Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: DO. Giovanni PICCIAU Presidente DO.SA Susanna MANTOVANI Consigliere rel. DO. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3348/24 del Tribunale di Milano, est. dott.SA Francesca Maria Claudia Capelli, decisa alla udienza collegiale del 27/3/25 e promoSA
DA
Parte_1 [...]
(c.f. e P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata dal CP_2 procuratore speciale dott. (procura rep. n. 1273 del 08.03.2024 - Parte_2
Notaio , Doc. A), con sede in Milano, Piazza Ospedale Persona_1
Maggiore n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Mazzolani del Foro di Milano, con domicilio in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, in virtù di procura alle liti allegata telematicamente al ricorso in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. , nata a [...] il 12 ottobre Controparte_3 C.F._1
1966 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dal Prof. Avv. AleSAndro Cortesi e dall'Avv. Virginia Camilla Marchi del foro di Milano, presso il cui studio in via A. Ressi n. 32, 20125 Milano, elegge domicilio
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
(Taranto) il 28 ottobre 1991 e residente a [...]
APPELLATA CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE come da ricorso:
“per tutte le ragioni esposte nel presente atto, nel merito in accoglimento del presente ricorso in appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro n. 3348/2024 - DO.SA Francesca Maria Claudia Capelli, pubblicata in data 29/7/2024,
- accertare e dichiarare la legittimità di tutti gli atti e provvedimenti dell' prodromici o che Pt_1 costituiscono il presupposto logico o che siano consequenziali rispetto al cedura espletata dall'Ente per il conferimento dell'incarico di “professionista - specialista”, per tutte le ragioni sopra esposte;
nonché accertare il pieno rispetto da parte dell' degli autovincoli assunti con CP_5 il Bando n. 51/2023, dei principi di correttezza e buona fede, dell'art. 97 Costituzione e di tutte le disposizioni comunque applicabili;
- per l'effetto, condannare la dott.SA a restituire all' CP_3 Controparte_6
la somma di € 8.120,74 orso spese di
[...] sentenza che si chiede venga riformata, ovvero la diversa somma - anche maggiore - ritenuta di giustizia;
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In ogni caso,
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato per il presente ricorso in appello. In via istruttoria: Si reiterano tutte le istanze istruttorie proposte in primo grado, per il caso in cui l'istruttoria fosse ritenuta neceSAria ai fini dell'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate. In particolare, ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita lo ritenesse neceSArio, si insiste nella ammissione della prova per testimoni su tutti i capitoli di prova di cui alla suddetta narrativa dal n. 1 al n. 34, da intendersi qui ritrascritte con premeSA di “Vero che”. Si indicano, su tutti i capitoli di prova (anche a prova contraria), i medesimi testimoni indicati nella memoria difensiva dell' in primo grado, CP_5 e precisamente: DO.SA e DO.SA ; entrambe presso la società Testimone_1 Testimone_2 convenuta. Sin d'ora ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova eventualmente dedotti da controparte (per i medesimi fatti allegati nel ricorso di primo grado) per tutti i motivi già precisati nell'atto difensivo dell' ; parimenti ci si oppone a tutte le ulteriori richieste istruttorie, richiamando CP_5 quanto già argomentato con la memoria difensiva. Si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte che verranno eventualmente ammessi.”
PER L'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE come da memoria di costituzione:
“IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
1.Dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'appellante ; CP_5
2.In subordine, accertare la violazione del litisconsorzio neceSArio per mancata notifica dell'appello alla dott.SA , ordinare all'appellante ex art. 331 c.p.c. la notificazione dell'appello alla CP_4 controintereSAta, entro un dato termine e dichiarare l'inammissibilità dell'appello dell'
[...]
nel caso in cui non venga rispettato l'ordine impartito;
CP_5 NEL MERITO:
3.Respingere integralmente l'appello proposto dall' in quanto infondato, confermando CP_5 la sentenza impugnata;
4.In particolare respingere la domanda di condanna della dott.SA lla restituzione all' CP_3 [...]
