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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1999/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024, vertente
TRA
, in qualità di erede della signora rappresentato e Parte_1 Persona_1
difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati e , in Controparte_1 CP_2 virtù di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49; CP_1
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Galleria Mancuso Scala D, Controparte_3 presso lo studio dell'Avv. Romano Gentile, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Piaccia alla Corte di Appello adita, respinta ogni contraria Parte_1 istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado e specificamente:
- dichiarare ex art. 129 bis c.c. l'imputabilità a , della nullità del matrimonio e Controparte_3
conseguentemente dichiarare che è tenuto a corrispondere a , in Controparte_3 Parte_1
qualità di erede della signora OM, l'indennità ivi prevista nella misura massima;
- dichiarare che è responsabile ex art. 2043 c.c. per la nullità del matrimonio e per Controparte_3
la successiva violazione dei doveri e obblighi coniugali e conseguentemente dichiarare che
[...]
è tenuto a risarcire tutti i danni subiti da CP_3 Persona_1
- per l'effetto, condannare in favore di , in qualità di erede di Controparte_3 Parte_1
al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., anche per la successiva violazione Persona_1
dei doveri ed obblighi coniugali, per un ammontare complessivo da determinare equitativamente nell'ammontare di € 1.000.000,00 oltre interessi legali dal momento dell'illecito (celebrazione del matrimonio del 1.07.1995) fino al soddisfo ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese da distrarre a favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellato : “Voglia l'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, Controparte_3
- rigettare, per tutte le ragioni esposte, l'appello proposto in quanto inammissibile, irricevibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e diritto;
Con vittoria delle spese e competenze del presente grado”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con atto di citazione del 15 dicembre 2010, ritualmente notificato, Persona_1
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, per sentire accogliere le Controparte_3 seguenti conclusioni: “a) dichiarare – ex art. 129 bis c.c. – che il convenuto è esclusivamente colpevole dell'annullamento del matrimonio contratto con l'attrice; b) per l'effetto, anche ex art.
2043 c.c., condannare il , a titolo indennitario e risarcitorio, al pagamento in favore CP_3 dell'attrice della somma complessiva di € 1.000.000,00, oltre interessi legali dal fatto illecito
(celebrazione del matrimonio dell'1.1.1995) al soddisfo ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
c) condannare il convenuto al pagamento delle spese ed onorari giudiziali”.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva:
- che in data 1° luglio 1995 veniva celebrato il matrimonio concordatario tra la OM e il
; CP_3
- che, con sentenza n. 854/2009 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 27 febbraio 2009 e depositata il 6 marzo 2009, passata in giudicato, veniva delibata la sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano di Reggio Calabria del 31 luglio 2006, ratificata dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Campano in data 29 marzo 2009 e resa esecutiva con decreto del Tribunale della Segnatura Apostolica del 26 novembre 2007, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto tra le parti;
- che, in particolare, il confermava la sentenza di primo grado del Tribunale Controparte_4
Ecclesiastico Interdiocesano di Reggio Calabria “per difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo circa i diritti ed i doveri matrimoniali”, avendo accertato che il “non aveva al CP_3
tempo delle nozze un sufficiente grado di maturità psico-affettiva da permettere un'adeguata comprensione e valutazione dei diritti-doveri coniugali”;
- che, pertanto, la nullità del matrimonio era imputabile esclusivamente al e la delibazione CP_3
della sentenza ecclesiastica rendeva operante il regime previsto dagli artt. 129 e 129 bis c.c. per la nullità del matrimonio civile;
- che, inoltre, il convenuto violava non solo il generale dovere di correttezza, ma disattendeva anche i diritti e i doveri reciproci dei coniugi in violazione dell'art. 143 c.c.;
- che, infatti, il intratteneva varie relazioni extraconiugali – da una delle quali era anche CP_3
nato un figlio in costanza del matrimonio annullato –, disattendeva inoltre anche il precetto dell'art. 146 c.c., allontanandosi dalla residenza familiare senza alcun preavviso, e, infine, violava anche gli artt. 147 e 148 c.c. in quanto non provvedeva alle necessità del figlio minore e della coniuge, la quale ultima si trovava a dover far fronte, da sola, alle necessità quotidiane e a numerose obbligazioni pecuniarie contratte dal convenuto e non onorate, constatando altresì la OM la indebita sottrazione di cospicue somme di denaro liquido e dal conto corrente cointestato;
- che tali inaspettati eventi della situazione coniugale determinavano nell'attrice uno stato di shock nonché il sopravvenire di una forma di psoriasi da stress cronica ed inguaribile che la costringeva a continue cure specialistiche che inficiavano sensibilmente la sua salute.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda stante l'insussistenza Controparte_3 dei presupposti applicativi dell'art. 129 bis c.c. In particolare, il convenuto deduceva l'insussistenza della sua malafede e il difetto di imputabilità a sé della causa da cui derivava l'invalidità del vincolo
– atteso che il aveva accertato un difetto involontario del consenso –, nonché il CP_5 difetto della buona fede in capo all'attrice, la quale avrebbe potuto avvedersi della causa di invalidità usando la giusta attenzione. In ultimo, il convenuto contestava la sussistenza dei presupposti applicativi anche dell'art. 2043 c.c., attesa la non cumulabilità delle richieste di risarcimento ai sensi degli artt. 129 bis e 2043 c.c. e considerata, in ogni caso, l'assenza dell'elemento del dolo o della colpa grave del e la mancanza di allegazione e prova dei danni subiti dalla OM e CP_3
dal figlio.
Assunta la prova testimoniale articolata da parte attrice, la causa era decisa con sentenza n.
1619/2021, resa il 5 novembre 2021 e pubblicata il 9 novembre 2021, con cui il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda e dichiarava integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Il Tribunale, in via di estrema sintesi:
ha preliminarmente rilevato che, sebbene nel corso delle udienze del 6 luglio 2012 e dell'8 febbraio 2013, il procuratore di parte convenuta abbia dichiarato e documentato l'intervenuto decesso della parte attrice, il processo prosegue tra le originarie parti del giudizio, essendo la parte attrice costituita a mezzo di procuratore e non avendo quest'ultimo dichiarato o notificato il decesso della propria assistita, né essendo intervenuto volontariamente in giudizio alcun erede della parte defunta;
indi, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 bis c.c., con conseguente rigetto delle domande di accertamento e indennitaria formulate da parte attrice. In particolare, premessa la imputabilità esclusiva della causa di nullità del matrimonio al , il quale, CP_3 secondo l'accertamento compiuto davanti al tribunale ecclesiastico, era affetto, fin da prima della celebrazione del matrimonio, da un'anomalia psichica produttiva di una grave inettitudine ad assolvere agli onera matrimonii, ed evidenziata, altresì, l'inequivoca conoscenza di tale “affezione” e la mancata contestazione di tale specifica circostanza da parte del convenuto, il Tribunale ha ritenuto di poter ravvisare la malafede del così CP_3 argomentando: “Al riguardo, risulta essenziale la natura della condizione soggettiva, la sua diretta e pressoché esclusiva incidenza sull'effettività del vincolo e del rapporto matrimoniale, nonché la piena consapevolezza della sua pervasività, desumibile dall'accertata impossibilità di assumere gli onera matrimonii a causa di essa. La malafede, in conclusione, non si evince soltanto dalla conoscenza della peculiarità della propria condizione soggettiva, ma dall'assunzione volontaria (non ravvisandosi, come già evidenziato, una situazione di incapacità d'intendere e di volere) di un impegno con essa palesemente incompatibile” (cfr. sentenza, pag. 6);
ha tuttavia escluso la sussistenza dell'ulteriore presupposto richiesto per l'operatività dell'art. 129 bis c.c., ossia la buona fede della OM, “risultando agli atti che la situazione invalidante del matrimonio fosse stata esternata in modo idoneo a renderla riconoscibile all'odierna attrice attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza” (cfr. sentenza, pag. 7). A tal fine ha valorizzato il decreto del T.E.R. Campano e gli esiti della prova testimoniale assunta nel giudizio ecclesiastico, ed ha quindi concluso nel senso che “Da quanto rilevato emerge sia la consapevolezza della di quella condizione del che ha poi condotto Per_1 CP_3 all'annullamento del matrimonio, sia l'oggettiva rilevabilità di tale condizione, atteso che essa appariva evidente persino a soggetti estranei alla coppia sponsale, quali i genitori di lei
e i testimoni escussi, di talché deve ritenersi che la situazione invalidante ben avrebbe potuto essere riconoscibile all'altra parte attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza” (cfr. sentenza, pag. 8);
quanto poi alla domanda formulata da ai sensi dell'art. 2043 c.c., per Persona_1 ottenere il risarcimento dei danni causati dalla nullità del matrimonio, l'ha rigettata “essendo stata esclusa la buona fede della OM”;
relativamente alla domanda risarcitoria promossa ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione dei doveri e obblighi coniugali, ne ha dichiarato la “novità” perché formulata solo nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., e, pertanto, tardivamente, con conseguente sua inammissibilità;
ha integralmente compensato fra le parti le spese processuali tenuto conto “della natura degli interessi in gioco, dell'oggettiva incertezza in ordine alla sussistenza dell'errore sulla qualità del coniuge, generata dal contenuto della sentenza di delibazione n. 8452009 della Corte
d'Appello di Napoli, idonea a riflettersi sul riconoscimento o meno della buona fede della parte attrice, nonché del riconoscimento della mala fede del , da quest'ultimo invece CP_3 negata” (cfr. sentenza, pag. 10).
1.2. Avverso suddetta sentenza, notificata in data 11 novembre 2021, ha interposto appello Pt_1
, in qualità di erede della signora con atto di citazione notificato il 10
[...] Persona_1
dicembre 2021, a mezzo PEC, per i motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello perché inammissibile e comunque totalmente infondato in fatto e diritto;
vinte le spese di lite.
Disposta una serie di rinvii, è stata fissata, infine, per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
13 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte.
La Corte – viste le note – con ordinanza del 18 novembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 20 novembre 2024.
Tutte le parti in causa hanno depositato, telematicamente, la comparsa conclusionale.
L'appellante ha depositato altresì la memoria di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Sussistenza della buona fede di
[...]
e diritto ad ottenere la indennità prevista dall'art. 129 bis c.c.”, Per_1 Parte_1
censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure è pervenuto alla esclusione della buona fede della in considerazione del fatto che ella al momento del matrimonio, adoperando Per_1
l'ordinaria diligenza avrebbe ben potuto conoscere le reali qualità dell'uomo che si apprestava a sposare, ed anzi in larga parte le conosceva e le accettava. Il Giudice di primo grado avrebbe maturato il suo convincimento dall'esame di alcuni brani dell'istruttoria ecclesiastica dandone, tuttavia, una interpretazione “assolutamente ingiustificata e non condivisibile” (cfr. citazione in appello, pag. 8).
Le affermazioni della OM, estrapolate dal Tribunale, se rettamente interpretate, “dimostrano che la OM era sinceramente innamorata, che credeva nell'uomo e nel futuro marito, che era sinceramente convinta di poter creare con quell'uomo un vincolo coniugale ed una famiglia. Dicono insomma di una persona in assoluta buona fede, che certamente sbagliava nel valutare il futuro marito, ma che sbagliava in assoluta buona fede. Anche il fatto, pure richiamato nella sentenza impugnata, che la non ascoltava il consiglio dei genitori che cercavano di dissuaderla Per_1 dal matrimonio, certo non prova l'assenza di buona fede della ma prova piuttosto il Per_1
contrario, ossia che la OM era sinceramente innamorata, che credeva nella possibilità di un matrimonio felice, nella possibilità di uno scambio reciproco di aiuto e di amore tra i futuri coniugi, nella crescita e nel superamento delle difficoltà” (cfr. citazione in appello, pag. 8). Dunque, prosegue l'appellante, il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere che l'istruttoria ecclesiastica consentisse di pervenire alla esclusione della buona fede della ed alla dimostrazione Per_1 della sua colpevolezza. Al contrario “proprio quella istruttoria dimostra che la OM era in assoluta buona fede e, pertanto, a fronte della mala fede del , si configura il diritto CP_3 all'indennizzo nella misura massima consentita dall'art. 129 bis c.c.” (cfr. citazione in appello, pag.
8).
2.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Errata inammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. ed errato rigetto della richiesta di risarcimento del danno”, l'appellante censura la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria del danno ex art. 2043 c.c. contenuta già nelle originarie conclusioni dell'atto di citazione, nonché la statuizione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno specificata dalla nella prima memoria ex art. 183, Per_1 comma 6, c.p.c., considerandola domanda nuova, laddove “la domanda era stata semplicemente specificata e meglio illustrata, anche alla luce delle difese svolte dal convenuto” (cfr. citazione in appello, pag. 10). Argomenta l'impugnante che, “quanto alla domanda di risarcimento contenuta nell'atto di citazione, il Giudice banalmente si è limitato a ripetere lo stesso errato ragionamento compiuto a proposito della domanda di indennizzo ex art. 129 bis c.c., ossia che mancava la buona fede della OM e, quindi, ha ritenuto che non potesse essere riconosciuto nemmeno il risarcimento del danno ex art. 2043, in ragione di tale asserita mancanza di buona fede della parte danneggiata. […] Quanto alla errata dichiarazione di inammissibilità della domanda risarcitoria per come specificata […] già nell'atto di citazione la domanda risarcitoria era stata formulata e nella memoria essa è stata solo specificata […]. Il fatto che, restando assolutamente invariato il petitum consistente nella richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., sia stato specificato che il fatto illecito era costituito non solo dall'atteggiamento del precedente il matrimonio, CP_3
ma anche dai suoi comportamenti contrari a correttezza e buona fede successivi al matrimonio medesimo, non comporta alcuna inammissibile mutatio libelli, ma solo una semplice specificazione della domanda, senz'altro consentita ed ammissibile” (cfr. citazione in appello, pagg. 10-11). La domanda, poi, oltre che ammissibile era anche fondatissima nel merito sotto ogni profilo. Invero, i testimoni escussi nel giudizio di primo grado hanno immancabilmente e concordemente confermato che tale mala fede e dolo si sono protratti per tutto il periodo del matrimonio, durante il quale il si è sempre volontariamente e totalmente sottratto ai suoi obblighi matrimoniali sia verso CP_3 la coniuge che verso la famiglia. Ebbene, chiosa l'appellante, dal “riconoscimento della mala fede del e dalla conferma da parte dei testimoni di tutte le violazioni da lui commesse, deriva CP_3
la fondatezza della domanda risarcitoria anche per come specificata dalla nella prima Per_1 memoria 183 VI comma c.p.c., che il Giudice ha erroneamente dichiarato inammissibile” (cfr. citazione in appello, pag. 13).
2.3 Il primo motivo di gravame non è fondato.
Giova premettere che:
- il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Reggio Calabria, con sentenza di primo grado, emessa in data 31 luglio 2006, ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto in data 1° luglio 1995, nella chiesa parrocchiale di “Santa Maria Assunta in cielo”, in Massa di Somma
(NA), tra e , per i capi: “difetto di discrezione di Persona_1 Controparte_3 giudizio dell'attore” (Can. 1095, n. 2, CIC) ed “errore da parte della donna convenuta su qualità dell'uomo attore” (Can. 109, § 2, CIC);
- la sentenza di primo grado è stata parzialmente confermata dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Campano, in data 29 marzo 2007;
- più in dettaglio, il – premesso che il Can. 1095, n. 2 definisce “defectus” la CP_5
fattispecie della incapacità psichica al matrimonio, e che si ha errore sulla qualità invalidante il matrimonio quando “il nubente vuole sposare, per così dire, la qualità considerata e cioè, a dir meglio, un astratto tipo di persona che è costituita dall'astrazione di quella qualità” – ha confermato la sentenza di primo grado, “solo in relazione al defectus discrezionis iudicii ex parte actoris, in quanto esistono elementi validi e sufficienti per poterla acclarare. Per quanto riguarda, invece, l'error in qualitate tale errore oggettivamente non si rileva, in quanto la convenuta ha sposato l'attore non per le sue qualità, ma così come era. Infatti, nella sua valutazione ella lo considerava una persona matura, alla quale voleva sinceramente bene” (cfr. Decreto del 29 marzo 2007, pag. 8);
- la pronuncia del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Reggio Calabria del 31 luglio
2006, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano in data 29 marzo 2007, è stata dichiarata esecutiva ai fini civili dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
845/2009 resa il 27 febbraio 2009 e depositata in cancelleria il 6 marzo 2009;
- sull'assunto che la nullità del matrimonio dichiarata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano di Reggio Calabria, con sentenza del 31 luglio 2006, ratificata dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Campano in data 29 marzo 2007, resa esecutiva con decreto del
Tribunale della Segnatura Apostolica del 26 novembre 200 e delibata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 845/2009, sia imputabile esclusivamente al , la signora CP_3
ha adito il Tribunale di Catanzaro chiedendo dichiararsi – ex art. 129 Persona_1
bis c.c. – che il convenuto è esclusivamente colpevole dell'annullamento del matrimonio contratto con l'attrice; per l'effetto, anche ex art. 2043 c.c., condannare il , a titolo CP_3 indennitario e risarcitorio, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €
1.000.000,00, oltre interessi legali dalla celebrazione del matrimonio al soddisfo ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Tanto premesso in facto, va osservato, in iure, che l'art. 129 bis c.c., rubricato “Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo”, dispone:
<<il coniuge al quale sia imputabile la nullit del matrimonio tenuto a corrispondere all>
coniuge, in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità>>. Per l'applicazione della norma, devono ricorrere i seguenti presupposti: (a) la sussistenza di una causa di nullità del matrimonio;
(b) la imputabilità esclusiva della causa di nullità del matrimonio al coniuge tenuto al pagamento dell'assegno; (c) la sua mala fede;
(d) la buona fede dell'avente diritto
(cfr. Cass. civ., 18 aprile 2013, n. 9484).
La Suprema Corte ha da tempo chiarito come, ai fini della responsabilità del coniuge in mala fede cui sia imputabile la nullità del matrimonio, l'art. 129 bis c.c. esige effettivamente un doppio collegamento oggettivo e soggettivo fra la situazione nella quale si sostanzia la causa di invalidità del matrimonio ed il coniuge a cui carico si pongono i più gravosi oneri patrimoniali a favore dell'altra parte in buona fede. Nel senso che “non è sufficiente la riferibilità oggettiva della causa di invalidità e non basta neppure la consapevolezza (certa o probabile) di essa, occorrendo altresì un comportamento ulteriore (commissivo od omissivo) del responsabile, contrario al generale dovere di correttezza, che abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo (cfr. 1094-82; 2862-
84), ancorché non sorretto dall'elemento psicologico delle fattispecie penali (1826-80)” (cfr. Cass. civ., 13 gennaio 1993, n. 348).
Con riguardo al coniuge obbligato, è necessario quindi che ricorrano la malafede – intesa come conoscenza della causa invalidante – e la imputabilità, allo stesso coniuge, della causa da cui deriva la invalidità del vincolo. La mala fede non può essere apprezzata esclusivamente in senso soggettivo
(conoscenza della causa di invalidità del matrimonio), ma anche nell'accezione oggettiva
(comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza). Deve essere accertata, dunque, non solo la riferibilità oggettiva della causa d'invalidità al coniuge e la sua consapevolezza certa o probabile di essa, ma anche la circostanza che egli abbia posto in essere un comportamento, commissivo od omissivo, contrario al generale dovere di correttezza, il quale abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo (cfr. Cass. civ., 18 aprile 2013, n. 9484; Cass. civ., n. 2864 del 1984; Cass. civ., n.
1826 del 1980), la cui dimostrazione può anche derivare direttamente dalla sentenza ecclesiastica di accertamento dell'invalidità, la quale fa stato anche in ordine agli accertamenti di fatto che costituiscono il presupposto della finale decisione, o dalla utilizzazione che il giudice faccia della facoltà di desumere elementi di convincimento dalle risultanze della sentenza medesima in ordine a punti non coperti dal giudicato.
Il fondamento della responsabilità prevista dal primo comma dell'art. 129 bis c.c. a carico del soggetto passivo del rapporto risiede nel fatto che egli, al momento della celebrazione del matrimonio, sia stato consapevole dell'esistenza della causa che ne ha determinato la nullità, ovvero nel fatto che il soggetto cui è imputabile (riferibile) tale causa di nullità sia stato in mala fede circa l'esistenza anzidetta (cfr. Cass. civ., 16 novembre 2005, n. 23073; Cass. civ., 13 gennaio 1993, n.
348).
Relativamente all'altro coniuge, la giurisprudenza ha precisato che “Ai fini dell'obbligazione indennitaria del coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio, ai sensi dell'art. 129 bis c.c., il requisito della buona fede dell'altro coniuge, da presumersi fino a prova contraria, si identifica nella incolpevole ignoranza della specifica circostanza per la quale, nella concreta vicenda, è stata pronunciata la nullità. Pertanto, in caso di declaratoria d'invalidità, che sia stata resa dal giudice ecclesiastico, con sentenza dichiarata esecutiva nell'ordinamento interno, per esclusione del bonum sacramenti individuata nella riserva di uno dei coniugi di successivo ricorso al divorzio, la dimostrazione della conoscenza di detta riserva da parte dell'altro coniuge implica di per sé il superamento della indicata presunzione, a prescindere da ogni questione sull'esattezza dell'identificazione della riserva medesima di quella esclusione del bonum sacramenti” (cfr. Cass. civ., 24 agosto 1990, n. 8703; conf. Cass. civ., 6 marzo 1996, n. 1780).
In ordine al presupposto della imputabilità, la dottrina ha sottolineato come occorra considerare quale causa (di nullità) imputabile non già quella, di significato formale, in cui si concretizza il vizio che determina la nullità appunto del matrimonio, bensì quella, di significato sostanziale, che è all'origine del vizio medesimo o che è il presupposto di questo. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che
“tenuto conto vuoi delle esigenze di fondo su cui è basata la norma del primo comma dell'art. 129 bis c.c. (la quale, ponendo come suo effetto un obbligo di mantenimento, mira a coprire le ipotesi che non possono rientrare nel precedente art. 129 c.c.) e, dunque, del carattere estensivo che essa deve necessariamente avere per rispondere ad una simile tendenza, vuoi del contenuto concreto dell'art. 129 bis c.c. (e, precisamente, dei commi secondo e terzo, i quali intanto possono avere uno specifico significato ed una efficace applicazione in quanto il riferimento della responsabilità venga operato nei confronti del soggetto o dei soggetti dal cui comportamento discenda il vizio che ha determinato la nullità del matrimonio), è da ritenere che il legislatore abbia voluto accogliere una nozione di imputabilità n termini sostanziali, riferendosi, cioè, non alla causa immediata in cui si identifica il vizio che determina la nullità del matrimonio, bensì alla causa ultima che, a sua volta, può aver determinato il vizio in sé, ovvero alle circostanze che, inerendo direttamente al soggetto, hanno provocato un vizio da cui dipende la nullità” (cfr. Cass. civ., 16 novembre 2005, n. 23073).
Con specifico riferimento al requisito dell'imputabilità, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nella ricerca della imputabilità di cui all'art. 129 bis c.c. rileva essenzialmente la conoscenza dello stato invalidante, da parte del coniuge che alla invalidità stessa ha dato luogo (Cass. civ., 27 aprile 1993, n. 4953). Di questi principi di diritto ha fatto corretta applicazione il Giudice di prime cure.
Si è già detto che il matrimonio è stato dichiarato nullo per “difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore” , a cui il ha imposto il divieto di nuove nozze Controparte_3 CP_5 senza l'autorizzazione del Tribunale.
Il , secondo l'accertamento compiuto davanti al tribunale ecclesiastico, non aveva al tempo CP_3
delle nozze un sufficiente grado di maturità psico-affettiva da permettergli un'adeguata comprensione e valutazione dei diritti-doveri coniugali.
A questa conclusione il giudice ecclesiastico è giunto opportunamente valorizzando le risultanze istruttorie consistite nella prova orale e nella perizia. Il T.E.R. Campano ha dunque evidenziato come gli Atti mettano chiaramente in evidenza che il , quando pervenne al matrimonio, non era CP_3
nelle condizioni psicologiche idonee ad esprimere un consenso matrimoniale valido, in quanto difettante della libertà interna e mancante della maturità proporzionata per valutare adeguatamente le responsabilità coniugali.
In particolare, la perizia, dopo aver premesso che l'attore “era un ragazzo immaturo, carente di autostima e bisognoso di guida e di sostegno”; precisato che “nel periodo prenuziale presentava una struttura di personalità narcisistica, sessualmente ed emotivamente non ancora matura, inibita, tendenzialmente depressa, insoddisfatta rispetto alla propria immagine corporea e con una scarsa autostima”; sottolineato che “non aveva la consapevolezza dei suoi bisogni”, conclude: “non fu un grado di esprimere un consenso responsabile, maturo, consapevole e dunque libero” .
È di particolare interesse evidenziare – ai fini che qui interessano – che, dalle risultanze della perizia, il Tribunale Ecclesiastico ha ritenuto di poter trarre conferma di quanto confessato dall'attore, il quale, nella deposizione, evidenziava il suo vissuto all'interno della propria famiglia, dove il comportamento “immaturo e privo di responsabilità” era oggetto di forte conflittualità con il padre, che gli crea un “vuoto” interiore, vuoto che, secondo il racconto dell'attore, gli “veniva colmato dall'accoglienza che trovava nella convenuta e dalla sua disponibilità ad offrirgli sostegno morale, psicologico ed anche materiale”. Nel corso della deposizione dell'attore sono emersi ulteriori fattori significativi che segnarono la sua vicenda giovanile: la morte della madre e del fratello;
l'anomala e forte interdipendenza tra lui e il padre al limite di un rapporto di amore-odio; la linea continuativa di un vissuto disordinato dal punto di vista sentimentale;
l'impreparazione al passo che faceva.
Conclude il Tribunale Ecclesiastico che “Tutto ciò permette di capire che lo stato psicologico dell'attore, di fronte al matrimonio, era quello di chi non aveva la dovuta comprensione della realtà matrimoniale né la conoscenza dei diritti-doveri coniugali. Il passo del matrimonio non fu da lui né compreso né operato e valutato in una condizione di libertà interiore. Pertanto è mancata in lui la possibilità di una vera ed adeguata conoscenza”.
Precisato che, le deposizioni testimoniali sottolineano la immaturità psico-affettiva dell'attore e, quindi, l'incapacità a ponderare e a valutare le stesse responsabilità coniugali, il Tribunale
Ecclesiastico ha concluso che, invero, , “all'epoca delle nozze, non godeva di una Controparte_3
adeguata discrezione di giudizio per poter valutare criticamente i diritti e i doveri essenziali del matrimonio;
ed il suo era un modo di agire immaturo, narcisistico, soprattutto carente di un amore sponsale”.
È dunque evidente che, all'esito del giudizio ecclesiastico è rimasto positivamente accertato – con efficacia di giudicato – che, invero, la causa di nullità del matrimonio è da ravvisarsi nel grave difetto di maturità psico-affettiva del . CP_3
La nullità in questione, discendendo da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso, non si discosta dalle ipotesi d'invalidità contemplate negli articoli 120 c.c. che prefigura un'ipotesi peculiare di nullità del matrimonio derivante da incapacità d'intendere e volere al momento della celebrazione e l'art. 122
c.c., che disciplina le ipotesi di annullamento del matrimonio per vizio del consenso. Nel provvedimento del Tribunale Ecclesiastico si legge, invero, che la “immaturità psico-affettiva” è una patologia psichica che può avere influsso preponderante sulla facoltà elettiva o volitiva del contraente, tale da ledere gravemente il consenso matrimoniale. A causa di essa il soggetto è reso incapace di libera scelta “quoad matrimonii substantiam”. Ebbene, il “vizio psichico” assunto dal giudice ecclesiastico come comportante inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 c.c. che prevede che il matrimonio possa essere impugnato per l'incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto
(Cass. civ., 11 ottobre 2023, n. 28409 e Cass. Civ., 21 luglio 2021, n. 20862).
Peraltro, le illustrate risultanze istruttorie del giudizio ecclesiastico, depongono, inequivocabilmente, nel senso della piena consapevolezza da parte del della propria situazione soggettiva CP_3
complessiva. Si è già sopradetto che il convenuto ebbe a confessare di avere tenuto un comportamento “immaturo e privo di responsabilità”. È lo stesso a confessare di essersi CP_3 appoggiato alla OM, “senza la capacità di rendermi conto di dovere essere anche io soggetto attivo e cosciente del mio ruolo”; di essere impreparato al passo che faceva. Del resto, anche in costanza di matrimonio il convenuto ha manifestato la sua immaturità, come chiaramente desumibile dall'ammissione che gli piaceva “la libertà fuori casa e non volevo vincoli e legami che fossero fonte di responsabilità come un figlio da lei fortemente desiderato. Per parte mia vivevo come se non fossi sposato”.
Pertanto, alla luce di tale accertata piena conoscenza della propria condizione e pratica di vita, incompatibile con l'assunzione del ruolo coniugale, non pare possibile dubitare della sussistenza del requisito della mala fede in capo al coniuge cui è imputabile la nullità del matrimonio, così come ha correttamente concluso il Giudice di prime cure.
La sentenza impugnata merita di essere confermata anche laddove ha escluso di poter ravvisare il requisito della buona fede della signora la quale, in realtà, era perfettamente a Per_1
conoscenza della grave immaturità psico-affettiva del e, tuttavia, per dirla con il Tribunale CP_3
Ecclesiastico, “… ha sposato l'attore non per le sue qualità, ma così come era”.
Del resto, è la stessa OM ad ammettere di non avere dato ascolto ai propri genitori che la dissuadevano da tale rapporto, “in quanto non è adatto a lei, non ha un titolo di studio, è senza lavoro”.
Nella pronuncia del giudice ecclesiastico, – da tempo deceduta – è descritta Persona_1
come una donna intelligente, con grandi capacità amministrative, brillante sotto l'aspetto professionale. Delle carenze del fidanzato sotto ogni profilo (caratteriale, lavorativo, sociale) – evidenziate dai di lei genitori – lei è perfettamente consapevole, ma non le ritiene problemi, anzi, si legge nella decisione del Tribunale Ecclesiastico – “farà in modo che il suo uomo possa diventare qualcuno con adeguati titoli professionali e capace di affermarsi anche dal punto di vista economico.
Per lei l'importante è l'amore reciproco e che l'uno viva per l'altro”.
Inoltre, risulta che i testimoni escussi nel corso di quel giudizio abbiano sottolineato “l'immaturità psico-affettiva e, quindi, l'incapacità a ponderare e valutare le stesse responsabilità coniugali” da parte di . Controparte_3
Da quanto fin qui rilevato, appare evidente la consapevolezza di di quella Persona_1 condizione del Lucisano che ha poi condotto all'annullamento del matrimonio. Siffatta consapevolezza supera la presunzione della sua buona fede in ordine alla validità del rapporto e, quindi, osta a che ella possa reclamare l'indennità contemplata dall'art. 129 bis c.c.
In ogni caso è indubbia l'oggettiva rilevabilità, atteso che – come pure evidenziato dal Giudice di prime cure – essa appariva evidente persino a soggetti estranei alla coppia sponsale, quale i genitori di lei e i testimoni escussi, di talché deve ritenersi che la situazione invalidante ben avrebbe potuto essere riconoscibile all'altra parte attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza.
Il primo motivo è dunque rigettato perché infondato. 2.4 Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione.
Il Tribunale ha ritenuto proposte due autonome domande di risarcimento del danno: la prima nell'atto di citazione e la seconda nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. Quindi, ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., contenuta già nelle originarie conclusioni dell'atto di citazione, motivando che, essendo stata esclusa la buona fede della non può Per_1
trovare accoglimento neppure la richiesta di risarcimento dei danni causati dalla nullità del matrimonio. Ha, invece, dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria “per come specificata nella prima memoria 183 VI”, rilevandone la “novità” e, di conseguenza, la tardività.
Obietta l'appellante che il Giudice ha ritenuto che mentre nell'atto di citazione la domanda risarcitoria fosse basata su una responsabilità del connessa all'originaria ragione di CP_3
invalidità del matrimonio (ossia la assenza in capo al di una reale e seria volontà di contrarre CP_3
il vincolo), la domanda specificata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. fosse basata sulla violazione dei doveri coniugali successivi al matrimonio (ossia fedeltà, coabitazione e assistenza reciproca). Rappresenta che, di vero, … le due domande siano assolutamente complementari;
già nell'atto di citazione la domanda risarcitoria era stata formulata e nella memoria essa è stata solo specificata […]. Il fatto che, restando assolutamente invariato il petitum consistente nella richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., sia stato specificato che il fatto illecito era costituito non solo dall'atteggiamento del precedente il matrimonio, ma anche CP_3
dai suoi comportamenti contrari a correttezza e buona fede successivi al matrimonio medesimo, non comporta alcuna inammissibile mutatio libelli, ma solo una semplice specificazione della domanda, senz'altro consentita ed ammissibile” (cfr. citazione in appello, pagg. 10-11).
L'obiezione merita accoglimento.
Si è già detto che, nell'atto di citazione del 15 dicembre 2010, introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto al Tribunale di Catanzaro: “Voglia il Tribunale adito: a) Persona_1
dichiarare – ex art. 129 bis C.c. – che il convenuto è esclusivamente colpevole dell'annullamento del matrimonio contratto con l'attrice; b) per l'effetto, anche ex art. 2043 C.c., condannare il
, a titolo indennitario e risarcitorio, al pagamento in favore dell'attrice della somma CP_3
complessiva di € 1.000.000,00, oltre interessi legali dal fatto illecito (celebrazione del matrimonio dll'1.1.1995) al soddisfo ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
c) condannare il convenuto al pagamento delle spese ed onorari giudiziali”.
Esaminando l'atto di citazione è possibile rilevare che l'originaria parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., denunciando – tra l'altro – la violazione dell'art. 143 c.c., con specifico riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale (cfr. citazione, pag.5: “… per quanto descritto e tutto quello rilevabile dagli atti processuali, il convenuto ha perpetrato la violazione dell'art. 143 Cod. Civ. per avere completamente disatteso i diritti e i doveri reciproci dei coniugi […]. Prova di ciò sono le varie relazioni extraconiugali intrattenute dal
, fino a che, da una di queste, è scaturito un figlio, nato in [...] matrimonio CP_3 annullato. Tanto (che costituisce la prova sostanziale dell'adulterio, del tradimento della fiducia della moglie, dell'irrispettosità del vincolo coniugale, dell'onore del coniuge e di quello del figlio legittimo, ecc.) è elemento chiaro della violazione dell'obbligo di fedeltà matrimoniale di cui all'art.
143 C.c.”); al precetto dell'art. 146 c.c. per essersi il allontanato dalla residenza familiare CP_3
senza alcun preavviso e senza giusta causa, rifiutandosi di tornarvi, facendo mancare assistenza morale e materiale al figlio minore e alla coniuge;
agli articoli 147 e 148 c.c. rispetto al figlio minore ed alla coniuge “che si è trovata, improvvisamente e inaspettatamente, con il figlio piccolissimo da accudire, a dover far fronte, da sola, senza l'aiuto della famiglia (tutta residente in provincia di
Napoli) o di chicchessia, alle necessità quotidiane e a miriadi di obbligazioni pecuniarie del convenuto, quasi tutte sconosciute all'attrice, scadute e non onorate alcune e in prossime scadenze altre, nonché a registrare l'indebita sottrazione di cospicue somme di denaro liquido e dal conto corrente cointestato (le cui sostanze erano in realtà di esclusiva titolarità dell'attrice). Tali debiti, che sono stati pagati, prima e dopo la separazione, al chiaro scopo di tutelare la propria onorabilità, sono stati azionati giudizialmente per il recupero, mai avvenuto” (cfr. citazione del 15 dicembre
2010, pag. 6).
Nel medesimo atto di citazione, la signora ha evidenziato come la violazione delle Per_1
menzionate disposizioni codicistiche si sia tradotta in condotte illecite e/o illegittime perpetrate dal convenuto, le quali “hanno prodotto sofferenza fisica e morale all'attrice e al figlio minore
(assolutamente incolpevole), avendoli costretti a vivere in una situazione di profondo disagio, materiale e morale, protrattasi per alcuni lunghi e dolorosi anni e le cui conseguenze sono ancora evidenti ed ormai ineluttabili quanto incancellabili” (cfr. citazione, pagg. 6-7). Ha puntualizzato come, in seguito agli inaspettati eventi della situazione coniugale, ella venisse colpita da una pervicace forma di psoriasi da stress, cronica ed inguaribile, con conseguente necessità di cure specialistiche.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., depositata in cancelleria il 6 maggio 2011, la signora ha chiesto che “il Tribunale adito voglia: - Dichiarare ex art. 129 bis c.c. l'imputabilità Per_1
in capo al della nullità del matrimonio e conseguentemente dichiarare che il è CP_3 CP_3 tenuto a corrispondere alla OM l'indennità prevista;
- Dichiarare che il è CP_3
responsabile ex art. 2043 c.c. per la violazione dei doveri e obblighi coniugali e conseguentemente dichiarare che il è tenuto a risarcire tutti i danni subiti dalla OM;
- Per l'effetto di CP_3 quanto sopra, condannare il al pagamento in favore della dell'indennità di cui CP_3 Per_1 all'art. 129 bis c.c. (per l'imputabilità della nullità del matrimonio) e del risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. (per violazione dei doveri ed obblighi coniugali) per un ammontare complessivo pari ad €1.000.000,00 oltre interessi legali dal fatto illecito (celebrazione del matrimonio dell'1.7.95) fino al soddisfo ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito di opportuna istruttoria;
- Condannare il al pagamento delle spese del giudizio”. CP_3
Così fedelmente ricostruito il contenuto dei due atti processuali di parte attrice, deve convenirsi con l'appellante laddove censura la sentenza poiché, effettivamente, la domanda risarcitoria promossa ai sensi dell'art. 2043 c.c. per violazione dei doveri e obblighi coniugali era stata già formulata nell'atto di citazione e non già solo nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dove è stata meglio specificata, così che essa non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile, ma avrebbe dovuto essere esaminata nel merito perché ammissibile.
Del resto, dalla mera lettura della comparsa di costituzione e risposta di (recante Controparte_3
data 6 aprile 2011), è agevole evidenziare come il convenuto – ben cogliendo la portata dell'atto di citazione e le domande attoree con essa formulate - si fosse puntualmente difeso anche in ordine alla domanda risarcitoria promossa dalla per violazione degli obblighi derivanti dal Per_1 matrimonio. Più in dettaglio, il convenuto ha sottolineato come “non ogni violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio può essere fonte di un danno risarcibile in via aquiliana” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 8), essendo in ogni caso necessario che “sussista un effettivo nesso eziologico giuridicamente apprezzabile tra il medesimo illecito endofamiliare ed il presunto danno subito”
(pag. 9).
La domanda di risarcimento del danno endofamiliare, causato dal marito alla coniuge e dal padre al figlio, è, non solo ammissibile ma, altresì, fondata per quanto di ragione.
Com'è noto, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine familiare.
Il danno endofamiliare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovraintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato. Con specifico riferimento al rapporto di coniugio, è pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza di legittimità che i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass. civ., 15 settembre 2011, n. 18853).
Con specifico riferimento al dovere di fedeltà, è principio di diritto acquisito nella giurisprudenza di legittimità che, la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva,
“sempre che [tuttavia] la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale” (v. Cass. civ., 19 novembre 2020, n. 26383; Cass. civ., 7 marzo
2019, n. 6598; anche n. 18853 del 2011). Si è ulteriormente precisato che, di vero, “il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute” (cfr. Cass. civ., 7 marzo 2019, n. 6598, cit.). Il relativo onere della prova è a carico del coniuge che assume di essere stato danneggiato, dacché il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (ex plurimis Cass. civ., 13 maggio
2011, n. 10527; Cass. civ., 26 settembre 2013, n. 22100),
Nel caso di specie, è positivamente emersa la prova della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del , posto che i testi esaminati nel corso del giudizio di primo grado (cfr. verbale di udienza CP_3
dell'8 febbraio 2003), signori , hanno tutti Parte_2 Parte_3 Controparte_6 concordemente confermato il capitolo n. 6 della prova testimoniale articolata dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata il 6 giugno 2011 (“6) Vero che il CP_3 aveva più relazioni extra coniugali, da cui una delle quali è nato un figlio”). Violazione di particolare gravità, peraltro, in considerazione della nascita di un figlio da una delle relazioni extraconiugali intrattenute dal (circostanza quest'ultima mai contestata dal convenuto). CP_3
È poi emerso che, effettivamente, abbandonò il tetto coniugale (art. 146 c.c.), con Controparte_3
conseguente violazione dell'obbligo di coabitazione (art. 143 c.c.), avendo i testimoni in buona sostanza confermato la circostanza (cap. 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata il 6 giugno 2011: “Vero che dal 12.6.2001 giorno dell'allontanamento dal tetto coniugale al
14.10/2002 giorno di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro il CP_3 non contribuiva al mantenimento del figlio minore”), sottraendosi, altresì, agli obblighi assistenziali, nei confronti del coniuge e della prole (artt. 143, 146, 147 c.c.), così come chiaramente desumibile dalle deposizioni dei testi, i quali tutti hanno riferito che, a seguito dell'allontanamento volontario dalla casa coniugale, il omise, di contribuire al mantenimento del figlio, lasciando la CP_3
signora priva dei mezzi minimi di sostentamento. Per_1
Esaminato sul già illustrato cap. 7, il teste ha riferito: <<s vero mi ha riferito che pt_3 per_1>
il marito nel lasso di tempo dal 12/6/2001 al 14/10/2002 non ha affatto contribuito al mantenimento del figlio minore>>.
Il teste ha riferito: CP_6
ha trascorso praticamente tutta la giornata a casa mia in quanto la mamma lo lasciava da me e dopo il lavoro si intratteneva fino a sera tarda a casa mia e posso confermare che il padre non è mai venuto a trovare il figlio, né a dare soldi per il suo mantenimento, aggiungo che, in una occasione siamo andati io e mio marito dal perché il bimbo reclamava la presenza del padre>>. CP_3
Il teste ha riferito: <<da quanto mi raccontava l il ha parte_2 cp_3>
lasciato anche lei priva dei mezzi minimi di sostentamento>>.
All'esito dell'esame del materiale probatorio acquisito, può dirsi altresì accertato che
[...]
si sia volontariamente disinteressato del figlio fin dalla nascita del bambino CP_3 Pt_1
omettendo di onorare i propri doveri di genitore, tenuto perciò a provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione di (artt. 147 e 148 c.c.). Parte_1
I testimoni escussi hanno concordemente confermato la circostanza.
Il teste ha riferito: <<s vero mi ha riferito che pt_3 per_1>
mi disse in quella circostanza “non ne voglio sapere quando sarà grande capirà”. Ricordo, CP_3
inoltre, che quando andai a trovare la OM subito dopo il parto la vidi con gli occhi arrossati
e lei mi spiegò che ciò era dovuto in parte allo sforzo del parto ed in parte al dispiacere per essere stata lasciata sola dal marito. […] Da quanto mi raccontava l'attrice il non ha contribuito CP_3 in questo periodo al mantenimento del bambino ed ha lasciato anche lei priva dei mezzi di sostentamento>>.
La testimone ha riferito: <<quando ha partorito il marito non c parte_3 per_1 del figlio se n sempre fregato e trattava malissimo la moglie si vero mi riferito>
che il marito nel lasso di tempo dal 12/6/2001 al 14/10/2002 non ha affatto contribuito al mantenimento del figlio minore>>.
La teste : <<ogni volta che sono andata a casa non ho mai visto il se controparte_6 cp_3 raramente. s vero nel periodo di tempo dal al minore ha trascorso praticamente tutta la giornata mia in quanto mamma lo lasciava da me e dopo lavoro si intratteneva fino sera tarda posso confermare padre venuto trovare figlio n dare soldi per suo mantenimento aggiungo una occasione siamo andati io mio marito perch bimbo reclamava presenza del>>. CP_3
Ebbene, le deposizioni testimoniali chiare, precise e concordanti, inducono a ritenere fondata la domanda risarcitoria dell'attrice.
È noto che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono soltanto di carattere morale, ma hanno natura giuridica, come desumibile dal reiterato riferimento contenuto nell'art. 143 c.c. alla nozione di dovere, di obbligo e di diritto, dall'espresso riconoscimento nell'art. 160 c.c. della loro inderogabilità ( effetto del matrimonio>>), dalle conseguenze che l'ordinamento giuridico fa derivare dalla loro violazione, onde è certamente ravvisabile un diritto soggettivo di un coniuge nei confronti dell'altro a comportamenti conformi a detti obblighi.
La violazione degli obblighi familiari dà luogo a responsabilità risarcitoria per violazione di diritti fondamentali all'interno dell'istituto familiare. In tal senso è stato chiarito che la famiglia si configura
“non già come un luogo di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili, ma come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell'ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'art. 2 Cost. […]. E pertanto il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano tutela diversa a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare” (cfr. Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9801). La violazione dei doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass. civ., 23 febbraio 2018, n. 4470; Cass. civ., 15 settembre 2011, n. 18853, cit.).
Nel caso in esame, la volontaria, grave e reiterata sottrazione agli obblighi tutti derivanti dal matrimonio, inducono a ritenere fondata in parte qua la domanda attrice, con conseguente risarcibilità dei danni di natura non patrimoniale per la subita lesione della dignità e dell'onore della coniuge, che costituiscono beni costituzionalmente protetti e meritevoli di tutela anche risarcitoria.
Peraltro, il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (v. Cass. civ., 23 febbraio 2018, n. 4470).
Applicando i cennati principi al caso di specie si ha che la domanda di risarcimento da lesione del diritto alla salute, non può essere accolta, non essendo stato dimostrato il nesso causale tra la violazione dei precetti degli artt. 143,146 e 147 c.c. e l'asserito danno alla salute (psoriasi).
Il danno biologico – come è noto, essendo principio di diritto più che acquisito – è il danno all'integrità psico-fisica della persona, ossia il pregiudizio derivante da una patologia
(etiologicamente cagionata dal fatto dannoso), fisica o psichica, ma comunque riconducibile ad un preciso quadro nosografico-clinico (ed è, pertanto, differente dal danno morale, costituito dalla sofferenza psicologica, dal patema d'animo, dallo stato di profonda prostrazione). In buona sostanza, intanto può essere riconosciuto un danno biologico (la cui natura non patrimoniale è, ormai, risultato univocamente acclarato) in quanto la vittima del fatto lesivo abbia riportato in conseguenza di esso una malattia nel corpo e nella mente: questo pregiudizio all'integrità viene risarcito proprio quale danno biologico. In altri termini, il danno biologico risarcisce il pregiudizio rappresentato da una precisa malattia (conseguenza del fatto lesivo), il danno morale risarcisce le conseguenze emotive, il patema d'animo, la disperazione, la frustrazione.
Il danno biologico, dunque, implica necessariamente l'insorgenza di una ben precisa patologia, accertata, certificata e riconducibile ad un determinato quadro clinico, che sia conseguenza dell'evento che colpito la persona danneggiata.
Ebbene, nel caso in esame non vi sono agli atti certificati rilasciati da strutture sanitarie pubbliche, dai quali sia possibile evincere che abbia conseguito patologie fisiche e/o Persona_1
psichiche, in conseguenza del tradimento o del volontario allontanamento da parte del marito, o, ancora, dall'inadempimento degli obblighi di assistenza nei confronti della coniuge e della prole. La domanda risarcitoria merita invece accoglimento limitatamente al danno morale, posto che, all'illecito endofamiliare perpetrato dal convenuto , protrattosi per anni e con modalità CP_3
particolarmente lesive della dignità della coniuge, sono indubbiamente conseguiti effetti dannosi in termini di danno morale subiettivo (la sofferenza ingiusta, ovvero il turbamento interiore, arrecata alla coniuge dalla condotta del marito in spregio ai doveri che rinvengono la loro fonte nel matrimonio). Il disinteresse mostrato dal marito nei confronti della moglie – anche in occasione della nascita del figlio –, l'allontanamento volontario dal tetto coniugale, rifiutando di farvi Pt_1
ritorno, il concepimento di un altro figlio in costanza di matrimonio, il rifiuto di collaborazione con l'altro genitore con le conseguenziali ricadute, in termini non solo economici, sulla madre che da sola ha accudito la prole, senza poter condividere con l'altro il ruolo genitoriale, la crescita e l'accudimento del figlio, determina un'immancabile ferita di quei diritti nascenti dal matrimonio, che trovano nella carta costituzionale (in part. artt. 2, 29 e 30), e nella legge ordinaria un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
Di questo danno non patrimoniale va dunque disposto il risarcimento a favore di
[...]
e, per essa, del suo erede . Per_1 Parte_1
In ordine alla sua liquidazione, occorre fare ricorso al criterio equitativo per determinarne l'importo, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare.
Ebbene, tenuto conto della durata dell'illecito, delle modalità della sua consumazione, dell'assenza di qualsiasi ragionevole motivazione che possa giustificare il comportamento del convenuto, si stima equo liquidare il complessivo importo di € 50.000,00 all'attualità a titolo di danno non patrimoniale.
Sulle somme così liquidate non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi non essendo stato allegato e provato alcun nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata e tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (liquidata in moneta attuale) comprenda anche il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario, e tanto conformemente all'insegnamento ormai più che consolidato della Suprema Corte, al quale questo Collegio presta adesione, secondo cui
“Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass. 25 agosto 2003,
n. 12452; 22 ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio 2010, n. 3355) …” (cfr.
Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18564).
Vanno invece riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
In questi termini l'appello è, dunque, accolto, con la condanna di al risarcimento del Controparte_3 danno in favore dell'erede della signora Per_1
§ 3. Le spese di lite
3.1 L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio nella misura di ½ e la condanna di , soccombente, al pagamento Controparte_3
del restante ½ che si liquida come da dispositivo applicando lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147/2022, e per tutte le fasi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
3.2 Stante il tenore della decisione (accoglimento parziale dell'appello), deve darsi atto che non sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nella qualità di erede di nei confronti di Parte_1 Persona_1
con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2021, e avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Catanzaro n. 1619/2021 resa il 5 novembre 2021, pubblicata il 9 novembre 2021 e notificata in data 11 novembre 2021, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di , nella qualità di erede di Controparte_3 Parte_1
della somma di € 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno non Persona_1
patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. compensa le spese e competenze nella misura di ½ e condanna al pagamento del Controparte_3
rimanente ½ che si liquida in € 195,00 per spese ed € 3.808,00 per compenso professionale per il primo grado, e in € 402,00 per spese ed € 4.995,00 per compenso professionale per l'appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso il 21 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto