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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.1389/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1389/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BORRÉ DANIELA parte ricorrente
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA e SI NO parte resistente
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di CP_1 C.F._3 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. GARLASCHELLI PAOLO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: − dichiarare tenuti e conseguentemente condannare nato a [...] il [...], CP_1 codice fiscale residente in [...] e , nata a [...] il C.F._3 Parte_2 15.09.1971, codice fiscale residente in [...], in quanto genitori C.F._2 del ricorrente, maggiorenne non economicamente autosufficiente, ad assolvere al proprio obbligo ex art. 315 bis c.c. nei suoi confronti mediante versamento direttamente in suo favore di un assegno di mantenimento, nonché di quanto necessario al sostenimento delle spese di natura straordinaria;
− quantificare la somma posta a carico del padre, nella CP_1 misura di Euro 945,00 mensili, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, da pagarsi al domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare a corrispondere al figlio entro i 30 giorni dalla richiesta, la provvista necessaria al CP_1 Pt_1 sostenimento delle spese di natura straordinaria in ragione del 70% delle stesse, per come di seguito analiticamente indicate: spese mediche;
spese scolastiche e universitarie, di istruzione, di specializzazione, alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto, materiale didattico non di acquisto corrente;
corsi di istruzione, attività sportive anche agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
− quantificare la somma posta a carico della madre nella Parte_2 misura di Euro 405,00 mensili, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, da pagarsi al domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare a corrispondere al figlio la provvista necessaria al sostenimento delle spese di natura Parte_2 Pt_1 straordinaria in ragione del 30% delle stesse entro i 30 giorni dalla richiesta, per come di seguito analiticamente indicate: spese mediche;
spese scolastiche e universitarie, di istruzione, di specializzazione, alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto, materiale didattico non di acquisto corrente;
corsi di istruzione, attività sportive, anche agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
Parte resistente Voglia, l'ill.mo Tribunale di Novara, respinta ogni contraria istanza, eccezione o Pt_2 deduzione, In via principale e nel merito - Respingere la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata - Qualora la domanda avversaria venga intesa quale richiesta di alimenti, stabilire la misura degli alimenti in favore del sig. da parte di entrambi i genitori sulla base delle risultanze istruttorie. Con vittoria di spese ed Parte_3 onorari
Parte resistente voglia codesto Tribunale Ill.mo, respingendo ogni contraria difesa domanda ed eccezione: - CP_2 in via principale, nel merito, accogliere la domanda avanzata dal Sig. nei confronti dell'esponente Ing. Parte_1 nei termini e nei limiti di cui all'accordo intercorso inter partes;
- in via riconvenzionale trasversale, accertare CP_1
e dichiarare che l'Ing. non è più tenuto, a partire dal mese di maggio 2025, al versamento, in favore della CP_1
Sig.ra , di alcun contributo al mantenimento del figlio Sig. - sempre in via riconvenzionale Parte_2 Parte_1 trasversale, revocare l'assegnazione della casa familiare di LT (NO), Via Garibaldi n. 2, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 34, part. 484, sub 4, e del relativo box auto di cui al sub. 5, disposta in favore della Sig.ra
[...]
[...]
: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle Parte_4 condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/07/2025, ha adito il Tribunale di Novara, Parte_5 rappresentando che i genitori avevano divorziato e che, avendo deciso di andare a vivere da solo, e chiedendo quindi il mantenimento diretto ad entrambi. Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituta nei termini la quale ha eccepito l'improponibilità della domanda, la Parte_2 carenza di legittimazione attiva di e, in ogni caso, ha chiesto il rigetto delle domande Parte_5 del ricorrente.
Si è, quindi, costituto , il quale ha rappresentato di aver raggiunto un accordo economico CP_3 con il figlio e ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla , vista la Pt_2 sopravvenuta carenza dei presupposti di legge. ***
Alla prima udienza del 13/11/2025, accertata la regolare costituzione del contraddittorio, i difensori si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni. Quindi, sono state sentite le parti ha dichiarato: “studio ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano. Al momento vivo a Parte_1
Novara, via Camerana 15 che mi è stata offerta da mio padre nell'accordo. Non lavoro. Vivo da solo. Mi aiutano i miei genitori. Vivo da solo da inizio maggio 2025; prima vivevo con i miei genitori, ero in una sorta di affido paritetico. Faccio sport, corro in macchina. Pago € 150,00 a gara per 8/9 gare. Sono circa € 2.000,00 all'anno, oltre i costi del materiale e per la preparazione fisica che costa circa € 500,00 per 9 mesi, per l'intera stagione sportiva”.
ha dichiarato: “lavoro come impiegata all'ASL; guadagno circa € 1.350,00-1.400,00 netti al Parte_2 mese. La casa dove vivo è in comproprietà al 50% con Non ho finanziamenti accesi. Ho solo le spese CP_3 della casa, per la macchina. Lavoro a Borgomanero e vivo a LT. Ho rapporti bellissimi con mio figlio ma ha giovato a mio sfavore la differente condizione economica tra me e mio padre. Non è accettabile per una mamma, sono io che insisto di farlo venire a cena”
ha dichiarato: “Voglio ribadire che è stato cercato l'accordo. ha convocato me e la CP_1 Pt_1 madre per trovare un accordo ma non si è presentata. Io auspico che si trovi un accordo”
ha dichiarato: “io non sentivo da qualche giorno. Poi alla fine, mi ha scritto e quindi io Parte_2 Pt_1 ho proposto un incontro in luogo neutro. Loro mi hanno proposto un incontro online, io ho insistito per incontrarci da vicino anche perché quel giorno avevo un corso. Da allora non hanno mai proposto altro incontro. Mi avevano dato un ultimatum. Mio figlio non mi ha reso partecipe delle sue scelte. Tutto è nato perché avevo dato a mio figlio € 150,00 poi mi ha chiesto altri soldi ma io non li avevo. Questo ci ha allontanato”.
ha ribadito: “non è vero che abbiamo dato un ultimatum. È vero che ho proposto la Parte_1 videoconferenza ma volevo solo che la situazione non degenerasse. Non è vero che non ci sono state altre chance. Io sono aperto ad una soluzione conciliativa. Io ho chiesto i soldi a mia madre perché so che il papà le dava un mantenimento”.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori mezzi di prova, è stata ordinata la discussione orale della causa che, all'esito, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso di , per le motivazioni che seguono. Parte_5
1. Sulla improponibilità della domanda. ha dedotto l'improponibilità della domanda Parte_2 avanzata da evidenziando come il ricorso fosse stato depositato in data 21/7/2025 e, Parte_5 quindi, tre giorni prima che la sentenza di divorzio pronunciata dalla Corte di Appello di Torino passasse in giudicato.
Ritiene il Collegio, tuttavia, di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sez. 32 sentenza n. 1744 del 24/1/2018) secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi e affidamento della casa familiare, la proposizione della domanda di accertamento del terzo, estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza, non soffre i limiti temporali di proponibilità connessi alle procedure per la gestione di tale crisi, dovendo ritenersi ipotizzabile una contestazione da parte del terzo anche della mancanza originaria dei presupposti per l'assegnazione della casa, come nelle ipotesi di assegnazione in pregiudizio al terzo”. Tale sentenza è stata pronunciata in ordine alla statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare ma che può essere estesa anche alla statuizione relativa all'assegno di mantenimento. D'altra parte, la domanda proposta da , pur avendo in comune con la domanda di Parte_5 divorzio, sia i soggetti che, in parte, la causa petendi, rappresentata dall'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, è diversa per il petitum, costituto dalla percezione diretta del mantenimento e non anche per via indiretta, per il tramite del genitore collocatario. Tra le due cause, quindi, può riconoscersi un rapporto di connessione, (che ricorre in presenza di cause caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza solo quantitativa dell'oggetto o quando, tra le stesse, sussista un rapporto d'interdipendenza, configurabile quando, in riferimento al medesimo rapporto giuridico siano avanzate pretese contrapposte o poste in relazione di alternatività, come è nel caso di specie.