della somma di € 8.120,74 per rimborso spese di lite;
CP_5 IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO
1.Disapplicare la delibera del Direttore Generale dell' n. 1163 dell'8/10/2024 (all. A) CP_5 nella parte in cui produce effetti sfavorevoli alla prof.SA e ogni altro atto o provvedimento, CP_3 anche allo stato ignoto, contrario agli interessi della prof. CP_3
2.Per effetto delle sopravvenute dimissioni della dott.SA e della dott.SA CP_4 Per_2 riformare la sentenza impugnata (all. H) nella parte in cui ordina la riedizione del concorso interno, disponendo invece l'immediata assegnazione alla prof.SA dell'incarico di funzione Controparte_3 professionale "professionista specialista" di tecnico di radiologia specialista in RMN, fascia 4, oggetto del bando n. 51/2023 con effetto retroattivo sin dalla data in cui esso fu illegittimamente assegnato alla dott.SA ; CP_4 3.Con conseguente condanna dell' al versamento alla prof.SA delle CP_5 CP_3 differenze retributive retroattivam in cui l'incarico avrebbe ssere originariamente conferito, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
8.Ovvero, in subordine, confermare integralmente la sentenza impugnata, condannando l'
[...]
all'immediata riedizione del concorso interno, come già ordinato dal Tribunale;
CP_5
9.In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello. IN VIA ISTRUTTORIA:
10.Ordinare ex art. 210/213 c.p.c., ove risulti neceSArio, all' di documentare le CP_5 intervenute dimissioni presentate dalla dott.SA e dalla dott.SA CP_4 Per_2
11.Respingere le istanze istruttorie avversarie ed in particolare l'ammissione della prova per testimoni delle dott.SA e essendo la causa documentale, e quindi le Testimone_1 Testimone_2 prove orali inconferenti, ed inoltre essendo i capitoli di prova dedotti in modo assolutamente generico
12.In subordine ammettere l'esame orale a prova contraria, sui capitoli ammessi di Controparte, del dott. . Testimone_3 Con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione ed in particolare con riserva di promuovere giudizi di esecuzione/ottemperanza”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della (prima) domanda subordinata formulata da - dipendente Controparte_3 dell' che aveva partecipato alla selezione indetta con il Parte_3 bando n. 51/23 per l'assegnazione di un incarico di funzione professionale di tecnico di radiologia specialista in RMN fascia 4 per il successivo quinquennio, rinnovabile o revocabile secondo quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del Regolamento aziendale e che aveva agito in giudizio al fine di ottenere la assegnazione del suddetto incarico con le conseguenti differenze retributive, in subordine la riedizione del concorso interno ed in ulteriore subordine il risarcimento del danno a titolo di mancata promozione e perdita di chance - con la sentenza n. 3348/24, nella contumacia di , disapplicava il Controparte_4 provvedimento della Commissione Giudicatrice con cui era stato assegnato l'incarico a;
dichiarava il difetto di motivazione di tale Controparte_4 provvedimento e per l'effetto ordinava all' la riedizione del Controparte_1 concorso interno con modalità esenti da vizi;
poneva le spese di lite, liquidate in
€ 5.388,00, oltre Iva e CPA e rimborso forfettario spese, a carico della parte soccombente. Il giudice a quo richiamava in premeSA i paSAggi procedimentali della selezione affidata ad una Commissione interna - nominata dal Direttore Generale nelle persone della Presidente, dott.SA dei Componenti, dottori Testimone_1 [...]
