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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3046 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. elettivamente domiciliata in CAGLIARI, presso lo studio dell'avv. C.F._1
FRANCESCA MARIA PISANO, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 Il minore figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà
genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
3) L'abitazione sita in Sarroch, via Al Mare n. 16, di proprietà esclusiva del signor , adibita CP_1
a residenza familiare, verrà assegnata alla signora nella quale vi dimorerà con il Parte_1
minore figlio, con anche, parte del giardino dove è stato installato un gazebo, mentre, il signor CP_1
continuerà ad abitare in un appartamento al primo piano, sempre nello stesso stabile, con
[...]
ingresso indipendente, con parte del giardino esclusivo e con la parte adibita a lavanderia in comune.
4) Il resistente potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e potrà Per_1
tenerlo con sé per 2 pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì e a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera. Nel caso in cui ci fossero problemi con i turni di lavoro, il padre potrà recuperare il fine settimana con quello successivo. Nel periodo estivo, il signor potrà trascorrere con CP_1
il figlio 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, ad anni alterni, impegnandosi a concordare con la madre i periodi prescelti entro il mese di giugno d'ogni anno. Durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, la vigilia del 24 o la giornata del 25 dicembre, oltre la vigilia del 31 e la giornata del 1 gennaio;
durante le vacanze pasquali, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Per le festività previste secondo calendario così
come gli altri giorni di sospensione dell'attività didattica ovvero le giornate del compleanno del minore o anche quelle dei rispettivi genitori, saranno godute alternativamente dai genitori e concordati in base alle esigenze ed al calendario. Inoltre, il padre, ove la madre sia impegnata, si dovrà rendere disponibile a condurre il minore alle attività scolastiche, sportive e/o mediche.
5) Porre a carico del signor un assegno mensile di € 300,00 a titolo di concorso al CP_1
mantenimento del figlio , da corrispondere al domicilio della moglie separata, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici Istat, oltre, al versamento dell'assegno unico al 100% e a partecipare in ragione del 50% alle spese straordinarie necessarie per l'istruzione del minore e per la sua salute così come disciplinate dalle linee guida deliberate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 29/11/2017 che si richiamano:
1. Spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori
sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla
preparazioni di concorsi (acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
viaggi di
istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitter laddove l'esigenza
nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio
e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue
straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi
di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino,
moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo
svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e
sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture
pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di
psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
6. A definizione dei rapporti economici, il signor continuerà a pagare le utenze domestiche CP_1
dell'immobile assegnato alla signora, considerato che è presente un solo contatore dell'energia elettrica e dell'acqua per tutto lo stabile.
Inoltre, si impegnerà a pagare le rate mensili della finanziaria richiesta per l'acquisto dell'autovettura utilizzata prevalentemente dalla signora per le esigenze del minore, mentre, il signor Parte_1
continuerà ad utilizzare la moto. CP_1
7) Perdipiù, considerate le somme anticipate dalla signora per la ristrutturazione di Parte_1
una parte dell'immobile e per l'acquisto dell'arredamento, si conviene che la signora, se dovesse ritenerlo necessario e/o quando si recherà dalla madre a Santo Domingo, potrà affittare l'immobile alla stessa assegnato, trattenendo tutto il ricavato.
8) Le parti, inoltre, dovranno prestare il reciproco consenso al rilascio del documento di identità e al rinnovo del passaporto, impegnandosi sin d'ora a recarsi negli appositi uffici per l'eventuale sottoscrizione, ove necessario, su semplice richiesta verbale dell'altro coniuge.
9) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/05/2024, premesso Parte_1
di avere contratto matrimonio con il 30/08/2013, e che dall'unione Controparte_1
coniugale è nato un figlio, , il 1/07/2015; che da tempo è venuta meno l'unione Per_1
sentimentale e affettiva fra i coniugi, e che il marito si è trasferito in un appartamento al primo piano dello stesso stabile in cui è ubicata la casa familiare;
che egli lavora presso la percependo una CP_2
retribuzione mensile pari a circa 1.800/2.000 euro, mentre essa ricorrente lavora solo poche ore alla settimana come addetta alle pulizie;
ciò premesso, la ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale fra i coniugi, e disposto l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa familiare in favore, disciplina del diritto di visita del padre, e previsione di un contributo in capo al convenuto di 300 euro mensili per il mantenimento del figlio,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto, nonostante la regolare chiamata in causa, non si è costituito ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia.
Sentita la ricorrente, con provvedimento in data 4/12/2024, il Giudice delegato, considerate le condizioni economiche delle parti, e in particolare, che la ricorrente percepisce l'assegno unico di
230 euro al mese e lavora occasionalmente come collaboratrice domestica non gravata da spese abitative, mentre il convenuto, secondo quanto affermato nel ricorso, lavora presso la e CP_2
percepisce uno stipendio mensile pari a circa 1.800/2.000 euro gravato dalla rata di 400 euro per un prestito contratto da entrambi i coniugi, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affidamento condiviso del minore, il suo collocamento prevalente presso la madre, assegnando a questa la casa familiare, regolamentando il diritto di visita del padre, e determinando l'assegno di euro 300,00 per il mantenimento del minore.
Con lo stesso provvedimento, senza ulteriore istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal disinteresse mostrato dal convenuto non comparso per il tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
La disciplina stabilita in via temporanea e urgente dal giudice delegato deve essere confermata.
Infatti, non sono emersi motivi per derogare all'ordinario regime dell'affidamento condiviso del minore, né per disattendere la richiesta della ricorrente di collocamento del minore presso di sé con la conseguente assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Considerate inoltre le condizioni economiche delle parti, come allegate, la valutazione del giudice delegato appare congrua ed equa anche rispetto ai tempi di permanenza del minore presso ciascuno. Il convenuto percepirebbe infatti uno stipendio mensile di circa 1.800/2.000 euro, gravato dalla rata mensile di 400 euro, mentre la ricorrente lavora solo occasionalmente come collaboratrice domestica e percepisce l'assegno unico di 230 euro al mese.
Le spese del giudizio, anche in ragione della natura della causa, devono essere compensate, non avendo il convenuto, rimasto contumace, contrastato in alcun modo le domande attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata il [...] in [...] e nato il
[...] Controparte_1
26/11/1976 in CAGLIARI (CA), mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1 parte I, anno 2013- Comune di Sarroch);
2) affida il minore nato il [...], a [...] i genitori, dai quali dovrà Persona_2
continuare a ricevere cura educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del minore, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione;
3) assegna a la casa coniugale, di proprietà Parte_1
esclusiva del convenuto, per continuare ad abitarvi con il figlio, secondo la ripartizione già di fatto operata dai coniugi;
4) dispone che il padre possa vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre,
e in ogni caso, per due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, nonché a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica sera;
5) dà atto che la madre ha espresso la volontà di consentire al padre, nel caso in cui ci fossero problemi con i turni di lavoro, di recuperare il fine settimana con quello successivo;
6) dispone che nel periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto impegnandosi a concordare con l'altro genitore i periodi prescelti entro il mese di giugno d'ogni anno. Durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, il minore trascorrerà con ciascun genitore la vigilia del 24 o la giornata del 25 dicembre, oltre alla vigilia del 31 e alla giornata del 1° gennaio;
durante le vacanze pasquali, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per le festività previste secondo calendario così
come gli altri giorni di sospensione dell'attività didattica ovvero le giornate del compleanno del minore o anche quelle dei rispettivi genitori, saranno godute alternativamente dai genitori e concordati in base alle esigenze ed al calendario;
7) pone in capo a l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 [...]
l'importo mensile di euro 300, a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
come per legge;
8) dispone che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti.
9) dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari in data 18/03/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti