Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 6890/2020 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Fiore, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovani Zuccaretti e Arnaldo Sala, procuratori domiciliatari;
, Parte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Limongelli, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
Controparte_2
- convenuto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio ex artt. 2043 – Parte_1
1218 c.c. il , la e la Gestione Liquidatoria della cessata Controparte_2 Parte_2 CP_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali dalla stessa subiti per aver contratto l'epatite cronica HCV a seguito della emotrasfusione cui era stata sottoposta durante il ricovero
(TA).
Con distinte comparse depositate il 03.12.2020 si costituivano in giudizio la e la Parte_2
Gestione Liquidatoria della cessata al fine di contestare la sussistenza dei presupposti CP_1
dell'ipotizzata responsabilità nonché eccependo entrambe la prescrizione di ogni diritto al risarcimento ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il Controparte_2
rimaneva contumace.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 29.03.2022 il
Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica di ufficio, nominando infine CTU il dott.
[...]
al quale all'udienza del 28.06.2022 ha affidato l'incarico. Per_1
All'esito del deposito dell'elaborato, all'udienza odierna ha invitato le parti a discutere oralmente la causa ex art. 281sexies c.p.c. ed all'esito l'ha decisa come da sentenza letta in loro assenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decidendo la causa secondo il principio di cui a Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936, meglio chiarito da Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 (“Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), valuta il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento per difetto di prova dell'esistenza di danno risarcibile.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, in proposito il dott. ha chiarito Persona_1 che: “L'epatite cronica da HCV è una infezione persistente del fegato dovuta al virus HCV ( virus a RNA) a trasmissione parenterale ovvero non attraverso il sistema digestivo , responsabile di Epatite Acuta e Cronica denominata “Epatite C” per distinguerla dalla infezione dovuta a virus dell' epatite Epatite B e Delta ( Virus
HBV e HDV) oltre che dell'epatite A (virus HAV) ed E (virus HEV) responsabili queste solo di forme acute. Si tratta di una infiammazione cronica del fegato virus indotta attraverso un meccanismo prevalentemente immunomediato in grado di innescare sia un meccanismo infiammatorio che distrugge progressivamente le cellule epatiche sia la sostituzione progressiva delle cellule stesse con tessuto fibroso-cicatriziale in grado di modificare nel corso degli anni non solo il funzionamento del fegato ma anche la sua stessa architettura istologica ed anatomica portando al quadro clinico e anatomopatologico di Cirrosi Epatica. La Cirrosi Epatica è una condizione patologica che riduce la funzionalità del fegato e compromette l'emodinamica locoregionale e sistemica potendo innescare complicanze potenzialmente mortali come l'ipertensione portale e lo sviluppo di varici venose dell'esofago a rischio rottura, l'insufficienza renale secondaria, l'ittero e l'encefalopatia portosistemica.
Sebbene l'infezione cronica da HCV sia in grado potenzialmente di favorire direttamente lo sviluppo di tumori del fegato , la maggior parte di questi casi ( Epatocarcinoma) si sviluppa solo da una preesistente condizione di Cirrosi
Epatica. La malattia cronica progredisce in maniera asintomatica nella maggior parte dei casi ed in molti pazienti
è possibile che gli stessi esami biochimici di funzionalità del fegato e la stessa ecografia addominale risultino nei limiti della norma sino allo sviluppo di un quadro di cirrosi epatica franca.; questo significa che moltissime persone si accorgono di avere un'infezione cronica da HCV solo dopo 10-15 anni dal momento in cui l'hanno contratta a meno che non siano state sottoposte per qualche motivo al test sierologico della ricerca degli anticorpi specifici (Ab
Anti HCV) . (…) La severità della malattia e la sua prognosi oggi è valutata sia con metodi invasivi ( biopsia epatica ed esame istologico) che permettono di quantificare il danno fibrotico ( il più utilizzato è lo Score di
METAVIR in 5 stadi da zero a quattro corrispondente allo stadio finale cirrotico) o attraverso l'analisi di metodi non invasivi che oltre all'indagine clinica prevedono la valutazione di esami biochimici , ecografia addominale e elastografia epatica. L'elastografia epatica transiente (FIBROSCAN) è la più efficace tra le tecniche di stadiazione prognostica non invasiva perché permette attraverso una misurazione dell'elasticità del fegato con un sistema di onde meccaniche ed ultrasuoni di avere una stima quantitativa dei cinque stadi dello score METAVIR con una approssimazione molto bassa. A tutt'oggi non esiste un sistema efficace di immunizzazione attiva o passiva
(vaccino) dell'epatite C. Dal 2012 sono disponibili in Italia farmaci antivirali diretti ( DAA) somministrabili per os approvati dall'AIFA per la terapia dell'epatite da HCV e che sono in grado di eliminare completamente e definitivamente il virus in poche settimane in più del 90% dei casi”.
