Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1898.
(Aggravamento del rischio).
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio piu' elevato.
L'assicuratore puo' recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento e' tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio e' tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui e' comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta e' ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
(Aggravamento del rischio).
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio piu' elevato.
L'assicuratore puo' recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento e' tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio e' tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui e' comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta e' ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Commentari • 53
- 1. Aggravamento del rischio e rifiuto dell’indennizzo: quando l’assicurazione può non pagareRedazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 24 settembre 2026 · 256.069
[…] Il rifiuto dell'assicurazione, però, non può derivare dalla semplice constatazione che qualcosa sia cambiato rispetto al momento della stipula. L'art. 1898 c.c. attribuisce rilevanza ai mutamenti che aggravano il rischio in misura tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe prestato il proprio consenso oppure avrebbe richiesto un premio più elevato. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2030Provvedimento: […] notificata in data 28.10.2024, nell'eventualità respingere sempre ogni domanda dell'appellante per assenza di operatività della polizza n. 407475888 ai sensi dell'art. 1898 c.c. e art. 5 delle CGA (aggravamento del rischio mai comunicato e scoperto , […] inoltre, di non essere stata a conoscenza di una situazione di sublocazione di una porzione dei locali utilizzati in modo “promiscuo” con la società IR LD precisando che ex art. 1898 c.c. non venivano accettati rischi diversi da quelli in polizza. […] Pertanto, il Giudice di prime cure ha applicato quanto previsto all'art. 1898 comma V c.c. e quanto previsto all'art. 5 delle CGA del contratto assicurativo in tema di aggravamento del rischio.Leggi di più...
- assicurazione contro i danni·
- art. 1898 c.c.·
- obbligo di comunicazione·
- esagerazione dolosa del danno·
- contributo unificato·
- decadenza dal diritto di recesso·
- inoperatività polizza·
- art. 96 c.p.c.·
- spese di lite·
- aggravamento del rischio