Ne deriverebbe, stante la necessità di coordinamento delle decisioni pur in assenza di un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, la sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione alla competenza del giudice dell'altra, in attesa della definizione di quest'ultima con sentenza passata in giudicato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, sentenza n. 26833 del 14/11/2017).
Ora, la resistente che eccepisce la improcedibilità, dà atto che la sentenza della Corte di Appello di Torino è passata in giudicato in data 24/7/2024 (la difesa di ha prodotto l'attestazione della CP_3
Corte di Appetto territoriale, di mancanza impugnazione nei termini di legge, della citata sentenza), dunque, non vi sono nemmeno più i presupposti per una eventuale sospensione del presente giudizio inattesa della decisione sul divorzio.
Tale eccezione, quindi, deve essere rigettata.
Il rigetto di tale eccezione consente di superare la richiesta di declaratoria di nullità, avanzata dalla resistente all'udienza del 13/10/2025, della domanda riconvenzionale proposta da . CP_3
2. Sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente. Ritiene il Collegio che debba essere rigettata anche l'eccezione in merito alla carenza di legittimazione attiva di , avanzata dalla . Parte_5 Pt_2
E, infatti, la ricorrente ha eccepito che il ricorrente avrebbe dovuto intervenire in giudizio, con intervento adesivo-dipendente, per avanzare la sua pretesa, visto che il giudizio di divorzio attiene lo status dei coniugi e che le statuizioni economiche sono meri corollari.
Le osservazioni della difesa non colgono nel segno. Pt_2
Sul punto, infatti, consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34100 del 12/11/2021). In effetti, il mantenimento da parte dei genitori rappresenta autonomo diritto del figlio che, una volta diventato maggiorenne, può esercitare autonomamente, proponendo autonoma domanda di giudizio: “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato” (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 25300 dell'11/11/2013). , quindi, in quanto maggiorenne, ha la titolarità del diritto al mantenimento che può Parte_5 esercitare autonomamente in giudizio.
La relativa eccezione, quindi, va rigettata.
3. Le domande di merito. Venendo al merito della domanda, va premesso che la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 125/2025 ha parzialmente modificato le stazioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Novara, prevedendo “visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in parziale accoglimento dell'appello presentato da;
dispone che il Parte_2 CP_3 orrisponda a con decorrenza dalla data della domanda ( 31.1.2020) e a titolo di
[...] Parte_2 contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 800, oltre rivalutazione ISTAT maturata e Pt_5 maturanda;
dichiara compensate le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio nella misura di due terzi;
dichiara tenuto e condanna il sig. l pagamento a favore della sigra di un terzo delle spese di lite del primo CP_2 Pt_2
e secondo grado, terzo liquidato in complessivi € 4012,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
conferma nel resto”.
Ciò premesso, va ulteriormente precisato che , nell'atto di costituzione, ha dato atto di CP_3 aver raggiunto un accordo con il figlio nei seguenti termini: “in base al quale, fermo in ogni caso l'obbligo di versamento del 70% delle spese straordinarie, l'esponente si impegna a corrispondere al Sig. un assegno di Parte_1 mantenimento pari alla minor somma di €. 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT. Infatti, in luogo di versare anche la restante somma di €. 345,00, l'esponente e il Sig. hanno convenuto quanto segue: - l'esponente concederà Parte_1 gratuitamente al Sig. l'uso esclusivo e il pieno godimento dell'immobile sito in Novara, Strada Privata Parte_1
Camerana n. 15, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 37, sub. 9, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
- l'esponente provvederà al pagamento diretto di tutte le utenze domestiche relative al detto immobile che continueranno ad essere allo stesso intestate;
- l'esponente concederà gratuitamente al Sig. il diritto di utilizzare l'autovettura Parte_1
Fiat Panda targata DV424VY, di sua proprietà, e provvederà al pagamento diretto del bollo auto e della relativa assicurazione RCA”.
A parere del Collegio, tale accordo non è nullo: invero, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse nullo l'accordo dei coniugi a versare il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne non autosufficiente, ponendo nel nulla la statuizione giudiziale che aveva individuato il creditore ed il debitore dell'obbligazione.
L'accordo di adre e iglio, al fine di essere efficace, deve essere vagliato dal Tribunale CP_2 CP_2
e, nel caso di specie, il Collegio ritiene di dover ratificare l'accordo in merito al quantum dell'assegno, relativo alla somma di € 600,00, oltre alle prestazioni accessorie relative alla casa e all'autovettura.
Per quanto concerne la , anch'ella deve essere tenuta al mantenimento del figlio, ormai Pt_2 maggiorenne e non più convivente con lei: con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024, la ha dichiarato redditi lordi per € 22.919,00, dagli estratti conto emerge un saldo, al 30/6/2025, Pt_2 pari ad € 35.641.69. Inoltre, dall'estratto conto emerge che lo stipendio mensile si assesta sugli € 1.415,99. Alla luce di quanto sopra, quindi, va posto a carico della l'obbligo di contribuire al Pt_2 mantenimento di con una somma mensile pari ad € 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, da Pt_1 versarsi entro il 5 di ogni mese.
Quanto alle spese straordinarie, premesso che non ha depositato la documentazione CP_3 contabile e finanziaria (in ragione di un accordo, dando per scontato che fosse accolto dal Tribunale) e che di tale comportamento si terrà conto ai fini delle spese di lite, il Collegio ritiene di non poter accogliere l'accordo di e in quanto, alla luce della evidente sperequazione Parte_5 CP_3 finanziaria dei genitori (che si ricava dalla generosa offerta del padre al figlio, dimostrativa di una elevata capacità patrimoniale), queste vanno regolate nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
Quanto alla domanda riconvenzionale di revoca dell'assegnazione della casa familiare avanzata da
, in effetti sono venuti meno i presupposti dell'assegnazione visto che è uscito CP_3 Pt_1 dall'abitazione. Com'è noto, infatti, l'assegnazione della casa coniugale non deve essere qualificata come 'quota' del mantenimento riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole ma è espressamente subordinata soltanto all'esclusivo dei figli: secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'“habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. E infatti, “in materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 155 quater cod. civ., come introdotto dalla L. 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all'affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, con la conseguenza che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale”.
Alla luce di quanto sopra, considerato che risulta avere una propria abitazione, va disposta la Pt_1 revoca dell'assegnazione della casa familiare a Parte_2
***
Quanto alle spese di giudizio, queste vanno integralmente compensate. Invero, risulta Parte_5 essere parzialmente soccombente nei confronti della madre in punto quantum del mantenimento, avendo chiesto una cifra più alta. La risulta soccombente anche verso ma l'omessa Pt_2 CP_3 produzione con la costituzione in giudizio della documentazione attestante la sua condizione patrimoniale è un comportamento sanzionabile che giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: in parziale modifica della sentenza n. 125/2025 della Corte di Appello di Torino
1) rigetta le eccezioni di improcedibilità del ricorso e carenza di legittimazione attiva del ricorrente sollevate da Parte_2
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , CP_3 Pt_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, versando a lui direttamente la somma di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
3) prende atto degli ulteriori accordi intercorrenti tra le parti;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico di nella misura dell'80% e di CP_3 nella misura del 20%, ad eccezione delle spese cui v'è accordo padre-figlio: Parte_2
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
5) revoca l'assegnazione della casa familiare disposta in favore di Parte_2
6) spese di lite integralmente compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1389/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BORRÉ DANIELA parte ricorrente
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA e SI NO parte resistente
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore di CP_1 C.F._3 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. GARLASCHELLI PAOLO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: − dichiarare tenuti e conseguentemente condannare nato a [...] il [...], CP_1 codice fiscale residente in [...] e , nata a [...] il C.F._3 Parte_2 15.09.1971, codice fiscale residente in [...], in quanto genitori C.F._2 del ricorrente, maggiorenne non economicamente autosufficiente, ad assolvere al proprio obbligo ex art. 315 bis c.c. nei suoi confronti mediante versamento direttamente in suo favore di un assegno di mantenimento, nonché di quanto necessario al sostenimento delle spese di natura straordinaria;
− quantificare la somma posta a carico del padre, nella CP_1 misura di Euro 945,00 mensili, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, da pagarsi al domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare a corrispondere al figlio entro i 30 giorni dalla richiesta, la provvista necessaria al CP_1 Pt_1 sostenimento delle spese di natura straordinaria in ragione del 70% delle stesse, per come di seguito analiticamente indicate: spese mediche;
spese scolastiche e universitarie, di istruzione, di specializzazione, alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto, materiale didattico non di acquisto corrente;
corsi di istruzione, attività sportive anche agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
− quantificare la somma posta a carico della madre nella Parte_2 misura di Euro 405,00 mensili, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, da pagarsi al domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare a corrispondere al figlio la provvista necessaria al sostenimento delle spese di natura Parte_2 Pt_1 straordinaria in ragione del 30% delle stesse entro i 30 giorni dalla richiesta, per come di seguito analiticamente indicate: spese mediche;
spese scolastiche e universitarie, di istruzione, di specializzazione, alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto, materiale didattico non di acquisto corrente;
corsi di istruzione, attività sportive, anche agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
Parte resistente Voglia, l'ill.mo Tribunale di Novara, respinta ogni contraria istanza, eccezione o Pt_2 deduzione, In via principale e nel merito - Respingere la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata - Qualora la domanda avversaria venga intesa quale richiesta di alimenti, stabilire la misura degli alimenti in favore del sig. da parte di entrambi i genitori sulla base delle risultanze istruttorie. Con vittoria di spese ed Parte_3 onorari
Parte resistente voglia codesto Tribunale Ill.mo, respingendo ogni contraria difesa domanda ed eccezione: - CP_2 in via principale, nel merito, accogliere la domanda avanzata dal Sig. nei confronti dell'esponente Ing. Parte_1 nei termini e nei limiti di cui all'accordo intercorso inter partes;
- in via riconvenzionale trasversale, accertare CP_1
e dichiarare che l'Ing. non è più tenuto, a partire dal mese di maggio 2025, al versamento, in favore della CP_1
Sig.ra , di alcun contributo al mantenimento del figlio Sig. - sempre in via riconvenzionale Parte_2 Parte_1 trasversale, revocare l'assegnazione della casa familiare di LT (NO), Via Garibaldi n. 2, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 34, part. 484, sub 4, e del relativo box auto di cui al sub. 5, disposta in favore della Sig.ra
[...]
[...]
: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle Parte_4 condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/07/2025, ha adito il Tribunale di Novara, Parte_5 rappresentando che i genitori avevano divorziato e che, avendo deciso di andare a vivere da solo, e chiedendo quindi il mantenimento diretto ad entrambi. Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituta nei termini la quale ha eccepito l'improponibilità della domanda, la Parte_2 carenza di legittimazione attiva di e, in ogni caso, ha chiesto il rigetto delle domande Parte_5 del ricorrente.