All'esito poi degli accertamenti compiuti sulla persona dell'attrice ha riferito: “…con elevata probabilità
l'infezione da HCV contratta dalla Signora sia di tipo post trasfusionale e che l'infezione sia avvenuta Parte_1 in occasione dell'infusione della unica sacca emotrasfusa in data 17 10 1990 presso l'Ospedale di Castellaneta.
Come prevalentemente accade l'infezione da HCV ha avuto un decorso successivo asintomatico per molti anni e senza segni d particolare alterazione della funzionalità epatica. Proprio per tale motivo il decorso clinico
,relativamente benigno e senza alterazioni irreversibili significative della funzionalità e dell'architettura morfologica dell'organo, è stato a lungo misconosciuto fino al 2012 quando il rilievo di seppur minime alterazioni dei valori delle transaminasi ha indotto al controllo dei markers sierologici delle Epatiti Virali. Nel 2016 la Signora
è stata sottoposta ad un ciclo di terapia antivirale con Farmaci Antivirali Diretti (DAA) ed attualmente Parte_1
l'infezione da HCV risulta completamente e definitivamente eradicata. Dagli esami clinico-strumentali e laboratoristici eseguiti nel corrente anno non emergono dati in favore di una evoluzione fibrotica ne' di una fibrosi epatica clinicamente significativa. In particolare il quadro elettroforetico è nella norma così come gli indici di funzionalità epatica e la Stifness (rigidità) epatica rilevata dall'esame FIBROSCAN. Valori di Stifness inferiori a
7 Kpa sono in ogni caso indicativi di assenza di danno clinicamente significativo in analogia a quanto evidenziato dallo studio ecografico dell'addome. Il Virus HCV responsabile dell'infezione, risulta eliminato definitivamente e non sussistono rischi di evoluzione futura in cirrosi epatica in assenza di stimoli infiammatori cronici (HCVRNA non rilevabile).” Ed in occasione dei chiarimenti sollecitati ha precisato: “nonostante il virus sia stato eradicato farmacologicamente e non sussistano dati indiretti di rilevazione di danni clinicamente significativi ( Fibroscan,
Ecografia addome ed esami biochimici) si possa ipotizzare con relativa certezza sulla base dell'esperienza clinica e dei dati di letteratura che una infezione da HCV che ha avuto modo di agire in senso infiammatorio cronico sul fegato per più di 10 anni in assenza di terapia efficace non possa non aver provocato un minimo di danno fibrotico quantificabile come F1 secondo la scala istologica di Metavir.
La certezza assoluta non può essere ottenuta se non con una biopsia epatica che non è al momento indicata secondo linee guida e buona pratica medica per assenza di valenza clinica (il virus è stato eradicato e la biopsia non modificherebbe l'atteggiamento clinico).
D'altro canto come già ricordato anche il esprime una stima indiretta e non certa della presenza di danno Per_2 biologico per cui è necessario ricorrere alla valutazione del più probabile che non, secondo le attuali conoscenze scientifiche.”.
Alla stregua di detti esiti, valutato che in assenza di biopsia epatica non è dato accertare l'esistenza di una menomazione permanente dell'integrità psicofisica che allo stato la abbia accusato Parte_1
all'esito della trasfusione di sangue infetto (“Dagli esami clinico-strumentali e laboratoristici eseguiti nel corrente anno non emergono dati in favore di una evoluzione fibrotica ne' di una fibrosi epatica clinicamente significativa. In particolare il quadro elettroforetico è nella norma così come gli indici di funzionalità epatica e la
Stifness (rigidità) epatica rilevata dall'esame FIBROSCAN”), dovendosi applicare anche alla responsabilità sanitaria qui invocata il disposto dell'art. 139 co. 2 D.Lgs 209/05 richiamato dall'art. 7 L. 24/2017 (“le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”), da interpretarsi nel senso che “…ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..” (Cassazione civile sez. III, 21/09/2023,
n.26985), e considerato che “il danno potenziale oncogenico da HCV in caso di infezioni inveterate che esporrà
a controlli di screening clinico-ecografici semestrali o annuali la Signora per il resto della sua esistenza” Parte_1 oltre che esser stato stimato nell'1% di danno biologico non appare distinguibile da quello che già grava su di una donna di 76 anni all'attualità, non può che concludersi per il rigetto della domanda per insussistenza di prova del danno.
Attesa la complessità della fattispecie e dell'accertamento occorrente, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, ponendo a carico dell'attrice in via esclusiva le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel suo esclusivo interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Pone esclusivamente a carico dell'attrice le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 08/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore