Articolo 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 12Articolo 14
Versione
4 maggio 1973
>
Versione
16 settembre 2003
Art. 13.
Contravvenzioni in materia postale ((. . .))

Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta, ((. . .))
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente