TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6246/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16/04/1953, residente in [...]2,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio degli Avv.ti Silvio Boccalatte e Lucia
Tarantola, che li rappresentano e li difendono, anche disgiuntamente fra loro, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da ricorso introduttivo dell'08/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 22/09/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente che, a parziale modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 1219/2016 emessa dal Tribunale di Genova in data 01/04/2016 (R.G. 15921/2015), venissero omologati gli accordi raggiunti in punto revoca del contributo al mantenimento del figlio in quanto Per_1
ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, avendo egli reperito una stabile occupazione lavorativa come operatore socio-sanitario, come si evince dalla documentazione in atti.
Pertanto, il Tribunale, visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data
18/11/2025, conferisce vigore alle nuove condizioni concordate di cui al dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio dei medesimi difensori, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.29 e 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 1219/2016 emessa dal Tribunale di
Genova in data 01/04/2016 (R.G. 15921/2015)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
“- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul signor in favore Parte_1 della signora quale contributo al mantenimento del proprio figlio Parte_2 Per_2
, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
[...]
- modificare, conseguentemente, le condizioni divorzili tra i signori e Parte_1 Pt_2
eliminando tale obbligo;
[...]
- compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
Fermo nel resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16/04/1953, residente in [...]2,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio degli Avv.ti Silvio Boccalatte e Lucia
Tarantola, che li rappresentano e li difendono, anche disgiuntamente fra loro, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da ricorso introduttivo dell'08/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 22/09/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente che, a parziale modifica delle condizioni di divorzio pronunciato con sentenza n. 1219/2016 emessa dal Tribunale di Genova in data 01/04/2016 (R.G. 15921/2015), venissero omologati gli accordi raggiunti in punto revoca del contributo al mantenimento del figlio in quanto Per_1
ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, avendo egli reperito una stabile occupazione lavorativa come operatore socio-sanitario, come si evince dalla documentazione in atti.
Pertanto, il Tribunale, visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data
18/11/2025, conferisce vigore alle nuove condizioni concordate di cui al dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio dei medesimi difensori, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.29 e 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 1219/2016 emessa dal Tribunale di
Genova in data 01/04/2016 (R.G. 15921/2015)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
“- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul signor in favore Parte_1 della signora quale contributo al mantenimento del proprio figlio Parte_2 Per_2
, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
[...]
- modificare, conseguentemente, le condizioni divorzili tra i signori e Parte_1 Pt_2
eliminando tale obbligo;
[...]
- compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
Fermo nel resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca