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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 8562/2023
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 8562, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2023, avente ad oggetto "Separazione giudiziale", promossa da:
nata a [...], il [...], con l'avv.to Parte 1
IL AN
-RICORRENTE-
nei confronti di
"nato a [...], il [...], con Controparte 1
gli avv.ti SINISI STEFANO e SCRASCIA JESSICA
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del
22 aprile 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
NOCIGLIA (LE), il 19.05.2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di NOCIGLIA (LE), al n. 3, P. II, Serie A, anno
2004). "il 14.09.2006, e CP 2 ,il Dall'unione coniugale sono nati Persona 1
26.08.2008.
Con ricorso depositato il 17.12.2023, parte ricorrente chiedeva: i) dichiararsi la separazione con addebito al marito;
ii) disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso la madre e contestuale regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, secondo un calendario ivi indicato;
iii) assegnarsi, ad essa ricorrente, la casa coniugale e porsi a carico del marito il versamento, in suo favore, degli importi mensili, rispettivamente, di euro 300,00, a titolo di mantenimento per il coniuge, e di euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore, oltre all'80% delle spese straordinarie;
iv) condannarsi il resistente al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 70.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, causato dalla condotta tenuta dal coniuge in costanza di matrimonio;
v) il tutto con vittoria delle spese di lite.
Narrava che: ella non svolgeva attività lavorativa;
il marito svolgeva l'attività lavorativa di poliziotto, con un reddito mensile, di circa euro 2.000/2.500,00; il marito aveva instaurato delle relazioni extraconiugali con altre donne;
in ragione di ciò, erano stati lesi la sua dignità e il suo onore;
inoltre, la scoperta di tali tradimenti, così come questi ultimi erano stati perpetrati dal marito, le aveva provocato dei danni alla salute;
in costanza di matrimonio, ella si era dedicata alla cura della famiglia.
Si costituiva il resistente, il quale, a sua volta, chiedeva: i) disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto-dovere di visita, secondo il calendario indicato dalla ricorrente;
ii) porsi, a suo carico, la corresponsione, alla ricorrente, dell'importo mensile di euro 150,00, a titolo di mantenimento per il coniuge, nonché dell'importo di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
iii) disporsi la percezione, in capo della ricorrente, dell'Assegno Unico e Universale per i minori, nella misura del 100%; v) il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Deduceva che: la crisi matrimoniale era riconducibile all'atteggiamento di indebita ingerenza, che era stato tenuto, nel corso del tempo, dalla famiglia di origine della ricorrente;
nella coppia coniugale sussisteva, in ogni caso, sin dall'inizio, una profonda crisi, sicché, nei fatti, non si era mai costituita un'autentica comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
invero, tra i coniugi, non vi era neppure intimità; egli sosteneva una serie di esborsi mensili;
le pretese risarcitorie, così come avanzate dalla ricorrente, inerenti ai danni dalla stessa asseritamente subiti, erano prive di fondamento.
All'udienza del 12.09.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, chiedendo, concordemente, dichiararsi la separazione personale, alle condizioni di cui all'accordo datato 23.07.2024
e depositato dalle parti, rispettivamente, in data 26.07.2024 e 25.07.2024.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Con provvedimento depositato in data 11.10.2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, al fine di sottoporre al contradditorio delle parti la questione afferente alla eventuale invalidità della clausola sub 8) di cui all'accordo congiunto sopraindicato.
All'udienza del 22.04.2025, le parti, unitamente ai rispettivi procuratori, precisavano quanto segue: "I procuratori rappresentano di aver già correttamente modificato la convenzione separativa, al punto 8, in ossequio alle indicazioni fornite alle parti, per tramite del provvedimento interlocutorio dell'11 ottobre 2024. Sennonché, gli stessi procurati, avendo rilevato delle lievi anomalie nella formulazione della clausola n. 9, rappresentano, all'esito di una interlocuzione sul punto, la concorde volontà delle stesse parti di riformulare anche la ridetta clausola nei seguenti termini: "Con il presente atto, entrambe le parti si impegnano a trasferire, in assenza di qualsivoglia corrispettivo, ai figli, Persona_1 e CP 2 , al momento del raggiungimento della maggiore età di quest'ultimi, per il tramite di un successivo atto pubblico notarile, le cui spese saranno interamente a carico del sig. CP_1 la nuda proprietà dell'immobile, già adibito a casa coniugale, con riserva di usufrutto vita natural durante, in favore della Sig.ra Parte 1 Le parti puntualizzano la circostanza che
.
l'atto traslativo, di cui sopra, che vedrà, per l'appunto, come diretti ed esclusivi beneficiari, i già menzionati figli, Persona 1 e CP 2 va و
considerato e trattato, tanto ai fini civilistici, quanto a quelli fiscali, quale atto funzionale e indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché il medesimo trasferimento, unitamente alla coeva costituzione di un diritto reale di usufrutto, generale e vitalizio, sul medesimo immobile, in favore della consorte separanda, viene oggi previsto e concordato, nel più ampio contesto della complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separandi". Tale essendo il nuovo tenore testuale che verrà impresso alla clausola n.9, gli stessi procuratori si impegnano a depositare, entro e non oltre gg. 3, a decorrere da oggi, una nuova convenzione separativa, dal testo definitivo, che contenga, per l'appunto, insieme a tutte le altre clausole immodificate, anche la clausola n. 8, come già modificata congiuntamente nelle more della odierna udienza, nonché la clausola n. 9,
che recherà, per l'appunto, la nuova formulazione, come oggi concordata e riprodotta a verbale".
Alla medesima udienza i procuratori delle parti, previa autorizzazione del giudicante, precisavano le conclusioni chiedendo concordemente dichiararsi la separazione personale dei coniugi "alle condizioni di cui al testo definitivo della convenzione separativa, dal contenuto già integralmente concordato, che verrà opportunamente depositato telematicamente".
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
In data 24.04.2025, il procuratore di parte resistente depositava copia della convenzione separativa, sottoscritta dalle parti, datata 22.04.2025.
Tanto premesso, si osserva quanto segue, relativamente al profilo della fondatezza della domanda costitutiva di declaratoria della separazione personale dei coniugi.
L'intollerabilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale fra i coniugi costituisce circostanza pacifica e conclamata: nessun elemento processuale, peraltro, consente di prospettare, almeno allo stato, una qualsivoglia realistica possibilità di ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale. Non sfugga, al riguardo, neppure il dato, oggettivamente significativo, dell'immediata adesione, da parte del convenuto, Controparte_1 alla domanda unilaterale di separazione
,
personale, ex adverso formulata.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, in conformità a quanto congiuntamente richiesto dalle parti, può essere senz'altro dichiarata.
Quanto, poi, alle condizioni, personali ed economiche, della separazione, merita senz'altro accoglimento la concorde richiesta di ratifica delle condizioni medesime, di cui alla convenzione transattiva, sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente, in data 24.04.2025. Si consideri, sul punto, il dato della conformità delle condizioni de quibus ai superiori e inderogabili interessi della prole minorenne, unitamente alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario civile, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, distinto dal n. 8562/2023 R.G., avente ad oggetto:
"Separazione giudiziale", introdotto con domanda proposta, in data
17.12.2023, da nata a [...], il Parte 1
03/06/1979, nei confronti di Controparte_1 nato a
POGGIARDO (LE), il 07/10/1977, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni, personali ed economiche, di cui alla convenzione transattiva, depositata dalle parti, in data 24.04.2025, e allegata alla presente sentenza;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 30 settembre 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Accordo di trasformazione di separazione giudiziale in consensuale
RG. 8562/2023-Gludice Dr. A. Carra
Udienza del 22.04.2025
Il Sig. RU VA nato il [...] a [...] e residente in [...]
(Le) alla Via Arciprete Lazzari n. 28 (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Sinisi ([...]) e Jessica Scrascia (C.F.
[...]), e la Sig.ra ER ES nata il [...] in [...] e residente a [...] (C.F. [...]) о rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Calcagnile (C.F. [...]); п од DICHIARANO
di voler trasformare la separazione giudiziale di cui al R.G. n° 8562/2023, in separazione consensuale così determinandola:
1. I coniugi potranno vivere separatamente con reciproco rispetto, fissando la propria residenza ove riterranno opportuno e con obbligo di comunicazione solo ai fini dell'adempimento dei doveri inerenti ai figli minori AR GR e IA;
2. La casa coniugale, sita in Nociglia (Le) alla Via Arciprete Lazzari n.28, è assegnata alla sig.ra ER (per altro di sua proprietà esclusiva) che ivi continuerà a vivere con i figli minori AR GR e IA;
mentre il sig. RU VA lascerà la casa coniugale e si trasferirà ove riterrà più opportuno, trasferendo altrove anche la propria residenza anagrafica, portando via i suoi effetti personali oltre alla attrezzatura da sub e un casco jet di colore nero;
3. I coniugi reciprocamente concordano che essi potranno vivere separatamente già dal deposito del presente accordo.
4. I figli minori AR GR e IA sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
il sig. RU VA potrà incontrare i figli liberamente secondo la loro libera determinazione, tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, in ragione del fatto che AR GR compirà
a l
G
i 18 anni a settembre 2024 e IA i 16 anni ad agosto 2024.
5. Solo indicativamente si specifica che il padre potrà prendere e tenere con sé i figli minori due giorni a settimana - indicativamente il lunedì e venerdì-dalle ore 16.00
alle ore 21.00 ed un week-end a settimane alterne dal sabato alle ore 16.00 sino alla domenica alle ore 21.00. Festività Natalizie e Pasquali in via alternata con l'uno o l'altro dei genitori. Durante il periodo estivo i ragazzi potranno trascorrere con il padre un periodo di quindici giomi da concordare con la madre e tenuto conto della volontà degli stessi. Il tutto facendo salva la possibilità di accordare orari e giorni differenti in considerazione degli impegni dei minori e dei genitori;
6. Il sig. RU VA corrisponderà alla sig.ra ER ES, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di €.500,00 (euro
250,00 cadaumo) entro il giomo 5 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie - ivi incluse le spese sostenute per il mantenimento e le cure dell'animale di affezione dei figli - come da Protocollo in vigore presso codesto On.le Tribunale.
7. L'Assegno Unico Universale sarà percepito interamente dalla sig.ra ER. A tal proposito il sig. RU si impegna a collaborare per ogni incombente a ciò necessario;
8. Entrambe le parti concordano che il sig. RU corrisponderà alla sig.ra ER,
a titolo di corresponsione di assegno separativo nella forma dell'una tantum, la somma complessiva di €.5.000,00 già corrisposta al momento della sottoscrizione del presente atto;
9. Con il presente atto, entrambe le parti si impegnano a trasferire, in assenza di qualsivoglia corrispettivo, ai figli, AR GR e IA, al momento del raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, per il tramite di un successivo atto pubblico notarile, le cui spese saranno interamente a carico del sig. RU, la nuda proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale, con riserva di usufrutto vita natural durante in favore della sig.ra ER ES. Le parti puntualizzano la circostanza che l'atto traslativo, di cui sopra, che vedrà, per l'appunto, come diretti ed esclusivi beneficiari, i già menzionati figli AR GR
e IA, va considerato e trattato, tanto ai fini civilistici quanto a quelli fiscali, quale atto funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché il medesimo trasferimento, unitamente alla coeva costituzione di un diritto reale di usufrutto, generale e vitalizio, sul medesimo immobile in favore della consorte separanda, viene oggi previsto e concordato nel più ampio contesto della complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separandi.
10. Il sig. RU rinuncerà al proprio diritto di credito inerente la casa coniugale, a tutte le ulteriori somme richieste con la lettera raccomandata ar. del 13.05.2024 depositata nel fascicolo telematico del giudizio di separazione, nonché a ogni altra somma per qualsiasi titolo, causa o ragione derivante dal rapporto matrimoniale o per altra causa ragione o titolo diverso, nonché alla ripetizione di ogni eventuale somma dallo stesso vantata anche se qui
2 non esattamente individuata.
11. Il sig. VA si impegna a corrispondere il 50% delle somme dovute a IC spa o ai suoi aventi causa per il mutuo contratto con detta banca (stipulato con atto
Rep. 6816; Race. 5030, notaio Perrone). In particolare, il sig. RU corrisponderà mensilmente il 50% della rata mensile di cui al piano di ammortamento del predetto mutuo versando la sua quota direttamente al predetto istituto di credito, rinunciando al rimborso di detta quota da parte della sig. ER
ES o dei suoi aventi causa. In caso di mancato versamento anche in relazione ad una sola rata, la sig.ra ER ES sarà libera di agire nei confronti del sig.
RU per il recupero della quota non versata.
12. Analogamente la sig.ra ER rinuncia alla richiesta di qualsiasi forma di risarcimento nei confronti del sig. RU a qualsiasi titolo e/o ragione formulata nel ricorso introduttivo.
13. Entrambe le parti, inoltre, rinunciano alle rispettive domande di addebito formulate nei propri scritti difensivi.
14. Con la sottoscrizione del presente atto RU VA e ER ES dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro tutti i propri rapporti economici e patrimoniali, nessuno escluso o eccettuato, e pertanto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo e/o ragione, anche se diversi dal rapporto di coniugio.
15. I coniugi si rilasceranno reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
16. Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti e i rispettivi difensori, sottoscrivendo l'accordo anche per autentica delle firme delle parti, dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 13 della Legge Professionale.
Maglie, li 22.04.2025
ES RI ER ES RU VA
Le firme sono autentiche
Avv. Francesco Calcagnile AwStefano Sinisi
Приоди Avv. Jessica Scrascia leve
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 8562, del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2023, avente ad oggetto "Separazione giudiziale", promossa da:
nata a [...], il [...], con l'avv.to Parte 1
IL AN
-RICORRENTE-
nei confronti di
"nato a [...], il [...], con Controparte 1
gli avv.ti SINISI STEFANO e SCRASCIA JESSICA
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del
22 aprile 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
NOCIGLIA (LE), il 19.05.2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di NOCIGLIA (LE), al n. 3, P. II, Serie A, anno
2004). "il 14.09.2006, e CP 2 ,il Dall'unione coniugale sono nati Persona 1
26.08.2008.
Con ricorso depositato il 17.12.2023, parte ricorrente chiedeva: i) dichiararsi la separazione con addebito al marito;
ii) disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso la madre e contestuale regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, secondo un calendario ivi indicato;
iii) assegnarsi, ad essa ricorrente, la casa coniugale e porsi a carico del marito il versamento, in suo favore, degli importi mensili, rispettivamente, di euro 300,00, a titolo di mantenimento per il coniuge, e di euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore, oltre all'80% delle spese straordinarie;
iv) condannarsi il resistente al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 70.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, causato dalla condotta tenuta dal coniuge in costanza di matrimonio;
v) il tutto con vittoria delle spese di lite.
Narrava che: ella non svolgeva attività lavorativa;
il marito svolgeva l'attività lavorativa di poliziotto, con un reddito mensile, di circa euro 2.000/2.500,00; il marito aveva instaurato delle relazioni extraconiugali con altre donne;
in ragione di ciò, erano stati lesi la sua dignità e il suo onore;
inoltre, la scoperta di tali tradimenti, così come questi ultimi erano stati perpetrati dal marito, le aveva provocato dei danni alla salute;
in costanza di matrimonio, ella si era dedicata alla cura della famiglia.
Si costituiva il resistente, il quale, a sua volta, chiedeva: i) disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto-dovere di visita, secondo il calendario indicato dalla ricorrente;
ii) porsi, a suo carico, la corresponsione, alla ricorrente, dell'importo mensile di euro 150,00, a titolo di mantenimento per il coniuge, nonché dell'importo di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
iii) disporsi la percezione, in capo della ricorrente, dell'Assegno Unico e Universale per i minori, nella misura del 100%; v) il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Deduceva che: la crisi matrimoniale era riconducibile all'atteggiamento di indebita ingerenza, che era stato tenuto, nel corso del tempo, dalla famiglia di origine della ricorrente;
nella coppia coniugale sussisteva, in ogni caso, sin dall'inizio, una profonda crisi, sicché, nei fatti, non si era mai costituita un'autentica comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
invero, tra i coniugi, non vi era neppure intimità; egli sosteneva una serie di esborsi mensili;
le pretese risarcitorie, così come avanzate dalla ricorrente, inerenti ai danni dalla stessa asseritamente subiti, erano prive di fondamento.
All'udienza del 12.09.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, chiedendo, concordemente, dichiararsi la separazione personale, alle condizioni di cui all'accordo datato 23.07.2024
e depositato dalle parti, rispettivamente, in data 26.07.2024 e 25.07.2024.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Con provvedimento depositato in data 11.10.2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, al fine di sottoporre al contradditorio delle parti la questione afferente alla eventuale invalidità della clausola sub 8) di cui all'accordo congiunto sopraindicato.
All'udienza del 22.04.2025, le parti, unitamente ai rispettivi procuratori, precisavano quanto segue: "I procuratori rappresentano di aver già correttamente modificato la convenzione separativa, al punto 8, in ossequio alle indicazioni fornite alle parti, per tramite del provvedimento interlocutorio dell'11 ottobre 2024. Sennonché, gli stessi procurati, avendo rilevato delle lievi anomalie nella formulazione della clausola n. 9, rappresentano, all'esito di una interlocuzione sul punto, la concorde volontà delle stesse parti di riformulare anche la ridetta clausola nei seguenti termini: "Con il presente atto, entrambe le parti si impegnano a trasferire, in assenza di qualsivoglia corrispettivo, ai figli, Persona_1 e CP 2 , al momento del raggiungimento della maggiore età di quest'ultimi, per il tramite di un successivo atto pubblico notarile, le cui spese saranno interamente a carico del sig. CP_1 la nuda proprietà dell'immobile, già adibito a casa coniugale, con riserva di usufrutto vita natural durante, in favore della Sig.ra Parte 1 Le parti puntualizzano la circostanza che
.
l'atto traslativo, di cui sopra, che vedrà, per l'appunto, come diretti ed esclusivi beneficiari, i già menzionati figli, Persona 1 e CP 2 va و
considerato e trattato, tanto ai fini civilistici, quanto a quelli fiscali, quale atto funzionale e indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché il medesimo trasferimento, unitamente alla coeva costituzione di un diritto reale di usufrutto, generale e vitalizio, sul medesimo immobile, in favore della consorte separanda, viene oggi previsto e concordato, nel più ampio contesto della complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separandi". Tale essendo il nuovo tenore testuale che verrà impresso alla clausola n.9, gli stessi procuratori si impegnano a depositare, entro e non oltre gg. 3, a decorrere da oggi, una nuova convenzione separativa, dal testo definitivo, che contenga, per l'appunto, insieme a tutte le altre clausole immodificate, anche la clausola n. 8, come già modificata congiuntamente nelle more della odierna udienza, nonché la clausola n. 9,
che recherà, per l'appunto, la nuova formulazione, come oggi concordata e riprodotta a verbale".
Alla medesima udienza i procuratori delle parti, previa autorizzazione del giudicante, precisavano le conclusioni chiedendo concordemente dichiararsi la separazione personale dei coniugi "alle condizioni di cui al testo definitivo della convenzione separativa, dal contenuto già integralmente concordato, che verrà opportunamente depositato telematicamente".
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
In data 24.04.2025, il procuratore di parte resistente depositava copia della convenzione separativa, sottoscritta dalle parti, datata 22.04.2025.
Tanto premesso, si osserva quanto segue, relativamente al profilo della fondatezza della domanda costitutiva di declaratoria della separazione personale dei coniugi.
L'intollerabilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale fra i coniugi costituisce circostanza pacifica e conclamata: nessun elemento processuale, peraltro, consente di prospettare, almeno allo stato, una qualsivoglia realistica possibilità di ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale. Non sfugga, al riguardo, neppure il dato, oggettivamente significativo, dell'immediata adesione, da parte del convenuto, Controparte_1 alla domanda unilaterale di separazione
,
personale, ex adverso formulata.
La separazione personale dei coniugi, pertanto, in conformità a quanto congiuntamente richiesto dalle parti, può essere senz'altro dichiarata.
Quanto, poi, alle condizioni, personali ed economiche, della separazione, merita senz'altro accoglimento la concorde richiesta di ratifica delle condizioni medesime, di cui alla convenzione transattiva, sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente, in data 24.04.2025. Si consideri, sul punto, il dato della conformità delle condizioni de quibus ai superiori e inderogabili interessi della prole minorenne, unitamente alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario civile, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, distinto dal n. 8562/2023 R.G., avente ad oggetto:
"Separazione giudiziale", introdotto con domanda proposta, in data
17.12.2023, da nata a [...], il Parte 1
03/06/1979, nei confronti di Controparte_1 nato a
POGGIARDO (LE), il 07/10/1977, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni, personali ed economiche, di cui alla convenzione transattiva, depositata dalle parti, in data 24.04.2025, e allegata alla presente sentenza;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 30 settembre 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Accordo di trasformazione di separazione giudiziale in consensuale
RG. 8562/2023-Gludice Dr. A. Carra
Udienza del 22.04.2025
Il Sig. RU VA nato il [...] a [...] e residente in [...]
(Le) alla Via Arciprete Lazzari n. 28 (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Sinisi ([...]) e Jessica Scrascia (C.F.
[...]), e la Sig.ra ER ES nata il [...] in [...] e residente a [...] (C.F. [...]) о rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Calcagnile (C.F. [...]); п од DICHIARANO
di voler trasformare la separazione giudiziale di cui al R.G. n° 8562/2023, in separazione consensuale così determinandola:
1. I coniugi potranno vivere separatamente con reciproco rispetto, fissando la propria residenza ove riterranno opportuno e con obbligo di comunicazione solo ai fini dell'adempimento dei doveri inerenti ai figli minori AR GR e IA;
2. La casa coniugale, sita in Nociglia (Le) alla Via Arciprete Lazzari n.28, è assegnata alla sig.ra ER (per altro di sua proprietà esclusiva) che ivi continuerà a vivere con i figli minori AR GR e IA;
mentre il sig. RU VA lascerà la casa coniugale e si trasferirà ove riterrà più opportuno, trasferendo altrove anche la propria residenza anagrafica, portando via i suoi effetti personali oltre alla attrezzatura da sub e un casco jet di colore nero;
3. I coniugi reciprocamente concordano che essi potranno vivere separatamente già dal deposito del presente accordo.
4. I figli minori AR GR e IA sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
il sig. RU VA potrà incontrare i figli liberamente secondo la loro libera determinazione, tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, in ragione del fatto che AR GR compirà
a l
G
i 18 anni a settembre 2024 e IA i 16 anni ad agosto 2024.
5. Solo indicativamente si specifica che il padre potrà prendere e tenere con sé i figli minori due giorni a settimana - indicativamente il lunedì e venerdì-dalle ore 16.00
alle ore 21.00 ed un week-end a settimane alterne dal sabato alle ore 16.00 sino alla domenica alle ore 21.00. Festività Natalizie e Pasquali in via alternata con l'uno o l'altro dei genitori. Durante il periodo estivo i ragazzi potranno trascorrere con il padre un periodo di quindici giomi da concordare con la madre e tenuto conto della volontà degli stessi. Il tutto facendo salva la possibilità di accordare orari e giorni differenti in considerazione degli impegni dei minori e dei genitori;
6. Il sig. RU VA corrisponderà alla sig.ra ER ES, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile di €.500,00 (euro
250,00 cadaumo) entro il giomo 5 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie - ivi incluse le spese sostenute per il mantenimento e le cure dell'animale di affezione dei figli - come da Protocollo in vigore presso codesto On.le Tribunale.
7. L'Assegno Unico Universale sarà percepito interamente dalla sig.ra ER. A tal proposito il sig. RU si impegna a collaborare per ogni incombente a ciò necessario;
8. Entrambe le parti concordano che il sig. RU corrisponderà alla sig.ra ER,
a titolo di corresponsione di assegno separativo nella forma dell'una tantum, la somma complessiva di €.5.000,00 già corrisposta al momento della sottoscrizione del presente atto;
9. Con il presente atto, entrambe le parti si impegnano a trasferire, in assenza di qualsivoglia corrispettivo, ai figli, AR GR e IA, al momento del raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, per il tramite di un successivo atto pubblico notarile, le cui spese saranno interamente a carico del sig. RU, la nuda proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale, con riserva di usufrutto vita natural durante in favore della sig.ra ER ES. Le parti puntualizzano la circostanza che l'atto traslativo, di cui sopra, che vedrà, per l'appunto, come diretti ed esclusivi beneficiari, i già menzionati figli AR GR
e IA, va considerato e trattato, tanto ai fini civilistici quanto a quelli fiscali, quale atto funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché il medesimo trasferimento, unitamente alla coeva costituzione di un diritto reale di usufrutto, generale e vitalizio, sul medesimo immobile in favore della consorte separanda, viene oggi previsto e concordato nel più ampio contesto della complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separandi.
10. Il sig. RU rinuncerà al proprio diritto di credito inerente la casa coniugale, a tutte le ulteriori somme richieste con la lettera raccomandata ar. del 13.05.2024 depositata nel fascicolo telematico del giudizio di separazione, nonché a ogni altra somma per qualsiasi titolo, causa o ragione derivante dal rapporto matrimoniale o per altra causa ragione o titolo diverso, nonché alla ripetizione di ogni eventuale somma dallo stesso vantata anche se qui
2 non esattamente individuata.
11. Il sig. VA si impegna a corrispondere il 50% delle somme dovute a IC spa o ai suoi aventi causa per il mutuo contratto con detta banca (stipulato con atto
Rep. 6816; Race. 5030, notaio Perrone). In particolare, il sig. RU corrisponderà mensilmente il 50% della rata mensile di cui al piano di ammortamento del predetto mutuo versando la sua quota direttamente al predetto istituto di credito, rinunciando al rimborso di detta quota da parte della sig. ER
ES o dei suoi aventi causa. In caso di mancato versamento anche in relazione ad una sola rata, la sig.ra ER ES sarà libera di agire nei confronti del sig.
RU per il recupero della quota non versata.
12. Analogamente la sig.ra ER rinuncia alla richiesta di qualsiasi forma di risarcimento nei confronti del sig. RU a qualsiasi titolo e/o ragione formulata nel ricorso introduttivo.
13. Entrambe le parti, inoltre, rinunciano alle rispettive domande di addebito formulate nei propri scritti difensivi.
14. Con la sottoscrizione del presente atto RU VA e ER ES dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver regolato tra loro tutti i propri rapporti economici e patrimoniali, nessuno escluso o eccettuato, e pertanto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo e/o ragione, anche se diversi dal rapporto di coniugio.
15. I coniugi si rilasceranno reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
16. Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti e i rispettivi difensori, sottoscrivendo l'accordo anche per autentica delle firme delle parti, dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 13 della Legge Professionale.
Maglie, li 22.04.2025
ES RI ER ES RU VA
Le firme sono autentiche
Avv. Francesco Calcagnile AwStefano Sinisi
Приоди Avv. Jessica Scrascia leve