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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8392/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT ON Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8392/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STIPO STEFANIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUARDUCCI FEDERICA ( ), elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. STIPO STEFANIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDI EMILIA e CP_1 C.F._3 dell'avv. AGATI ILARIA ( ) VIA GIUSEPPE GALLIANO 105 50144 C.F._4
FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GALLIANO 105 50144 FIRENZE presso il difensore avv. BONDI EMILIA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
“Voglia il Tribunale di Firenze, accertata e dichiarata la nullità /annullamento del testamento olografo del 15 maggio 2019, pubblicato in data 21.04.2021 - Notaio rep.
6.195 raccolta n. Persona_1
4.755, stante l'incapacità del testatore di disporre dei propri beni a causa della propria minorata capacità cognitiva, dichiarare l'inesistenza della qualifica di erede di e per l'effetto CP_1 ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate di Firenze – con suo esonero da responsabilità – la cancellazione della trascrizione del testamento olografo del 15 maggio 2019, pubblicato in data 21.04.2021 – Notaio rep.
6.195 raccolta n. 4.755.” Persona_1
CP_1
“Voglia l'll.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e in totale accoglimento delle domande eccezioni e ragioni della convenuta In via preliminare nel rito: - dichiarare nullo, inefficace e comunque privo di ogni effetto giuridico l'atto di citazione irregolarmente notificato, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: - rigettare ogni istanza, pagina 1 di 8 deduzione e eccezione di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti negli atti difensivi depositati e per gli effetti dichiarare valido e pienamente efficace il testamento olografo redatto dal Sig. e dichiarare la Sig.ra erede universale dei beni del Persona_2 CP_1 de cuius, e per gli effetti ordinare, anche in via provvisoria, il dissequestro giudiziario del bene immobile sito in Firenze, Via Peretola n. 87, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al foglio mappa 31, particella 107, sub. 500 con graffata la particella 444 sub 500, zona censuaria 3, categoria A/4, classe 1 consistenza 7 vani, superficie catastale totale 120 metri quadrati, e dell'autovettura Dacia Duster targata EJ 294 MR;
in ogni caso -accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata del Sig. ex art. 96 I comma e III comma c.p.c. per i Parte_1 motivi meglio descritti negli scritti difensivi depositati, e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire i danni in favore della Sig.ra di somma da liquidarsi in via equitativa. - condannare il Sig. CP_1 al pagamento integrale delle spese necessarie per le due consulenze tecniche, grafologia e Parte_1 medico-legale, unicamente dallo stesso volute e per le quali, in entrambi i casi, non ha nominato il proprio consulente di parte. Con vittoria di spese e compensi di lite di ogni fase a cognizione piena, e di quelle del subcautelare, nonché per la fase stragiudiziale di mediazione, da liquidarsi in favore dell'odierna convenuta.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 19.07.2021, il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1
signora al fine di accertare e dichiarare la nullità/annullamento del testamento olografo CP_1 redatto dal fratello gemello in data 15 maggio 2019, oltre a dichiarare l'inesistenza della Persona_2
qualifica di erede universale di . CP_1
Difatti, secondo l'attore, la convenuta, ai tempi badante del signor avrebbe Persona_2
approfittato dello stato di deficit cognitivo del de cuius in modo da essere nominata quale unica beneficiaria del testamento.
