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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10846/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSTICHELLI Parte_1 C.F._1
MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 [...]
CP_1
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO MARIACHIARA CP_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa. Ovverosia:
- Da parte attrice, come da prima memoria (“In via principale, nel merito Previo accertamento della responsabilità per colpa professionale dell'Avv. ex art. 2236 c.c. e Controparte_1
1176, secondo comma, c.c., secondo tutto quanto sopra dedotto, condannare l'Avvocato
...a risarcire il danno subito dalla Sig.ra in conseguenza Controparte_1 Parte_1 dell'inadempimento alle obbligazioni di diligenza qualificata derivanti dal contratto d'opera professionale intercorso con l'Avvocato danno che si quantifica in Controparte_1 complessivi € 54.119,69 pari alla somma delle spese processuali pagate, a titolo di condanna per entrambi i gradi di giudizio, dalla Sig.ra alla controparte Parte_1
ai compensi corrisposti dalla Sig.ra all'Avvocato Controparte_3 Parte_1
pagina 1 di 21 per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale espletata dal professionista Controparte_1 incaricato nella vertenza e infine all'acconto corrisposto Controparte_4
dalla Sig.ra alla società e non recuperato con Parte_1 Controparte_3 negligenza professionale dall'Avvocato come sopra dedotto, e comunque in Controparte_1 quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia all'esito dell'espeltanda istruttoria, oltre ad interessi legali dal giorno del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione, ed oltre ad interessi moratori ex art. 1284 c.p.c. dalla data di notifica della citazione sino all'effettivo saldo. In via principale, nel merito Rigettare, altresì, tutte le domande formulate da parte attrice, infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Vinte in ogni caso le spese di causa, oneri e accessori come per legge”). In via istruttoria si “si oppone al ...deposito (chiesto da parte convenuta e di cui infra), perché tardiva, non prodotta nei termini e attiene a un giudizio già passato in iudicato, precisando che non contesta la tesi di controparte nei due gradi di giudizio conclusi, ma la carenza probatoria a supporto;
la richiesta produzione, pertanto, è, oltre che tardiva, superflua”;
- Da parte convenuta, come da verbale del 20.3.25, ovverosia “...di essere autorizzato al deposito di un documento (scia del giugno 2016 e non 2017 a firma di inviata al Parte_1
comune di R.E.) che ritiene rilevante in quanto dimostra che i lavori potevano essere tempestivamente nel giugno 2017, secondo il contratto. Precisa le conclusioni come segue: nei confronti della terza chiamata chiede il rigetto delle eccezioni di mancata o ridotta copertura dando atto che la franchigia di euro 500,00 è a carico del medesimo convenuto. Per il resto precisa come da comparsa di risposta chiedendo che, come in essa dichiarato, il credito complessivo sia dato dalla somma indicata oltre a quella indicata nell'invito alla negoziazione assistita”.
- Dalla terza chiamata, quanto al merito, come da comparsa di costituzione e risposta, fuorchè per quanto concerne la mancata produzione della documentazione reddituale;
in via istruttoria, come da seconda memoria.
pagina 2 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra citava in giudizio l'avv. Parte_1
affermandone la responsabilità professionale in relazione al patrocinio di una Controparte_1
causa intentata innanzi al Tribunale di Ferrara contro la ditta ove il difensore Controparte_3 aveva richiesto la risoluzione contrattuale e la restituzione dell'acconto versato di euro 29.150,00, a fronte di un contratto di appalto sottoscritto in data 12/5/2017 cui non era seguito l'avvio dei lavori.
Nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Ferrara, la soccombeva sul rilievo che Parte_1
non era stata fornita la prova del grave inadempimento della ditta appaltatrice, a fronte di carenze documentali (progetto esecutivo architettonico e impiantistico, relazione geologica, ecc.) non colmate dalla committente e necessarie per (i) la predisposizione del computo metrico da approvare e (ii)
l'avvio dei lavori di ristrutturazione;
così determinando, nella mancanza di domanda subordinata volta ad ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale per recesso del committente ex art. 1671 c.c., il rigetto della richiesta risoluzione e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Avverso la Sentenza n. 19 dell'anno 2020 del Tribunale di Ferrara promuoveva appello sempre il medesimo difensore Avv. nell'interesse della sig.ra e la Corte Controparte_1 Parte_1
d'Appello di Bologna, allineandosi alle motivazioni del giudice di prime cure, confermava la sentenza condannando l'appellante alle spese del giudizio di gravame, oltre a disporre il raddoppio del versamento del contributo unificato.
Rilevava, in particolare, la Corte bolognese che, a luglio 2017, risultavano mancanti diversi progetti esecutivi: architettonico, degli impianti, della sistemazione dell'area esterna, le relazioni geologiche e geotecniche, il piano quotato dell'area con evidenza dei capisaldi al fine di posizionare correttamente l'edificio all'interno del lotto ed osservava che, senza tali documentazioni tecniche, non si sarebbero potuti avviare i lavori, anche tenendo presente che la pratica sismica risultava depositata in Comune solo a settembre 2017, quindi successivamente alla missiva in cui il precedente legale della Parte_1
intimava alla ditta la risoluzione per inadempimento.
Su tali motivazioni, la Corte felsinea non individuava un inadempimento della ditta Controparte_3 nel non aver avviato l'accantieramento dell'area ove avrebbero dovuto eseguirsi i lavori oggetto
[...] dell'appalto, proprio per l'assenza dei presupposti progettuali e operativi siccome non definiti né presso la P.A., né mediante consegna degli elaborati, pur richiesti.
La Corte d'appello rilevava ulteriormente che l'Avv. ometteva il deposito del fascicolo di parte CP_1
del primo grado di giudizio così impedendo al Collegio giudicante di valutare la portata dei documenti a favore della linea difensiva di parte appellante, anche in relazione all'atto di indirizzo della Regione
Emilia Romagna DGR 1373/2011 depositato in appello che, oltre ad essere stato dichiarato pagina 3 di 21 inammissibile, sarebbe rimasto del tutto slegato dai documenti di causa vista la mancata produzione del fascicolo di parte.
Proseguivano i Giudici del gravame rilevando che il mero pagamento dell'acconto, nell'economia delle obbligazioni assunte dalle parti nell'ambito di un contratto d'appalto edile, non assume carattere dirimente rispetto all'affermato adempimento del Committente alle proprie obbligazioni.
L'attrice lamenta quindi l'inadempimento del difensore Avv. sia rispetto agli obblighi di CP_1
informazione sui rischi legati al giudizio, sia in primo grado, che in appello, sia in relazione alla mancata ed adeguata valutazione preventiva dell'apparato probatorio utile a sostenere in giudizio le ragioni della causa, nonché, di non aver – prima dell'avvio del giudizio – fatto esercitare il diritto di recesso dall'appalto ex art. 1671 c.c. così impendendo alla propria cliente di poter svolgere, quantomeno in via subordinata, la domanda di restituzione delle somme versate al netto delle spese documentate dall'appaltatore.
La procura della Sig.ra riteneva che dalla condotta inadempiente del proprio difensore Parte_1
discendevano i seguenti danni patrimoniali:
- Condanna al pagamento delle spese e compensi di giudizio in favore della Controparte_3
[...]
- Pagamento dei compensi e delle spese richiesti dall'Avv. CP_1
- Perdita di chance in relazione alla possibilità di ottenere la restituzione di quanto versato in relazione al contratto d'appalto siglato a maggio 2017 per euro 29.150,00;
e concludeva chiedendo:
In via principale, nel merito
Previo accertamento della responsabilità per colpa professionale dell'Avv. ex art. Controparte_1
2236 c.c. e 1176, secondo comma, c.c., secondo tutto quanto sopra dedotto, condannare l'Avvocato
con studio professionale in 40124 Bologna via Farini 35, a risarcire il danno Controparte_1 subito dalla Sig.ra in conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni di diligenza Parte_1 qualificata derivanti dal contratto d'opera professionale intercorso con l'Avvocato Controparte_1 danno che si quantifica in complessivi € 54.119,69 pari alla somma delle spese processuali pagate, a titolo di condanna per entrambi i gradi di giudizio, dalla Sig.ra alla controparte Parte_1
ai compensi corrisposti dalla Sig.ra all'Avvocato Controparte_3 Parte_1 per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale espletata dal professionista incaricato Controparte_1 nella vertenza e infine all'acconto corrisposto dalla Sig.ra Controparte_4
alla società e non recuperato con negligenza Parte_1 Controparte_3 professionale dall'Avvocato come sopra dedotto, e comunque in quella somma Controparte_1
pagina 4 di 21 maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia all'esito dell'espeltanda istruttoria, oltre ad interessi legali dal giorno del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione, ed oltre ad interessi moratori ex art. 1284 c.p.c. dalla data di notifica della citazione sino all'effettivo saldo.
Vinte in ogni caso le spese di causa, oneri e accessori come per legge.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto Avv. chiedendo in via preliminare Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa Controparte_5
con differimento della prima udienza e, nel merito, contestando le avverse pretese, ribadendo la
[...]
correttezza del proprio operato professionale e, di contro, lamentando l'incomprensione dei giudici di merito nei due gradi di giudizio per non aver riconosciuto che la ditta appaltatrice avrebbe dovuto iniziare l'accantieramento e la demolizione dell'edificio collabente in quanto già in possesso dei documenti utili e necessari a tal fine, senza necessità degli ulteriori progetti architettonici esecutivi, degli impianti, antisismici, ecc. che invece avrebbero riguardato le fasi successive dell'appalto e non quelle preliminari.
In via riconvenzionale, l'Avv. richiedeva poi il saldo dei propri compensi in Controparte_1 relazione all'attività svolta nel giudizio incidentale d'appello riferito alla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado (non concessa).
Il convenuto concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa modifica della data di comparizione per poter effettuare la chiamata in causa dell' si Controparte_6
assumono le seguenti conclusioni nel merito: in via riconvenzionale condannare al pagamento delle ulteriori somme di euro Parte_1
27.400,84 (a dedursi Euro 5.500,00 pagati); Tale importo deriva dai seguenti calcoli:
22.900,82+4.502,09-5.300,00= Euro 27.400,84.
- respingersi tutte le domande attrici come infondate in fatto e in diritto;
- condannarsi l'attrice ai danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta equa essendo del tutto infondate tutte le eccezioni in fatto e in diritto proposte dalla sua difesa ivi comprese quelle di avere sconsigliato all'attrice di proporre ricorso per cassazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
3. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa e differita la prima udienza con decreto del 27/11/2023, si costituiva eccependo l'esistenza di una Controparte_5
franchigia di polizza di euro 500,00 per sinistro, la scopertura assicurativa con riferimento alla ripetizione delle somme versate dalla cliente all'Avv. (non costituendo voce di Controparte_1 danno risarcibile) e l'esistenza di clausola di regolazione del premio in ipotesi di fatturato superiore alla pagina 5 di 21 fascia di reddito dichiarata dall'assicurato di euro 100.000,00. La terza chiamata chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“ In via principale
Respingere ogni domanda proposta contro l'Avv. da parte attrice per insussistenza delle relative CP_7
responsabilità e/o assenza di nesso causale tra quanto lamentato da parte attrice e la condotta, attiva od omissiva del predetto Avv. Arnone
- In via subordinata e salvo gravame
Respingere la domanda di garanzia dell'Avv. Arnone quanto alla restituzione di compensi o alla copertura della richiesta di suoi compensi non essendo le stesse oggetto di copertura, limitando dunque la garanzia di alle sole attività di avvocato oggetto del contratto di Controparte_8
assicurazione tenendo conto di franchigia, massimale, esclusioni tutte contemplate e comunque soltanto all'esito dell'esibizione da parte dell'avv. delle dichiarazioni reddituali che CP_1 comprovino la correttezza dell'esposizione dei redditi, in presenza di clausola di regolamento del premio, altrimenti facendosi valere dalla Compagnia le esclusioni di cui agli articoli 1892, 1893 e
1898 c.c. (dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo o colpa grave implicanti il mancato consenso dell'Assicurazione alla conclusione del contratto se conosciute e annullamento del contratto;
o senza colpa grave, in tale caso, con riduzione della somma dovuta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
aumento del rischio per condizioni non conosciute e non copertura laddove rischio sia tale che non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto;
altrimenti, riduzione della somma dovuta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto
e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso),
- Con vittoria di spese di lite.
4. Integrato il contraddittorio con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza del
12/09/2024 i procuratori delle parti si richiamavano ai rispettivi atti difensivi e la causa veniva rinviata all'udienza del 20/3/2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
5. Com'è noto, l'obbligazione assunta dal professionista nei confronti del cliente è obbligazione di mezzi o di comportamento, non di risultato, con la conseguenza che l'inadempimento del professionista consiste nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di diligenza media prescritto dall'art. 1176, 2° comma, c.c. Nell'ambito della disciplina delle “professioni intellettuali” (artt. 2229-2238 c.c.) -da intendersi tutte le professioni per le quali l'accesso è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, è previsto uno specifico regime di responsabilità (art. 2236 c.c.), in base al quale “se la prestazione implica soluzione di problemi tecnici pagina 6 di 21 di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. La giurisprudenza concorde ha limitato il campo di applicazione di detta norma ai soli casi d'imperizia, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione della propria prestazione, provochi un danno per imprudenza o negligenza (ex plurimis
Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085).
In tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in merito al criterio di valutazione del comportamento tenuto dal professionista intellettuale (nello specifico commercialista) nello svolgimento della sua attività, ha avuto modo di precisare che: «il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico, con la conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua della diligentia quam in concreto»
(Cassazione, sez. III sentenza 26 aprile 2010, n. 9916). Inoltre non è inutile ricordare che, come è noto, nel giudizio risarcitorio in ordine al nesso causale devono essere effettuati due diversi accertamenti: - in primo luogo, l'accertamento della causalità cd. materiale, ossia del collegamento tra comportamento e danno-evento, e della misura di tale collegamento nel caso di concorso di più cause. In tale fase si deve prescindere da ogni valutazione di prevedibilità/previsione - sia soggettiva che oggettiva - da parte dell'autore del fatto, in quanto tale concetto fa parte della fattispecie della colpa, la cui analisi è collocata in un momento idealmente successivo alla ricostruzione della fattispecie oggettiva ed all'accertamento del nesso causale. Dunque, solo il positivo accertamento del nesso di causalità materiale autorizzerebbe all'analisi della sussistenza o meno della colpa (o del dolo) dell'agente; - in secondo luogo, quale posterius rispetto a quello precedente, l'accertamento della causalità cd. giuridica, ossia del nesso tra evento lesivo e danno-conseguenza, inteso come conseguenze di ordine economico, ricollegate alla condotta dannosa. Tale accertamento consente di individuare le singole conseguenze dannose - le quali, si precisa, costituiscono il solo oggetto dell'obbligazione risarcitoria -, in funzione di delimitazione dei confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria.
Peraltro, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ravvisano tale distinzione, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma dell'art. 1227 c.c.: il primo, infatti, attiene al contributo eziologico del creditore nella produzione dell'evento dannoso, mentre il secondo si riferisce al rapporto evento-danno conseguenza, rendendo irrisarcibili alcuni danni. Infine, conclusa detta necessaria ricognizione, non possono non ricordarsi le regole probatorie, che presiedono ai suddetti accertamenti.
Come di recente la Suprema Corte ha opportunamente precisato, chiarendo un precedente equivoco generato dalla sentenza n. 21619/2007 (Rv. 599816), l'accertamento del nesso di causalità materiale - sia nel caso della causalità ordinaria sia in quello della causalità da “chance” perduta (da intendere pagina 7 di 21 come possibilità di un risultato diverso e migliore e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile) - «implica sempre l'applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del
“più probabile che non”, sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata “più probabilmente che non”» (cfr. più recentemente Cass. 21255/2013, Rv. 628702). Infatti, non è possibile identificare un tertium genus di regola causale tra quella penalistica dell' “alto grado di probabilità logica/conoscenza razionale” e quella civilistica del “più probabile che non”, sicché anche la possibilità di conseguire un risultato diverso e migliore (la chance, appunto) deve essere indagata alla luce del(l'unico) criterio probatorio civilistico. Ovviamente, una cosa sono i criteri eziologici “di struttura”, in forza dei quali compiere il giudizio sul nesso di causalità materiale - e che presentano rilevanti analogie con quelli penali (artt. 40 e 41 c.p.) e che il giudice civile deve condurre applicando il principio della “conditio sine qua non”, temperato da quello della regolarità causale, a sua volta integrata dal rischio tipico e dallo scopo della norma violata -, un'altra cosa è la regola probatoria alla cui stregua effettuare tale giudizio.
Quanto all'accertamento del nesso di causalità giuridica, si deve fare riferimento alle regole degli artt.
1223 e 1226 c.c. (peraltro richiamati dall'art. 2056 c.c. in tema di danno aquiliano) ed al criterio della cd regolarità causale, per il quale - secondo un criterio di opportunità giuridica - il risarcimento deve comprendere le perdite che «siano conseguenza immediata e diretta» del fatto lesivo. In altri termini,
l'art. 1223 consente di selezionare i danni risarcibili sul piano della loro consequenzialità immediata e diretta rispetto all'evento.
Pertanto, ben prima di affrontare il problema dell'ammontare del danno risarcibile, non può non essere risolta positivamente la questione causale, in quanto una conseguenza non legata in modo diretto ed immediato all'evento di danno è, prima di tutto, irrilevante sul piano eziologico. Infine, parimenti all'indagine sulla causalità materiale, poiché si rimane ancora nell'ambito della causalità vera e propria, anche nell'indagine sulla causalità giuridica si deve applicare la regola “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non”. In ultimo non va dimenticato che nel caso dell'esercizio delle professioni legali ed in particolare “nei giudizi di responsabilità professionale contro gli avvocati è decisiva la valutazione in ordine alla sussistenza del nesso di causa fra l'attività posta in essere dal professionista ed i danni che da questa deriverebbero. In particolare, si deve ritenere che il nesso eziologico venga interrotto in tutte quelle ipotesi in cui l'intervento del soggetto rappresentato dall'avvocato asseritamente negligente sia di per sé idoneo ad evitare il prodursi del danno di cui si chiede il risarcimento” (Tribunale di Milano, sez. V, 4 aprile 2005).
pagina 8 di 21 Dunque, perchè possa essere affermata la responsabilità dell'esercente una professione legale è necessario che il cliente provi la condotta negligente del professionista, il danno subito, nonché il nesso causale - ricostruito nei termini anzidetti - tra la negligenza posta in essere ed il pregiudizio patito. (cfr.
Tribunale di Bologna, Sentenza n. 1124/2022 del 02-05-2022)
6. Sulla scorta di tali considerazioni va dunque analizzata la fattispecie in esame nel presente giudizio, valutando se il professionista nella fase antecedente all'instaurazione della causa civile di primo grado avesse adeguatamente verificato l'adempimento della propria cliente quale committente nel contratto d'appalto prima di sostenere il “grave inadempimento” dell'appaltatrice tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Orbene, il doc. 15 prodotto dall'Avv. dimostra che il legale confessa di essersi fidato delle CP_1
rassicurazioni fornitegli dalla propria cliente sulla consegna degli elaborati tecnici Parte_1
alla impresa appaltatrice sconfessando così la propria linea difensiva ovvero che la Controparte_3
avrebbe potuto comunque iniziare i lavori di accantieramento e demolizione del precedente
[...]
fabbricato senza necessità di ulteriore documentazione tecnica.
Vi era quindi ab origine una carenza del set documentale che avrebbe impedito all'attrice-committente di dimostrare l'adempimento alle obbligazioni su di essa gravanti per poter contestare l'altrui inadempimento.
Il legale non si curava, prima di avviare il contenzioso, di far intimare il recesso ex art. 1671 CP_1
c.c. dal contratto di appalto, così munendo la propria cliente di una ulteriore ed incontestabile chance di veder comunque sciolto unilateralmente il contratto, con diritto alla restituzione delle somme versate al netto delle spese sostenute (e dimostrate) dall'appaltatore per l'esecuzione dell'incarico commissionatogli.
Ad avviso del primo giudice e della Corte d'appello era rimasto indimostrato l'assunto per cui la ditta avrebbe potuto avviare i lavori di accantieramento e demolizione del fabbricato collabente, gravando tale onere in capo alla parte attrice, onere che rimaneva inottemperato, nel giudizio d'appello, come comprovato dall'omesso deposito del fascicolo di parte, nonché dall'inammissibile produzione documentale in quanto tardiva.
L'apparato probatorio predisposto dall'avvocato presentava, quindi, delle lacune che non CP_1
potevano essere colmate, né attraverso le prove orali articolate, né attraverso gli ordini di esibizione richiesti, considerato che i documenti di cui si chiedeva l'acquisizione ex artt. 210-213 c.p.c. erano documenti propri della parte attrice che ben poteva acquisirli ante causam e produrli in giudizio.
pagina 9 di 21 Vengono, quindi, in evidenza condotte censurabili sotto il profilo della diligenza del professionista che, in adempimento del proprio mandato, avrebbe dovuto acquisire i documenti utili alla difesa prima dell'avvio del giudizio (e non attraverso il giudizio).
Le condotte sono, altresì, censurabili in grado di appello allorquando il professionista omette di depositare il fascicolo di parte, così impedendo la rivalutazione dell'apparato probatorio documentale su cui poggiava la tesi difensiva ed annullando le possibilità di revisione della sentenza gravata.
Tali condotte negligenti ed imperite si pongono in nesso causale con il declamato danno patrimoniale da perdita di chance considerato il prevedibile (ex ante) esito infausto dei giudizi di primo e secondo grado e la conseguente condanna alle spese di lite, oltre al pagamento dei compensi corrisposti all'Avv.
e reggono al giudizio controfattuale secondo il criterio causale del “più probabile che non”. CP_1
Ritiene lo scrivente Tribunale che qualora il legale avesse prodotto tutta la documentazione inerente i progetti esecutivi e le autorizzazioni preesistenti alle domande di variazione in corso d'opera, nonché avesse formulato il recesso dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c., l'esito della lite sarebbe stato con alta probabilità a favore della Sig.ra Parte_1
Tale convincimento è, altresì, in linea con la documentalità della controversia il cui esito non sarebbe dipeso dalle valutazioni di prove costituende (testimoni o interpello).
Deve però sottolinearsi che, oltre al giudizio prognostico ex ante sul probabile diverso esito della lite, il
Giudicante è, altresì, tenuto a prevedere quale esito sarebbe potuto derivare qualora il legale avesse tenuto una condotta improntata ai canoni di diligenza e di perizia.
Se, da un lato, è vero che la risoluzione per inadempimento avrebbe comportato la restituzione integrale delle somme versate dall'attrice alla convenuta, d'altro canto il recesso ex art. 1671 c.c. avrebbe consentito all'appaltatore di reclamare le spese sostenute in esecuzione dell'appalto, nonché il mancato guadagno derivato dall'inesecuzione dei lavori appaltati.
In ipotesi di accoglimento di tale seconda domanda, qualora formulata in via subordinata, al committente non sarebbe spettata la reintegrazione nella somma di euro 29.150,00 versata all'appaltatore in quanto sarebbe dovuta essere scorporata dell'IVA al 10%, delle spese sostenute e del margine di ricavo perso a seguito del recesso.
Tali valutazioni sugli esiti che sarebbero potuti conseguire alla diversa condotta professionale richiesta all'Avv. vengono poi in evidenza al fine della quantificazione del danno asseritamente subito CP_1 dall'attrice.
7. L'attrice oltre alla restituzione delle somme versate al proprio legale ed alla controparte richiede il danno patrimoniale da perdita di chance che viene fatto coincidere con l'importo complessivamente versato alla ditta appaltatrice per euro 29.150,00.
pagina 10 di 21 Come motivato dianzi, l'esercizio in via subordinata della domanda di accertamento dell'avvenuto scioglimento del contratto per recesso della committente non avrebbe comportato la restituzione in favore della sig.ra dell'intera somma versata alla ditta Ristrutturazione Case s.r.l. di euro Parte_1
29.150,00 non rientrandovi certamente l'IVA del 10%, il margine di guadagno perduto a seguito dell'inesecuzione delle opere edili e le spese sostenute dall'appaltatore in esecuzione del contratto.
Il danno futuro - suscettibile di prevedibile realizzazione solo in un tempo successivo a quello in cui il danneggiato fa valere la sua pretesa - deve essere inteso quale lucro cessante, derivante dalla definitiva perdita del bene ultimo avuto di mira, perdita causata dal comportamento altrui.
La chance, invece, rappresenta una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, e non è una mera aspettativa di fatto;
costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente valutabile. Pertanto, la perdita di chance, cioè la lesione
(o perdita) della possibilità di raggiungere il suddetto risultato sperato e utile, del quale risulti provata la sussistenza, si configura come un vero e proprio danno emergente, concreto, attuale e risarcibile.
In quello futuro il risarcimento è integrale con riferimento al bene leso, sebbene non possa «compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto». (Cass. 10072/2010, rv. 612602).
Il danno da perdita di chance, invece, è parametrato percentualmente sulla chance persa, nel senso che si deve assumere come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzato dal danneggiato, diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica (cd. coefficiente di riduzione). Peraltro, si è precisato che «la perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. Aldilà della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all'esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad pagina 11 di 21 assicurarla» ( 23846/2008, rv. 604660) (cfr. TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sentenza n. 375/2022 del
17-02-2022).
Va poi ricordata che nella recente ordinanza n. 18568/2024, la Cassazione ha evidenziato un errore comune nella prassi giudiziaria: liquidare il danno come se vi fosse certezza del risultato finale, anziché parametrarlo alla probabilità della chance. La Corte ha infatti specificato che “il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione e all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato” [la predetta ordinanza, segnatamente, ripercorre, dal par.
9.1. al 9.8., la dialettica sulle diverse tesi giurisprudenziali e dottrinali in punto di termini di risarcibilità e nozione della chance, sia patrimoniale, come nel caso in esame, che non, fino al superamento delle storiche alternative ricostruzioni effettuato, recentemente, dalla teoria c.d. eventistica. In particolare, nei citati paragrafi si legge: “
9.1. Giova qui ripercorrere, sebbene in via sintetica e con rinvio per relationem agli ampi percorsi motivazionali delle pronunzie di seguito ricordate (cfr. Cass. n.
5641/2018 e Cass. n. 28993/2019), quanto affermato dalla Suprema Corte nell'ultimo decennio con una ricostruzione compiuta ed organica del danno da chance, cui il Collegio presta convinta adesione.
9.2. Nel superamento della dialettica tra la tesi eziologica della chance (per la quale quello che va risarcito è un danno da perdita definitiva di un bene futuro) e tesi ontologica (che, invece, ritiene che ciò che va risarcito è la perdita di un bene già presente nel patrimonio del danneggiato, l'aspettativa ragionevole) ed allo scopo di superare le aporie poste da entrambi gli orientamenti innanzi esposti, la
S.C., a partire dalle sentenze innanzi indicate cui numerose hanno fatto seguito, ha ricostruito lo statuto dell'occasione perduta accogliendo una terza via, quella della teoria eventistica, alla quale – si ribadisce - si aderisce in questa sede.
9.3. Sul punto giova brevemente ricordare - al fine di una compiuta comprensione di quanto innanzi si dirà in ordine ai criteri di accertamento e liquidazione del danno da chance - le aporie poste sul tappeto da entrambe le scuole di pensiero innanzi ricordate
(eziologica e ontologica) che hanno quindi comportato la diversa ricostruzione del danno da occasione perduta.
9.3.1. La prima, la teoria eziologica, mette nella sostanza in discussione la teoria generale di accertamento della causalità e il criterio cd. “del più probabile che non”, atteso che il nesso causale che deve collegare l'occasione perduta alla chance –si assume – non deve essere la causa più probabile dell'evento, ma semplicemente una delle possibili radici eziologiche dello stesso.
9.3.2. La seconda, la teoria ontologica, per converso, non ricorre affatto al giudizio eziologico, e ciò in quanto viene risarcita l'occasione perduta come bene in sé e per sé considerato, con la conseguenza che il problema che si pone allora è solo in termini quantitativi, ovvero di verifica della consistenza che questa spettanza deve avere per essere risarcita.
9.3.2.1. E' evidente che la tesi ontologica si presta
pagina 12 di 21 anch'essa a rilievi critici e ciò perché una volta che la chance viene qualificata come un bene della vita distinto ed autonomo rispetto al bene finale vanno risarcite anche possibilità infinitesimali dal punto di vista statistico, con conseguente risarcimento anche di chance irrisorie e prive di congrua consistenza. E' per questo che nella prassi della giurisprudenza, soprattutto amministrativa, per evitare un ampliamento incontrollabile delle maglie delle ipotesi risarcitorie si è posto un controlimite, quello della risarcibilità delle sole chances serieuses, insomma delle sole occasioni perdute apprezzabili in termini statistici (per una ricostruzione complessiva della questione nell'alveo della giurisprudenza amministrativa si veda, per tutte, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 6268 del 2021).
9.4. Questa
Suprema Corte, a far tempo dalle due sentenze innanzi ricordate (cfr. Cass. n. 5641/2018 e Cass. n.
28993/2019) cui numerose altre hanno fatto seguito, accoglie, invece, come anticipato, la teoria eventistica della chance.
9.4.1. Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche.
9.4.2. In primo luogo, trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile, in disarmonia con lo statuto penalistico ove, invece, il parametro di riferimento è l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass., Sez. U., n.
30328/2001), dovendo il parametro statistico essere sempre sottoposto ad un ulteriore giudizio di cd. credibilità razionale. Nel sistema civilistico la sussistenza del nesso di causalità materiale va valutata, invece, in modo diverso rispetto al settore penale, essendo qui sufficiente la relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non", di modo che –nella sostanza – per ritenere l'eziologia di un evento da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51% (cfr., per tutte, Cass. n. 21619/2007 e successivamente le Sezioni
Unite n. 576 e 581 del 2008).
9.4.2. Il danno da occasione perduta di cui sia accertata la derivazione causale da condotta omissiva o commissiva sulla base dell'anzidetto accertamento eziologico “del più probabile che non”, per essere meritevole di risarcimento, aggiunge questa Suprema Corte nella novellata ricostruzione del danno da perdita di chance, deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento secondo le cd. sentenze di AN NO (cfr. Cass. Sez. Unite n.
28991 e 28992 del 2019) ovvero consistenza, apprezzabilità e serietà.
9.4.3. In altri termini, secondo la tesi eventistica della chance (per la ricostruzione si fa ancora richiamo, in quanto costituenti leading
pagina 13 di 21 case, alle già innanzi ricordate Cass. n. 5641/2018 e a Cass. n. 28993/2019) la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità.
9.5. Conclusivamente, secondo questa ricostruzione, convintamente condivisa dal Collegio, il criterio eziologico del “più probabile che non” è lo strumento di accertamento sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita della possibilità (chance), sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita di una certezza.
9.6. Ciò che cambia è il parametro di riferimento ai fini del risarcimento del danno e ciò in quanto il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato.
9.7. Già tale considerazione rende evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale che, dopo aver
(correttamente) qualificato il danno per cui è causa, quale danno da perdita di chance, per mancata partecipazione al processo di stabilizzazione risarcisce poi, invece, il danno da mancata stabilizzazione (come se fosse stata accertata non la perdita della chance di stabilizzazione, ma la certezza del diritto alla stabilizzazione) attraverso la condanna ad un risarcimento parametrato a tutte le poste retributive (rectius indennità) e contributive perdute.
9.7.1. Tanto chiarito, va ulteriormente precisato che quella che viene qui in rilievo è una chance pretensiva o anche detta patrimoniale
(ovvero facente capo a quelle ipotesi che presentano affinità con l'interesse legittimo pretensivo, caratterizzate dalla preesistenza di una posizione positiva del soggetto, qui la lavoratrice, su cui va ad incidere negativamente la condotta del danneggiante, nel caso di specie il con la illegittima CP_9
sospensione della dalle liste di mobilità e degli LL.SS.UU. che le ha impedito di partecipare Pt_2
al processo di stabilizzazione), con la conseguenza che, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno da perdita della chance patrimoniale, il giudice possiede parametri di riferimento cui ancorarsi, ai fini della liquidazione, nello specifico, le indennità (cd. assegni ASU) per l'espletamento dei lavori socialmente utili. Tanto non accade, invece, nel caso qui non ricorrente delle ipotesi di chance non pretensiva caratterizzate, invece, dal fatto che la posizione preesistente del soggetto è una situazione negativa, in ordine alla quale un altro soggetto gli offre una chance (si pensi al malato che, in conseguenza dell'incontro con il medico cui decide di affidarsi, vede – proprio in conseguenza di ciò - generarsi la chance, prima inesistente, di guarigione). In queste seconde ipotesi, è evidente, mancando una posizione positiva preesistente e quindi un'indicazione patrimoniale cui parametrare il risarcimento del danno, quest'ultimo non potrà che essere disposto in via integralmente equitativa.
9.7.2. Nel caso in esame, quindi, del tutto correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento, in via parametrica, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, alle poste retributive (recte alle indennità non percepite dalla lavoratrice), ha però errato laddove, lo si ribadisce, nella
pagina 14 di 21 commisurazione concreta, non ha provveduto a tener conto, nella liquidazione del danno-evento, della percentuale statistica dell'occasione perduta, cui il risarcimento va evidentemente parametrato. 9.7.3.
Più chiaramente, dopo aver individuato la sussistenza del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non” tra la condotta del Ministero di sospensione dalle liste di mobilità ed il mancato inserimento della lavoratrice nel progetto che le avrebbe consentito l'accesso alla procedura di stabilizzazione, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare la percentuale statistica dell'occasione perduta di partecipare alla stabilizzazione e ancorare e parametrare ad essa il risarcimento del danno, il che non ha fatto.
9.8. Sul punto, del resto, quanto alla liquidazione del risarcimento del danno da perdita di occasione perduta con riguardo al mancato conferimento di una posizione organizzativa nell'ambito dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego locale, il giudice di legittimità ha già sottolineato che il danno a risarcirsi non può coincidere con le poste retributive perse, che possono essere tuttavia utilizzate, quale criterio parametrico, in funzione del percentuale di possibilità dell'occasione perduta (cfr. Cass. n. 1884/2022)”].
Nel caso di specie, date le considerazioni svolte, si reputa di attribuire un grado di possibilità prossimo al 100% di ottenere la parziale restituzione delle somme versate alla ditta appaltatrice qualora il legale avesse proposto, quantomeno in via subordinata, l'esercizio del diritto di recesso della committente dal contratto di appalto, occorrendo allora considerare come presumibile risultato dell'esito della lite un rientro non inferiore al 50% delle somme versate alla Controparte_3
Secondo tale parametro è ragionevole ed equo liquidare a titolo di danno patrimoniale la metà della somma di euro 29.150,00 (v. atto di citazione, sentenze e appello, nei giudizi avverso l'impresa appaltatrice per cui è giudizio odierno di responsabilità) pari ad euro 14.575,00, oltre interessi legali da far decorrere dal conferimento del mandato professionale (data che viene individuata nel 16/02/2018 quale data dell'atto di citazione cui era apposta la delega a margine, cfr. doc. 20 delle prodotte di parte convenuta), quale data più prossima in cui l'Avv. avrebbe potuto articolare le difese più CP_1 opportune nell'interesse della propria assistita, sino alla data della presente liquidazione (non risulta chiesto il risarcimento del danno da svalutazione); le somme così liquidate, divenute debito di valuta per effetto della presente liquidazione, devono essere maggiorate di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente liquidazione al saldo effettivo [V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato
a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno"
(sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409
pagina 15 di 21 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
Non può invece meritare accoglimento l'eccezione formulata da sulla scorta Controparte_5
della quale il bonifico in favore della ditta edile sarebbe stato eseguito ex art. 16 bis Dpr 917/86, consentendo l'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia con una detrazione dall'Irpef 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
96.000 euro per unità immobiliare, poiché detta somma, anche qualora portata in detrazione nei limiti di legge non avrebbe poi consentito la successiva detrazione per le opere effettivamente eseguite, sicché il danno si è comunque prodotto e anche ragionando nei termini prospettati dalla terza chiamata si rafforza il convincimento che il danno vada individuato come dianzi esposto, avendo perso la committente la possibilità di recuperare il 50% dei costi sostenuti per le opere effettivamente eseguite allorquando una parte di pagamento era stata versata alla senza Controparte_3
contropartita.
L'apparato documentale offerto in comunicazione impedisce invero di disaminare l'ipotesi più ottimistica di aver potuto ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto e ciò poiché, come motivato ampiamente nelle sentenze di merito, a fronte dell'eccezione di Controparte_3 di non aver mai posseduto i progetti esecutivi dell'opera, non è stata offerto, nemmeno in tale
[...] giudizio, alcuno spunto istruttorio per appurare che sin dal luglio 2017 l'impresa appaltatrice avrebbe potuto avviare le opere commissionategli.
La Cassazione nel proprio consolidato principio di diritto ritiene che l'inadempimento professionale, che abbia cagionato la perdita del diritto, rende inutile l'attività difensiva sino ad allora svolta;
infatti, il suo inadempimento viene considerato totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in pagina 16 di 21 favore del cliente e per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso (Cass. 4781/2013).
L'inadempimento del professionista viene considerato totale allorché l'errore da questi commesso sia definitivo;
ossia rappresenti una fonte ultima di danno. Il caso tipico è costituito dalla mancata impugnazione della sentenza con la conseguente perdita del diritto da parte dell'assistito. In tale circostanza, tutta l'attività defensionale pregressa, benché svolta, risulta inutile. Proprio per la sua inanità, la prestazione svolta si considera completamente inadempiuta, giacché risulta improduttiva di effetti favorevoli per il cliente.
Considerare totale l'inadempimento porta a ritenere inadempiute anche le prestazioni eseguite prima dell'errore professionale che ha determinato la perdita del diritto. L'attività pregressa, infatti, è inutiliter data, pertanto è come se non fosse mai stata svolta, stante la perdita del diritto o, comunque, come nel caso di specie, della chance.
Si ritiene pertanto di dover accogliere la domanda attorea in punto di risarcimento del danno con riferimento alla voce relativa alle somme versate all'Avv. per complessivi euro Controparte_1
10.063,00 (v. doc.13 di parte attrice), oltre interessi legali dalle singole date di esecuzione dei pagamenti disposti dall'attrice in favore del difensore (non è stata richiesta Parte_1
rivalutazione per la voce in esame) sino alla data della presente liquidazione;
le somme così liquidate divenute debito di valuta per effetto della presente liquidazione devono essere maggiorate di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente liquidazione al saldo effettivo [V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n.
231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez.
2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del
2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art.
1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio
pagina 17 di 21 ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
L'odierno Giudicante aderisce, infatti, alla tesi secondo cui, a fronte di un inesatto/inutile adempimento il creditore può pretendere anche autonomamente il risarcimento del danno – dunque, prescindendo dalla risoluzione del contratto, con le conseguenti domande restitutorie di importi rappresentanti debiti di valuta, ex art. 2033 c.c., e non di valore, a differenza che nel caso in esame (e dalla riduzione del prezzo per i casi di compravendita e appalto v. Cass. 4382/1985; Cass. 3454/96; v. a contrario Cass.
29218/17 che riconosce, in caso di inadempimento –nel caso di specie appalto, ma, principio che si ritiene applicabile anche alle prestazioni professionali, in base alla giurisprudenza precitata, Cass.
4781/13-, il risarcimento del danno con perdita del diritto al compenso).
Il danno risarcibile in via autonoma è costituito non solo dal lucro cessante, ma anche dal danno emergente, come derivanti dall'inadempimento, senza detrarre dal loro ammontare il valore della controprestazione. In dottrina e in giurisprudenza si ammette che anche in caso di inadempimento totale il creditore possa pretendere in via autonoma il risarcimento del danno per equivalente.
Applicando analogicamente la norma di cui all'art.1553 c.c., dettata in tema di permuta e che consente, al permutante che “non intende riavere la cosa data”, di pretendere il valore della cosa evitta, la parte non inadempiente può ritenersi ammessa a pretendere l'equivalente del valore della prestazione inadempiuta quando tale prestazione sia divenuta impossibile ovvero non soddisfi più un apprezzabile interesse, si sia rivelata inutile (come nel caso di specie) ovvero sia certo che non sarà eseguita.
A titolo di danno patrimoniale, oltre al risarcimento della predetta voce relativa agli anticipi ricevuti dal cliente a fronte di prestazione rivelatasi inutiliter data, il convenuto deve essere, altresì, condannato al risarcimento del danno prodotto alla propria cliente e consistito nell'aver subito la condanna al pagamento delle spese nei confronti della per complessivi euro 14.908,19 Controparte_3
(v. sentenze in atti;
in ogni caso importi non contestati specificamente da parte convenuta), oltre interessi legali decorrenti dall'esecuzione dei singoli pagamenti sino alla data della presente liquidazione (non risulta richiesto il danno da svalutazione); le somme così liquidate divenute debito di valuta per effetto della presente liquidazione devono essere maggiorate di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente liquidazione al saldo effettivo [V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art.
1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato
a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno"
pagina 18 di 21 (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
L'Avv. è quindi tenuto a versare alla parte attrice la complessiva somma di euro 39.546,19 CP_1
oltre interessi come da superiore parte motiva.
8. Venendo all'esame della domanda di manleva svolta dal professionista nei confronti della propria compagnia assicurativa devono analizzarsi le eccezioni sollevate dalla terza chiamata
[...]
Controparte_10
È fondata l'eccezione di esistenza della franchigia contrattuale di euro 500,00 per sinistro (ai sensi dell'art.
7.10 delle condizioni di polizza “L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta a carico dell' di € 500,00 per ciascun sinistro. La suddetta franchigia non è opponibile nei Parte_3 confronti dei terzi danneggiati…”) ma limitatamente al rapporto interno fra assicurato ed assicuratore.
Non è invece fondata l'eccezione sulla regolazione del premio considerato che dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA prodotti dall'assicurato avv. non risulta superata la soglia reddituale di euro CP_1
100.000,00. La produzione documentale delle dichiarazioni reddituali può ritenersi tempestiva ancorché avvenuta in sede di terza memoria sia perché la chiamata in causa ne aveva richiesto l'esibizione sia perché con decreto del 29/05/2024 la prima udienza veniva ulteriormente differita al
12/09/2024 sicché la terza memoria del 30/05/2024 del convenuto può altresì considerarsi tempestiva in relazione all'ulteriore differimento d'udienza disposto d'ufficio.
Lo scrivente magistrato concorda infine con il rilievo dei difensori della terza chiamata per cui i compensi percepiti dal professionista-assicurato non costituiscono una voce di danno assicurabile né
pagina 19 di 21 oggetto di garanzia (coincidendo con l'asserito valore della prestazione del professionista assicurato) e, pertanto, non si potrà ritenere sussistere alcuna copertura in ordine a tale posta.
9. La domanda riconvenzionale svolta dal convenuto va, infine, disattesa, come sopra accennato, poiché sulla scia di un oramai consolidato orientamento della S.C. le prestazioni rese dal professionista devono ritenersi espletate inutiliter perchè risultano “non aver prodotto alcun effetto a favore del cliente e ciò sia dal punto di vista del risultato, se l'obbligazione dedotta nel contratto di prestazione di opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l'errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione
d'opera, se la si considerasse come obbligazione di mezzi” (Cass. Sez. 3, Ord. 05/10/2018, n. 24519) non sussistendo, quindi, il diritto del professionista a ricevere compensi per la prestazione non adempiuta secondo i canoni della diligenza richiesta. Deve, infatti, farsi applicazione del principio secondo cui l'inadempimento dell'esercente la professione legale che rende del tutto inutile l'attività difensiva svolta dal professionista, fa sì che la sua prestazione debba ritenersi “totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista" (Cass. Sez. 3, Sent. 26/2/2013, n. 4781; in tal senso anche
Cass., Sez. II, Ord., 08/02/2023, n. 3822).
10. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza (rinvenibile in capo al convenuto nei rapporti con parte attrice), anche ai sensi dell'art. 1917 III comma c.c., e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento della controversia (fino a euro 52.000,00) del D.M. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tranne per quanto attiene alla fase decisoria, diminuita, in ragione della discussione orale e relativa compressione dell'attività difensiva scritta finale, ad euro 2.289,00. Per quanto attiene ai rapporti con la terza chiamata, in ragione delle reciproche soccombenze e del diritto di manleva riconosciuto, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata la responsabilità professionale dell'Avv. per i fatti e le ragioni indicati in parte motiva, lo condanna a Controparte_1 pagare in favore dell'attrice la somma di euro 14.575,00, oltre interessi legali Parte_1
dal 16/02/2018, di euro 14.908,19, oltre interessi legali decorrenti dall'esecuzione dei singoli pagina 20 di 21 pagamenti eseguiti alla nonché la somma di euro 10.063,00, oltre Controparte_3 interessi legali dalle singole date di esecuzione dei pagamenti disposti dall'attrice in favore dell'Avv. il tutto sino alla data della presente liquidazione;
gli importi come Controparte_1
sopra calcolati devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. sino al saldo effettivo;
condanna, altresì, l'Avv. a pagare le spese di lite in favore dell'attrice che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ex DM
55/14 ss.mm, IVA (se dovuta) e CPA, oltre ad euro 786,00 per spese. condanna in persona del l.r.p.t., a manlevare e tenere indenne Controparte_10
l'assicurato Avv. nei limiti di polizza, come amplius argomentato in parte motiva, con CP_1
la franchigia di euro 500,00, fino alla concorrenza dei pagamenti di euro 14.575,00, oltre interessi legali dal 16/02/2018, e di euro 14.908,19, oltre interessi legali decorrenti dall'esecuzione dei singoli pagamenti eseguiti alla gli importi come Controparte_3
sopra calcolati devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. sino al saldo effettivo;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta dall'Avv. Controparte_1
condanna la in persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 1917 III comma Controparte_10
c.c., a rifondere all'assicurato Avv. le spese di lite fino alla concorrenza del Controparte_1
pagamento di euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA (se dovuta)
e CPA, non essendovi evidenza del versamento del contributo unificato in relazione alla chiamata in causa.
Spese di lite compensate per quanto attiene ai rapporti tra parte convenuta e terza chiamata.
Bologna, 18.4.25
Il Giudice
Anna Lisa Marconi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10846/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSTICHELLI Parte_1 C.F._1
MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 [...]
CP_1
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO MARIACHIARA CP_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa. Ovverosia:
- Da parte attrice, come da prima memoria (“In via principale, nel merito Previo accertamento della responsabilità per colpa professionale dell'Avv. ex art. 2236 c.c. e Controparte_1
1176, secondo comma, c.c., secondo tutto quanto sopra dedotto, condannare l'Avvocato
...a risarcire il danno subito dalla Sig.ra in conseguenza Controparte_1 Parte_1 dell'inadempimento alle obbligazioni di diligenza qualificata derivanti dal contratto d'opera professionale intercorso con l'Avvocato danno che si quantifica in Controparte_1 complessivi € 54.119,69 pari alla somma delle spese processuali pagate, a titolo di condanna per entrambi i gradi di giudizio, dalla Sig.ra alla controparte Parte_1
ai compensi corrisposti dalla Sig.ra all'Avvocato Controparte_3 Parte_1
pagina 1 di 21 per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale espletata dal professionista Controparte_1 incaricato nella vertenza e infine all'acconto corrisposto Controparte_4
dalla Sig.ra alla società e non recuperato con Parte_1 Controparte_3 negligenza professionale dall'Avvocato come sopra dedotto, e comunque in Controparte_1 quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia all'esito dell'espeltanda istruttoria, oltre ad interessi legali dal giorno del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione, ed oltre ad interessi moratori ex art. 1284 c.p.c. dalla data di notifica della citazione sino all'effettivo saldo. In via principale, nel merito Rigettare, altresì, tutte le domande formulate da parte attrice, infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Vinte in ogni caso le spese di causa, oneri e accessori come per legge”). In via istruttoria si “si oppone al ...deposito (chiesto da parte convenuta e di cui infra), perché tardiva, non prodotta nei termini e attiene a un giudizio già passato in iudicato, precisando che non contesta la tesi di controparte nei due gradi di giudizio conclusi, ma la carenza probatoria a supporto;
la richiesta produzione, pertanto, è, oltre che tardiva, superflua”;
- Da parte convenuta, come da verbale del 20.3.25, ovverosia “...di essere autorizzato al deposito di un documento (scia del giugno 2016 e non 2017 a firma di inviata al Parte_1
comune di R.E.) che ritiene rilevante in quanto dimostra che i lavori potevano essere tempestivamente nel giugno 2017, secondo il contratto. Precisa le conclusioni come segue: nei confronti della terza chiamata chiede il rigetto delle eccezioni di mancata o ridotta copertura dando atto che la franchigia di euro 500,00 è a carico del medesimo convenuto. Per il resto precisa come da comparsa di risposta chiedendo che, come in essa dichiarato, il credito complessivo sia dato dalla somma indicata oltre a quella indicata nell'invito alla negoziazione assistita”.
- Dalla terza chiamata, quanto al merito, come da comparsa di costituzione e risposta, fuorchè per quanto concerne la mancata produzione della documentazione reddituale;
in via istruttoria, come da seconda memoria.
pagina 2 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra citava in giudizio l'avv. Parte_1
affermandone la responsabilità professionale in relazione al patrocinio di una Controparte_1
causa intentata innanzi al Tribunale di Ferrara contro la ditta ove il difensore Controparte_3 aveva richiesto la risoluzione contrattuale e la restituzione dell'acconto versato di euro 29.150,00, a fronte di un contratto di appalto sottoscritto in data 12/5/2017 cui non era seguito l'avvio dei lavori.
Nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Ferrara, la soccombeva sul rilievo che Parte_1
non era stata fornita la prova del grave inadempimento della ditta appaltatrice, a fronte di carenze documentali (progetto esecutivo architettonico e impiantistico, relazione geologica, ecc.) non colmate dalla committente e necessarie per (i) la predisposizione del computo metrico da approvare e (ii)
l'avvio dei lavori di ristrutturazione;
così determinando, nella mancanza di domanda subordinata volta ad ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale per recesso del committente ex art. 1671 c.c., il rigetto della richiesta risoluzione e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Avverso la Sentenza n. 19 dell'anno 2020 del Tribunale di Ferrara promuoveva appello sempre il medesimo difensore Avv. nell'interesse della sig.ra e la Corte Controparte_1 Parte_1
d'Appello di Bologna, allineandosi alle motivazioni del giudice di prime cure, confermava la sentenza condannando l'appellante alle spese del giudizio di gravame, oltre a disporre il raddoppio del versamento del contributo unificato.
Rilevava, in particolare, la Corte bolognese che, a luglio 2017, risultavano mancanti diversi progetti esecutivi: architettonico, degli impianti, della sistemazione dell'area esterna, le relazioni geologiche e geotecniche, il piano quotato dell'area con evidenza dei capisaldi al fine di posizionare correttamente l'edificio all'interno del lotto ed osservava che, senza tali documentazioni tecniche, non si sarebbero potuti avviare i lavori, anche tenendo presente che la pratica sismica risultava depositata in Comune solo a settembre 2017, quindi successivamente alla missiva in cui il precedente legale della Parte_1
intimava alla ditta la risoluzione per inadempimento.
Su tali motivazioni, la Corte felsinea non individuava un inadempimento della ditta Controparte_3 nel non aver avviato l'accantieramento dell'area ove avrebbero dovuto eseguirsi i lavori oggetto
[...] dell'appalto, proprio per l'assenza dei presupposti progettuali e operativi siccome non definiti né presso la P.A., né mediante consegna degli elaborati, pur richiesti.
La Corte d'appello rilevava ulteriormente che l'Avv. ometteva il deposito del fascicolo di parte CP_1
del primo grado di giudizio così impedendo al Collegio giudicante di valutare la portata dei documenti a favore della linea difensiva di parte appellante, anche in relazione all'atto di indirizzo della Regione
Emilia Romagna DGR 1373/2011 depositato in appello che, oltre ad essere stato dichiarato pagina 3 di 21 inammissibile, sarebbe rimasto del tutto slegato dai documenti di causa vista la mancata produzione del fascicolo di parte.
Proseguivano i Giudici del gravame rilevando che il mero pagamento dell'acconto, nell'economia delle obbligazioni assunte dalle parti nell'ambito di un contratto d'appalto edile, non assume carattere dirimente rispetto all'affermato adempimento del Committente alle proprie obbligazioni.
L'attrice lamenta quindi l'inadempimento del difensore Avv. sia rispetto agli obblighi di CP_1
informazione sui rischi legati al giudizio, sia in primo grado, che in appello, sia in relazione alla mancata ed adeguata valutazione preventiva dell'apparato probatorio utile a sostenere in giudizio le ragioni della causa, nonché, di non aver – prima dell'avvio del giudizio – fatto esercitare il diritto di recesso dall'appalto ex art. 1671 c.c. così impendendo alla propria cliente di poter svolgere, quantomeno in via subordinata, la domanda di restituzione delle somme versate al netto delle spese documentate dall'appaltatore.
La procura della Sig.ra riteneva che dalla condotta inadempiente del proprio difensore Parte_1
discendevano i seguenti danni patrimoniali:
- Condanna al pagamento delle spese e compensi di giudizio in favore della Controparte_3
[...]
- Pagamento dei compensi e delle spese richiesti dall'Avv. CP_1
- Perdita di chance in relazione alla possibilità di ottenere la restituzione di quanto versato in relazione al contratto d'appalto siglato a maggio 2017 per euro 29.150,00;
e concludeva chiedendo:
In via principale, nel merito
Previo accertamento della responsabilità per colpa professionale dell'Avv. ex art. Controparte_1
2236 c.c. e 1176, secondo comma, c.c., secondo tutto quanto sopra dedotto, condannare l'Avvocato
con studio professionale in 40124 Bologna via Farini 35, a risarcire il danno Controparte_1 subito dalla Sig.ra in conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni di diligenza Parte_1 qualificata derivanti dal contratto d'opera professionale intercorso con l'Avvocato Controparte_1 danno che si quantifica in complessivi € 54.119,69 pari alla somma delle spese processuali pagate, a titolo di condanna per entrambi i gradi di giudizio, dalla Sig.ra alla controparte Parte_1
ai compensi corrisposti dalla Sig.ra all'Avvocato Controparte_3 Parte_1 per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale espletata dal professionista incaricato Controparte_1 nella vertenza e infine all'acconto corrisposto dalla Sig.ra Controparte_4
alla società e non recuperato con negligenza Parte_1 Controparte_3 professionale dall'Avvocato come sopra dedotto, e comunque in quella somma Controparte_1
pagina 4 di 21 maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia all'esito dell'espeltanda istruttoria, oltre ad interessi legali dal giorno del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione, ed oltre ad interessi moratori ex art. 1284 c.p.c. dalla data di notifica della citazione sino all'effettivo saldo.
Vinte in ogni caso le spese di causa, oneri e accessori come per legge.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto Avv. chiedendo in via preliminare Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa Controparte_5
con differimento della prima udienza e, nel merito, contestando le avverse pretese, ribadendo la
[...]
correttezza del proprio operato professionale e, di contro, lamentando l'incomprensione dei giudici di merito nei due gradi di giudizio per non aver riconosciuto che la ditta appaltatrice avrebbe dovuto iniziare l'accantieramento e la demolizione dell'edificio collabente in quanto già in possesso dei documenti utili e necessari a tal fine, senza necessità degli ulteriori progetti architettonici esecutivi, degli impianti, antisismici, ecc. che invece avrebbero riguardato le fasi successive dell'appalto e non quelle preliminari.
In via riconvenzionale, l'Avv. richiedeva poi il saldo dei propri compensi in Controparte_1 relazione all'attività svolta nel giudizio incidentale d'appello riferito alla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado (non concessa).
Il convenuto concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa modifica della data di comparizione per poter effettuare la chiamata in causa dell' si Controparte_6
assumono le seguenti conclusioni nel merito: in via riconvenzionale condannare al pagamento delle ulteriori somme di euro Parte_1
27.400,84 (a dedursi Euro 5.500,00 pagati); Tale importo deriva dai seguenti calcoli:
22.900,82+4.502,09-5.300,00= Euro 27.400,84.
- respingersi tutte le domande attrici come infondate in fatto e in diritto;
- condannarsi l'attrice ai danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta equa essendo del tutto infondate tutte le eccezioni in fatto e in diritto proposte dalla sua difesa ivi comprese quelle di avere sconsigliato all'attrice di proporre ricorso per cassazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
3. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa e differita la prima udienza con decreto del 27/11/2023, si costituiva eccependo l'esistenza di una Controparte_5
franchigia di polizza di euro 500,00 per sinistro, la scopertura assicurativa con riferimento alla ripetizione delle somme versate dalla cliente all'Avv. (non costituendo voce di Controparte_1 danno risarcibile) e l'esistenza di clausola di regolazione del premio in ipotesi di fatturato superiore alla pagina 5 di 21 fascia di reddito dichiarata dall'assicurato di euro 100.000,00. La terza chiamata chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“ In via principale
Respingere ogni domanda proposta contro l'Avv. da parte attrice per insussistenza delle relative CP_7
responsabilità e/o assenza di nesso causale tra quanto lamentato da parte attrice e la condotta, attiva od omissiva del predetto Avv. Arnone
- In via subordinata e salvo gravame
Respingere la domanda di garanzia dell'Avv. Arnone quanto alla restituzione di compensi o alla copertura della richiesta di suoi compensi non essendo le stesse oggetto di copertura, limitando dunque la garanzia di alle sole attività di avvocato oggetto del contratto di Controparte_8
assicurazione tenendo conto di franchigia, massimale, esclusioni tutte contemplate e comunque soltanto all'esito dell'esibizione da parte dell'avv. delle dichiarazioni reddituali che CP_1 comprovino la correttezza dell'esposizione dei redditi, in presenza di clausola di regolamento del premio, altrimenti facendosi valere dalla Compagnia le esclusioni di cui agli articoli 1892, 1893 e
1898 c.c. (dichiarazioni inesatte o reticenti con dolo o colpa grave implicanti il mancato consenso dell'Assicurazione alla conclusione del contratto se conosciute e annullamento del contratto;
o senza colpa grave, in tale caso, con riduzione della somma dovuta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
aumento del rischio per condizioni non conosciute e non copertura laddove rischio sia tale che non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto;
altrimenti, riduzione della somma dovuta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto
e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso),
- Con vittoria di spese di lite.
4. Integrato il contraddittorio con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza del
12/09/2024 i procuratori delle parti si richiamavano ai rispettivi atti difensivi e la causa veniva rinviata all'udienza del 20/3/2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
5. Com'è noto, l'obbligazione assunta dal professionista nei confronti del cliente è obbligazione di mezzi o di comportamento, non di risultato, con la conseguenza che l'inadempimento del professionista consiste nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di diligenza media prescritto dall'art. 1176, 2° comma, c.c. Nell'ambito della disciplina delle “professioni intellettuali” (artt. 2229-2238 c.c.) -da intendersi tutte le professioni per le quali l'accesso è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, è previsto uno specifico regime di responsabilità (art. 2236 c.c.), in base al quale “se la prestazione implica soluzione di problemi tecnici pagina 6 di 21 di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. La giurisprudenza concorde ha limitato il campo di applicazione di detta norma ai soli casi d'imperizia, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione della propria prestazione, provochi un danno per imprudenza o negligenza (ex plurimis
Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085).
In tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in merito al criterio di valutazione del comportamento tenuto dal professionista intellettuale (nello specifico commercialista) nello svolgimento della sua attività, ha avuto modo di precisare che: «il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico, con la conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua della diligentia quam in concreto»
(Cassazione, sez. III sentenza 26 aprile 2010, n. 9916). Inoltre non è inutile ricordare che, come è noto, nel giudizio risarcitorio in ordine al nesso causale devono essere effettuati due diversi accertamenti: - in primo luogo, l'accertamento della causalità cd. materiale, ossia del collegamento tra comportamento e danno-evento, e della misura di tale collegamento nel caso di concorso di più cause. In tale fase si deve prescindere da ogni valutazione di prevedibilità/previsione - sia soggettiva che oggettiva - da parte dell'autore del fatto, in quanto tale concetto fa parte della fattispecie della colpa, la cui analisi è collocata in un momento idealmente successivo alla ricostruzione della fattispecie oggettiva ed all'accertamento del nesso causale. Dunque, solo il positivo accertamento del nesso di causalità materiale autorizzerebbe all'analisi della sussistenza o meno della colpa (o del dolo) dell'agente; - in secondo luogo, quale posterius rispetto a quello precedente, l'accertamento della causalità cd. giuridica, ossia del nesso tra evento lesivo e danno-conseguenza, inteso come conseguenze di ordine economico, ricollegate alla condotta dannosa. Tale accertamento consente di individuare le singole conseguenze dannose - le quali, si precisa, costituiscono il solo oggetto dell'obbligazione risarcitoria -, in funzione di delimitazione dei confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria.
Peraltro, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ravvisano tale distinzione, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma dell'art. 1227 c.c.: il primo, infatti, attiene al contributo eziologico del creditore nella produzione dell'evento dannoso, mentre il secondo si riferisce al rapporto evento-danno conseguenza, rendendo irrisarcibili alcuni danni. Infine, conclusa detta necessaria ricognizione, non possono non ricordarsi le regole probatorie, che presiedono ai suddetti accertamenti.
Come di recente la Suprema Corte ha opportunamente precisato, chiarendo un precedente equivoco generato dalla sentenza n. 21619/2007 (Rv. 599816), l'accertamento del nesso di causalità materiale - sia nel caso della causalità ordinaria sia in quello della causalità da “chance” perduta (da intendere pagina 7 di 21 come possibilità di un risultato diverso e migliore e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile) - «implica sempre l'applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del
“più probabile che non”, sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata “più probabilmente che non”» (cfr. più recentemente Cass. 21255/2013, Rv. 628702). Infatti, non è possibile identificare un tertium genus di regola causale tra quella penalistica dell' “alto grado di probabilità logica/conoscenza razionale” e quella civilistica del “più probabile che non”, sicché anche la possibilità di conseguire un risultato diverso e migliore (la chance, appunto) deve essere indagata alla luce del(l'unico) criterio probatorio civilistico. Ovviamente, una cosa sono i criteri eziologici “di struttura”, in forza dei quali compiere il giudizio sul nesso di causalità materiale - e che presentano rilevanti analogie con quelli penali (artt. 40 e 41 c.p.) e che il giudice civile deve condurre applicando il principio della “conditio sine qua non”, temperato da quello della regolarità causale, a sua volta integrata dal rischio tipico e dallo scopo della norma violata -, un'altra cosa è la regola probatoria alla cui stregua effettuare tale giudizio.
Quanto all'accertamento del nesso di causalità giuridica, si deve fare riferimento alle regole degli artt.
1223 e 1226 c.c. (peraltro richiamati dall'art. 2056 c.c. in tema di danno aquiliano) ed al criterio della cd regolarità causale, per il quale - secondo un criterio di opportunità giuridica - il risarcimento deve comprendere le perdite che «siano conseguenza immediata e diretta» del fatto lesivo. In altri termini,
l'art. 1223 consente di selezionare i danni risarcibili sul piano della loro consequenzialità immediata e diretta rispetto all'evento.
Pertanto, ben prima di affrontare il problema dell'ammontare del danno risarcibile, non può non essere risolta positivamente la questione causale, in quanto una conseguenza non legata in modo diretto ed immediato all'evento di danno è, prima di tutto, irrilevante sul piano eziologico. Infine, parimenti all'indagine sulla causalità materiale, poiché si rimane ancora nell'ambito della causalità vera e propria, anche nell'indagine sulla causalità giuridica si deve applicare la regola “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non”. In ultimo non va dimenticato che nel caso dell'esercizio delle professioni legali ed in particolare “nei giudizi di responsabilità professionale contro gli avvocati è decisiva la valutazione in ordine alla sussistenza del nesso di causa fra l'attività posta in essere dal professionista ed i danni che da questa deriverebbero. In particolare, si deve ritenere che il nesso eziologico venga interrotto in tutte quelle ipotesi in cui l'intervento del soggetto rappresentato dall'avvocato asseritamente negligente sia di per sé idoneo ad evitare il prodursi del danno di cui si chiede il risarcimento” (Tribunale di Milano, sez. V, 4 aprile 2005).
pagina 8 di 21 Dunque, perchè possa essere affermata la responsabilità dell'esercente una professione legale è necessario che il cliente provi la condotta negligente del professionista, il danno subito, nonché il nesso causale - ricostruito nei termini anzidetti - tra la negligenza posta in essere ed il pregiudizio patito. (cfr.
Tribunale di Bologna, Sentenza n. 1124/2022 del 02-05-2022)
6. Sulla scorta di tali considerazioni va dunque analizzata la fattispecie in esame nel presente giudizio, valutando se il professionista nella fase antecedente all'instaurazione della causa civile di primo grado avesse adeguatamente verificato l'adempimento della propria cliente quale committente nel contratto d'appalto prima di sostenere il “grave inadempimento” dell'appaltatrice tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Orbene, il doc. 15 prodotto dall'Avv. dimostra che il legale confessa di essersi fidato delle CP_1
rassicurazioni fornitegli dalla propria cliente sulla consegna degli elaborati tecnici Parte_1
alla impresa appaltatrice sconfessando così la propria linea difensiva ovvero che la Controparte_3
avrebbe potuto comunque iniziare i lavori di accantieramento e demolizione del precedente
[...]
fabbricato senza necessità di ulteriore documentazione tecnica.
Vi era quindi ab origine una carenza del set documentale che avrebbe impedito all'attrice-committente di dimostrare l'adempimento alle obbligazioni su di essa gravanti per poter contestare l'altrui inadempimento.
Il legale non si curava, prima di avviare il contenzioso, di far intimare il recesso ex art. 1671 CP_1
c.c. dal contratto di appalto, così munendo la propria cliente di una ulteriore ed incontestabile chance di veder comunque sciolto unilateralmente il contratto, con diritto alla restituzione delle somme versate al netto delle spese sostenute (e dimostrate) dall'appaltatore per l'esecuzione dell'incarico commissionatogli.
Ad avviso del primo giudice e della Corte d'appello era rimasto indimostrato l'assunto per cui la ditta avrebbe potuto avviare i lavori di accantieramento e demolizione del fabbricato collabente, gravando tale onere in capo alla parte attrice, onere che rimaneva inottemperato, nel giudizio d'appello, come comprovato dall'omesso deposito del fascicolo di parte, nonché dall'inammissibile produzione documentale in quanto tardiva.
L'apparato probatorio predisposto dall'avvocato presentava, quindi, delle lacune che non CP_1
potevano essere colmate, né attraverso le prove orali articolate, né attraverso gli ordini di esibizione richiesti, considerato che i documenti di cui si chiedeva l'acquisizione ex artt. 210-213 c.p.c. erano documenti propri della parte attrice che ben poteva acquisirli ante causam e produrli in giudizio.
pagina 9 di 21 Vengono, quindi, in evidenza condotte censurabili sotto il profilo della diligenza del professionista che, in adempimento del proprio mandato, avrebbe dovuto acquisire i documenti utili alla difesa prima dell'avvio del giudizio (e non attraverso il giudizio).
Le condotte sono, altresì, censurabili in grado di appello allorquando il professionista omette di depositare il fascicolo di parte, così impedendo la rivalutazione dell'apparato probatorio documentale su cui poggiava la tesi difensiva ed annullando le possibilità di revisione della sentenza gravata.
Tali condotte negligenti ed imperite si pongono in nesso causale con il declamato danno patrimoniale da perdita di chance considerato il prevedibile (ex ante) esito infausto dei giudizi di primo e secondo grado e la conseguente condanna alle spese di lite, oltre al pagamento dei compensi corrisposti all'Avv.
e reggono al giudizio controfattuale secondo il criterio causale del “più probabile che non”. CP_1
Ritiene lo scrivente Tribunale che qualora il legale avesse prodotto tutta la documentazione inerente i progetti esecutivi e le autorizzazioni preesistenti alle domande di variazione in corso d'opera, nonché avesse formulato il recesso dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c., l'esito della lite sarebbe stato con alta probabilità a favore della Sig.ra Parte_1
Tale convincimento è, altresì, in linea con la documentalità della controversia il cui esito non sarebbe dipeso dalle valutazioni di prove costituende (testimoni o interpello).
Deve però sottolinearsi che, oltre al giudizio prognostico ex ante sul probabile diverso esito della lite, il
Giudicante è, altresì, tenuto a prevedere quale esito sarebbe potuto derivare qualora il legale avesse tenuto una condotta improntata ai canoni di diligenza e di perizia.
Se, da un lato, è vero che la risoluzione per inadempimento avrebbe comportato la restituzione integrale delle somme versate dall'attrice alla convenuta, d'altro canto il recesso ex art. 1671 c.c. avrebbe consentito all'appaltatore di reclamare le spese sostenute in esecuzione dell'appalto, nonché il mancato guadagno derivato dall'inesecuzione dei lavori appaltati.
In ipotesi di accoglimento di tale seconda domanda, qualora formulata in via subordinata, al committente non sarebbe spettata la reintegrazione nella somma di euro 29.150,00 versata all'appaltatore in quanto sarebbe dovuta essere scorporata dell'IVA al 10%, delle spese sostenute e del margine di ricavo perso a seguito del recesso.
