sono emersi elementi dirimenti in senso esattamente contrario posto che ancora nell'ottobre 2018 le parti dialogavano tramite legali (cfr. all. 4) e che il 12.03.2019 hanno sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita in modifica delle condizioni di divorzio. Circostanze, queste, ovviamente incompatibili con una ricostituita comunione materiale e spirituale. Neppure risponde al vero che le parti avessero in tale periodo deciso di far fronte alle spese per le figlie attingendo al conto corrente cointestato posto che non sono state dall'opponente indicate specifiche poste di spesa che potessero avere la causale indicata.
Nel merito, il non ha espresso alcun dissenso in ordine alle spese – extra assegno, limitandosi a Pt_1 dedurre di averle già corrisposte.
Sul punto la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa. Nel caso di specie la necessità ed opportunità delle spese non è stata neppure contestata.
Nessuna specifica contestazione ha poi attinto gli importi delle medesime e la documentazione giustificativa versata in atti derivandone che la relativa pretesa può essere accolta nella misura richiesta e documentata e, nello specifico, € 2.900,00 per l'affitto di una stanza dal mese di gennaio sino al mese di dicembre 2016, € 1.548,28 per l'affitto di una stanza dal mese di Aprile sino al mese di Dicembre 2017, € 1.644,50 per affitto di una stanza da gennaio a ottobre 2018, € 4.950,84 per tasse universitarie, contributi e ritiro diploma per 2015-2019, € 190,00 per prima rata corso acconciatori per
Per_2 ST il 23.11.2021, € 100,00 per Autoscuola di versati il 30.07.2018, € 260,00 per
Per_2 sedute di psicologia per ST il 10.12.2018, € 160,00 per occhiali da vista di il
Per_2 19.01.2018 (Doc. 12); € 1.302,13 per scuola guida e duplicati patente di nel 2018, per un
Per_2 complessivo importo di € 13.055,75 di cui € 6.527,87, pari al 50%, di competenza del Pt_1
Deve rigettarsi l'eccezione di compensazione proposta dal peraltro, non esplicitata nelle Pt_1 conclusioni.
In proposito si osserva che parte opponente non ha chiarito se intendesse riferirsi alla compensazione pagina 4 di 5 legale o quella giudiziale.
Ad ogni modo la Suprema Corte ha stabilito che i requisiti di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza sono propri sia della compensazione legale che di quella giudiziale, non potendo ammettersi l'eccezione suddetta qualora il controcredito risulti contestato nell'an. (Cassazione civile, SS.UU, sentenza 15/11/2016 n° 23225).
Nel caso in esame parte opposta ha contestato il contro credito dedotto dal del quale non è stato Pt_1 del resto in questa sede chiesto l'accertamento.
In disparte la considerazione che neppure sarebbe stato possibile per questo giudice procedere in tal senso posto che parte opponente non ha documentato il saldo finale del conto che il asserisce Pt_1 chiuso nel giugno del 2020, essendo stati depositati i movimenti solo al dicembre 2019, né essendo possibile ricostruire i rapporti interni tra i soggetti cointestatari in difetto di precise deduzioni e prove sul punto.
Deve, infatti rammentarsi che nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente (Cass. civ. Sez. 2 n. 77/2018).
In ragione delle superiori considerazioni deve escludersi che possa operare l'istituto della compensazione.
In conclusione deve dunque ritenersi accertato il diritto della ad ottenere il rimborso delle spese CP_1 extra assegno dedotte in giudizio in ragione della metà come previsto dai titoli che hanno nel tempo regolato il relativo regime. Il decreto ingiuntivo andrà dunque revocato e parte opponente condannata al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di € 6.527,87 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16622/2022 (R.G. n. 54035/2022). Condanna (C.F. ) a corrispondere in favore di Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ) l'importo di € 6.527,87 oltre interessi di legge dalla CP_1 C.F._3 domanda al saldo. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, lì 31 ottobre 2025
Il Giudice
AU NI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa AU NI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71969/2022 promossa da:
C.F. elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Parte_1 CodiceFiscale_1 Bartolomei n. 23 presso lo studio dall'avv. Antonio Caruso (C.F. ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta ed assiste in virtù di procura in atti
- opponente - contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1 C.F._3 Monte Zebio n. 32 presso l'avv. ST Fargnoli che la rappresenta ed assiste in virtù di procura in atti
- opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21 ottobre 2025: per parte opponente: (come da atto di citazione)
“Previa ammissione dei mezzi istruttori voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 16622/2022, del 21/09/2022/ in R.G. n. 54035/2022, perché infondato, ingiusto e illegittimo per i motivi in atti espressi. Nel merito ed in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor alla signora Pt_1 per le causali indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e CP_1 onorari di giudizio.
per parte opposta (come da memoria autorizzata del 30.09.25):
“- Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ridotto l'importo del decreto ingiuntivo opposto per complessivi € 3.050,00, relativi all'importo complessivo dovuto per il mantenimento, - condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma Parte_1 Controparte_1 di € 25.077,87, di cui € 6.527,87 a titolo del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra per le figlie ed € 18.500,00 a titolo di mantenimento per la figlia da gennaio CP_1 Persona_1 2018 a giugno 2022, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre alla rivalutazione medio tempore maturata secondo l'Istat secondo le condizioni vigenti nei relativi periodi e comunque come per legge, e in ogni caso oltre alla rivalutazione e agli interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi parametrati alle vigenti tabelle allegate al D.M. 55/14 e successive modifiche”. pagina 1 di 5 Oggetto: Opposizione a D.I. mantenimento prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 16622/2022 (R.G. n. 54035/2022) a mezzo del quale il Tribunale ordinario di Roma ha al medesimo ingiunto di pagare in favore di la somma di € 28.127,87 oltre interessi Controparte_1 come da domanda e spese della procedura di ingiunzione;
nello specifico € 6.432,87 a titolo di rimborso in via di regresso e pro quota (50%) delle spese straordinarie dalla medesima anticipate nell'interesse delle comuni figlie e ST ed € 21.600,00 a titolo di mantenimento Per_2 ordinario della figlia ST, collocata presso la madre, relativamente al periodo gennaio 2018 a giugno 2022 (euro 400 mensili) come previsto dalla sentenza di divorzio prima e, successivamente, dagli accordi di parziale modifica delle condizioni di divorzio raggiunti dalle parti a seguito di negoziazione assistita (all'esito di ulteriore domanda di modifica delle condizioni di divorzio con decreto n. 15178/2022 del 10.11.2022 il Tribunale di Roma ha revocato l'obbligo del di versare Pt_1 la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_2
Nell'opporsi al provvedimento monitorio ha formulato eccezione di pagamento Parte_1 rispetto alle somme dovute fino al 2018 deducendo che le medesime era già state corrisposte come provato dalla dichiarazione della ex moglie del 31.12.18 (cfr. doc. 2 atto di citazione) con la quale la medesima dava atto di aver ricevuto dal per il mantenimento delle figlie dal 2016 sino al 2018, Pt_1 l'importo annuale di € 9.600,00; deduceva nello specifico che di tale somma € 4.800,00 era stato versato per il mantenimento ordinario della figlia ST (in quanto sulla base della sentenza di divorzio e, successivamente, degli accordi di modifica delle condizioni di divorzio il mantenimento dell'altra figlia doveva essere versato direttamente a quest'ultima) mentre il residuo importo Per_2 costituiva il rimborso delle spese straordinarie per le figlie figlie oggetto della pretesa monitoria.
Aggiungeva che in merito agli anni 2019-2020 i due ex coniugi erano tornati stabilmente a convivere essendosi di fatto ricostituita a tutti gli effetti una famiglia di fatto, in cui i conviventi contribuivano ai reciproci bisogni, avendo lui, in ogni caso, continuato a versare il mantenimento per la figlia ST;
rappresentava che le parti nel marzo 2019, avevano anche acceso un conto corrente cointestato, presso la UBI Banca – Unione di Banche Italiane S.p.A., con versamento del capitale di € 25.000,00 cadauno, e così per un totale di € 50.000,00, al fine di provvedere al pagamento di tutte le spese correnti del nucleo familiare;
precisava che le parti in un ritrovato spirito di collaborazione, avevano poi sottoscritto in data 12.03.2019 una convenzione di negoziazione assistita per la modifica parziale delle condizioni di divorzio all'esito della quale avevano raggiunto un accordo pattuendo di vendere, unitamente ad altri immobili, la casa coniugale ripartendosi il ricavato – per un ammontare complessivo di € 353.000,00 – nella misura di 201,500,00 alla signora e di € 151.500,00 al signor Controparte_1 Parte_1 (50% ciascuno con l'aggiunta di € 25.000 in più da parte dell'ex marito al fine di agevolare e supportare i costi di locazione e trasloco della ex moglie); concludeva affermando che dal 2019 in poi
,su accordo delle parti aveva corrisposto direttamente alle figlie il mantenimento mensile di € 400,00 per ciascuna.
Il deduceva, altresì, di risultare “creditore nei confronti della signora del 50% della Pt_1 CP_1
pagina 2 di 5 somma residuata sul conto corrente cointestato in atti richiamato, come da saldo al mese di giugno 2020, data di chiusura definitiva della convivenza, per un totale di € 4.712,00 la quale deve essere portata a compensazione degli eventuali pagamenti rimasti inevasi”.
Nulla eccepiva in ordine al consenso e alla necessità delle spese straordinarie anticipate dalla CP_1 né in ordine ai relativi importi, nessuna contestazione veniva tempestivamente formulata neppure relativamente alla documentazione giustificativa dei pagamenti versata in atti da parte opposta.
Tanto premesso concludeva come in epigrafe indicato chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni, disconoscendo la scrittura privata Controparte_1 del 31.12.2018 (all. 2 atto di citazione), correggendo al ribasso l'importo della pretesa relativamente al dovuto a titolo di mantenimento ordinario, nel merito chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 25.077,87, di cui € 6.527,87 a titolo del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra per le figlie ed € 18.500,00 a titolo di CP_1 mantenimento per la figlia per il periodo gennaio 2018 a giugno 2022. Persona_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e disattese le istanze istruttorie, la causa istruita solo documentalmente, veniva rinviata, previa concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate per discussione e decisione ex art. 281sexies cpc all'udienza del 21 ottobre 2025 ove a seguito della discussione il giudice, con il consenso delle parti, tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
*****
L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Deve in primo luogo rilevarsi la inammissibilità della domanda monitoria per la parte avente ad oggetto il pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario per la figlia ST.
Parte opposta vanta già un titolo esecutivo in relazione a tale pretesa, costituito prima dalla sentenza di divorzio e, per il successivo periodo, dall'accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio raggiunto dalle parti a mezzo della negoziazione assistita. Le stesse parti, all'udienza di discussione, hanno dato atto che per il pagamento del mantenimento ordinario, è stata avviata procedura esecutiva nell'ambito della quale sono stati pignorato i diritti reali del su di un capannone. Pt_1
Tanto precisato, deve rammentarsi che in termini generali la giurisprudenza di legittimità (Cfr. n. 14737/2006) è ormai univocamente orientata nel senso che la duplicazione di titoli giudiziali consacranti uno stesso diritto non è di regola consentita. Essa viene tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena rispetto al primo.
Ciò premesso, nel caso in esame, non è stata in alcun modo dedotta alcuna specifica utilità che giustifichi la duplicazione del titolo ed, anzi, la medesima non appare neppure rinvenibile considerato che la statuizione giurisdizionale costituente il primo titolo consentiva l'attivazione delle stesse garanzie e iniziative esecutive consentite dal decreto ingiuntivo.
Dalle superiori considerazioni discende che la domanda azionata in sede monitoria era in parte inammissibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo andrà in ogni caso revocato (oltre che per il fatto del riconoscimento di parte opposta dell'errato importo della somma ingiunta).
Quanto alla pretesa relativa al rimborso pro – quota ed in via di regresso delle spese straordinarie anticipate dalla in favore delle figlie, deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di CP_1 pagamento formulata dal posto che la scrittura privata del 31.12.2018 non solo è stata Pt_1 disconosciuta dalla ma non fa alcun riferimento alle spese extra – assegno, essendo reso più CP_1 che evidente dagli importi che la stessa attenga al contributo per il mantenimento ordinario delle figlie pagina 3 di 5 che, infatti, era stato quantificato in € 400 per ciascuna e, dunque, in € 9.600,00 annuali (400 x 12 mesi x 2 figlie) per entrambi, esattamente la cifra riportata nella scrittura.
Né vale sostenere che poiché la sentenza di divorzio stabiliva il versamento diretto dell'assegno nelle mani della figlia la differenza tra le somme che risulterebbero ricevute dalla e Per_2 CP_1 quelle che avrebbe dovuto ricevere nelle sue mani (solo) per la figlia ST dovrebbero essere imputate alle spese straordinarie delle quali chiede oggi il rimborso. La ha infatti documentato CP_1 che, una volta percepito dal l'intero importo mensile di 800,00 ne girava la metà alla figlia Pt_1 (Doc. 1 costituzione). Ne consegue che gli importo che ha dichiarato di aver ricevuto erano Per_2 solo e soltanto quelli relativi all'assegno di mantenimento per le due figlie.
Deve poi ritenersi irrilevante la dedotta circostanza della ripresa della convivenza tra le parti dal 2019 fino al giugno 2020 dalla quale il vorrebbe far discendere la non debenza delle somme in ragione Pt_1 della ricostituita comunione materiale e spirituale.
Ora, in disparte al considerazione che gran parte delle spese extra assegno hanno riferimento a periodo precedente il 2019, deve rammentarsi che la sentenza di divorzio ha definitivamente sciolto il vincolo matrimoniale senza che il medesimo possa dirsi ricostituito per la sola convivenza il cui apprezzamento in termini di ricostituita comunione materiale e spirituale non è sostenuta da alcun elemento probatorio, potendosi per lo più qualificare in termini di sistemazione logistica conseguente al licenziamento del
Pt_1
Diversamente sono emersi elementi dirimenti in senso esattamente contrario posto che ancora nell'ottobre 2018 le parti dialogavano tramite legali (cfr. all. 4) e che il 12.03.2019 hanno sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita in modifica delle condizioni di divorzio. Circostanze, queste, ovviamente incompatibili con una ricostituita comunione materiale e spirituale. Neppure risponde al vero che le parti avessero in tale periodo deciso di far fronte alle spese per le figlie attingendo al conto corrente cointestato posto che non sono state dall'opponente indicate specifiche poste di spesa che potessero avere la causale indicata.
Nel merito, il non ha espresso alcun dissenso in ordine alle spese – extra assegno, limitandosi a Pt_1 dedurre di averle già corrisposte.
Sul punto la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa. Nel caso di specie la necessità ed opportunità delle spese non è stata neppure contestata.
Nessuna specifica contestazione ha poi attinto gli importi delle medesime e la documentazione giustificativa versata in atti derivandone che la relativa pretesa può essere accolta nella misura richiesta e documentata e, nello specifico, € 2.900,00 per l'affitto di una stanza dal mese di gennaio sino al mese di dicembre 2016, € 1.548,28 per l'affitto di una stanza dal mese di Aprile sino al mese di Dicembre 2017, € 1.644,50 per affitto di una stanza da gennaio a ottobre 2018, € 4.950,84 per tasse universitarie, contributi e ritiro diploma per 2015-2019, € 190,00 per prima rata corso acconciatori per
Per_2 ST il 23.11.2021, € 100,00 per Autoscuola di versati il 30.07.2018, € 260,00 per
Per_2 sedute di psicologia per ST il 10.12.2018, € 160,00 per occhiali da vista di il
Per_2 19.01.2018 (Doc. 12); € 1.302,13 per scuola guida e duplicati patente di nel 2018, per un
Per_2 complessivo importo di € 13.055,75 di cui € 6.527,87, pari al 50%, di competenza del Pt_1
Deve rigettarsi l'eccezione di compensazione proposta dal peraltro, non esplicitata nelle Pt_1 conclusioni.
In proposito si osserva che parte opponente non ha chiarito se intendesse riferirsi alla compensazione pagina 4 di 5 legale o quella giudiziale.
Ad ogni modo la Suprema Corte ha stabilito che i requisiti di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza sono propri sia della compensazione legale che di quella giudiziale, non potendo ammettersi l'eccezione suddetta qualora il controcredito risulti contestato nell'an. (Cassazione civile, SS.UU, sentenza 15/11/2016 n° 23225).
Nel caso in esame parte opposta ha contestato il contro credito dedotto dal del quale non è stato Pt_1 del resto in questa sede chiesto l'accertamento.
In disparte la considerazione che neppure sarebbe stato possibile per questo giudice procedere in tal senso posto che parte opponente non ha documentato il saldo finale del conto che il asserisce Pt_1 chiuso nel giugno del 2020, essendo stati depositati i movimenti solo al dicembre 2019, né essendo possibile ricostruire i rapporti interni tra i soggetti cointestatari in difetto di precise deduzioni e prove sul punto.
Deve, infatti rammentarsi che nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente (Cass. civ. Sez. 2 n. 77/2018).
In ragione delle superiori considerazioni deve escludersi che possa operare l'istituto della compensazione.
In conclusione deve dunque ritenersi accertato il diritto della ad ottenere il rimborso delle spese CP_1 extra assegno dedotte in giudizio in ragione della metà come previsto dai titoli che hanno nel tempo regolato il relativo regime. Il decreto ingiuntivo andrà dunque revocato e parte opponente condannata al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di € 6.527,87 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16622/2022 (R.G. n. 54035/2022). Condanna (C.F. ) a corrispondere in favore di Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ) l'importo di € 6.527,87 oltre interessi di legge dalla CP_1 C.F._3 domanda al saldo. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, lì 31 ottobre 2025
Il Giudice
AU NI
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