e e del Segretario, dott. - chiamata Tes_2 Persona_3 Persona_4 alla “valutazione comparativa delle domande”, nonché alla “verifica del possesso dei requisiti” e della “coerenza tra i contenuti professionali richiesti per la copertura dell'incarico e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati e nella documentazione prodotta”; Commissione che, dopo aver svolto il vaglio positivo di ammissibilità delle tre candidate ( e ed avere esaminato i curricula CP_3 CP_4 Per_2 pervenuti, le aveva sottoposte ad un “colloquio teso ad approfondire attitudini, conoscenze e competenze dei candidati” avente ad oggetto la seguente medesima domanda: “in risonanza magnetica è fondamentale garantire il rispetto delle normative vigenti e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli operatori e gli ambienti, qual è la normativa vigente e quali sono i suoi aspetti principali e cosa ci si aspetta dal ruolo di professional in risonanza”. Riassumeva poi i vizi della selezione denunciati dalla ricorrente - ovvero la a) illegittima nomina dei commiSAri quando erano già state presentate le candidature;
b) la illegittima presenza in commissione del dottor R_
, il quale avrebbe dovuto astenersi per incompatibilità con la ricorrente;
[...] c) il difetto di istruttoria;
infine, d) il difetto di motivazione e la disparità di trattamento tra le candidate - ritenendo quest'ultimo evidente ed assorbente, in quanto nel provvedimento della Commissione si leggeva “Tenuto conto del curriculum formativo e professionale e del colloquio, si ritiene il candidato sopraindicato idoneo al conferimento dell'incarico oggetto del bando. Tale motivazione è del tutto tautologica e non dà alcun conto delle ragioni per le quali la dott.SA
è stata preferita rispetto alle altre due candidate. CP_4
Va infatti precisato che nella scheda allegata al verbale risulta che la ricorrente professoreSA ha superato in maniera del tutto soddisfacente la prova orale, come si legge nella scheda CP_3 di seguito riportata, nella quale si dà atto anche delle numerose pubblicazioni e titoli scientifici della steSA……..,,, La motivazione della Commissione, tuttavia, non spiega per quale ragione, a fronte di un esito soddisfacente della prova orale sostenuta dalla ricorrente ed in presenza dei numerosi titoli della candidata, sia stata operata una scelta differente. Risulta, infatti, dalla documentazione allegata alle domande che la professoreSA è CP_3 professoreSA universitaria presso l'Università degli Studi Milano Bicocca sin dall'anno accademico 2005/2006 e presso l'Università degli Studi “Statale” di Milano sin dall'anno accademico 2016/2017, mentre le giovani colleghe non hanno alcun incarico di docenza. Ha 13 pubblicazioni inerenti il profilo di cui al bando, mentre le colleghe nessuno. Sempre dalla documentazione allegata alla domanda risulta che la prof.SA ha CP_3 partecipato a 48 eventi formativi titolo di docente/relatore, mentre le giovani colleghe a nessuno. Ha partecipato a 64 eventi formativi;
mentre le colleghe ad un numero significativamente inferiore. Alla luce di questi dati, la Commissione avrebbe dovuto indicare, in primo luogo se i dati sopra indicati siano stati presi in considerazione e, in caso di risposta affermativa, per quali ragioni siano stati ritenuti non prevalenti rispetto ad altre considerazioni, che in ogni caso non sono nemmeno state esplicitate. In altre parole la commissione con idonea motivazione avrebbe dovuto spiegare perché non sono stati considerati - o quantomeno ritenuti non determinanti - né l'esperienza professionale maturata, né i titoli di studio posseduti (compresi altri titoli culturali e professionali), né i percorsi formativi nonché corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, né il curriculum formativo e professionale;
requisiti, questi, richiesti espreSAmente nel bando e neceSAri per la scelta motivata del candidato. Dal momento che, come chiarito dal bando (doc. 1), la Commissione era chiamata alla “valutazione comparativa delle domande”, alla “verifica del possesso dei requisiti” e della “coerenza tra i contenuti professionali richiesti per la copertura dell'incarico e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati e nella documentazione prodotta”. Manca del tutto idonea motivazione sul punto”.
L' Parte_4 ha proposto appello per “Erronea applicazione degli artt. 132, comma ii° n.4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in termini di contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al ritenuto sussistente “difetto di motivazione” del provvedimento adottato dall' - Violazione o CP_5 erronea applicazione degli artt. 24 e ss. del CCNL Comparto Sanità 2019 - 2021 (Capo III - “Sistema degli incarichi”)” (pag. 12 e seg.). Sostiene che al giudice a quo è sfuggita la peculiarità della tipologia di incarico di cui alla selezione in oggetto, inerente la figura del “professionista specialista” che non richiede il possesso di specifici titoli a differenza di altre tipologie di incarichi. Ricorda che in virtù dell'art. 29, punto 3, del CCNL del settore i requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico di cui è causa sono in seguenti: “possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 43/2006, valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;
” e che pertanto la procedura in esame è stata espletata sulla base dei suindicati requisiti: “Tutti i requisiti sopra citati sono del resto richiamati dal bando in argomento (Bando n. 51/2023). Viceversa, l'acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari e/o un'esperienza professionale minima sono richieste per la copertura di altri incarichi, quali l'incarico di “professionista esperto” e/o quello di “funzione professionale”. A tal proposito, si richiamo anche gli artt. 30 e 31 del CCNL in argomento e con particolare riferimento a tale ultimo articolo si precisa quanto espreSAmente previsto dal comma 5 dell'art. 31 nella parte in cui si legge che: “Nella selezione di cui al comma 4 deve essere prevista la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili e in particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza professionale, al titolo/i di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, escludendo, quindi automatismi generalizzati e basati sull'anzianità di servizio”. Risulta, quindi, dirimente tratteggiare le caratteristiche fondamentali di tale incarico, proprio per comprendere quale grado di conoscenze/ esperienze risultasse neceSArio per il relativo conferimento: incarico che per l'appunto richiede, a livello propriamente tecnico, solamente il possesso di un master di primo livello per le funzioni specialistiche, pacificamente posseduto da tutte le candidate partecipanti a tale procedura. Non è, quindi, richiesto il possesso di titoli aggiuntivi (oltre al sopra menzionato master): titoli che se posseduti dai candidati partecipanti alla procedura possono essere valutati dalla Commissione (come per l'appunto è accaduto nel caso di specie), non assumendo però valore determinante per l'esito della procedura. Viceversa, per espreSA previsione contrattual collettiva, sono esclusi automatismi generalizzati e basati sull'anzianità di servizio.” Nell'ottica del gravame, il giudice di prime cure è incorso in errore là dove ha affermato che aveva superato “in maniera del tutto soddisfacente la Controparte_3 prova orale”, invece “ da un'attenta lettura della griglia finale si legge che la dott.SA CP_3
“ha dimostrato di conoscere in modo adeguato la tematica oggetto di colloquio, argomentando in maniera esaustiva il ragionamento, anche in relazione ai riferimenti normativi e/o di letteratura”; mentre la dott.SA “ha dimostrato di conoscere con padronanza la tematica oggetto CP_4 di colloquio, argomentando in maniera completa e approfondita il ragionamento, anche in relazione ai riferimenti normativi e/o di letteratura”. Da ultimo, evidenzia come non sussista alcun difetto di motivazione: ”Il fatto che la Commissione si sia espreSA in termini sintetici (ma comunque chiari e comprensibili) non si traduce in un difetto di motivazione, nella misura in cui (come accaduto nel caso di specie) la Commissione steSA ha dato pienamente atto di tutto l'iter logico seguito per giungere alla scelta finale, così come espreSAmente previsto nei Verbali n. 1 e n. 2 (per l'appunto, “Tenuto conto del curriculum formativo e professionale e del colloquio” la dott.SA è stata ritenuta CP_4 idonea “al conferimento dell'incarico oggetto del bando”). Pertanto, il fatto che ulteriori dati aggiuntivi (pubblicazioni/ partecipazione ad eventi formativi) non siano stati inseriti nella motivazione della decisione non significa che non siano stati presi in considerazione, essendo stati adeguatamente soppesati in considerazione dell'incarico in questione (incarico di “professionista specialista”), non rendendosi per l'appunto neceSAri, come già più volte argomentato sul punto. Nulla può quindi essere eccepito in merito alla motivazione fornita dalla Commissione per n. 2 ordini di ragioni: i) da un lato, tale motivazione ha dato espreSAmente atto di aver tenuto in considerazione il percorso formativo e professionale delle candidate (il quale, si ripete, va inevitabilmente soppesato rispetto alla tipologia di incarico oggetto di assegnazione, così come espreSAmente previsto dal Bando n. 51/2023), nonché del colloquio orale sostenuto dalle stesse;
ii) dall'altro, alla luce di tutta la valutazione complessiva, è doveroso ricordare che residua uno spazio di discrezionalità in capo all'Ente per l'assegnazione di tali incarichi, che si traducono nell'individuazione delle risorse più idonee in relazione alle attitudini utili a gestire, organizzare e dirigere il lavoro riguardante l'incarico.”
resiste in giudizio. Controparte_3
Preliminarmente eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell' in relazione all'appello proposto, determinata dalle Parte_3 intervenute dimissioni sia di (originaria assegnataria Controparte_4 dell'incarico), sia di (terza candidata alla selezione) (cfr. all. Parte_5
D, E, F): “l'eventuale riesame delle risultanze del concorso interno porterebbe inevitabilmente all'assegnazione dell'incarico alla prof.SA unica candidata rimasta in servizio, rendendo CP_3
l'appello sostanzialmente inutile e dilatorio.” Per la denegata ipotesi in cui la Corte ritenga il gravame avversario procedibile, sempre in via preliminare, ne eccepisce l'inammissibilità per la omeSA notifica a
, parte neceSAria del giudizio di primo grado, controintereSAta Controparte_4 originariamente vittoriosa nella selezione oggetto di causa. Nel merito, contesta la fondatezza delle doglianze di controparte, cui replica con puntuali argomentazioni. Reitera ex art. 346 c.p.c. la difesa articolata in primo grado sugli ulteriori profili di illegittimità della procedura, rimasti assorbiti, evidenziando come controparte non abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, se non per quanto attiene alla condanna alle spese di lite. Formula, a sua volta, appello incidentale per la riforma della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ordinato la riedizione del concorso interno, chiedendo che le venga assegnato l'incarico di "professionista specialista" di tecnico di radiologia specialista in RMN, fascia 4, oggetto del bando n. 51/2023 con effetto retroattivo sin dalla data in cui lo stesso è stato illegittimamente assegnato a . Controparte_4
è rimasta contumace anche in questo grado del giudizio. Controparte_4
Alla udienza del 27/3/25 la causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Inammissibilità dell'appello principale Premesso che a seguito della regolare notifica alla terza chiamata, è venuta meno l'eccezione di improcedibilità dell'appello promosso dall' Parte_3
, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da
[...]
. Controparte_3
Ad avviso della Corte, invero, l'attuale appellante principale ha comunque interesse ad ottenere una pronuncia che dichiari la (contestata) legittimità del suo operato e pertanto, a prescindere dalle successive dimissioni delle altre due candidate, a far accertare il rispetto della lex specialis della procedura e dei principi di correttezza e buona fede, cui la PA deve sempre attenersi.
*Appello principale impugna la sentenza n. 3348/24 là dove il Tribunale di Parte_6
Milano ha ritenuto carente di motivazione la decisione della Commissione Esaminatrice - del seguente tenore: "Tenuto conto del curriculum formativo e professionale e del colloquio, si ritiene il candidato sopraindicato idoneo al conferimento dell'incarico oggetto del bando" - in virtù della quale è stato assegnato l'incarico di cui al bando n. 51/23 a . Controparte_4
Sostiene che non vi era sare le ragioni per cui la docenza, le pubblicazioni e gli eventi formativi che caratterizzano il curriculum di CP_3
non sono stati presi in considerazione nella valutazione comparativa tra
[...] le tre candidate, poiché per la figura di “professionista specialista” del ruolo sanitario la contrattazione collettiva indica unicamente tre requisiti e nel dettaglio: i) il possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 43/06; ii) la valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; iii) la assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nell'ottica del gravame, dunque, non essendo richiesto null'altro se non la verifica della sussistenza di detti requisiti, la decisione della Commissione interna è adeguatamente motivata, anche alla luce del fatto che nel corso del colloquio orale la perfomance della è stata migliore di quella della Parte_7 CP_3 come si ricaverebbe dalla griglia finale. La tesi difensiva dell'attuale appellante principale non è persuasiva. E' vero che l'art. 29, punto 3 del CCNL del settore individua i requisiti sopra indicati per il conferimento dell'incarico di “professionista specialista”, ma sono le condizioni di ammissione alla procedura, nel senso che il dipendente non può accedere a quel ruolo se non possiede quei determinati requisiti;
tanto è vero che il Tribunale di Milano ha evidenziato (3^ cpv, pag. 3) come la Commissione avesse constatato per tutte le tre candidate “la presenza dei requisii di ammissibilità e cioè le valutazioni annuali di performance individuale positive nell'ultimo biennio, l'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, il master di primo livello in risonanza magnetica.” Non si può pertanto ragionevolmente sostenere che la decisione dell'organo esaminatore sia sufficientemente motivata, in quanto per l'affidamento dell'incarico in questione occorreva unicamente constatare la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata disposizione contrattuale collettiva, posto che la ammissione alla selezione dei candidati e la valutazione comparativa degli stessi sono due fasi distinte della procedura. Ciò chiarito, il giudice a quo ha correttamente ricordato come la lex specialis imponesse alla Commissione interna di esaminare, oltre al possesso dei requisiti sopra richiamati, pure “la coerenza tra i contenuti professionali richiesti per la copertura dell'incarico e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati e nella documentazione prodotta”.” Ne consegue cha la Commissione era tenuta a prendere in considerazione non solo l'esito del colloquio orale (che può essere stato anche caratterizzato da una maggiore padronanza della ), ma altresì i titoli posseduti dalle CP_4 candidate in forza della esperienza maturata da ciascuna di esse, essendo il colloquio orale solo uno degli elementi di valutazione. Come affermato in modo condivisibile dal giudice di prime cure, non si conoscono le ragioni per le quali, a fronte del bagaglio professionale di CP_3
indubbiamente più significativo dal punto di vista qualitativo e
[...] quantitativo rispetto a quello delle altre due candidate - come peraltro si ricava dalla steSA scheda allegata al verbale (attività didattica, formativa, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a protocolli di ricerca, membro del consiglio direttivo AIT e RTC, etc.) - sia stata scelta . Parte_8
Né la motivazione può essere desunta aliunde e precisamente dalla lettura del "prospetto riassuntivo" che la Commissione ha compilato durante la procedura, poiché tale prospetto non contiene alcuna effettiva motivazione comparativa, limitandosi ad elencare i titoli delle candidate senza esprimere alcun giudizio. L'appello principale va quindi rigettato.
*Appello incidentale pretende la assegnazione dell'incarico - ovvero l'accoglimento Controparte_3 della domanda svolta in via principale - per un fatto sopravvenuto nelle more del giudizio e cioè la ceSAzione del rapporto di lavoro di con Parte_8
l' e già questa prospettazione mal si concilia con la Parte_3 ammissibilità dell'impugnazione, non avendo formulato alcuna censura alla decisione del giudice di prime cure. In ogni caso, l'appello dalla steSA proposto non merita accoglimento. Il Tribunale di Milano, dopo aver accertato che la Commissione esaminatrice non ha rispettato le indicazioni contenute nel bando di selezione, né i generali criteri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., si è giustamente attenuto al principio di diritto consolidato in forza del quale “a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 4462/2004)” (così Cass. n. 27159/19). Entrambi gli appelli devono per queste considerazioni essere respinti, ogni altra questione assorbita. Le spese del grado vengono compensate per la reciproca soccombenza. Nulla per le spese del grado nei confronti di . Parte_9
Entrambi gli attuali appellanti sono tenuti a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli avverso la sentenza n. 3348/24 del Tribunale di Milano, che conferma. Compensa le spese del grado. Nulla per le spese del grado nei confronti della parte contumace. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale ed incidentale dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012.
Milano, 27/3/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.SA Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau