Articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 15Articolo 17
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1 gennaio 2000
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Versione
2 gennaio 2002
Art. 16. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio
pubblico radio-televisivo).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico -alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati ((, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attivita' di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva)) ; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571 , come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421 : lire 300.000.
2. Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.
Entrata in vigore il 2 gennaio 2002
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