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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3836/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3836/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Gozzo, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaetano
Costa sito in Siracusa (Sr), viale Scala Greca n. 181/F;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare che è creditore nei confronti del signor Parte_1
della somma di € 2.880,00 per le causali di cui in narrativa e, Controparte_1 per l'effetto, condannare al pagamento di tale somma nei Controparte_1 confronti del ricorrente, oltre gli interessi maturati e maturandi come per legge;
Ritenere e dichiarare che il resistente si è reso responsabile dei danni cagionati all'immobile condotto in locazione e, per l'effetto, condannare il resistente medesimo al pagamento di tali danni in favore del ricorrente, da liquidarsi nella complessiva somma di € 4.400,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre gli interessi maturati e maturandi come per legge;
Condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto essere creditore di della Controparte_1 somma pari ad Euro 2.880,00 a titolo di canoni di locazione maturati e non pagati, da agosto 2021 sino al rilascio effettivo avvenuto in data 22.04.2022.
Ciò sulla premessa di aver concesso in locazione, ad uso abitativo, il proprio immobile sito in Pachino, via Antonino Brancati, 145, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Pachino al foglio 15, p.lla 8772, sub.
5, cat. A/3, a , giusta contratto di locazione in data 6.07.2013 al canone mensile Controparte_1 pari ad Euro 320,00, rinnovatosi automaticamente alla scadenza nonché in data 7.07.2021, sino alla risoluzione consensuale del rapporto giusta scrittura privata in data 13.08.2021.
Inoltre, ha dedotto di aver subito danni nel predetto immobile concesso in locazione per l'importo pari ad Euro 4.400,00, asseritamente ascrivibili alla condotta illegittima del conduttore, CP_1
.
[...]
In via istruttoria, dichiarata la contumacia di ed assunte le dichiarazioni Controparte_1 testimoniali ritenute rilevanti ed ammissibili, la causa, matura per la decisione è stata trattenuta in decisione e decisa come di seguito.
*******
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Si premette, circa l'onere della prova, che a norma dell'art. 2697 c.c. “Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.” Orbene, di fronte alla contumacia di parte resistente, , la parte ricorrente ha dato Controparte_1 piena prova del contratto di locazione stipulato fra le parti - come da contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, Ufficio Territoriale di Noto il 9.07.2013 al n. 1122, serie 3, al canone di Euro 320,00 mensili, stipulato fra le parti in data 6.07.2013 e rinnovatosi automaticamente sino a risoluzione consensuale raggiunta fra le parti giusta scrittura privata in data 13.08.2021 – allegando l'inadempimento di controparte per le mensilità da agosto 2021 e sino all'effettivo rilascio avvenuto in data 22.04.2022 (cfr. all.ti 1 e 2)
Parte ricorrente, inoltre, ha dato prova di aver esperito dei tentativi bonari per il soddisfacimento del proprio diritto di credito, sino a giungere all'intimazione di sfratto per finita locazione, giusta atto notificato in data 22.04.2022 (cfr. all.ti 3 e 4).
Dal canto suo, , nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo di giudizio, è Controparte_1 rimasto contumace.
Pertanto, la domanda tesa ad ottenere il pagamento dei canoni arretrati e non pagati è fondata.
Circa i danni patiti da parte ricorrente, la stessa ha dato prova della diminuzione patrimoniale subìta
a seguito della risoluzione del contratto di locazione sopra citato, per negligenza o condotta illegittima del conduttore, seppur la stessa domanda risarcitoria è solo in parte accoglibile per le ragioni che seguono.
A norma dell'art. 1590 c.c. “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. (…)”.
Pertanto, anche secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione “Qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni (…)” (Cassazione Civile, sez. III, 07/03/2019, n. 6596).
E' stato statuito, altresì, che «il locatore non ha il diritto di pretendere la restituzione del bene locato in perfetto stato, per cui il conduttore non è tenuto a ripristinare lo stato locativo dell'immobile nelle condizioni in cui l'ha ricevuto, perché il ripristino tende ad assicurare al locatore il vantaggio, non consentito dalla legge, di non sopportare l'onere economico delle spese di deterioramento della cosa, determinato da un uso normale della stessa, che è già compensato con il canone di locazione»
(Tribunale di Milano, con la sentenza 7350 del 26 settembre 2023).
Ciò perché è risarcibile il solo danno discendente dal degrado d'uso dovuto a negligenza del conduttore e non il normale deterioramento dovuto all'uso normale della cosa.
Ed invero. I danni che non rientrano nel degrado d'uso locatizio sono quelli causati da negligenza, uso improprio o danni intenzionali da parte dell'inquilino, come ad esempio la rottura di infissi, dei sanitari o dei pavimenti, l'effettuazione di scassi a muro o pavimento, o l'avere eseguito modifiche strutturali non autorizzate;
sono a carico del locatore il normale deterioramento della vernice, i fori per quadri e mensole, o il deterioramento dovuto a problemi strutturali come muffa e umidità.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che «rientrano nel normale degrado d'uso – ed è preclusa al locatore la possibilità di chiedere il risarcimento del danno – i fori dei tasselli nel rivestimento della cucina derivanti dalla necessità di appendere i pensili ed i fori per il sostegno delle tende, nonché la presenza sulle pareti delle impronte di mobili e quadri, connesse alla mancata tinteggiatura prima della consegna».
Così stando le cose, circa i danni riscontrati dal locatore-ricorrente - come descritti nella perizia di parte in atti datata 12.07.2022 a firma dell'Ingegner tra cui si distingue: distacco Persona_1 dell'intonaco per perdite idriche, la rottura del vetro presente nel portoncino d'ingresso al vano scala, la perforazione delle pareti in più punti per l'avvenuto posizionamento di tasselli per il fissaggio di pensili, televisori, ecc., mancanza in alcune stanze dei lampadari, danneggiamento di alcune persiane, rimozione del wc nel locale lavanderia, mancanza del boiler, anomalie in varie parti dell'impianto elettrico -, gli stessi solo in parte risultano rientrare nella nozione del degrado d'uso e quindi da imputarsi a condotta illegittima del conduttore.
Pertanto, la richiesta risarcitoria può essere solo in parte accolta e quantificata complessivamente come in dispositivo, tenendo in considerazione la stima effettuata dalla stessa parte tuttavia con congrua riduzione per i motivi appena sopra citati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
nulla per la fase istruttoria in quanto non svolta, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento: €.
5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3836/2023:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto
- Condanna al pagamento nei confronti di della somma pari ad Controparte_1 Parte_1
Euro 2.880,00 a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti, da agosto 2021 sino all'effettivo rilascio in data 22.04.2022, oltre interessi maturati e maturandi come per legge;
- Condanna al pagamento nei confronti di della somma pari ad Controparte_1 Parte_1
Euro 3.000,00 a titolo di danni ascrivibili alla condotta illegittima del conduttore, oltre interessi maturati e maturandi come per legge;
- Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 pari ad Euro 2.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Siracusa, 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3836/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Gozzo, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaetano
Costa sito in Siracusa (Sr), viale Scala Greca n. 181/F;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare che è creditore nei confronti del signor Parte_1
della somma di € 2.880,00 per le causali di cui in narrativa e, Controparte_1 per l'effetto, condannare al pagamento di tale somma nei Controparte_1 confronti del ricorrente, oltre gli interessi maturati e maturandi come per legge;
Ritenere e dichiarare che il resistente si è reso responsabile dei danni cagionati all'immobile condotto in locazione e, per l'effetto, condannare il resistente medesimo al pagamento di tali danni in favore del ricorrente, da liquidarsi nella complessiva somma di € 4.400,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre gli interessi maturati e maturandi come per legge;
Condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto essere creditore di della Controparte_1 somma pari ad Euro 2.880,00 a titolo di canoni di locazione maturati e non pagati, da agosto 2021 sino al rilascio effettivo avvenuto in data 22.04.2022.
Ciò sulla premessa di aver concesso in locazione, ad uso abitativo, il proprio immobile sito in Pachino, via Antonino Brancati, 145, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Pachino al foglio 15, p.lla 8772, sub.
5, cat. A/3, a , giusta contratto di locazione in data 6.07.2013 al canone mensile Controparte_1 pari ad Euro 320,00, rinnovatosi automaticamente alla scadenza nonché in data 7.07.2021, sino alla risoluzione consensuale del rapporto giusta scrittura privata in data 13.08.2021.
Inoltre, ha dedotto di aver subito danni nel predetto immobile concesso in locazione per l'importo pari ad Euro 4.400,00, asseritamente ascrivibili alla condotta illegittima del conduttore, CP_1
.
[...]
In via istruttoria, dichiarata la contumacia di ed assunte le dichiarazioni Controparte_1 testimoniali ritenute rilevanti ed ammissibili, la causa, matura per la decisione è stata trattenuta in decisione e decisa come di seguito.
*******
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Si premette, circa l'onere della prova, che a norma dell'art. 2697 c.c. “Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.” Orbene, di fronte alla contumacia di parte resistente, , la parte ricorrente ha dato Controparte_1 piena prova del contratto di locazione stipulato fra le parti - come da contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, Ufficio Territoriale di Noto il 9.07.2013 al n. 1122, serie 3, al canone di Euro 320,00 mensili, stipulato fra le parti in data 6.07.2013 e rinnovatosi automaticamente sino a risoluzione consensuale raggiunta fra le parti giusta scrittura privata in data 13.08.2021 – allegando l'inadempimento di controparte per le mensilità da agosto 2021 e sino all'effettivo rilascio avvenuto in data 22.04.2022 (cfr. all.ti 1 e 2)
Parte ricorrente, inoltre, ha dato prova di aver esperito dei tentativi bonari per il soddisfacimento del proprio diritto di credito, sino a giungere all'intimazione di sfratto per finita locazione, giusta atto notificato in data 22.04.2022 (cfr. all.ti 3 e 4).
Dal canto suo, , nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo di giudizio, è Controparte_1 rimasto contumace.
Pertanto, la domanda tesa ad ottenere il pagamento dei canoni arretrati e non pagati è fondata.
Circa i danni patiti da parte ricorrente, la stessa ha dato prova della diminuzione patrimoniale subìta
a seguito della risoluzione del contratto di locazione sopra citato, per negligenza o condotta illegittima del conduttore, seppur la stessa domanda risarcitoria è solo in parte accoglibile per le ragioni che seguono.
A norma dell'art. 1590 c.c. “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. (…)”.
Pertanto, anche secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione “Qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni (…)” (Cassazione Civile, sez. III, 07/03/2019, n. 6596).
E' stato statuito, altresì, che «il locatore non ha il diritto di pretendere la restituzione del bene locato in perfetto stato, per cui il conduttore non è tenuto a ripristinare lo stato locativo dell'immobile nelle condizioni in cui l'ha ricevuto, perché il ripristino tende ad assicurare al locatore il vantaggio, non consentito dalla legge, di non sopportare l'onere economico delle spese di deterioramento della cosa, determinato da un uso normale della stessa, che è già compensato con il canone di locazione»
(Tribunale di Milano, con la sentenza 7350 del 26 settembre 2023).
Ciò perché è risarcibile il solo danno discendente dal degrado d'uso dovuto a negligenza del conduttore e non il normale deterioramento dovuto all'uso normale della cosa.
Ed invero. I danni che non rientrano nel degrado d'uso locatizio sono quelli causati da negligenza, uso improprio o danni intenzionali da parte dell'inquilino, come ad esempio la rottura di infissi, dei sanitari o dei pavimenti, l'effettuazione di scassi a muro o pavimento, o l'avere eseguito modifiche strutturali non autorizzate;
sono a carico del locatore il normale deterioramento della vernice, i fori per quadri e mensole, o il deterioramento dovuto a problemi strutturali come muffa e umidità.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che «rientrano nel normale degrado d'uso – ed è preclusa al locatore la possibilità di chiedere il risarcimento del danno – i fori dei tasselli nel rivestimento della cucina derivanti dalla necessità di appendere i pensili ed i fori per il sostegno delle tende, nonché la presenza sulle pareti delle impronte di mobili e quadri, connesse alla mancata tinteggiatura prima della consegna».
Così stando le cose, circa i danni riscontrati dal locatore-ricorrente - come descritti nella perizia di parte in atti datata 12.07.2022 a firma dell'Ingegner tra cui si distingue: distacco Persona_1 dell'intonaco per perdite idriche, la rottura del vetro presente nel portoncino d'ingresso al vano scala, la perforazione delle pareti in più punti per l'avvenuto posizionamento di tasselli per il fissaggio di pensili, televisori, ecc., mancanza in alcune stanze dei lampadari, danneggiamento di alcune persiane, rimozione del wc nel locale lavanderia, mancanza del boiler, anomalie in varie parti dell'impianto elettrico -, gli stessi solo in parte risultano rientrare nella nozione del degrado d'uso e quindi da imputarsi a condotta illegittima del conduttore.
Pertanto, la richiesta risarcitoria può essere solo in parte accolta e quantificata complessivamente come in dispositivo, tenendo in considerazione la stima effettuata dalla stessa parte tuttavia con congrua riduzione per i motivi appena sopra citati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
nulla per la fase istruttoria in quanto non svolta, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento: €.
5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3836/2023:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto
- Condanna al pagamento nei confronti di della somma pari ad Controparte_1 Parte_1
Euro 2.880,00 a titolo di canoni di locazione maturati e non corrisposti, da agosto 2021 sino all'effettivo rilascio in data 22.04.2022, oltre interessi maturati e maturandi come per legge;
- Condanna al pagamento nei confronti di della somma pari ad Controparte_1 Parte_1
Euro 3.000,00 a titolo di danni ascrivibili alla condotta illegittima del conduttore, oltre interessi maturati e maturandi come per legge;
- Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 pari ad Euro 2.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Siracusa, 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.