Si è, quindi, costituto , il quale ha rappresentato di aver raggiunto un accordo economico CP_3 con il figlio e ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla , vista la Pt_2 sopravvenuta carenza dei presupposti di legge. ***
Alla prima udienza del 13/11/2025, accertata la regolare costituzione del contraddittorio, i difensori si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni. Quindi, sono state sentite le parti ha dichiarato: “studio ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano. Al momento vivo a Parte_1
Novara, via Camerana 15 che mi è stata offerta da mio padre nell'accordo. Non lavoro. Vivo da solo. Mi aiutano i miei genitori. Vivo da solo da inizio maggio 2025; prima vivevo con i miei genitori, ero in una sorta di affido paritetico. Faccio sport, corro in macchina. Pago € 150,00 a gara per 8/9 gare. Sono circa € 2.000,00 all'anno, oltre i costi del materiale e per la preparazione fisica che costa circa € 500,00 per 9 mesi, per l'intera stagione sportiva”.
ha dichiarato: “lavoro come impiegata all'ASL; guadagno circa € 1.350,00-1.400,00 netti al Parte_2 mese. La casa dove vivo è in comproprietà al 50% con Non ho finanziamenti accesi. Ho solo le spese CP_3 della casa, per la macchina. Lavoro a Borgomanero e vivo a LT. Ho rapporti bellissimi con mio figlio ma ha giovato a mio sfavore la differente condizione economica tra me e mio padre. Non è accettabile per una mamma, sono io che insisto di farlo venire a cena”
ha dichiarato: “Voglio ribadire che è stato cercato l'accordo. ha convocato me e la CP_1 Pt_1 madre per trovare un accordo ma non si è presentata. Io auspico che si trovi un accordo”
ha dichiarato: “io non sentivo da qualche giorno. Poi alla fine, mi ha scritto e quindi io Parte_2 Pt_1 ho proposto un incontro in luogo neutro. Loro mi hanno proposto un incontro online, io ho insistito per incontrarci da vicino anche perché quel giorno avevo un corso. Da allora non hanno mai proposto altro incontro. Mi avevano dato un ultimatum. Mio figlio non mi ha reso partecipe delle sue scelte. Tutto è nato perché avevo dato a mio figlio € 150,00 poi mi ha chiesto altri soldi ma io non li avevo. Questo ci ha allontanato”.
ha ribadito: “non è vero che abbiamo dato un ultimatum. È vero che ho proposto la Parte_1 videoconferenza ma volevo solo che la situazione non degenerasse. Non è vero che non ci sono state altre chance. Io sono aperto ad una soluzione conciliativa. Io ho chiesto i soldi a mia madre perché so che il papà le dava un mantenimento”.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori mezzi di prova, è stata ordinata la discussione orale della causa che, all'esito, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso di , per le motivazioni che seguono. Parte_5
1. Sulla improponibilità della domanda. ha dedotto l'improponibilità della domanda Parte_2 avanzata da evidenziando come il ricorso fosse stato depositato in data 21/7/2025 e, Parte_5 quindi, tre giorni prima che la sentenza di divorzio pronunciata dalla Corte di Appello di Torino passasse in giudicato.
Ritiene il Collegio, tuttavia, di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sez. 32 sentenza n. 1744 del 24/1/2018) secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi e affidamento della casa familiare, la proposizione della domanda di accertamento del terzo, estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza, non soffre i limiti temporali di proponibilità connessi alle procedure per la gestione di tale crisi, dovendo ritenersi ipotizzabile una contestazione da parte del terzo anche della mancanza originaria dei presupposti per l'assegnazione della casa, come nelle ipotesi di assegnazione in pregiudizio al terzo”. Tale sentenza è stata pronunciata in ordine alla statuizione relativa all'assegnazione della casa familiare ma che può essere estesa anche alla statuizione relativa all'assegno di mantenimento. D'altra parte, la domanda proposta da , pur avendo in comune con la domanda di Parte_5 divorzio, sia i soggetti che, in parte, la causa petendi, rappresentata dall'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, è diversa per il petitum, costituto dalla percezione diretta del mantenimento e non anche per via indiretta, per il tramite del genitore collocatario. Tra le due cause, quindi, può riconoscersi un rapporto di connessione, (che ricorre in presenza di cause caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza solo quantitativa dell'oggetto o quando, tra le stesse, sussista un rapporto d'interdipendenza, configurabile quando, in riferimento al medesimo rapporto giuridico siano avanzate pretese contrapposte o poste in relazione di alternatività, come è nel caso di specie.
Ne deriverebbe, stante la necessità di coordinamento delle decisioni pur in assenza di un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, la sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione alla competenza del giudice dell'altra, in attesa della definizione di quest'ultima con sentenza passata in giudicato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, sentenza n. 26833 del 14/11/2017).
Ora, la resistente che eccepisce la improcedibilità, dà atto che la sentenza della Corte di Appello di Torino è passata in giudicato in data 24/7/2024 (la difesa di ha prodotto l'attestazione della CP_3
Corte di Appetto territoriale, di mancanza impugnazione nei termini di legge, della citata sentenza), dunque, non vi sono nemmeno più i presupposti per una eventuale sospensione del presente giudizio inattesa della decisione sul divorzio.
Tale eccezione, quindi, deve essere rigettata.
Il rigetto di tale eccezione consente di superare la richiesta di declaratoria di nullità, avanzata dalla resistente all'udienza del 13/10/2025, della domanda riconvenzionale proposta da . CP_3
2. Sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente. Ritiene il Collegio che debba essere rigettata anche l'eccezione in merito alla carenza di legittimazione attiva di , avanzata dalla . Parte_5 Pt_2
E, infatti, la ricorrente ha eccepito che il ricorrente avrebbe dovuto intervenire in giudizio, con intervento adesivo-dipendente, per avanzare la sua pretesa, visto che il giudizio di divorzio attiene lo status dei coniugi e che le statuizioni economiche sono meri corollari.
Le osservazioni della difesa non colgono nel segno. Pt_2
Sul punto, infatti, consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34100 del 12/11/2021). In effetti, il mantenimento da parte dei genitori rappresenta autonomo diritto del figlio che, una volta diventato maggiorenne, può esercitare autonomamente, proponendo autonoma domanda di giudizio: “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato” (cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 25300 dell'11/11/2013). , quindi, in quanto maggiorenne, ha la titolarità del diritto al mantenimento che può Parte_5 esercitare autonomamente in giudizio.
La relativa eccezione, quindi, va rigettata.
3. Le domande di merito. Venendo al merito della domanda, va premesso che la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 125/2025 ha parzialmente modificato le stazioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Novara, prevedendo “visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in parziale accoglimento dell'appello presentato da;
dispone che il Parte_2 CP_3 orrisponda a con decorrenza dalla data della domanda ( 31.1.2020) e a titolo di
[...] Parte_2 contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 800, oltre rivalutazione ISTAT maturata e Pt_5 maturanda;
dichiara compensate le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio nella misura di due terzi;
dichiara tenuto e condanna il sig. l pagamento a favore della sigra di un terzo delle spese di lite del primo CP_2 Pt_2
e secondo grado, terzo liquidato in complessivi € 4012,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
conferma nel resto”.
Ciò premesso, va ulteriormente precisato che , nell'atto di costituzione, ha dato atto di CP_3 aver raggiunto un accordo con il figlio nei seguenti termini: “in base al quale, fermo in ogni caso l'obbligo di versamento del 70% delle spese straordinarie, l'esponente si impegna a corrispondere al Sig. un assegno di Parte_1 mantenimento pari alla minor somma di €. 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT. Infatti, in luogo di versare anche la restante somma di €. 345,00, l'esponente e il Sig. hanno convenuto quanto segue: - l'esponente concederà Parte_1 gratuitamente al Sig. l'uso esclusivo e il pieno godimento dell'immobile sito in Novara, Strada Privata Parte_1
Camerana n. 15, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 37, sub. 9, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
- l'esponente provvederà al pagamento diretto di tutte le utenze domestiche relative al detto immobile che continueranno ad essere allo stesso intestate;
- l'esponente concederà gratuitamente al Sig. il diritto di utilizzare l'autovettura Parte_1
Fiat Panda targata DV424VY, di sua proprietà, e provvederà al pagamento diretto del bollo auto e della relativa assicurazione RCA”.
A parere del Collegio, tale accordo non è nullo: invero, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse nullo l'accordo dei coniugi a versare il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne non autosufficiente, ponendo nel nulla la statuizione giudiziale che aveva individuato il creditore ed il debitore dell'obbligazione.
L'accordo di adre e iglio, al fine di essere efficace, deve essere vagliato dal Tribunale CP_2 CP_2
e, nel caso di specie, il Collegio ritiene di dover ratificare l'accordo in merito al quantum dell'assegno, relativo alla somma di € 600,00, oltre alle prestazioni accessorie relative alla casa e all'autovettura.
Per quanto concerne la , anch'ella deve essere tenuta al mantenimento del figlio, ormai Pt_2 maggiorenne e non più convivente con lei: con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024, la ha dichiarato redditi lordi per € 22.919,00, dagli estratti conto emerge un saldo, al 30/6/2025, Pt_2 pari ad € 35.641.69. Inoltre, dall'estratto conto emerge che lo stipendio mensile si assesta sugli € 1.415,99. Alla luce di quanto sopra, quindi, va posto a carico della l'obbligo di contribuire al Pt_2 mantenimento di con una somma mensile pari ad € 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, da Pt_1 versarsi entro il 5 di ogni mese.
Quanto alle spese straordinarie, premesso che non ha depositato la documentazione CP_3 contabile e finanziaria (in ragione di un accordo, dando per scontato che fosse accolto dal Tribunale) e che di tale comportamento si terrà conto ai fini delle spese di lite, il Collegio ritiene di non poter accogliere l'accordo di e in quanto, alla luce della evidente sperequazione Parte_5 CP_3 finanziaria dei genitori (che si ricava dalla generosa offerta del padre al figlio, dimostrativa di una elevata capacità patrimoniale), queste vanno regolate nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
Quanto alla domanda riconvenzionale di revoca dell'assegnazione della casa familiare avanzata da
, in effetti sono venuti meno i presupposti dell'assegnazione visto che è uscito CP_3 Pt_1 dall'abitazione. Com'è noto, infatti, l'assegnazione della casa coniugale non deve essere qualificata come 'quota' del mantenimento riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole ma è espressamente subordinata soltanto all'esclusivo dei figli: secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'“habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. E infatti, “in materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 155 quater cod. civ., come introdotto dalla L. 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all'affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, con la conseguenza che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale”.
Alla luce di quanto sopra, considerato che risulta avere una propria abitazione, va disposta la Pt_1 revoca dell'assegnazione della casa familiare a Parte_2
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Quanto alle spese di giudizio, queste vanno integralmente compensate. Invero, risulta Parte_5 essere parzialmente soccombente nei confronti della madre in punto quantum del mantenimento, avendo chiesto una cifra più alta. La risulta soccombente anche verso ma l'omessa Pt_2 CP_3 produzione con la costituzione in giudizio della documentazione attestante la sua condizione patrimoniale è un comportamento sanzionabile che giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: in parziale modifica della sentenza n. 125/2025 della Corte di Appello di Torino
1) rigetta le eccezioni di improcedibilità del ricorso e carenza di legittimazione attiva del ricorrente sollevate da Parte_2
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , CP_3 Pt_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, versando a lui direttamente la somma di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
3) prende atto degli ulteriori accordi intercorrenti tra le parti;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico di nella misura dell'80% e di CP_3 nella misura del 20%, ad eccezione delle spese cui v'è accordo padre-figlio: Parte_2
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
5) revoca l'assegnazione della casa familiare disposta in favore di Parte_2
6) spese di lite integralmente compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO