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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.752 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
con sede in Nicosia, C.da Parte_1
Albereto, s.n.c, ( P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Panatteri, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata in Nicosia, via Chiasso Luigi La Via n. 3.
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, nei cui uffici in
Caltanissetta, Via Libertà 174 è domiciliato.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLA SOLA PARTE ATTRICE: come precisate all'udienza del 24 luglio 2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito di pronuncia declinatoria di giurisdizione del Tar Catania n. 505 del 17 giugno 2019, l' Parte_1
conveniva l' chiedendo “”previo Controparte_2
annullamento e/o disapplicazione dell'atto amministrativo contestato ed
impugnato: -accertare e dichiarare il diritto della Parte_1
a vedersi riconosciuto l'importo di cui al contributo oggi revocato, salvo
[...]
la maggiore o minore somma stabilita del Giudice, e per l'effetto, condannare -
l'Assessorato Regionale delle Attività produttive della Regione Siciliana, in
persona del Legale rappresentante p.t., al riconoscimento delle somme già
erogate in favore della Società attrice. Con vittoria di spese e compensi della
presente procedura.””.
In particolare, lamentava:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, L. n.
241/1990, e successive modificazione ed integrazioni, e dell'art. 8, L.r. Sicilia n.
10/1991; 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies, 21-octies e nonies, l. 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. Eccesso di potere per violazione del principio di affidamento del privato nei rapporti con la
P.A. Violazione dell'art. 97, Costituzione. Difetto di istruttoria e di motivazione;
3. Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione.
Violazione dell'art. 3, del D.D.G. dipartimento Regionale Finanze e Credito, n. 3 dell'1.2.2010, in combinato disposto con l'art. 9, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
123.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava CP_1
la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
Conclusasi la fase istruttoria sulla base della documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive e repliche.
La domanda non merita accoglimento.
Le doglianze attoree, invero, sono destituite di qualsiasi fondamento.
2 Preliminarmente, va ribadito che la regola sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, statuita in via generale dalla norma di cui all'art. 4 della Legge sul contenzioso amministrativo (L. n. 2248 del 1865), così come risultante dall'interpretazione della giurisdizione ordinaria e amministrativa,
stabilisce che “in tema di concessione di contributi e finanziamenti pubblici, una
volta che sia stato emesso il provvedimento concessivo del contributo, la fase di
verifica e controllo dell'adempimento degli obblighi del beneficiario - imposti per
legge o dall'atto concessorio - attiene all'esecuzione del rapporto;
pertanto, le
controversie aventi ad oggetto il provvedimento dell'Amministrazione che trovi
fondamento non già su un vizio di legittimità di quello concessorio o per
contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del
beneficiario, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché
l'interesse alla conservazione del contributo ha assunto la consistenza di diritto soggettivo” (tra le altre T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 03.4.2012, n. 674; T.A.R.
Basilicata Potenza Sez. I, 19.01.2010, n. 12).
Più precisamente, come di recente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, “la controversia sulla legittimità della revoca del
finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze
del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio
dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa "an", "quid" e "quomodo" dell'erogazione” (Cass. civ. Sez. Unite, Ordinanza, 17.02.2016, n. 3057).
Alla luce di tale criterio generale, dunque, il giudice ordinario adito dal privato che ha ottenuto la concessione del finanziamento è chiamato a compiere la verifica della corrispondenza tra quanto posto in essere dal privato beneficiario del finanziamento in forza dell'atto amministrativo di concessione e le specifiche prescrizioni contenute nel medesimo atto, lex specialis del rapporto tra privato e p.a.
3 Passando al caso che ci occupa è pacifico tra le parti che con D.D.G. n.5188/1 del
24 novembre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 6 febbraio 2012, la
[...]
è stata ammessa ai benefici previsti dalla Parte_2
L.R. n.11/2009 “Credito d'imposta per nuovi investimenti per la crescita dimensionale delle imprese” per un contributo pari ad € 190.000,00 da erogarsi nella forma del credito d'imposta, e cioè a fronte di un investimento prospettato pari ad € 475.000,00, come si evince dalla perizia giurata redatta dal Rag. CP_3
versata agli atti;
che la stessa società, relativamente al beneficio di cui in parola, aveva effettuato compensazioni d'imposta per un totale di € 38.143,00; che con nota n. 53274 del 21 ottobre 2016 l'Amministrazione invitava la a Parte_1
trasmettere le fatture ed i bonifici relativi all'investimento effettuato;
che la società provvedeva a trasmettere la chiesta documentazione per il minor importo di spesa effettivamente sostenuto, ben al di sotto dell'investimento autorizzato (€
90.720,00 anziché € 475.000,00) ; che la predetta documentazione non risultava sufficiente a dimostrare la realizzazione dell'investimento prospettato,
determinando la revoca del beneficio già concesso.
Orbene giova, innanzitutto, osservare come, in materia di sovvenzioni pubbliche,
l'attività, successiva al provvedimento attributivo del beneficio, con la quale la
P.A. effettui un controllo sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'aiuto ed, all'esito, adotti provvedimenti variamente definiti (revoca,
decadenza, risoluzione), non è attività discrezionale, ma vincolata, non trattandosi di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come nel momento in cui si stabilisce se concedere o no il finanziamento), bensì di valutare se siano stati rispettati gli obblighi presi o imposti (cfr. Cons. St., Sez. V,
23.1.2006, n. 202; TAR Sicilia, Palermo 17.1.2006) di tal che, mentre, da un lato,
la posizione giuridica soggettiva relativa alla conservazione del contributo ha consistenza di diritto soggettivo (e non di interesse legittimo), dall'altro,
l'Amministrazione è tenuta ad accertare esclusivamente la sussistenza (o la permanenza) dei presupposti di legge, senza che, una volta accertatane
4 l'insussistenza, possa residuare alcun margine di discrezionalità in merito alla decadenza.
Con più specifico riguardo al caso di specie, occorre evidenziare come, in base al comma otto dell'art. 7 della L.R. 11/09 “qualora gli investimenti pianificati ed esposti nell'istanza, ai sensi del comma 7, non risultano effettuati entro i due anni successivi a quello di accoglimento, l'impresa beneficiaria decade dall'intera agevolazione””.
Rebus sic stantibus, la realizzazione soltanto parziale da parte dell' Parte_1
dell'investimento ammesso al beneficio, quali che ne siano le ragioni,
configurando un inadempimento agli obblighi che conseguono dalla sopradetta previsione normativa, rendono legittima la revoca operata dall'Amministrazione
convenuta.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda attorea;
-compensa le spese.
Così deciso in Caltanissetta in data 10 gennaio 2025
Il Giudice
Elvira Gambino
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