(Evizione).
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
[…] Anche nella permuta c'è il diritto per il permutante di ottenere il risarcimento del danno. L'articolo 1553 del codice civile tuttavia aggiunge che “Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno”. […]
Leggi di più…[…] Eccetto il caso di regole particolari che si collegano al tema dell'evizione (articolo 1553 Codice Civile), il permutante che ha subito l'evizione può scegliere se chiedere la restituzione della “res”, ovvero la cosa data o il valore della cosa evitta e di spese (articolo 1554 Codice Civile: salvo patto contrario, sono a carico di entrambi i contraenti, a differenza della vendita, in cui, sempre salvo patto contrario, sono a carico del compratore, ex articolo 1475 Codice Civile); inoltre, per la permuta sono richiamate, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita (articolo 1555 Codice Civile). […]
Leggi di più…Si tratta di un contratto traslativo, consensuale, a forma libera e a effetti reali. Si tratta, inoltre, di un contratto a carattere commutativo e sinallagmatico in cui il corrispettivo per il trasferimento del bene consiste in tutto o in parte da un altro bene. La peculiarità di tale contratto consiste in questo: le parti scambiano una cosa o un diritto contro altra cosa o altro diritto. Caratteri della permuta La permuta si distingue dalla vendita perché il bene non viene scambiato con il denaro, bensì con un altro bene o diritto. La permuta si distingue dalla vendita però anche per un altro aspetto. Con la permuta entrambe le parti acquistano immediatamente il bene o il diritto che è …
Leggi di più…Codice Civile - Tutti i codici - Guide di diritto civile CAPO III Della permuta Art. 1552. (Nozione). La permuta e' il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprieta' di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro. Art. 1553. (Evizione). Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Art. 1554. (Spese della permuta). Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. Art. 1555. (Applicabilita' delle norme sulla vendita). Le …
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