Parte attrice ha allegato che:
- il signor si sarebbe lamentato spesso della situazione creatasi in casa propria, Persona_2 derivata dalla decisione della signora di trasferirsi presso l'abitazione di quest'ultimo CP_1
insieme al figlio e alla di lui fidanzata, ma di aver riferito di sopportarne la presenza per paura di rimanere solo;
- il sig. pur essendo una persona molto oculata ed attenta nella gestione del proprio Persona_2
patrimonio, avrebbe cominciato a spendere ingenti somme di denaro contante;
- la sig.ra sarebbe stata sempre assente dal luogo di lavoro tanto che, in una circostanza, il CP_1
sig. veniva rinvenuto dai vicini di casa riverso in giardino e privo di conoscenza, Persona_2
rendendo necessario il ricovero presso l'Ospedale di Careggi;
- in seguito ad una visita geriatrica effettuata in data 14 luglio 2019, la dott.ssa Persona_3
attestava che il sig. era affetto da un deficit cognitivo con punteggio su scala Persona_2
MMSE di 21 (limite tra il deficit lieve ed il deficit medio/grave);
- per alcuni mesi prima del novembre 2019, nessuno dei parenti di sarebbe più Persona_2
pagina 2 di 8 riuscito ad avere rapporti con il medesimo senza la costante presenza della sig.ra ; CP_1
- in data 18.11.2019 il sig. veniva colpito da ictus cerebrale e ricoverato presso Persona_2
l'Ospedale di Careggi;
- la sig.ra avrebbe indebitamente utilizzato il bancomat del sig. mentre CP_1 Persona_2 quest'ultimo si trovava in ospedale in condizioni di salute disperate e senza alcuna autorizzazione del medesimo, consegnando gli effetti personali ai familiari del sig. (tra Per_2
cui bancomat e portafoglio) solo dopo svariati solleciti da parte di questi;
- a causa dell'ictus, il sig. non faceva più rientro presso la sua abitazione, in quanto Persona_2
veniva ricoverato dapprima presso una struttura di riabilitazione e successivamente presso una struttura di ricovero per anziani, e il rapporto di lavoro con la convenuta veniva interrotto;
- dopo il licenziamento della sig.ra e durante la degenza del sig. presso la CP_1 Persona_2
struttura di ricovero per anziani, quest'ultimo non avrebbe più voluto vedere la sig.ra ed CP_1
avrebbe addirittura richiesto ai familiari di non comunicare alla stessa il nome della struttura ove era ricoverato;
- di fatto, da gennaio 2020 fino alla propria morte, avvenuta nel marzo 2021, il sig. Persona_2 non avrebbe più voluto vedere la sig.ra , né quest'ultima si sarebbe mai preoccupata di CP_1
avere notizie del de cuius.
Secondo l'attore, pertanto, tra il testatore e la convenuta non vi sarebbe stato alcun rapporto di affetto o riconoscenza, ma soltanto un rapporto di lavoro.
In conclusione, l'attore ha chiesto l'annullamento del testamento olografo del fratello gemello in quanto il de cuius, alla data della redazione dello stesso, sarebbe stato affetto da deficit cognitivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2021, si è costituita in giudizio la signora
, chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della validità ed efficacia del CP_1
testamento, nonché la dichiarazione della convenuta quale erede universale, con richiesta di dissequestro dei beni e condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata.
Secondo parte convenuta, al momento della redazione del testamento in favore di , CP_1
il sig. era nel pieno delle sue facoltà mentali, non essendovi alcuna documentazione Persona_2
medica risalente al maggio 2019 attestante il contrario.
Pertanto, la convenuta ha concluso argomentando in favore della validità del testamento de quo.
Questo Giudice, dopo aver disposto CTU grafologica e medica, ritenuta la causa matura per la decisione anche senza l'espletamento completo delle prove testimoniali ammesse dal precedente
Giudice e della CTU medica, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni in data
10/04/2025, con assegnazione alle parti dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex
pagina 3 di 8 art. 190 c.p.c., poi regolarmente depositate.
***
Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione sollevata da sulla nullità dell'atto CP_1
di citazione, che sarebbe stato irregolarmente notificato presso la residenza anagrafica della convenuta invece che presso la sua dimora abituale.
Tale eccezione deve essere disattesa, in quanto è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, in caso di notifica di un atto presso un luogo diverso da quello stabilito dalla legge ma che mantenga un collegamento con il destinatario, la nullità è sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione in giudizio del convenuto, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 10 settembre 2024, n. 24329).
La censura di parte convenuta non può, dunque, trovare accoglimento.
Passando ad analizzare nel merito la causa, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha impugnato il testamento in esame chiedendo di dichiararne la nullità/annullabilità “stante l'incapacità del testatore di disporre dei propri beni a causa della propria minorata capacità cognitiva”.
Così facendo, l'attore ha circoscritto il thema decidendum del presente giudizio all'accertamento, ai sensi dell'art. 591 c.c., della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento.
Difatti, si sottolinea come sia stata precisata soltanto con la comparsa conclusionale l'intenzione di impugnare il testamento per vizio della volontà ex art. 624 c.c., comportando così l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione ed effettuando perciò una inammissibile mutatio libelli, atteso che le due domande differiscono per causa petendi poiché fondate su fatti costitutivi diversi.
Il Tribunale osserva che, sull'argomento, è intervenuta una fondamentale pronuncia della Corte regolatrice a sezioni unite che, dirimendo un contrasto nella giurisprudenza del giudice di legittimità, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. civ., Sez.
U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Nondimeno, la Suprema Corte ha posto in preminente risalto la circostanza per cui la possibilità di una simile modificazione risulta prevista all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., dopo gli atti introduttivi di entrambe le parti, le eventuali domande riconvenzionali e richieste di autorizzazione a pagina 4 di 8 chiamare in causa terzi, ma, soprattutto, dopo l'esplicazione dei poteri (non solo di direzione ma anche) di "indirizzo" processuale attribuiti al giudice pure attraverso la previsione, nella medesima norma, della richiesta di chiarimenti alle parti e dell'indicazione delle questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, quindi in un momento in cui, all'esito di una udienza potenzialmente
"chiarificatrice", può risultare assai più evidente alle parti, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in causa, la soluzione effettivamente rispondente ai rispettivi interessi e intendimenti.
È perciò da ritenersi che il legislatore abbia scelto proprio questo momento (l'udienza ex art. 183 c.p.c.) per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto per risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale.
La domanda di annullamento del testamento per vizio della volontà ex art. 624 c.c., proposta dalla parte attrice soltanto con la comparsa conclusionale risulta, pertanto, domanda nuova e tardiva, come tale preclusa e soggetta a decadenza, risultando in definitiva l'udienza ex art. 183 c.p.c., o la sua propaggine scritta con le memorie concesse, l'ultima fase processuale idonea ad introdurre “nova” processuali e sostanziali, eventualmente anche così penetranti da incidere contemporaneamente sia sul petitum che sulla causa petendi.
Peraltro, deve escludersi un potere di riqualificazione della domanda ex officio poiché, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, “il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cass. civ., sez. III, ord. 17 aprile
2024, n. 10402).
È quanto avvenuto nel caso di specie, ove la condotta della , descritta come finalizzata a CP_1
condizionare la volontà del de cuius, era stata sì menzionata, ma soltanto al fine di dedurre l'incapacità di intendere e di volere del testatore.
In ogni caso, i fatti costitutivi allegati da parte attrice non sono sufficienti ad affermare l'avvenuta captazione testamentaria in quanto, a tal proposito, non basta dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul de cuius, ma occorre provare l'impiego da parte della convenuta di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore (cfr. Cass. civ., sez.
II, sent. 31 agosto 2023, n. 25521).
pagina 5 di 8 Invero, le allegazioni dell'attore risultano generiche in quanto si limitano ad addurre fatti successivi alla data di redazione del testamento e che non consistono in artifizi o raggiri volti ad influenzare e determinare la volontà testamentaria del de cuius.
In conclusione, la domanda di annullamento del testamento ex art. 624 c.c, deve essere dichiarata inammissibile.
Ciò posto, ad avviso di questo Tribunale la domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore ai sensi dell'art. 591 c.c. deve essere respinta.
Invero, quanto all'onere probatorio che incombe su chi propone una domanda di impugnazione del testamento ai sensi del citato articolo, la giurisprudenza di legittimità afferma che “in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. civ., sez. VI – 2, ord. 19 febbraio 2018, n. 3934).
A tal proposito, si ritiene che non sia stata debitamente provata da parte attrice la mancanza assoluta della capacità di autodeterminarsi, anche transitoria, di al momento della Persona_2
redazione del testamento.
Dai documenti a disposizione del Collegio, tra cui la CTU grafologica disposta nel presente giudizio, emerge soltanto un iniziale e leggero decadimento cognitivo del de cuius che però non è idoneo ad integrare l'incapacità invalidante il testamento, ai sensi dell'art. 591 c.c., non essendo una siffatta condizione sufficiente a compromettere integralmente la capacità volitiva e critica del testatore: la giurisprudenza di legittimità ha escluso a tal fine una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà richiedendo che il soggetto versi in condizioni analoghe a quelle che comporterebbero una pronuncia di interdizione (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, ord. 12 giugno 2025, n. 15708).
Gli unici referti medici prodotti da parte attrice sono successivi al 15.05.2019, data in cui il de cuius ha redatto il testamento oggetto di causa.
Peraltro, si osserva come il 15.01.2020, e cioè ben otto mesi dopo la redazione del testamento de quo, il sig. avesse rilasciato, alla presenza del Notaio dott. e di due Persona_2 Persona_4
pagina 6 di 8 testimoni (sig.ra e sig.ra , procura generale in favore del fratello, Testimone_1 Testimone_2
nonché odierno attore, sig. e della sig.ra ; il conferimento di tale procura Parte_1 Parte_2
attesta la piena capacità di intendere e di volere del de cuius (cfr. doc. 11 di parte convenuta).
Tali circostanze hanno reso superfluo l'esperimento della CTU medica disposta inizialmente da questo Giudice, in quanto essa, in considerazione della mancanza di documentazione sanitaria in atti antecedente alla redazione del testamento, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Parimenti, le richieste istruttorie di parte attrice sono state ritenute superflue ai fini della rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di incapacità naturale del testatore.
In ragione di quanto precede, deve essere rigettata la domanda formulata da parte attrice relativa all'annullamento ex art. 591 c.c. del testamento olografo redatto il 15 maggio 2019 da e, Persona_2 per l'effetto, stante l'efficacia del testamento de quo, deve essere dichiarata erede CP_1
universale dei beni del de cuius.
Come richiesto da parte convenuta, va inoltre disposta la revoca del sequestro giudiziario sui beni oggetto del provvedimento del 14.06.2021 del dott. nel procedimento cautelare iscritto al Per_5
n. R.G. 5525/2021.
Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta di condannare la parte attrice ex art. 96
c.p.c., poiché non si ravvisano profili di mala fede o colpa grave.
Le spese di lite, anche relativamente alla fase subcautelare e a quella stragiudiziale di mediazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio con decreto del 17.06.2025, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, reietta o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile la domanda di annullamento del testamento olografo del 15 maggio 2019 di Persona_2
per vizio della volontà ex art. 624 c.c.
RIGETTA la domanda di annullamento del testamento olografo del 15 maggio 2019 per incapacità naturale di
[...]
i sensi dell'art. 591 c.c. Per_2
DICHIARA che la signora (C.F. ) è erede universale dei beni del defunto CP_1 C.F._3 [...]
Per_2
pagina 7 di 8 REVOCA il sequestro giudiziario del bene immobile sito in Firenze, Via Peretola n. 87, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Firenze al foglio mappa 31, particella 107, sub. 500 con graffata la particella
444 sub 500, zona censuaria 3, categoria A/4, classe 1 consistenza 7 vani, superficie catastale totale 120 metri quadrati, e dell'autovettura Dacia Duster targata EJ 294 MR, disposto con ordinanza del
14.06.2021 dal dott. nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 5525/2021. Per_5
ND
l pagamento delle spese processuali che si liquidano: Parte_1
- per il presente giudizio di merito in € 3.809,00 per compensi ed € per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge;
- per la fase sub cautelare in € 2.606,50 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge;
- per la fase stragiudiziale di mediazione in € 268,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA
e CAP sull'imponibile come per legge.
FISSA definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate in € 2.451,53, oltre IVA e C.G.C, con decreto del 17.06.2025.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 su relazione del giudice dott.
RT ON.
Il Presidente
dott. RT ON
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT ON Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8392/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STIPO STEFANIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUARDUCCI FEDERICA ( ), elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. STIPO STEFANIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDI EMILIA e CP_1 C.F._3 dell'avv. AGATI ILARIA ( ) VIA GIUSEPPE GALLIANO 105 50144 C.F._4
FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GALLIANO 105 50144 FIRENZE presso il difensore avv. BONDI EMILIA
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
“Voglia il Tribunale di Firenze, accertata e dichiarata la nullità /annullamento del testamento olografo del 15 maggio 2019, pubblicato in data 21.04.2021 - Notaio rep.
6.195 raccolta n. Persona_1
4.755, stante l'incapacità del testatore di disporre dei propri beni a causa della propria minorata capacità cognitiva, dichiarare l'inesistenza della qualifica di erede di e per l'effetto CP_1 ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate di Firenze – con suo esonero da responsabilità – la cancellazione della trascrizione del testamento olografo del 15 maggio 2019, pubblicato in data 21.04.2021 – Notaio rep.
6.195 raccolta n. 4.755.” Persona_1
CP_1
“Voglia l'll.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e in totale accoglimento delle domande eccezioni e ragioni della convenuta In via preliminare nel rito: - dichiarare nullo, inefficace e comunque privo di ogni effetto giuridico l'atto di citazione irregolarmente notificato, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: - rigettare ogni istanza, pagina 1 di 8 deduzione e eccezione di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti negli atti difensivi depositati e per gli effetti dichiarare valido e pienamente efficace il testamento olografo redatto dal Sig. e dichiarare la Sig.ra erede universale dei beni del Persona_2 CP_1 de cuius, e per gli effetti ordinare, anche in via provvisoria, il dissequestro giudiziario del bene immobile sito in Firenze, Via Peretola n. 87, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al foglio mappa 31, particella 107, sub. 500 con graffata la particella 444 sub 500, zona censuaria 3, categoria A/4, classe 1 consistenza 7 vani, superficie catastale totale 120 metri quadrati, e dell'autovettura Dacia Duster targata EJ 294 MR;
in ogni caso -accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata del Sig. ex art. 96 I comma e III comma c.p.c. per i Parte_1 motivi meglio descritti negli scritti difensivi depositati, e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire i danni in favore della Sig.ra di somma da liquidarsi in via equitativa. - condannare il Sig. CP_1 al pagamento integrale delle spese necessarie per le due consulenze tecniche, grafologia e Parte_1 medico-legale, unicamente dallo stesso volute e per le quali, in entrambi i casi, non ha nominato il proprio consulente di parte. Con vittoria di spese e compensi di lite di ogni fase a cognizione piena, e di quelle del subcautelare, nonché per la fase stragiudiziale di mediazione, da liquidarsi in favore dell'odierna convenuta.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 19.07.2021, il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1
signora al fine di accertare e dichiarare la nullità/annullamento del testamento olografo CP_1 redatto dal fratello gemello in data 15 maggio 2019, oltre a dichiarare l'inesistenza della Persona_2
qualifica di erede universale di . CP_1
Difatti, secondo l'attore, la convenuta, ai tempi badante del signor avrebbe Persona_2
approfittato dello stato di deficit cognitivo del de cuius in modo da essere nominata quale unica beneficiaria del testamento.
Parte attrice ha allegato che:
- il signor si sarebbe lamentato spesso della situazione creatasi in casa propria, Persona_2 derivata dalla decisione della signora di trasferirsi presso l'abitazione di quest'ultimo CP_1
insieme al figlio e alla di lui fidanzata, ma di aver riferito di sopportarne la presenza per paura di rimanere solo;
- il sig. pur essendo una persona molto oculata ed attenta nella gestione del proprio Persona_2
patrimonio, avrebbe cominciato a spendere ingenti somme di denaro contante;
- la sig.ra sarebbe stata sempre assente dal luogo di lavoro tanto che, in una circostanza, il CP_1
sig. veniva rinvenuto dai vicini di casa riverso in giardino e privo di conoscenza, Persona_2
rendendo necessario il ricovero presso l'Ospedale di Careggi;
- in seguito ad una visita geriatrica effettuata in data 14 luglio 2019, la dott.ssa Persona_3
attestava che il sig. era affetto da un deficit cognitivo con punteggio su scala Persona_2
MMSE di 21 (limite tra il deficit lieve ed il deficit medio/grave);
- per alcuni mesi prima del novembre 2019, nessuno dei parenti di sarebbe più Persona_2
pagina 2 di 8 riuscito ad avere rapporti con il medesimo senza la costante presenza della sig.ra ; CP_1
- in data 18.11.2019 il sig. veniva colpito da ictus cerebrale e ricoverato presso Persona_2
l'Ospedale di Careggi;
- la sig.ra avrebbe indebitamente utilizzato il bancomat del sig. mentre CP_1 Persona_2 quest'ultimo si trovava in ospedale in condizioni di salute disperate e senza alcuna autorizzazione del medesimo, consegnando gli effetti personali ai familiari del sig. (tra Per_2
cui bancomat e portafoglio) solo dopo svariati solleciti da parte di questi;
- a causa dell'ictus, il sig. non faceva più rientro presso la sua abitazione, in quanto Persona_2
veniva ricoverato dapprima presso una struttura di riabilitazione e successivamente presso una struttura di ricovero per anziani, e il rapporto di lavoro con la convenuta veniva interrotto;
- dopo il licenziamento della sig.ra e durante la degenza del sig. presso la CP_1 Persona_2
struttura di ricovero per anziani, quest'ultimo non avrebbe più voluto vedere la sig.ra ed CP_1
avrebbe addirittura richiesto ai familiari di non comunicare alla stessa il nome della struttura ove era ricoverato;
- di fatto, da gennaio 2020 fino alla propria morte, avvenuta nel marzo 2021, il sig. Persona_2 non avrebbe più voluto vedere la sig.ra , né quest'ultima si sarebbe mai preoccupata di CP_1
avere notizie del de cuius.
Secondo l'attore, pertanto, tra il testatore e la convenuta non vi sarebbe stato alcun rapporto di affetto o riconoscenza, ma soltanto un rapporto di lavoro.
In conclusione, l'attore ha chiesto l'annullamento del testamento olografo del fratello gemello in quanto il de cuius, alla data della redazione dello stesso, sarebbe stato affetto da deficit cognitivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2021, si è costituita in giudizio la signora
, chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della validità ed efficacia del CP_1
testamento, nonché la dichiarazione della convenuta quale erede universale, con richiesta di dissequestro dei beni e condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata.
Secondo parte convenuta, al momento della redazione del testamento in favore di , CP_1
il sig. era nel pieno delle sue facoltà mentali, non essendovi alcuna documentazione Persona_2
medica risalente al maggio 2019 attestante il contrario.
Pertanto, la convenuta ha concluso argomentando in favore della validità del testamento de quo.
Questo Giudice, dopo aver disposto CTU grafologica e medica, ritenuta la causa matura per la decisione anche senza l'espletamento completo delle prove testimoniali ammesse dal precedente
Giudice e della CTU medica, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni in data
10/04/2025, con assegnazione alle parti dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex
pagina 3 di 8 art. 190 c.p.c., poi regolarmente depositate.
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Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione sollevata da sulla nullità dell'atto CP_1
di citazione, che sarebbe stato irregolarmente notificato presso la residenza anagrafica della convenuta invece che presso la sua dimora abituale.
Tale eccezione deve essere disattesa, in quanto è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, in caso di notifica di un atto presso un luogo diverso da quello stabilito dalla legge ma che mantenga un collegamento con il destinatario, la nullità è sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione in giudizio del convenuto, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 10 settembre 2024, n. 24329).
La censura di parte convenuta non può, dunque, trovare accoglimento.
Passando ad analizzare nel merito la causa, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha impugnato il testamento in esame chiedendo di dichiararne la nullità/annullabilità “stante l'incapacità del testatore di disporre dei propri beni a causa della propria minorata capacità cognitiva”.
Così facendo, l'attore ha circoscritto il thema decidendum del presente giudizio all'accertamento, ai sensi dell'art. 591 c.c., della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento.
Difatti, si sottolinea come sia stata precisata soltanto con la comparsa conclusionale l'intenzione di impugnare il testamento per vizio della volontà ex art. 624 c.c., comportando così l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione ed effettuando perciò una inammissibile mutatio libelli, atteso che le due domande differiscono per causa petendi poiché fondate su fatti costitutivi diversi.
Il Tribunale osserva che, sull'argomento, è intervenuta una fondamentale pronuncia della Corte regolatrice a sezioni unite che, dirimendo un contrasto nella giurisprudenza del giudice di legittimità, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. civ., Sez.
U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Nondimeno, la Suprema Corte ha posto in preminente risalto la circostanza per cui la possibilità di una simile modificazione risulta prevista all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., dopo gli atti introduttivi di entrambe le parti, le eventuali domande riconvenzionali e richieste di autorizzazione a pagina 4 di 8 chiamare in causa terzi, ma, soprattutto, dopo l'esplicazione dei poteri (non solo di direzione ma anche) di "indirizzo" processuale attribuiti al giudice pure attraverso la previsione, nella medesima norma, della richiesta di chiarimenti alle parti e dell'indicazione delle questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, quindi in un momento in cui, all'esito di una udienza potenzialmente
"chiarificatrice", può risultare assai più evidente alle parti, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in causa, la soluzione effettivamente rispondente ai rispettivi interessi e intendimenti.
È perciò da ritenersi che il legislatore abbia scelto proprio questo momento (l'udienza ex art. 183 c.p.c.) per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto per risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale.
La domanda di annullamento del testamento per vizio della volontà ex art. 624 c.c., proposta dalla parte attrice soltanto con la comparsa conclusionale risulta, pertanto, domanda nuova e tardiva, come tale preclusa e soggetta a decadenza, risultando in definitiva l'udienza ex art. 183 c.p.c., o la sua propaggine scritta con le memorie concesse, l'ultima fase processuale idonea ad introdurre “nova” processuali e sostanziali, eventualmente anche così penetranti da incidere contemporaneamente sia sul petitum che sulla causa petendi.
Peraltro, deve escludersi un potere di riqualificazione della domanda ex officio poiché, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, “il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cass. civ., sez. III, ord. 17 aprile
2024, n. 10402).
È quanto avvenuto nel caso di specie, ove la condotta della , descritta come finalizzata a CP_1
condizionare la volontà del de cuius, era stata sì menzionata, ma soltanto al fine di dedurre l'incapacità di intendere e di volere del testatore.
In ogni caso, i fatti costitutivi allegati da parte attrice non sono sufficienti ad affermare l'avvenuta captazione testamentaria in quanto, a tal proposito, non basta dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul de cuius, ma occorre provare l'impiego da parte della convenuta di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore (cfr. Cass. civ., sez.
II, sent. 31 agosto 2023, n. 25521).
pagina 5 di 8 Invero, le allegazioni dell'attore risultano generiche in quanto si limitano ad addurre fatti successivi alla data di redazione del testamento e che non consistono in artifizi o raggiri volti ad influenzare e determinare la volontà testamentaria del de cuius.
In conclusione, la domanda di annullamento del testamento ex art. 624 c.c, deve essere dichiarata inammissibile.
Ciò posto, ad avviso di questo Tribunale la domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore ai sensi dell'art. 591 c.c. deve essere respinta.
Invero, quanto all'onere probatorio che incombe su chi propone una domanda di impugnazione del testamento ai sensi del citato articolo, la giurisprudenza di legittimità afferma che “in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. civ., sez. VI – 2, ord. 19 febbraio 2018, n. 3934).
A tal proposito, si ritiene che non sia stata debitamente provata da parte attrice la mancanza assoluta della capacità di autodeterminarsi, anche transitoria, di al momento della Persona_2
redazione del testamento.
Dai documenti a disposizione del Collegio, tra cui la CTU grafologica disposta nel presente giudizio, emerge soltanto un iniziale e leggero decadimento cognitivo del de cuius che però non è idoneo ad integrare l'incapacità invalidante il testamento, ai sensi dell'art. 591 c.c., non essendo una siffatta condizione sufficiente a compromettere integralmente la capacità volitiva e critica del testatore: la giurisprudenza di legittimità ha escluso a tal fine una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà richiedendo che il soggetto versi in condizioni analoghe a quelle che comporterebbero una pronuncia di interdizione (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, ord. 12 giugno 2025, n. 15708).
Gli unici referti medici prodotti da parte attrice sono successivi al 15.05.2019, data in cui il de cuius ha redatto il testamento oggetto di causa.
Peraltro, si osserva come il 15.01.2020, e cioè ben otto mesi dopo la redazione del testamento de quo, il sig. avesse rilasciato, alla presenza del Notaio dott. e di due Persona_2 Persona_4
pagina 6 di 8 testimoni (sig.ra e sig.ra , procura generale in favore del fratello, Testimone_1 Testimone_2
nonché odierno attore, sig. e della sig.ra ; il conferimento di tale procura Parte_1 Parte_2
attesta la piena capacità di intendere e di volere del de cuius (cfr. doc. 11 di parte convenuta).
Tali circostanze hanno reso superfluo l'esperimento della CTU medica disposta inizialmente da questo Giudice, in quanto essa, in considerazione della mancanza di documentazione sanitaria in atti antecedente alla redazione del testamento, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Parimenti, le richieste istruttorie di parte attrice sono state ritenute superflue ai fini della rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di incapacità naturale del testatore.
In ragione di quanto precede, deve essere rigettata la domanda formulata da parte attrice relativa all'annullamento ex art. 591 c.c. del testamento olografo redatto il 15 maggio 2019 da e, Persona_2 per l'effetto, stante l'efficacia del testamento de quo, deve essere dichiarata erede CP_1
universale dei beni del de cuius.
Come richiesto da parte convenuta, va inoltre disposta la revoca del sequestro giudiziario sui beni oggetto del provvedimento del 14.06.2021 del dott. nel procedimento cautelare iscritto al Per_5
n. R.G. 5525/2021.
Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta di condannare la parte attrice ex art. 96
c.p.c., poiché non si ravvisano profili di mala fede o colpa grave.
Le spese di lite, anche relativamente alla fase subcautelare e a quella stragiudiziale di mediazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio con decreto del 17.06.2025, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, reietta o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile la domanda di annullamento del testamento olografo del 15 maggio 2019 di Persona_2
per vizio della volontà ex art. 624 c.c.
RIGETTA la domanda di annullamento del testamento olografo del 15 maggio 2019 per incapacità naturale di
[...]
i sensi dell'art. 591 c.c. Per_2
DICHIARA che la signora (C.F. ) è erede universale dei beni del defunto CP_1 C.F._3 [...]
Per_2
pagina 7 di 8 REVOCA il sequestro giudiziario del bene immobile sito in Firenze, Via Peretola n. 87, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Firenze al foglio mappa 31, particella 107, sub. 500 con graffata la particella
444 sub 500, zona censuaria 3, categoria A/4, classe 1 consistenza 7 vani, superficie catastale totale 120 metri quadrati, e dell'autovettura Dacia Duster targata EJ 294 MR, disposto con ordinanza del
14.06.2021 dal dott. nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 5525/2021. Per_5
ND
l pagamento delle spese processuali che si liquidano: Parte_1
- per il presente giudizio di merito in € 3.809,00 per compensi ed € per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge;
- per la fase sub cautelare in € 2.606,50 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge;
- per la fase stragiudiziale di mediazione in € 268,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA
e CAP sull'imponibile come per legge.
FISSA definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate in € 2.451,53, oltre IVA e C.G.C, con decreto del 17.06.2025.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 su relazione del giudice dott.
RT ON.
Il Presidente
dott. RT ON
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