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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 451/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. NN PI Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa LL NA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1327/25, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA (PI ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA GRIMALDI (cf
), ed elettivamente domiciliata in PIANO DI C.F._1
SORRENTO, VIA CAVONIELLO 2, presso lo studio del difensore
APPELLANTE CONTRO)
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti MASSIMO BIRARDI (cf ) e MONICA PORTACCIO C.F._3 ed elettivamente domiciliata in CASAMASSIMA, L.GO FIERA 4, presso lo studio dei difensori. APPELLATA
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO PECO (c.f. CP_2 P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' C.F._4
1 , presso l'avvocatura dell'ente APPELLATO
( cf ) rappresentato e difeso dall'avv. MARIA BUFFONI ( CP_3 P.IVA_3 cf ) ed elettivamente domiciliato in MILANO, VIA C.F._5
MAZZINI 7, presso l'avvocatura dell'ente APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
1 PER L'APPELLANTE: “ 1) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado atteso l'evidente vizio di extra petizione come argomentato nella parte narrativa del presente atto;
2) Nel merito, accogliere il presente appello avverso la sentenza n.1327/2025 pubbl. il 25/03/2025, emessa dal Tribunale di Milano – Sez. lavoro, Giud. Dott.ssa Capelli, a definizione della causa iscritta al R.G. Lav. n. 14565/2024, oggetto di correzione materiale come da provvedimento comunicato dalla Cancelleria il 02/04/2025 per tutti i motivi argomentati da intendersi quivi per riprodotti e trascritti con conseguenti pronunce in riforma come indicate nel presente atto, in particolare nella parte in cui il GL ha dichiarato non dovute le pretese di cui ai ruoli sottesi all'intimazione impugnata;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre 15%, CNA ed IVA, come per legge.”
PER ET EL: “1) In via principale, dichiarare l'inammissibilità totale e/o parziale dell'appello interposto dall' avverso la sentenza n. CP_4
1327/2025 del Tribunale di Milano;
2) in via gradata rigettare l'appello proposto da Parte_1
, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e
[...] comunque privo di interesse a seguito della sopravvenuta sentenza di questa Corte d'Appello n. 558/2025;
2) Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1327/2025;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
PER : “ Voglia la Corte d'appello giudicare secondo diritto sull'impugnazione CP_2 dell' e, nel caso in cui l'accolga, accogliere altresì Controparte_5 le conclusioni dell' in primo grado, in particolare: CP_2
a. in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
b. giudicare sul ricorso, da intendersi riferito a rapporto giuridico intercorrente esclusivamente tra parte ricorrente e;
Parte_1
c. in via istruttoria ordinare all' ai sensi dell'art. 213 c.p.c. di Parte_1 depositare in giudizio tutta la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento in contestazione e all'attività successivamente compiuta nei confronti e di parte ricorrente, ivi compresi gli atti interruttivi della prescrizione;
2 d. con compensazione di spese e onorari di causa quanto all' CP_2
In ogni caso accogliere l'impugnazione dell' nella Controparte_5
parte in cui chiede annullarsi la sentenza di primo grado per avere ritenuto non dovute le pretese dell' nonostante su dette pretese sia tuttora CP_2 pendente processo precedentemente incardinato”.
PER : “ confermare la sentenza Tribunale di Milano n. 1327/2025 in punto CP_3 compensazione delle spese di lite nei confronti di accertata la totale CP_3 estraneità di alle procedure di notifica delle cartelle esattoriali e degli atti CP_3 successivi,
- decidere sul resto secondo giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione spiegata da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
06820249049933002/000, relativa a n. 2 cartelle esattoriali per crediti di ed CP_2
la quale era stata notificata in data 5.12.2024. CP_3
A fondamento dell'opposizione la ricorrente aveva dedotto l'intervenuto annullamento dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento, siccome statuito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 4413/24 del 9.10.2024, fatta oggetto di impugnativa innanzi alla Corte d'Appello di Milano.
Delibando il giudizio, il primo giudice ha rilevato che l'intimazione di pagamento non era assistita da titolo esecutivo e che la stessa era stata notificata illegittimamente atteso che i ruoli - ovvero i titoli esecutivi di formazione amministrativa - erano stati precedentemente annullati e sospesi.
Ritenuta l'irritualità della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'appello avverso la sentenza n. 4413/24, il giudice ha respinto la domanda dell'opponente finalizzata alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione dell'omessa allegazione di specifici danni e, inoltre, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli enti convenuti.
Con ricorso depositato in data 1.5.2025, ha Parte_1 interposto appello avverso la decisione del Tribunale di Milano, lamentando, con il primo motivo di appello, la violazione dell'art. 112 c.p.c. ; a dire dell'appellante, il primo giudice non si era limitato ad invalidare l'intimazione di pagamento impugnata, ma aveva anche dichiarato non dovute le somme di cui ai titoli sottostanti, nonostante la relativa causa fosse sub judice, così profilandosi, in caso di accoglimento dell'appello, un possibile conflitto di giudicati.
3 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la carenza di interesse ad agire all'intimata. A dire dell'appellante, l'intervenuta caducazione dei titoli per effetto della sentenza n. 4413/24 impediva all'appellata la legittima impugnativa dei successivi atti di riscossione, atteso che l'atto presupposto era già venuto meno.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che l'appellata si sarebbe dovuta avvalere delle procedure amministrative di composizione introdotte dalla Legge n. 228/2012.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che al momento della formazione dell'intimazione non era a Parte_1 conoscenza dell'esito del giudizio definito con la sentenza n. 4413/2024 e che, inoltre, era irrilevante che già il giudice avesse sospeso i titoli.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'illegittimità della condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita l'appellata la quale, chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata, ha altresì appresentato che la Corte d'Appello di Milano, con la decisione n. 558/2025, pubblicata in data 30/06/2025, aveva respinto il gravame avverso la sentenza n. 4413/2024, sì che era venuto meno ogni potenziale conflitto di giudicati.
Si è costituito l' il quale ha aderito alle difese dell'appellata e si è altresì CP_3 costituito l' il quale ha, invece, aderito alle difese dell'appellante. CP_2
All'udienza del 25.9.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Ai fini della delibazione del giudizio il Collegio premette che con la sentenza n. 4413/2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 06820040376441618000 -relativa a crediti per € 23.036,00 – e n. CP_3
0682006002750456600, relativa a crediti;
conseguenzialmente, la predetta CP_2 sentenza n. 4413/2024 ha annullato l'intimazione di pagamento n. 06820239031378206000, oggetto di opposizione.
Il dispositivo di detta sentenza, come detto in narrativa, risulta essere stato letto in udienza in data 9.10.2024 e, pertanto, il dictum giudiziale deve intendersi conosciuto da alla medesima data. Parte_1
Rileva ancora il Collegio che con l'intimazione di pagamento qui opposta, la quale è stata notificata il successivo 5.12.2024, l'appellante ha nuovamente rivendicato il pagamento dei medesimi crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
4 06820040376441618000 e n. 0682006002750456600, crediti già dichiarati prescritti dal giudice della sentenza n. 4413/23.
Ciò posto, il Collegio osserva che nello speciale sistema di recupero coattivo dei crediti mediante ruoli esattoriali, la cartella di pagamento costituisce il titolo esecutivo che, indefettibilmente, sorregge l'intimazione di pagamento, sì che il suo venir meno, ovvero l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo, comporta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e di ogni eventuale atto di esecuzione.
Orbene, nel caso di specie, la pregressa declaratoria di estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento portate dall'intimazione impugnata- giusta la sentenza n. 4413/24 del 9.10.2024- comporta che al momento della sua notificazione (5.12.2024) l'intimazione impugnata -per i crediti soggetti alla competenza del Giudice del Lavoro- difettasse di un titolo esecutivo valido ed efficace a fondare l'intimazione medesima.
Le argomentazioni che precedono impongono, dunque, la declaratoria di illegittimità dell'intimazione impugnata, come in dispositivo, con la precisazione che, tuttavia, non sussistevano margini per il vaglio delle pretese creditorie di cui ai ruoli sottesi all'intimazione medesima, siccome già fatte oggetto di delibazione ad opera della sentenza n. 4413/24 del Tribunale di Milano, decisione confermata da questa Corte con la sentenza n. 558/25.
Infine, il Collegio rileva che sull'appellata non incombeva l'obbligo di avvalersi della procedura amministrativa di composizione ex L. 228/12 per l'opposizione all'intimazione, siccome detta procedura è prevista in via meramente alternativa all'opposizione giudiziale.
Alla luce delle motivazioni che precedono l'appello è meritevole di accoglimento nei limiti indicati.
All'esito del giudizio ed alla reciproca soccombenza delle parti consegue la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1327/25 del Tribunale di Milano, dichiara l'illegittimità dell'intimazione impugnata relativamente ai titoli soggetti alla competenza del Giudice del Lavoro.
Dichiara la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
Milano, 25.9.2025
LA GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
LL NA NN PI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. NN PI Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa LL NA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1327/25, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA (PI ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA GRIMALDI (cf
), ed elettivamente domiciliata in PIANO DI C.F._1
SORRENTO, VIA CAVONIELLO 2, presso lo studio del difensore
APPELLANTE CONTRO)
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti MASSIMO BIRARDI (cf ) e MONICA PORTACCIO C.F._3 ed elettivamente domiciliata in CASAMASSIMA, L.GO FIERA 4, presso lo studio dei difensori. APPELLATA
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO PECO (c.f. CP_2 P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' C.F._4
1 , presso l'avvocatura dell'ente APPELLATO
( cf ) rappresentato e difeso dall'avv. MARIA BUFFONI ( CP_3 P.IVA_3 cf ) ed elettivamente domiciliato in MILANO, VIA C.F._5
MAZZINI 7, presso l'avvocatura dell'ente APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
1 PER L'APPELLANTE: “ 1) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado atteso l'evidente vizio di extra petizione come argomentato nella parte narrativa del presente atto;
2) Nel merito, accogliere il presente appello avverso la sentenza n.1327/2025 pubbl. il 25/03/2025, emessa dal Tribunale di Milano – Sez. lavoro, Giud. Dott.ssa Capelli, a definizione della causa iscritta al R.G. Lav. n. 14565/2024, oggetto di correzione materiale come da provvedimento comunicato dalla Cancelleria il 02/04/2025 per tutti i motivi argomentati da intendersi quivi per riprodotti e trascritti con conseguenti pronunce in riforma come indicate nel presente atto, in particolare nella parte in cui il GL ha dichiarato non dovute le pretese di cui ai ruoli sottesi all'intimazione impugnata;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre 15%, CNA ed IVA, come per legge.”
PER ET EL: “1) In via principale, dichiarare l'inammissibilità totale e/o parziale dell'appello interposto dall' avverso la sentenza n. CP_4
1327/2025 del Tribunale di Milano;
2) in via gradata rigettare l'appello proposto da Parte_1
, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e
[...] comunque privo di interesse a seguito della sopravvenuta sentenza di questa Corte d'Appello n. 558/2025;
2) Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1327/2025;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
PER : “ Voglia la Corte d'appello giudicare secondo diritto sull'impugnazione CP_2 dell' e, nel caso in cui l'accolga, accogliere altresì Controparte_5 le conclusioni dell' in primo grado, in particolare: CP_2
a. in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
b. giudicare sul ricorso, da intendersi riferito a rapporto giuridico intercorrente esclusivamente tra parte ricorrente e;
Parte_1
c. in via istruttoria ordinare all' ai sensi dell'art. 213 c.p.c. di Parte_1 depositare in giudizio tutta la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento in contestazione e all'attività successivamente compiuta nei confronti e di parte ricorrente, ivi compresi gli atti interruttivi della prescrizione;
2 d. con compensazione di spese e onorari di causa quanto all' CP_2
In ogni caso accogliere l'impugnazione dell' nella Controparte_5
parte in cui chiede annullarsi la sentenza di primo grado per avere ritenuto non dovute le pretese dell' nonostante su dette pretese sia tuttora CP_2 pendente processo precedentemente incardinato”.
PER : “ confermare la sentenza Tribunale di Milano n. 1327/2025 in punto CP_3 compensazione delle spese di lite nei confronti di accertata la totale CP_3 estraneità di alle procedure di notifica delle cartelle esattoriali e degli atti CP_3 successivi,
- decidere sul resto secondo giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione spiegata da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
06820249049933002/000, relativa a n. 2 cartelle esattoriali per crediti di ed CP_2
la quale era stata notificata in data 5.12.2024. CP_3
A fondamento dell'opposizione la ricorrente aveva dedotto l'intervenuto annullamento dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento, siccome statuito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 4413/24 del 9.10.2024, fatta oggetto di impugnativa innanzi alla Corte d'Appello di Milano.
Delibando il giudizio, il primo giudice ha rilevato che l'intimazione di pagamento non era assistita da titolo esecutivo e che la stessa era stata notificata illegittimamente atteso che i ruoli - ovvero i titoli esecutivi di formazione amministrativa - erano stati precedentemente annullati e sospesi.
Ritenuta l'irritualità della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'appello avverso la sentenza n. 4413/24, il giudice ha respinto la domanda dell'opponente finalizzata alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione dell'omessa allegazione di specifici danni e, inoltre, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli enti convenuti.
Con ricorso depositato in data 1.5.2025, ha Parte_1 interposto appello avverso la decisione del Tribunale di Milano, lamentando, con il primo motivo di appello, la violazione dell'art. 112 c.p.c. ; a dire dell'appellante, il primo giudice non si era limitato ad invalidare l'intimazione di pagamento impugnata, ma aveva anche dichiarato non dovute le somme di cui ai titoli sottostanti, nonostante la relativa causa fosse sub judice, così profilandosi, in caso di accoglimento dell'appello, un possibile conflitto di giudicati.
3 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la carenza di interesse ad agire all'intimata. A dire dell'appellante, l'intervenuta caducazione dei titoli per effetto della sentenza n. 4413/24 impediva all'appellata la legittima impugnativa dei successivi atti di riscossione, atteso che l'atto presupposto era già venuto meno.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che l'appellata si sarebbe dovuta avvalere delle procedure amministrative di composizione introdotte dalla Legge n. 228/2012.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che al momento della formazione dell'intimazione non era a Parte_1 conoscenza dell'esito del giudizio definito con la sentenza n. 4413/2024 e che, inoltre, era irrilevante che già il giudice avesse sospeso i titoli.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'illegittimità della condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita l'appellata la quale, chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata, ha altresì appresentato che la Corte d'Appello di Milano, con la decisione n. 558/2025, pubblicata in data 30/06/2025, aveva respinto il gravame avverso la sentenza n. 4413/2024, sì che era venuto meno ogni potenziale conflitto di giudicati.
Si è costituito l' il quale ha aderito alle difese dell'appellata e si è altresì CP_3 costituito l' il quale ha, invece, aderito alle difese dell'appellante. CP_2
All'udienza del 25.9.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Ai fini della delibazione del giudizio il Collegio premette che con la sentenza n. 4413/2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 06820040376441618000 -relativa a crediti per € 23.036,00 – e n. CP_3
0682006002750456600, relativa a crediti;
conseguenzialmente, la predetta CP_2 sentenza n. 4413/2024 ha annullato l'intimazione di pagamento n. 06820239031378206000, oggetto di opposizione.
Il dispositivo di detta sentenza, come detto in narrativa, risulta essere stato letto in udienza in data 9.10.2024 e, pertanto, il dictum giudiziale deve intendersi conosciuto da alla medesima data. Parte_1
Rileva ancora il Collegio che con l'intimazione di pagamento qui opposta, la quale è stata notificata il successivo 5.12.2024, l'appellante ha nuovamente rivendicato il pagamento dei medesimi crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
4 06820040376441618000 e n. 0682006002750456600, crediti già dichiarati prescritti dal giudice della sentenza n. 4413/23.
Ciò posto, il Collegio osserva che nello speciale sistema di recupero coattivo dei crediti mediante ruoli esattoriali, la cartella di pagamento costituisce il titolo esecutivo che, indefettibilmente, sorregge l'intimazione di pagamento, sì che il suo venir meno, ovvero l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo, comporta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e di ogni eventuale atto di esecuzione.
Orbene, nel caso di specie, la pregressa declaratoria di estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento portate dall'intimazione impugnata- giusta la sentenza n. 4413/24 del 9.10.2024- comporta che al momento della sua notificazione (5.12.2024) l'intimazione impugnata -per i crediti soggetti alla competenza del Giudice del Lavoro- difettasse di un titolo esecutivo valido ed efficace a fondare l'intimazione medesima.
Le argomentazioni che precedono impongono, dunque, la declaratoria di illegittimità dell'intimazione impugnata, come in dispositivo, con la precisazione che, tuttavia, non sussistevano margini per il vaglio delle pretese creditorie di cui ai ruoli sottesi all'intimazione medesima, siccome già fatte oggetto di delibazione ad opera della sentenza n. 4413/24 del Tribunale di Milano, decisione confermata da questa Corte con la sentenza n. 558/25.
Infine, il Collegio rileva che sull'appellata non incombeva l'obbligo di avvalersi della procedura amministrativa di composizione ex L. 228/12 per l'opposizione all'intimazione, siccome detta procedura è prevista in via meramente alternativa all'opposizione giudiziale.
Alla luce delle motivazioni che precedono l'appello è meritevole di accoglimento nei limiti indicati.
All'esito del giudizio ed alla reciproca soccombenza delle parti consegue la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1327/25 del Tribunale di Milano, dichiara l'illegittimità dell'intimazione impugnata relativamente ai titoli soggetti alla competenza del Giudice del Lavoro.
Dichiara la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
Milano, 25.9.2025
LA GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
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