Articolo 1553 del Codice civile
Articolo 1552Articolo 1514
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19 aprile 1942
Art. 1553.

(Evizione).

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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