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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/11/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TRIESTE in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, applicata da remoto ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025 convertito nella Legge n. 148/2025, ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2380/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Trieste, via 24 Parte_1 C.F._1
Maggio n. 6 presso lo studio dell'Avv. Andrej Berdon che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), coniugata , o suoi eventuali non Controparte_1 C.F._2 CP_2 identificati né identificabili eredi convenuta,
Oggeto: CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
L'attore espone di essere nel possesso ad usucapionem di un fondo agricolo Parte_1 identificato come particella catastale n. 406, censita nel catasto tavolare della P.T.140 di San
PP della Chiusa, denominato “vigna u Berceh”.
Tale fondo risulta iscritto al nominativo di , moglie di , con Controparte_1 Persona_1 iscrizione risalente al 1889. La particella in questione è adiacente alle particelle n. 407 e n.
408/1, entrambe intestate all'attore, e insieme costituiscono un complesso immobiliare unitario, omogeneo e ben definito, che coltiva da oltre venti anni in modo Parte_1 ininterrotto, pacifico, pubblico e notorio.
L'intero compendio si trova a valle dell'abitato di San PP – Ricmanje, oltre la carreggiata dell'autostrada, ed è raggiungibile tramite un percorso sterrato che parte dall'abitato di Log.
L'attore ha provveduto a recintare l'area con rete metallica e a delimitare la parte che costeggia lo sterrato con un muro di cinta in cemento, mentre il lato adiacente all'autostrada è anch'esso chiuso da rete metallica. L'accesso avviene tramite un portone carraio di cui possiede le chiavi, e l'area si presenta omogenea e distinta dai fondi vicini. Parte_1
Sull'intera superficie del fondo sono coltivate circa un centinaio di piante di ulivo, come documentato da fotografie che attestano lo stato di cura e manutenzione dell'immobile, la presenza delle recinzioni, il muro, il cancello veicolare e il buono stato dell'uliveto.
Considerata la vetustà dell'iscrizione tavolare della intestataria , risalente Controparte_1 al 1889, l'attore ha ottenuto dal Presidente del Tribunale di Trieste l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, cita la convenuta , o i suoi Parte_1 Controparte_1 eventuali eredi, dinanzi al Tribunale di Trieste, chiedendo che venga accertato e dichiarato il suo acquisto per usucapione della particella n. 406, con conseguente autorizzazione all'intavolazione a suo nome.
Con ordinanza del 12 ottobre 2023 è stata accerta la regolare notificazione dell'atto di citazione per pubblici proclami a e a tutti i suoi eredi Parte_2 non identificati né identificabili, giusta autorizzazione del Presidente d.d. 22/5/2023.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 602/2025 dell'8 ottobre 2025 il presente giudizio è stato assegnato alla scrivente in forza di quanto previsto dall'art. 3 D.L. n.
117/2025.
All'udienza del 20 novembre 2025 la causa viene assunta in decisione.
La domanda proposta da merita accoglimento, in quanto pienamente Parte_1 supportata dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalle concordi e circostanziate dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio.
Dall'esame delle deposizioni emerge con assoluta chiarezza che il ricorrente ha esercitato il possesso del fondo agricolo oggetto di causa, identificato come particella catastale n. 406 della P.T.140 di San PP della Chiusa, in modo continuativo, pacifico, pubblico e non contestato per un periodo ben superiore ai venti anni, integrando così i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà per usucapione.
La teste ha dichiarato di conoscere personalmente la situazione del terreno, Testimone_1 avendo anch'essa un fondo confinante, e ha affermato di vedere da oltre vent'anni l'attore curare le piante nel terreno oggetto di causa, confermando la costante attività Parte_1 di coltivazione e manutenzione svolta dal ricorrente. La teste ha inoltre confermato la presenza delle recinzioni e la notorietà del possesso, senza alcuna contestazione da parte di terzi.
Il teste anch'egli proprietario di un terreno confinante, ha riferito di Testimone_2 incontrare frequentemente l'attore sul fondo, precisando che tale situazione si Pt_1 protrae da oltre venti, se non addirittura quaranta anni, e ha definito l'opera di coltivazione svolta dall'attore come “capolavoro”. Ha inoltre confermato che il possesso del fondo da parte di non è mai stato contestato da alcuno. Pt_1
Il teste fratello del ricorrente, ha dichiarato di aver personalmente lavorato Testimone_3 sul terreno, ritenuto di proprietà della famiglia sin dai tempi del nonno, e ha confermato la continuità del possesso e l'assenza di contestazioni da parte di terzi.
Infine, la teste moglie del ricorrente, ha confermato integralmente quanto Testimone_4 già dichiarato dagli altri testimoni, attestando la costante cura e manutenzione del fondo da parte del marito, la presenza delle recinzioni e la notorietà del possesso nell'ambito della comunità locale.
Le dichiarazioni dei testimoni, tutte coerenti e prive di riserve, risultano attendibili sia per la conoscenza diretta dei fatti sia per la loro posizione di vicinanza ai luoghi e alle persone coinvolte. Nessuna delle circostanze dedotte è stata oggetto di contestazione, né sono emersi elementi idonei a infirmare la veridicità delle deposizioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene provato il possesso ultraventennale, pubblico, pacifico e ininterrotto del fondo da parte di con conseguente Parte_1 accoglimento della domanda e dichiarazione dell'acquisto della proprietà per usucapione della particella n. 406 della P.T.140 di San PP della Chiusa.
Le spese devono essere interamene compensate anche in ragione del fatto che l'attore ha chiesto la condanna solo in caso di contestazione, che è mancata.
p.q.m.
il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara che , nato a [...] il [...], è divenuto proprietario per Parte_1 usucapione della p.c.n. 406 in c.t. 1° della P.T. 140 di San PP della Chiusa;
autorizza a chiedere l'intavolazione a suo nome del diritto di proprietà su Parte_1 detto bene;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Trieste, il 23 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza