Articolo 379 bis del Codice penale
Articolo 384Articolo 407
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18 gennaio 2001
Art. 379-bis.

(( (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). )) ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, e' punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale))
Entrata in vigore il 18 gennaio 2001
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