Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1472
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Sentenza 15 aprile 2025

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Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dagli eredi di una paziente deceduta contro una casa di cura, chiedendo il risarcimento dei danni per negligente, imprudente e imperita condotta professionale dei sanitari. Gli attori lamentavano, in particolare, la nullità del consenso informato, la gestione inadeguata delle complicanze post-operatorie, l'imprudente dimissione della paziente e la tardiva instaurazione di terapie mirate, che avrebbero condotto alla lacerazione dell'aorta ascendente e al conseguente decesso. La casa di cura convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dei medici che avevano avuto in cura la paziente, al fine di essere manlevata in regresso, e il rigetto delle domande attoree. Si costituivano altresì i medici chiamati in causa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità delle domande per omessa mediazione e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree. Venivano altresì chiamate in causa diverse compagnie assicurative per la garanzia prestata ai medici.

Il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di improcedibilità per omessa mediazione, ritenendo che l'obbligo del tentativo di mediazione non si estendesse alla chiamata in causa del terzo. Accertava poi l'applicabilità alla fattispecie della disciplina del c.d. decreto Balduzzi, escludendo l'efficacia retroattiva della Legge Gelli-Bianco. La domanda attorea veniva accolta parzialmente. Il Giudice, sulla base della CTU medico-legale, riteneva non conformi a buona pratica medica la gestione delle complicanze sistemiche e loco-regionali, la precoce ed imprudente dimissione della paziente e la tardiva instaurazione della terapia antibiotica mirata, elementi che avevano contribuito alla complicanza vascolare e aumentato le probabilità di esito letale. Veniva altresì accertata la sussistenza di vizi formali nel modulo di consenso informato, ma la relativa domanda di risarcimento veniva rigettata per mancata prova che la paziente, se correttamente informata, avrebbe rifiutato l'intervento. Il Tribunale riconosceva il danno da perdita di chance di sopravvivenza, liquidato equitativamente, e il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, applicando le tabelle milanesi del 2024. La domanda di risarcimento del danno biologico terminale e morale veniva rigettata per incompatibilità logica e giuridica con il danno da perdita di chance. La domanda di rivalsa della casa di cura nei confronti dei medici veniva accolta parzialmente, nella misura del 50%, con ripartizione della responsabilità tra i medici e le rispettive compagnie assicurative. Le spese processuali venivano compensate in parte e poste a carico della convenuta per la restante parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1472
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 1472
    Data del deposito : 15 aprile 2025

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