Tali valutazioni sugli esiti che sarebbero potuti conseguire alla diversa condotta professionale richiesta all'Avv. vengono poi in evidenza al fine della quantificazione del danno asseritamente subito CP_1 dall'attrice.
7. L'attrice oltre alla restituzione delle somme versate al proprio legale ed alla controparte richiede il danno patrimoniale da perdita di chance che viene fatto coincidere con l'importo complessivamente versato alla ditta appaltatrice per euro 29.150,00.
pagina 10 di 21 Come motivato dianzi, l'esercizio in via subordinata della domanda di accertamento dell'avvenuto scioglimento del contratto per recesso della committente non avrebbe comportato la restituzione in favore della sig.ra dell'intera somma versata alla ditta Ristrutturazione Case s.r.l. di euro Parte_1
29.150,00 non rientrandovi certamente l'IVA del 10%, il margine di guadagno perduto a seguito dell'inesecuzione delle opere edili e le spese sostenute dall'appaltatore in esecuzione del contratto.
Il danno futuro - suscettibile di prevedibile realizzazione solo in un tempo successivo a quello in cui il danneggiato fa valere la sua pretesa - deve essere inteso quale lucro cessante, derivante dalla definitiva perdita del bene ultimo avuto di mira, perdita causata dal comportamento altrui.
La chance, invece, rappresenta una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, e non è una mera aspettativa di fatto;
costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente valutabile. Pertanto, la perdita di chance, cioè la lesione
(o perdita) della possibilità di raggiungere il suddetto risultato sperato e utile, del quale risulti provata la sussistenza, si configura come un vero e proprio danno emergente, concreto, attuale e risarcibile.
In quello futuro il risarcimento è integrale con riferimento al bene leso, sebbene non possa «compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto». (Cass. 10072/2010, rv. 612602).
Il danno da perdita di chance, invece, è parametrato percentualmente sulla chance persa, nel senso che si deve assumere come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzato dal danneggiato, diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica (cd. coefficiente di riduzione). Peraltro, si è precisato che «la perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. Aldilà della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all'esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad pagina 11 di 21 assicurarla» ( 23846/2008, rv. 604660) (cfr. TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sentenza n. 375/2022 del
17-02-2022).
Va poi ricordata che nella recente ordinanza n. 18568/2024, la Cassazione ha evidenziato un errore comune nella prassi giudiziaria: liquidare il danno come se vi fosse certezza del risultato finale, anziché parametrarlo alla probabilità della chance. La Corte ha infatti specificato che “il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione e all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato” [la predetta ordinanza, segnatamente, ripercorre, dal par.
9.1. al 9.8., la dialettica sulle diverse tesi giurisprudenziali e dottrinali in punto di termini di risarcibilità e nozione della chance, sia patrimoniale, come nel caso in esame, che non, fino al superamento delle storiche alternative ricostruzioni effettuato, recentemente, dalla teoria c.d. eventistica. In particolare, nei citati paragrafi si legge: “
9.1. Giova qui ripercorrere, sebbene in via sintetica e con rinvio per relationem agli ampi percorsi motivazionali delle pronunzie di seguito ricordate (cfr. Cass. n.
5641/2018 e Cass. n. 28993/2019), quanto affermato dalla Suprema Corte nell'ultimo decennio con una ricostruzione compiuta ed organica del danno da chance, cui il Collegio presta convinta adesione.
9.2. Nel superamento della dialettica tra la tesi eziologica della chance (per la quale quello che va risarcito è un danno da perdita definitiva di un bene futuro) e tesi ontologica (che, invece, ritiene che ciò che va risarcito è la perdita di un bene già presente nel patrimonio del danneggiato, l'aspettativa ragionevole) ed allo scopo di superare le aporie poste da entrambi gli orientamenti innanzi esposti, la
S.C., a partire dalle sentenze innanzi indicate cui numerose hanno fatto seguito, ha ricostruito lo statuto dell'occasione perduta accogliendo una terza via, quella della teoria eventistica, alla quale – si ribadisce - si aderisce in questa sede.
9.3. Sul punto giova brevemente ricordare - al fine di una compiuta comprensione di quanto innanzi si dirà in ordine ai criteri di accertamento e liquidazione del danno da chance - le aporie poste sul tappeto da entrambe le scuole di pensiero innanzi ricordate
(eziologica e ontologica) che hanno quindi comportato la diversa ricostruzione del danno da occasione perduta.
9.3.1. La prima, la teoria eziologica, mette nella sostanza in discussione la teoria generale di accertamento della causalità e il criterio cd. “del più probabile che non”, atteso che il nesso causale che deve collegare l'occasione perduta alla chance –si assume – non deve essere la causa più probabile dell'evento, ma semplicemente una delle possibili radici eziologiche dello stesso.
9.3.2. La seconda, la teoria ontologica, per converso, non ricorre affatto al giudizio eziologico, e ciò in quanto viene risarcita l'occasione perduta come bene in sé e per sé considerato, con la conseguenza che il problema che si pone allora è solo in termini quantitativi, ovvero di verifica della consistenza che questa spettanza deve avere per essere risarcita.
9.3.2.1. E' evidente che la tesi ontologica si presta
pagina 12 di 21 anch'essa a rilievi critici e ciò perché una volta che la chance viene qualificata come un bene della vita distinto ed autonomo rispetto al bene finale vanno risarcite anche possibilità infinitesimali dal punto di vista statistico, con conseguente risarcimento anche di chance irrisorie e prive di congrua consistenza. E' per questo che nella prassi della giurisprudenza, soprattutto amministrativa, per evitare un ampliamento incontrollabile delle maglie delle ipotesi risarcitorie si è posto un controlimite, quello della risarcibilità delle sole chances serieuses, insomma delle sole occasioni perdute apprezzabili in termini statistici (per una ricostruzione complessiva della questione nell'alveo della giurisprudenza amministrativa si veda, per tutte, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 6268 del 2021).
9.4. Questa
Suprema Corte, a far tempo dalle due sentenze innanzi ricordate (cfr. Cass. n. 5641/2018 e Cass. n.
28993/2019) cui numerose altre hanno fatto seguito, accoglie, invece, come anticipato, la teoria eventistica della chance.
9.4.1. Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche.
9.4.2. In primo luogo, trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile, in disarmonia con lo statuto penalistico ove, invece, il parametro di riferimento è l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass., Sez. U., n.
30328/2001), dovendo il parametro statistico essere sempre sottoposto ad un ulteriore giudizio di cd. credibilità razionale. Nel sistema civilistico la sussistenza del nesso di causalità materiale va valutata, invece, in modo diverso rispetto al settore penale, essendo qui sufficiente la relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non", di modo che –nella sostanza – per ritenere l'eziologia di un evento da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51% (cfr., per tutte, Cass. n. 21619/2007 e successivamente le Sezioni
Unite n. 576 e 581 del 2008).
9.4.2. Il danno da occasione perduta di cui sia accertata la derivazione causale da condotta omissiva o commissiva sulla base dell'anzidetto accertamento eziologico “del più probabile che non”, per essere meritevole di risarcimento, aggiunge questa Suprema Corte nella novellata ricostruzione del danno da perdita di chance, deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento secondo le cd. sentenze di AN NO (cfr. Cass. Sez. Unite n.
28991 e 28992 del 2019) ovvero consistenza, apprezzabilità e serietà.
9.4.3. In altri termini, secondo la tesi eventistica della chance (per la ricostruzione si fa ancora richiamo, in quanto costituenti leading
pagina 13 di 21 case, alle già innanzi ricordate Cass. n. 5641/2018 e a Cass. n. 28993/2019) la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità.
9.5. Conclusivamente, secondo questa ricostruzione, convintamente condivisa dal Collegio, il criterio eziologico del “più probabile che non” è lo strumento di accertamento sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita della possibilità (chance), sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita di una certezza.
9.6. Ciò che cambia è il parametro di riferimento ai fini del risarcimento del danno e ciò in quanto il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato.
9.7. Già tale considerazione rende evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale che, dopo aver
(correttamente) qualificato il danno per cui è causa, quale danno da perdita di chance, per mancata partecipazione al processo di stabilizzazione risarcisce poi, invece, il danno da mancata stabilizzazione (come se fosse stata accertata non la perdita della chance di stabilizzazione, ma la certezza del diritto alla stabilizzazione) attraverso la condanna ad un risarcimento parametrato a tutte le poste retributive (rectius indennità) e contributive perdute.
9.7.1. Tanto chiarito, va ulteriormente precisato che quella che viene qui in rilievo è una chance pretensiva o anche detta patrimoniale
(ovvero facente capo a quelle ipotesi che presentano affinità con l'interesse legittimo pretensivo, caratterizzate dalla preesistenza di una posizione positiva del soggetto, qui la lavoratrice, su cui va ad incidere negativamente la condotta del danneggiante, nel caso di specie il con la illegittima CP_9
sospensione della dalle liste di mobilità e degli LL.SS.UU. che le ha impedito di partecipare Pt_2
al processo di stabilizzazione), con la conseguenza che, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno da perdita della chance patrimoniale, il giudice possiede parametri di riferimento cui ancorarsi, ai fini della liquidazione, nello specifico, le indennità (cd. assegni ASU) per l'espletamento dei lavori socialmente utili. Tanto non accade, invece, nel caso qui non ricorrente delle ipotesi di chance non pretensiva caratterizzate, invece, dal fatto che la posizione preesistente del soggetto è una situazione negativa, in ordine alla quale un altro soggetto gli offre una chance (si pensi al malato che, in conseguenza dell'incontro con il medico cui decide di affidarsi, vede – proprio in conseguenza di ciò - generarsi la chance, prima inesistente, di guarigione). In queste seconde ipotesi, è evidente, mancando una posizione positiva preesistente e quindi un'indicazione patrimoniale cui parametrare il risarcimento del danno, quest'ultimo non potrà che essere disposto in via integralmente equitativa.
9.7.2. Nel caso in esame, quindi, del tutto correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento, in via parametrica, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, alle poste retributive (recte alle indennità non percepite dalla lavoratrice), ha però errato laddove, lo si ribadisce, nella
pagina 14 di 21 commisurazione concreta, non ha provveduto a tener conto, nella liquidazione del danno-evento, della percentuale statistica dell'occasione perduta, cui il risarcimento va evidentemente parametrato. 9.7.3.
Più chiaramente, dopo aver individuato la sussistenza del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non” tra la condotta del Ministero di sospensione dalle liste di mobilità ed il mancato inserimento della lavoratrice nel progetto che le avrebbe consentito l'accesso alla procedura di stabilizzazione, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare la percentuale statistica dell'occasione perduta di partecipare alla stabilizzazione e ancorare e parametrare ad essa il risarcimento del danno, il che non ha fatto.
9.8. Sul punto, del resto, quanto alla liquidazione del risarcimento del danno da perdita di occasione perduta con riguardo al mancato conferimento di una posizione organizzativa nell'ambito dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego locale, il giudice di legittimità ha già sottolineato che il danno a risarcirsi non può coincidere con le poste retributive perse, che possono essere tuttavia utilizzate, quale criterio parametrico, in funzione del percentuale di possibilità dell'occasione perduta (cfr. Cass. n. 1884/2022)”].
Nel caso di specie, date le considerazioni svolte, si reputa di attribuire un grado di possibilità prossimo al 100% di ottenere la parziale restituzione delle somme versate alla ditta appaltatrice qualora il legale avesse proposto, quantomeno in via subordinata, l'esercizio del diritto di recesso della committente dal contratto di appalto, occorrendo allora considerare come presumibile risultato dell'esito della lite un rientro non inferiore al 50% delle somme versate alla Controparte_3
Secondo tale parametro è ragionevole ed equo liquidare a titolo di danno patrimoniale la metà della somma di euro 29.150,00 (v. atto di citazione, sentenze e appello, nei giudizi avverso l'impresa appaltatrice per cui è giudizio odierno di responsabilità) pari ad euro 14.575,00, oltre interessi legali da far decorrere dal conferimento del mandato professionale (data che viene individuata nel 16/02/2018 quale data dell'atto di citazione cui era apposta la delega a margine, cfr. doc. 20 delle prodotte di parte convenuta), quale data più prossima in cui l'Avv. avrebbe potuto articolare le difese più CP_1 opportune nell'interesse della propria assistita, sino alla data della presente liquidazione (non risulta chiesto il risarcimento del danno da svalutazione); le somme così liquidate, divenute debito di valuta per effetto della presente liquidazione, devono essere maggiorate di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente liquidazione al saldo effettivo [V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato
a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno"
(sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409
pagina 15 di 21 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
Non può invece meritare accoglimento l'eccezione formulata da sulla scorta Controparte_5
della quale il bonifico in favore della ditta edile sarebbe stato eseguito ex art. 16 bis Dpr 917/86, consentendo l'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia con una detrazione dall'Irpef 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
96.000 euro per unità immobiliare, poiché detta somma, anche qualora portata in detrazione nei limiti di legge non avrebbe poi consentito la successiva detrazione per le opere effettivamente eseguite, sicché il danno si è comunque prodotto e anche ragionando nei termini prospettati dalla terza chiamata si rafforza il convincimento che il danno vada individuato come dianzi esposto, avendo perso la committente la possibilità di recuperare il 50% dei costi sostenuti per le opere effettivamente eseguite allorquando una parte di pagamento era stata versata alla senza Controparte_3
contropartita.
L'apparato documentale offerto in comunicazione impedisce invero di disaminare l'ipotesi più ottimistica di aver potuto ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto e ciò poiché, come motivato ampiamente nelle sentenze di merito, a fronte dell'eccezione di Controparte_3 di non aver mai posseduto i progetti esecutivi dell'opera, non è stata offerto, nemmeno in tale
[...] giudizio, alcuno spunto istruttorio per appurare che sin dal luglio 2017 l'impresa appaltatrice avrebbe potuto avviare le opere commissionategli.
La Cassazione nel proprio consolidato principio di diritto ritiene che l'inadempimento professionale, che abbia cagionato la perdita del diritto, rende inutile l'attività difensiva sino ad allora svolta;
infatti, il suo inadempimento viene considerato totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in pagina 16 di 21 favore del cliente e per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso (Cass. 4781/2013).
L'inadempimento del professionista viene considerato totale allorché l'errore da questi commesso sia definitivo;
ossia rappresenti una fonte ultima di danno. Il caso tipico è costituito dalla mancata impugnazione della sentenza con la conseguente perdita del diritto da parte dell'assistito. In tale circostanza, tutta l'attività defensionale pregressa, benché svolta, risulta inutile. Proprio per la sua inanità, la prestazione svolta si considera completamente inadempiuta, giacché risulta improduttiva di effetti favorevoli per il cliente.
Considerare totale l'inadempimento porta a ritenere inadempiute anche le prestazioni eseguite prima dell'errore professionale che ha determinato la perdita del diritto. L'attività pregressa, infatti, è inutiliter data, pertanto è come se non fosse mai stata svolta, stante la perdita del diritto o, comunque, come nel caso di specie, della chance.
Si ritiene pertanto di dover accogliere la domanda attorea in punto di risarcimento del danno con riferimento alla voce relativa alle somme versate all'Avv. per complessivi euro Controparte_1
10.063,00 (v. doc.13 di parte attrice), oltre interessi legali dalle singole date di esecuzione dei pagamenti disposti dall'attrice in favore del difensore (non è stata richiesta Parte_1
rivalutazione per la voce in esame) sino alla data della presente liquidazione;
le somme così liquidate divenute debito di valuta per effetto della presente liquidazione devono essere maggiorate di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente liquidazione al saldo effettivo [V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n.
231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez.
2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del
2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art.
1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio
pagina 17 di 21 ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
L'odierno Giudicante aderisce, infatti, alla tesi secondo cui, a fronte di un inesatto/inutile adempimento il creditore può pretendere anche autonomamente il risarcimento del danno – dunque, prescindendo dalla risoluzione del contratto, con le conseguenti domande restitutorie di importi rappresentanti debiti di valuta, ex art. 2033 c.c., e non di valore, a differenza che nel caso in esame (e dalla riduzione del prezzo per i casi di compravendita e appalto v. Cass. 4382/1985; Cass. 3454/96; v. a contrario Cass.
29218/17 che riconosce, in caso di inadempimento –nel caso di specie appalto, ma, principio che si ritiene applicabile anche alle prestazioni professionali, in base alla giurisprudenza precitata, Cass.
4781/13-, il risarcimento del danno con perdita del diritto al compenso).
Il danno risarcibile in via autonoma è costituito non solo dal lucro cessante, ma anche dal danno emergente, come derivanti dall'inadempimento, senza detrarre dal loro ammontare il valore della controprestazione. In dottrina e in giurisprudenza si ammette che anche in caso di inadempimento totale il creditore possa pretendere in via autonoma il risarcimento del danno per equivalente.
Applicando analogicamente la norma di cui all'art.1553 c.c., dettata in tema di permuta e che consente, al permutante che “non intende riavere la cosa data”, di pretendere il valore della cosa evitta, la parte non inadempiente può ritenersi ammessa a pretendere l'equivalente del valore della prestazione inadempiuta quando tale prestazione sia divenuta impossibile ovvero non soddisfi più un apprezzabile interesse, si sia rivelata inutile (come nel caso di specie) ovvero sia certo che non sarà eseguita.
A titolo di danno patrimoniale, oltre al risarcimento della predetta voce relativa agli anticipi ricevuti dal cliente a fronte di prestazione rivelatasi inutiliter data, il convenuto deve essere, altresì, condannato al risarcimento del danno prodotto alla propria cliente e consistito nell'aver subito la condanna al pagamento delle spese nei confronti della per complessivi euro 14.908,19 Controparte_3
(v. sentenze in atti;
in ogni caso importi non contestati specificamente da parte convenuta), oltre interessi legali decorrenti dall'esecuzione dei singoli pagamenti sino alla data della presente liquidazione (non risulta richiesto il danno da svalutazione); le somme così liquidate divenute debito di valuta per effetto della presente liquidazione devono essere maggiorate di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente liquidazione al saldo effettivo [V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art.
1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato
a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno"
pagina 18 di 21 (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
L'Avv. è quindi tenuto a versare alla parte attrice la complessiva somma di euro 39.546,19 CP_1
oltre interessi come da superiore parte motiva.
8. Venendo all'esame della domanda di manleva svolta dal professionista nei confronti della propria compagnia assicurativa devono analizzarsi le eccezioni sollevate dalla terza chiamata
[...]
Controparte_10
È fondata l'eccezione di esistenza della franchigia contrattuale di euro 500,00 per sinistro (ai sensi dell'art.
7.10 delle condizioni di polizza “L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta a carico dell' di € 500,00 per ciascun sinistro. La suddetta franchigia non è opponibile nei Parte_3 confronti dei terzi danneggiati…”) ma limitatamente al rapporto interno fra assicurato ed assicuratore.
Non è invece fondata l'eccezione sulla regolazione del premio considerato che dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA prodotti dall'assicurato avv. non risulta superata la soglia reddituale di euro CP_1
100.000,00. La produzione documentale delle dichiarazioni reddituali può ritenersi tempestiva ancorché avvenuta in sede di terza memoria sia perché la chiamata in causa ne aveva richiesto l'esibizione sia perché con decreto del 29/05/2024 la prima udienza veniva ulteriormente differita al
12/09/2024 sicché la terza memoria del 30/05/2024 del convenuto può altresì considerarsi tempestiva in relazione all'ulteriore differimento d'udienza disposto d'ufficio.
Lo scrivente magistrato concorda infine con il rilievo dei difensori della terza chiamata per cui i compensi percepiti dal professionista-assicurato non costituiscono una voce di danno assicurabile né
pagina 19 di 21 oggetto di garanzia (coincidendo con l'asserito valore della prestazione del professionista assicurato) e, pertanto, non si potrà ritenere sussistere alcuna copertura in ordine a tale posta.
9. La domanda riconvenzionale svolta dal convenuto va, infine, disattesa, come sopra accennato, poiché sulla scia di un oramai consolidato orientamento della S.C. le prestazioni rese dal professionista devono ritenersi espletate inutiliter perchè risultano “non aver prodotto alcun effetto a favore del cliente e ciò sia dal punto di vista del risultato, se l'obbligazione dedotta nel contratto di prestazione di opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l'errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione
d'opera, se la si considerasse come obbligazione di mezzi” (Cass. Sez. 3, Ord. 05/10/2018, n. 24519) non sussistendo, quindi, il diritto del professionista a ricevere compensi per la prestazione non adempiuta secondo i canoni della diligenza richiesta. Deve, infatti, farsi applicazione del principio secondo cui l'inadempimento dell'esercente la professione legale che rende del tutto inutile l'attività difensiva svolta dal professionista, fa sì che la sua prestazione debba ritenersi “totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista" (Cass. Sez. 3, Sent. 26/2/2013, n. 4781; in tal senso anche
Cass., Sez. II, Ord., 08/02/2023, n. 3822).
10. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza (rinvenibile in capo al convenuto nei rapporti con parte attrice), anche ai sensi dell'art. 1917 III comma c.c., e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento della controversia (fino a euro 52.000,00) del D.M. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tranne per quanto attiene alla fase decisoria, diminuita, in ragione della discussione orale e relativa compressione dell'attività difensiva scritta finale, ad euro 2.289,00. Per quanto attiene ai rapporti con la terza chiamata, in ragione delle reciproche soccombenze e del diritto di manleva riconosciuto, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata la responsabilità professionale dell'Avv. per i fatti e le ragioni indicati in parte motiva, lo condanna a Controparte_1 pagare in favore dell'attrice la somma di euro 14.575,00, oltre interessi legali Parte_1
dal 16/02/2018, di euro 14.908,19, oltre interessi legali decorrenti dall'esecuzione dei singoli pagina 20 di 21 pagamenti eseguiti alla nonché la somma di euro 10.063,00, oltre Controparte_3 interessi legali dalle singole date di esecuzione dei pagamenti disposti dall'attrice in favore dell'Avv. il tutto sino alla data della presente liquidazione;
gli importi come Controparte_1
sopra calcolati devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. sino al saldo effettivo;
condanna, altresì, l'Avv. a pagare le spese di lite in favore dell'attrice che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15% ex DM
55/14 ss.mm, IVA (se dovuta) e CPA, oltre ad euro 786,00 per spese. condanna in persona del l.r.p.t., a manlevare e tenere indenne Controparte_10
l'assicurato Avv. nei limiti di polizza, come amplius argomentato in parte motiva, con CP_1
la franchigia di euro 500,00, fino alla concorrenza dei pagamenti di euro 14.575,00, oltre interessi legali dal 16/02/2018, e di euro 14.908,19, oltre interessi legali decorrenti dall'esecuzione dei singoli pagamenti eseguiti alla gli importi come Controparte_3
sopra calcolati devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. sino al saldo effettivo;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta dall'Avv. Controparte_1
condanna la in persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 1917 III comma Controparte_10
c.c., a rifondere all'assicurato Avv. le spese di lite fino alla concorrenza del Controparte_1
pagamento di euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA (se dovuta)
e CPA, non essendovi evidenza del versamento del contributo unificato in relazione alla chiamata in causa.
Spese di lite compensate per quanto attiene ai rapporti tra parte convenuta e terza chiamata.
Bologna, 18.4.25
Il Giudice
Anna Lisa Marconi
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