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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/11/2024, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel.
Dott. Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 181/2024 promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante Sig. con sede in Parte_1 Parte_2
Desio, Via Caduti di Nassiriya n. 27, P. IVA n. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele P.IVA_1
Giuseppe Tiberio (codice fiscale;
PEC: C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1
quest'ultimo in Milano, Via Larga n. 9 (comunicazioni a fax: 0286462470 e indirizzo PEC
. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Brescia, Via San Zeno n. 40, rappresentata e difese dall'Avv. Andrea Ingenito, del Foro di
Brescia, C.F. Pec: e elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata presso lo studio dello stesso in Brescia, Via Creta n. 31.
APPELLATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e difesa, a integrale riforma della sentenza n. 42846/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 11.12.2023
Nel merito:
- dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 242/2022, emesso dal Tribunale di Monza in data 31.01.2022
- rigettare ogni domanda di di condanna nei confronti di anche Controparte_1 Parte_1
parzialmente se del caso, in quanto infondata in fatto e/o in diritto, se del caso anche a mezzo compensazione con il controcredito di per i titoli indicati in atti nella misura (a seguito di Pt_1
riduzione) complessiva pari ad euro 47.014,31;
- per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere/restituire a la somma complessiva versata a seguito della concessione Parte_1
della provvisoria esecutorietà del decreto nel corso del giudizio di primo grado nonché le spese legali liquidate nella sentenza di primo grado (laddove corrisposte a ) Parte_3
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Con vittoria di onorari, diritti e spese legali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, C.p.A.
e IVA, di entrambi i gradi di giudizio”
Per “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in Controparte_1
narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via principale: respingere l'appello proposto, perché assolutamente infondato, per i motivi esposti in narrativa e condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado.
A tal proposito si reiterano le conclusioni rassegnate in primo grado:
In via principale, nel merito: contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, confermare la sentenza n. 2864/2023 del Tribunale di Monza e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 242/20222 - r.g. n.
10663/2021 reso dal medesimo Tribunale il 28.01.22, notificato a mezzo pec il 31.01.22, condannando al pagamento della somma ingiunta, comprensiva delle competenze ivi liquidate, con Parte_1
rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello, condannare l'appellante al pagamento in favore della della somma che CP_1
verrà provata nel corso del presente giudizio.
pagina 2 di 9 In via ulteriormente subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello, condannare l'opponente al pagamento della minor somma di € 22.185,49 pari alle ritenute a garanzia delle fatture nn. 20, 22, 23, 24 del 2020, nn. 6, 8, 12, 19, 20 e 21 del 2021, mai contestate e già pagate da Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari, per i motivi esposti in narrativa;
nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie proposte nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
Con ogni riserva”.
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
-Giudizio di primo grado
In data 31.01.2022 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 242/2022 dal Tribunale di Monza con il quale si ingiungeva all'odierna appellante (di qui in poi solo ”) il pagamento della Parte_1 Pt_1 somma di € 49.081,71 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, pretesa in pagamento Contr da (d'ora in poi solo a titolo di saldo per le prestazioni rese in regime di Controparte_1
subappalto, relative alle opere di ristrutturazione di un fabbricato ad uso commerciale di proprietà della società Tessilmare S.r.l. (committente).
Con atto di citazione in opposizione, chiedeva la revoca del provvedimento monitorio, Pt_1
Contr eccependo la mancanza di prova scritta del credito azionato, l'inadempimento di e la conseguente non debenza dell'importo ingiunto. Opponeva, inoltre, in compensazione, richiedendone il pagamento, la somma di €51.268,31 o quella diversa, di giustizia, a titolo di penali e di risarcimento del danno.
Contr si costituiva in giudizio, contestato le allegazioni e le domande avversarie, chiedendone il rigetto siccome inammissibili, oltreché, infondate in fatto e in diritto. Veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. e, all'esito dell'istruttoria meramente documentale, in data 06.12.2023, il Tribunale di Monza rigettava l'opposizione con la sentenza n. 2846/2023 pubblicata in data 11.12.2023.
Il primo giudice, dopo aver premesso che sulla base delle allegazioni, deduzioni e delle prove documentali fornite, nonché, tenuto conto del fatto che (ex art.115 c.p.c.), non aveva Parte_1
messo in dubbio che i lavori subappaltati fossero stati effettivamente eseguiti ed ultimati, riteneva sufficientemente provato il credito ingiunto, e di contro, assolutamente generici, tardivi e comunque non sufficientemente provati i lamentati inadempimenti (presenza di vizi e difetti nelle opere, ritardi) contestati da . Anche con riferimento alla domanda di risarcimento degli asseriti danni, Pt_1
pagina 3 di 9 riteneva che costi sostenuti e paventati dalla opponente risultassero, comunque, di parte e non inconfutabilmente certi e necessari per rispristinare le lamentate “difformità”.
Giudizio di appello
Con atto di citazione in appello notificato il 10.01.2024 impugnava la predetta pronuncia Pt_1
sulla base dei tre motivi di censura che saranno di seguito esaminati chiedendo, in riforma,
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Contr Si costituiva con comparsa del 16.05.2024 che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis, nel merito contestava in fatto e diritto le domande avversarie e chiedeva, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
All'udienza di prima comparizione del 06.06.24 le parti insistevano nelle rispettive istanze e domande tutte, in particolare l'appellante insisteva circa le proprie richieste istruttorie alle quali si opponeva l'appellata, ed il Consigliere istr. preso atto dell'impossibilità di una risoluzione bonaria della lite, su concorde istanza visto l'art. 352 c.p.c., fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione in data 31.10.24, assegnando alle parti i termini ivi previsti. Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la predetta udienza si svolgeva mediante trattazione scritta, la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Con il primo motivo intitolato:” Circa l'asserito credito di . Grave errata interpretazione e CP_1
applicazione del principio della prova e relativo onere in capo a , e grave erronea CP_1 valutazione della contestazione avanzata da Carenza di prova del credito richiesto da Pt_1 [...]
. Vizio di motivazione” l'appellante, sostiene che il Tribunale non abbia correttamente valutato CP_1
ed interpretato gli atti ed i fatti di causa perché, aveva espressamente contestato il presunto credito
Contr reclamato da in quanto, assolutamente generico, non chiarito, non precisato e non supportato da sufficiente prova documentale. Non può certo dirsi sufficiente per ADB la produzione del contratto e le fatture emesse (unilaterali e non condivise) sulla base di c.d. SAL che non sono stati sottoscritti, né in alcun modo vidimati o autorizzati. In ogni caso, spettava alla subappaltatrice dare la dimostrazione di aver effettivamente eseguito (integralmente e a regola d'arte) le prestazioni sottostanti le fatture azionate in via monitoria, onere della prova questo non assolto.
Con il secondo motivo intitolato:” Ancora circa l'asserito credito di . Grave omessa CP_1
verifica e valutazione circa le violazioni contrattuali di in materia di fatturazione e CP_1
“giustificazione” contrattuale dell'asserito credito. Vizio di omessa motivazione” lamenta Pt_1
pagina 4 di 9 l'integrale omessa valutazione e verifica, da parte del Giudice di primo grado, della contestazione che aveva sollevato circa il mancato adempimento di alle previsioni contrattuali riguardanti CP_1
l'emissione dei SAL e la relative fatture, avendo la subappaltatrice in alcuni casi emesso i SAL prima ancora di ricevere l'autorizzazione, ed in altri casi emesso le fatture senza nemmeno aver trasmesso i conteggi e la descrizione, anche quantitativa, delle lavorazioni asseritamente eseguite. Anche due delle fatture oggetto di causa (ovvero n. 24 e 25 del 30.06.2021 relativamente al SAL n. 10 e al SAL n.2 delle opere locale deposito) erano state emesse in violazione del contratto. L'appellata nulla precisava, chiariva e/o giustificava in relazione a tale asserito credito, che per ciò stesso non poteva essere
“confermato” con la sentenza.
Con il terzo motivo intitolato “Circa il controcredito di Carenza di motivazione circa Pt_1
l'asserita tardività delle contestazioni ex art. 1667 c.c.. Contraddittorietà circa la presunta mancata prova del controcredito per vizi e difetti. Prove non ammesse. Vizio e contraddittorietà di motivazione”
l'appellante denuncia l'omessa motivazione da parte del giudice di prime cure sulla ritenuta tardività ex art. 1667 c.c. delle contestazioni che aveva sollevato, non avendo indicato nessun riferimento concreto al dies a quo da considerare nel calcolo, dell'eventuale inerzia di rispetto ai termini di legge. Pt_1
Inoltre, le considerazioni sul punto del Tribunale sono errate da un lato, e contraddittorie, dall'altro, in quanto, non permettendo l'escussione della prova testimoniale, il primo giudice così facendo ha di fatto limitato la possibilità di istruire al meglio la causa, al fine di appurare e confermare le circostanze eccepite dall'appellante in corso di causa.
Opinione della Corte
I motivi sono tutti infondati e non possono essere accolti
Possono essere congiuntamente trattati, siccome logicamente connessi i primi due motivi.
Contr Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la ha sufficientemente provato il credito Contr azionato. Occorre ricordare che con il D.I. di cui si discute ha chiesto il pagamento: - della fattura
n. 24 del 30.06.2021 di €10.574,60, relativa alle lavorazioni di cui al SAL 10 (All.02, monitorio ove vengono dettagliatamente e puntualmente descritte tutte le opere); della fattura n. 25 del 30.06.2021 di
€ 14.918,86 relativa alle lavorazioni di cui al SAL 2 (All.03, monitorio ove vengono dettagliatamente e puntualmente descritte tutte le opere ); della fattura n. 32 del 23.09.2021 di € 23.527,25 (All.04, monitorio) avente ad oggetto le ritenute a garanzia, contrattualmente concordate e pari al 5% delle 12 fatture emesse comprese la 24 e la 25 (con nota di credito parziale n. 01 del 31.07.21) che ha, altresì, ritualmente prodotto e che erano state regolarmente pagate. Ha poi prodotto sia il contratto di appalto pagina 5 di 9 che di subappalto. L'appellante ha ammesso espressamente, di aver beneficiato delle prestazioni di cui Contr al contratto sottoscritto con né ha negato l'avvenuta consegna dell'opera.
Se è vero secondo l'orientamento costante della Suprema Corte che in tema di contratto d'appalto/subappalto d'opera (cioè quella tipologia contrattuale intercorrente tra la quale Pt_1
Contr appaltatrice/sub committente e la quale subappaltatrice) “ l'appaltatore e/o subappaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Civ., Ord. n. 25410/2024), è anche vero che il committente (nel caso di specie, il sub committente) non può limitarsi a contestare all'appaltatore (nel caso di specie il subappaltatore) i vizi in modo generico e non circostanziato, è necessaria, infatti, una descrizione almeno sommaria (ma non generica) dei difetti rilevati (Cass. Civ.,
n. 25433/2013) non potendo altrimenti la controparte adeguatamente difendersi, e questo a maggior ragione nel caso in cui l'opera si stata consegnata e non sia più nella sua disponibilità (cd principio di vicinanza dell'onere della prova).
La (quale convenuta sostanziale) non ha assolto al suo onere di contestazione. Pt_1
Come anche sottolineato dal giudice di prime cure, l'appellante non ha mai messo in dubbio il fatto che
Contr i lavori di ristrutturazione imputabili alla non fossero stati eseguiti ed ultimati (art. 115 c.p.c.), viceversa, ha eccepito la presenza di vizi dell'opera tali da giustificare il mancato pagamento, nonché, ha denunciato il ritardo dei lavori (avvalendosi implicitamente, quindi, dell'eccezione ex art. 1460 c.c.).
Ebbene, la contestazione dell'appellante non raggiunge quel minimo livello di sommarietà richiesto: risulta oltremodo evidente l'eccessiva genericità ed inconsistenza delle doglianze lamentate dalla
. Pt_1
In relazione agli asseriti ritardi per cui ha chiesto una penale pari ad €12.000,00 l'appellante si è limitata ad affermare: “richiamato quanto sopra, si ritiene che il cantiere sta procedendo un andamento approssimativo giorno per giorno, senza ottimizzare i tempi e le lavorazioni dettate dalla ditta
. Si precisa fin da ora che non verranno riconosciute maggiorazioni su lavorazioni che Parte_4
potevano essere effettuate utilizzando opere provvisionali già presenti in cantiere” (cfr. verbale n. 36 di sopralluogo in cantiere, doc. n. 3); oppure ancora si veda la mera allegazione della lamentela, avvenuta tramite posta elettronica, della committente (Sig.ra per Tessilmare) circa sempre i ritardi dei Parte_5 lavori “E' chiaro a tutti che la situazione sia fuori controllo ma trovo inaccettabile che non si possa organizzare il lavoro basandosi sulle reali esigenze e non sulla fantasia di persone che fanno quello che vogliono senza poter essere indirizzate. Vi avevo chiesto di finire le camere e poi concentrarvi su tutto il resto, non pensiate di farci montare i mobili con i bagni non completati perché questo non lo
pagina 6 di 9 accetterò, i mobilieri hanno bloccato la squadra su vostre indicazioni, diversamente slitterebbero a fine giugno, compromettendo la già breve stagione turistica” (doc. n. 5).
A tal proposito è sufficiente rilevare come, dal contratto di integrazione di opere di sistemazione locale
Contr deposito (All.18, fascicolo appellata), la committenza (Tessilmare) e avevano Pt_1
posticipato la fine lavori al 30.05.2021 (vedasi all.7A pagina 3 ultima parte fascicolo appellante) e la consegna dei lavori è avvenuta entro la predetta data, come riconosciuto dalla stessa (vedi Pt_1
verbale dell'udienza del14.07.22).
Quanto alla eccepita presenza di vizi e difetti, sempre genericamente indicati, anche la documentazione prodotta è totalmente incompleta ed insufficiente: infatti, le fotografie prive di data non solo sono di formazione unilaterale ma risultano, altresì, inidonee a dimostrare la sussistenza di vizi effettivi circa
“danni a muri perimetrali e solette, infiltrazioni d'acqua, negligenza e mancata sicurezza nel cantiere, deposito di masserizie, ecc. “; “infiltrazione proveniente dalla copertura, comignoli di rame presenti in copertura, chiusino presente nel locale cucina e perdita della doccia in servizio igienico [...] danneggiamento canale di gronda lato Via Milano, danneggiamento piastra di granito del balcone, rivestimento completi di tutti i bagni delle camere e bagni ristorante, battiscopa interno ed intonaco interno ed esterno (doc. n. 15); “infiltrazioni sul tetto, l'abbandono di materiale sul medesimo tetto, ecc...” (doc. n. 18) perché non rappresentano in alcun modo le predette circostanze. Occorre poi sottolineare che la nel cantiere per cui è causa, ha eseguito autonomamente ulteriori e Parte_1
diversi lavori rispetto a quello svolti da tra cui quelli relativi agli impianti meccanici, CP_1 idraulici ed elettrici, arredamento e sono poi intervenute ulteriori maestranze, pertanto, il fatto che la
Tessilmare abbia scritto che “la proprietà intende chiedere una parziale decurtazione del costo di realizzo
da aggiungersi ai relativi costi che si dovranno sostenere per porre in essere le opere di sistemazione che si ritiene equo in €. 30.000,00” (cfr. doc. 15, appellante) non è elemento sufficiente per poter ritenere che tale Contr somma sia stata chiesta in relazione a vizi e difetti riconducibili ad opere eseguite da Non solo, la transazione raggiunta con la Committente non è opponibile alla subappaltatrice perché appunto essa non vi ha partecipato.
Parimenti, anche in ordine agli asseriti danni che afferma di aver subito, e di cui ha chiesto in Pt_1
via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei costi sostenuti, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che non fossero stati adeguatamente provati nella loro esistenza e nella loro riferibilità Contr all'operato di Infatti, quanto alla somma di euro 5.433,12 di cui al doc. 23 fascicolo , si Pt_1
tratta di un prospetto di lavori e costi predisposto unilateralmente dall'appellante, non datato, non sottoscritto, del quale non risultano né la paternità né la trasmissione, essendo quindi del tutto irrilevante e privo di efficacia probatoria;
anche per l'importo di euro 3.335,19 di cui al doc. 24
pagina 7 di 9 fascicolo appellante, valgono le identiche considerazioni. Anche per la richiesta dell'importo di
€500,00 trattenuto dall'Assicurazione di a titolo di franchigia per un indennizzo pagato a Pt_1
favore di un soggetto terzo che durante i lavori aveva lamentato dei danni, non è stata data la prova che si tratti di sinistro imputabile all'operato della subappaltatrice.
La stessa nel richiedere tali importi ha, infatti, ammesso di aver alterato lo stato dei luoghi, Pt_1
quando invece, si sarebbe dovuto, come anche sottolineato dal giudice di primo grado, “cristallizzare” la situazione di fatto, del luogo in questione. Avendo al contrario permesso una sorta di
“contaminazione”, si è “manipolato” lo stato delle cose “determinando quindi un mutamento irreversibile dello stato di fatto che rende impossibile l'accertamento in ordine alla riconducibilità dei vizi e dei danneggiamenti all'opera subappaltata” come giustamente si legge nella motivazione della sentenza qui impugnata.
Contr Infine, con riferimento alla denunciata violazione da parte di della procedura contrattuale in ordine alle modalità di emissione delle fatture (più specificatamente in violazione dell'art. 12 del contratto di subappalto) e cioè “senza la dovuta verifica delle opere esposte e conteggiate nei SAL, per la necessaria autorizzazione di e, ancor prima, della committente originaria) o in altri casi Pt_1
emettendo fatture senza nemmeno aver trasmesso a stessa i conteggi e la descrizione, anche Pt_1 quantitativa, delle lavorazioni asseritamente eseguite”, osserva la Corte come il mancato rispetto sia di Contr per sé inconferente rispetto all'esistenza o meno del credito vantato da sulla base delle fatture stesse. Il fatto che non sia stato rispettato, da un punto di vista formale, il procedimento in ordine alla emissione delle fatture (situazione contestata a mezzo PEC dalla , cfr. doc. n. 10), non Pt_1
significa, di per sé, che non sussista il diritto al corrispettivo, anche perché come già sottolineato,
l'appellante non ha mai contestato il fatto che le opere non fossero state eseguite. Non solo, in questa sede di discute solo del saldo relativo alle ultime tre fatture, tutte le altre sono state regolarmente pagate, ed è assolutamente ultroneo ed inconferente il richiamo al SAL n. 9 relativo alla fattura n.
Contr 21/2021 per essere state emessa da in violazione dell'art. 12 (doc. n. 8) perché veniva successivamente corretta dalla stessa appellata (doc. n. 9) e appunto onorata da . Pt_1
Anche il terzo motivo non coglie nel segno.
Premesso che effettivamente l'appellata non ha mai sollevato l'eccezione di decadenza di Pt_1
dalla garanzia di cui all'art. 1667 co. 2 c.c. e premesso che si tratta di una eccezione non rilevabile d'ufficio, come anche di recente ribadito dalla stessa Suprema Corte: “In tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art.
1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. N. 14569/2024) per cui sul punto il pagina 8 di 9 Tribunale è andato ultra petita, ciò non toglie che i vizi e difetti non siano stati sufficientemente descritti e, quindi, non siano stati adeguatamente dedotti ed allegati dalla difesa dell'appellante, in ossequio ai principi probatori fondanti la responsabilità per inadempimento nel contratto di appalto.
Quanto alle prove testimoniali chieste dall'appellante, in primo luogo si rileva che non sono state riformulate in questo grado ed in ogni caso non offrono elementi per appurare l'inadempimento Contr contestato alla e il nesso causale con i danneggiamenti lamentati dalla in quanto Pt_1
formulati in ordine a capitoli di indole eminentemente valutativa e del tutto inconcludenti rispetto al credito azionato in giudizio.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo facendo riferimento agli importi medi tenuto conto dell'attività difensiva svolta e attesa la non particolare difficoltà delle questioni trattate, previsti per le cause di valore tra 26.000,01 e 52.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto dalla e conferma di conseguenza la sentenza n. 2864/2023 Parte_1
resa dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 11.12.2023 e per l'effetto;
2) condanna la parte appellante, a rifondere in favore della parte appellata, Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado che si liquidano, in complessivi € 6.946,00 oltre spese CP_1
generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
3) Da atto della sussistenza dei presupposti a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Cosi deciso in Milano, il 6.11.2024 il cons. est la presidente
Maria Teresa Brena Anna Mantovani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel.
Dott. Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 181/2024 promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante Sig. con sede in Parte_1 Parte_2
Desio, Via Caduti di Nassiriya n. 27, P. IVA n. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele P.IVA_1
Giuseppe Tiberio (codice fiscale;
PEC: C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1
quest'ultimo in Milano, Via Larga n. 9 (comunicazioni a fax: 0286462470 e indirizzo PEC
. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Brescia, Via San Zeno n. 40, rappresentata e difese dall'Avv. Andrea Ingenito, del Foro di
Brescia, C.F. Pec: e elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata presso lo studio dello stesso in Brescia, Via Creta n. 31.
APPELLATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e difesa, a integrale riforma della sentenza n. 42846/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 11.12.2023
Nel merito:
- dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 242/2022, emesso dal Tribunale di Monza in data 31.01.2022
- rigettare ogni domanda di di condanna nei confronti di anche Controparte_1 Parte_1
parzialmente se del caso, in quanto infondata in fatto e/o in diritto, se del caso anche a mezzo compensazione con il controcredito di per i titoli indicati in atti nella misura (a seguito di Pt_1
riduzione) complessiva pari ad euro 47.014,31;
- per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
corrispondere/restituire a la somma complessiva versata a seguito della concessione Parte_1
della provvisoria esecutorietà del decreto nel corso del giudizio di primo grado nonché le spese legali liquidate nella sentenza di primo grado (laddove corrisposte a ) Parte_3
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Con vittoria di onorari, diritti e spese legali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, C.p.A.
e IVA, di entrambi i gradi di giudizio”
Per “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in Controparte_1
narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via principale: respingere l'appello proposto, perché assolutamente infondato, per i motivi esposti in narrativa e condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado.
A tal proposito si reiterano le conclusioni rassegnate in primo grado:
In via principale, nel merito: contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, confermare la sentenza n. 2864/2023 del Tribunale di Monza e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 242/20222 - r.g. n.
10663/2021 reso dal medesimo Tribunale il 28.01.22, notificato a mezzo pec il 31.01.22, condannando al pagamento della somma ingiunta, comprensiva delle competenze ivi liquidate, con Parte_1
rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello, condannare l'appellante al pagamento in favore della della somma che CP_1
verrà provata nel corso del presente giudizio.
pagina 2 di 9 In via ulteriormente subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello, condannare l'opponente al pagamento della minor somma di € 22.185,49 pari alle ritenute a garanzia delle fatture nn. 20, 22, 23, 24 del 2020, nn. 6, 8, 12, 19, 20 e 21 del 2021, mai contestate e già pagate da Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari, per i motivi esposti in narrativa;
nella denegata e non creduta ipotesi di loro ammissione, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie proposte nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
Con ogni riserva”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
-Giudizio di primo grado
In data 31.01.2022 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 242/2022 dal Tribunale di Monza con il quale si ingiungeva all'odierna appellante (di qui in poi solo ”) il pagamento della Parte_1 Pt_1 somma di € 49.081,71 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, pretesa in pagamento Contr da (d'ora in poi solo a titolo di saldo per le prestazioni rese in regime di Controparte_1
subappalto, relative alle opere di ristrutturazione di un fabbricato ad uso commerciale di proprietà della società Tessilmare S.r.l. (committente).
Con atto di citazione in opposizione, chiedeva la revoca del provvedimento monitorio, Pt_1
Contr eccependo la mancanza di prova scritta del credito azionato, l'inadempimento di e la conseguente non debenza dell'importo ingiunto. Opponeva, inoltre, in compensazione, richiedendone il pagamento, la somma di €51.268,31 o quella diversa, di giustizia, a titolo di penali e di risarcimento del danno.
Contr si costituiva in giudizio, contestato le allegazioni e le domande avversarie, chiedendone il rigetto siccome inammissibili, oltreché, infondate in fatto e in diritto. Veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. e, all'esito dell'istruttoria meramente documentale, in data 06.12.2023, il Tribunale di Monza rigettava l'opposizione con la sentenza n. 2846/2023 pubblicata in data 11.12.2023.
Il primo giudice, dopo aver premesso che sulla base delle allegazioni, deduzioni e delle prove documentali fornite, nonché, tenuto conto del fatto che (ex art.115 c.p.c.), non aveva Parte_1
messo in dubbio che i lavori subappaltati fossero stati effettivamente eseguiti ed ultimati, riteneva sufficientemente provato il credito ingiunto, e di contro, assolutamente generici, tardivi e comunque non sufficientemente provati i lamentati inadempimenti (presenza di vizi e difetti nelle opere, ritardi) contestati da . Anche con riferimento alla domanda di risarcimento degli asseriti danni, Pt_1
pagina 3 di 9 riteneva che costi sostenuti e paventati dalla opponente risultassero, comunque, di parte e non inconfutabilmente certi e necessari per rispristinare le lamentate “difformità”.
Giudizio di appello
Con atto di citazione in appello notificato il 10.01.2024 impugnava la predetta pronuncia Pt_1
sulla base dei tre motivi di censura che saranno di seguito esaminati chiedendo, in riforma,
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Contr Si costituiva con comparsa del 16.05.2024 che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis, nel merito contestava in fatto e diritto le domande avversarie e chiedeva, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
All'udienza di prima comparizione del 06.06.24 le parti insistevano nelle rispettive istanze e domande tutte, in particolare l'appellante insisteva circa le proprie richieste istruttorie alle quali si opponeva l'appellata, ed il Consigliere istr. preso atto dell'impossibilità di una risoluzione bonaria della lite, su concorde istanza visto l'art. 352 c.p.c., fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione in data 31.10.24, assegnando alle parti i termini ivi previsti. Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la predetta udienza si svolgeva mediante trattazione scritta, la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Con il primo motivo intitolato:” Circa l'asserito credito di . Grave errata interpretazione e CP_1
applicazione del principio della prova e relativo onere in capo a , e grave erronea CP_1 valutazione della contestazione avanzata da Carenza di prova del credito richiesto da Pt_1 [...]
. Vizio di motivazione” l'appellante, sostiene che il Tribunale non abbia correttamente valutato CP_1
ed interpretato gli atti ed i fatti di causa perché, aveva espressamente contestato il presunto credito
Contr reclamato da in quanto, assolutamente generico, non chiarito, non precisato e non supportato da sufficiente prova documentale. Non può certo dirsi sufficiente per ADB la produzione del contratto e le fatture emesse (unilaterali e non condivise) sulla base di c.d. SAL che non sono stati sottoscritti, né in alcun modo vidimati o autorizzati. In ogni caso, spettava alla subappaltatrice dare la dimostrazione di aver effettivamente eseguito (integralmente e a regola d'arte) le prestazioni sottostanti le fatture azionate in via monitoria, onere della prova questo non assolto.
Con il secondo motivo intitolato:” Ancora circa l'asserito credito di . Grave omessa CP_1
verifica e valutazione circa le violazioni contrattuali di in materia di fatturazione e CP_1
“giustificazione” contrattuale dell'asserito credito. Vizio di omessa motivazione” lamenta Pt_1
pagina 4 di 9 l'integrale omessa valutazione e verifica, da parte del Giudice di primo grado, della contestazione che aveva sollevato circa il mancato adempimento di alle previsioni contrattuali riguardanti CP_1
l'emissione dei SAL e la relative fatture, avendo la subappaltatrice in alcuni casi emesso i SAL prima ancora di ricevere l'autorizzazione, ed in altri casi emesso le fatture senza nemmeno aver trasmesso i conteggi e la descrizione, anche quantitativa, delle lavorazioni asseritamente eseguite. Anche due delle fatture oggetto di causa (ovvero n. 24 e 25 del 30.06.2021 relativamente al SAL n. 10 e al SAL n.2 delle opere locale deposito) erano state emesse in violazione del contratto. L'appellata nulla precisava, chiariva e/o giustificava in relazione a tale asserito credito, che per ciò stesso non poteva essere
“confermato” con la sentenza.
Con il terzo motivo intitolato “Circa il controcredito di Carenza di motivazione circa Pt_1
l'asserita tardività delle contestazioni ex art. 1667 c.c.. Contraddittorietà circa la presunta mancata prova del controcredito per vizi e difetti. Prove non ammesse. Vizio e contraddittorietà di motivazione”
l'appellante denuncia l'omessa motivazione da parte del giudice di prime cure sulla ritenuta tardività ex art. 1667 c.c. delle contestazioni che aveva sollevato, non avendo indicato nessun riferimento concreto al dies a quo da considerare nel calcolo, dell'eventuale inerzia di rispetto ai termini di legge. Pt_1
Inoltre, le considerazioni sul punto del Tribunale sono errate da un lato, e contraddittorie, dall'altro, in quanto, non permettendo l'escussione della prova testimoniale, il primo giudice così facendo ha di fatto limitato la possibilità di istruire al meglio la causa, al fine di appurare e confermare le circostanze eccepite dall'appellante in corso di causa.
Opinione della Corte
I motivi sono tutti infondati e non possono essere accolti
Possono essere congiuntamente trattati, siccome logicamente connessi i primi due motivi.
Contr Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la ha sufficientemente provato il credito Contr azionato. Occorre ricordare che con il D.I. di cui si discute ha chiesto il pagamento: - della fattura
n. 24 del 30.06.2021 di €10.574,60, relativa alle lavorazioni di cui al SAL 10 (All.02, monitorio ove vengono dettagliatamente e puntualmente descritte tutte le opere); della fattura n. 25 del 30.06.2021 di
€ 14.918,86 relativa alle lavorazioni di cui al SAL 2 (All.03, monitorio ove vengono dettagliatamente e puntualmente descritte tutte le opere ); della fattura n. 32 del 23.09.2021 di € 23.527,25 (All.04, monitorio) avente ad oggetto le ritenute a garanzia, contrattualmente concordate e pari al 5% delle 12 fatture emesse comprese la 24 e la 25 (con nota di credito parziale n. 01 del 31.07.21) che ha, altresì, ritualmente prodotto e che erano state regolarmente pagate. Ha poi prodotto sia il contratto di appalto pagina 5 di 9 che di subappalto. L'appellante ha ammesso espressamente, di aver beneficiato delle prestazioni di cui Contr al contratto sottoscritto con né ha negato l'avvenuta consegna dell'opera.
Se è vero secondo l'orientamento costante della Suprema Corte che in tema di contratto d'appalto/subappalto d'opera (cioè quella tipologia contrattuale intercorrente tra la quale Pt_1
Contr appaltatrice/sub committente e la quale subappaltatrice) “ l'appaltatore e/o subappaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Civ., Ord. n. 25410/2024), è anche vero che il committente (nel caso di specie, il sub committente) non può limitarsi a contestare all'appaltatore (nel caso di specie il subappaltatore) i vizi in modo generico e non circostanziato, è necessaria, infatti, una descrizione almeno sommaria (ma non generica) dei difetti rilevati (Cass. Civ.,
n. 25433/2013) non potendo altrimenti la controparte adeguatamente difendersi, e questo a maggior ragione nel caso in cui l'opera si stata consegnata e non sia più nella sua disponibilità (cd principio di vicinanza dell'onere della prova).
La (quale convenuta sostanziale) non ha assolto al suo onere di contestazione. Pt_1
Come anche sottolineato dal giudice di prime cure, l'appellante non ha mai messo in dubbio il fatto che
Contr i lavori di ristrutturazione imputabili alla non fossero stati eseguiti ed ultimati (art. 115 c.p.c.), viceversa, ha eccepito la presenza di vizi dell'opera tali da giustificare il mancato pagamento, nonché, ha denunciato il ritardo dei lavori (avvalendosi implicitamente, quindi, dell'eccezione ex art. 1460 c.c.).
Ebbene, la contestazione dell'appellante non raggiunge quel minimo livello di sommarietà richiesto: risulta oltremodo evidente l'eccessiva genericità ed inconsistenza delle doglianze lamentate dalla
. Pt_1
In relazione agli asseriti ritardi per cui ha chiesto una penale pari ad €12.000,00 l'appellante si è limitata ad affermare: “richiamato quanto sopra, si ritiene che il cantiere sta procedendo un andamento approssimativo giorno per giorno, senza ottimizzare i tempi e le lavorazioni dettate dalla ditta
. Si precisa fin da ora che non verranno riconosciute maggiorazioni su lavorazioni che Parte_4
potevano essere effettuate utilizzando opere provvisionali già presenti in cantiere” (cfr. verbale n. 36 di sopralluogo in cantiere, doc. n. 3); oppure ancora si veda la mera allegazione della lamentela, avvenuta tramite posta elettronica, della committente (Sig.ra per Tessilmare) circa sempre i ritardi dei Parte_5 lavori “E' chiaro a tutti che la situazione sia fuori controllo ma trovo inaccettabile che non si possa organizzare il lavoro basandosi sulle reali esigenze e non sulla fantasia di persone che fanno quello che vogliono senza poter essere indirizzate. Vi avevo chiesto di finire le camere e poi concentrarvi su tutto il resto, non pensiate di farci montare i mobili con i bagni non completati perché questo non lo
pagina 6 di 9 accetterò, i mobilieri hanno bloccato la squadra su vostre indicazioni, diversamente slitterebbero a fine giugno, compromettendo la già breve stagione turistica” (doc. n. 5).
A tal proposito è sufficiente rilevare come, dal contratto di integrazione di opere di sistemazione locale
Contr deposito (All.18, fascicolo appellata), la committenza (Tessilmare) e avevano Pt_1
posticipato la fine lavori al 30.05.2021 (vedasi all.7A pagina 3 ultima parte fascicolo appellante) e la consegna dei lavori è avvenuta entro la predetta data, come riconosciuto dalla stessa (vedi Pt_1
verbale dell'udienza del14.07.22).
Quanto alla eccepita presenza di vizi e difetti, sempre genericamente indicati, anche la documentazione prodotta è totalmente incompleta ed insufficiente: infatti, le fotografie prive di data non solo sono di formazione unilaterale ma risultano, altresì, inidonee a dimostrare la sussistenza di vizi effettivi circa
“danni a muri perimetrali e solette, infiltrazioni d'acqua, negligenza e mancata sicurezza nel cantiere, deposito di masserizie, ecc. “; “infiltrazione proveniente dalla copertura, comignoli di rame presenti in copertura, chiusino presente nel locale cucina e perdita della doccia in servizio igienico [...] danneggiamento canale di gronda lato Via Milano, danneggiamento piastra di granito del balcone, rivestimento completi di tutti i bagni delle camere e bagni ristorante, battiscopa interno ed intonaco interno ed esterno (doc. n. 15); “infiltrazioni sul tetto, l'abbandono di materiale sul medesimo tetto, ecc...” (doc. n. 18) perché non rappresentano in alcun modo le predette circostanze. Occorre poi sottolineare che la nel cantiere per cui è causa, ha eseguito autonomamente ulteriori e Parte_1
diversi lavori rispetto a quello svolti da tra cui quelli relativi agli impianti meccanici, CP_1 idraulici ed elettrici, arredamento e sono poi intervenute ulteriori maestranze, pertanto, il fatto che la
Tessilmare abbia scritto che “la proprietà intende chiedere una parziale decurtazione del costo di realizzo
da aggiungersi ai relativi costi che si dovranno sostenere per porre in essere le opere di sistemazione che si ritiene equo in €. 30.000,00” (cfr. doc. 15, appellante) non è elemento sufficiente per poter ritenere che tale Contr somma sia stata chiesta in relazione a vizi e difetti riconducibili ad opere eseguite da Non solo, la transazione raggiunta con la Committente non è opponibile alla subappaltatrice perché appunto essa non vi ha partecipato.
Parimenti, anche in ordine agli asseriti danni che afferma di aver subito, e di cui ha chiesto in Pt_1
via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei costi sostenuti, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che non fossero stati adeguatamente provati nella loro esistenza e nella loro riferibilità Contr all'operato di Infatti, quanto alla somma di euro 5.433,12 di cui al doc. 23 fascicolo , si Pt_1
tratta di un prospetto di lavori e costi predisposto unilateralmente dall'appellante, non datato, non sottoscritto, del quale non risultano né la paternità né la trasmissione, essendo quindi del tutto irrilevante e privo di efficacia probatoria;
anche per l'importo di euro 3.335,19 di cui al doc. 24
pagina 7 di 9 fascicolo appellante, valgono le identiche considerazioni. Anche per la richiesta dell'importo di
€500,00 trattenuto dall'Assicurazione di a titolo di franchigia per un indennizzo pagato a Pt_1
favore di un soggetto terzo che durante i lavori aveva lamentato dei danni, non è stata data la prova che si tratti di sinistro imputabile all'operato della subappaltatrice.
La stessa nel richiedere tali importi ha, infatti, ammesso di aver alterato lo stato dei luoghi, Pt_1
quando invece, si sarebbe dovuto, come anche sottolineato dal giudice di primo grado, “cristallizzare” la situazione di fatto, del luogo in questione. Avendo al contrario permesso una sorta di
“contaminazione”, si è “manipolato” lo stato delle cose “determinando quindi un mutamento irreversibile dello stato di fatto che rende impossibile l'accertamento in ordine alla riconducibilità dei vizi e dei danneggiamenti all'opera subappaltata” come giustamente si legge nella motivazione della sentenza qui impugnata.
Contr Infine, con riferimento alla denunciata violazione da parte di della procedura contrattuale in ordine alle modalità di emissione delle fatture (più specificatamente in violazione dell'art. 12 del contratto di subappalto) e cioè “senza la dovuta verifica delle opere esposte e conteggiate nei SAL, per la necessaria autorizzazione di e, ancor prima, della committente originaria) o in altri casi Pt_1
emettendo fatture senza nemmeno aver trasmesso a stessa i conteggi e la descrizione, anche Pt_1 quantitativa, delle lavorazioni asseritamente eseguite”, osserva la Corte come il mancato rispetto sia di Contr per sé inconferente rispetto all'esistenza o meno del credito vantato da sulla base delle fatture stesse. Il fatto che non sia stato rispettato, da un punto di vista formale, il procedimento in ordine alla emissione delle fatture (situazione contestata a mezzo PEC dalla , cfr. doc. n. 10), non Pt_1
significa, di per sé, che non sussista il diritto al corrispettivo, anche perché come già sottolineato,
l'appellante non ha mai contestato il fatto che le opere non fossero state eseguite. Non solo, in questa sede di discute solo del saldo relativo alle ultime tre fatture, tutte le altre sono state regolarmente pagate, ed è assolutamente ultroneo ed inconferente il richiamo al SAL n. 9 relativo alla fattura n.
Contr 21/2021 per essere state emessa da in violazione dell'art. 12 (doc. n. 8) perché veniva successivamente corretta dalla stessa appellata (doc. n. 9) e appunto onorata da . Pt_1
Anche il terzo motivo non coglie nel segno.
Premesso che effettivamente l'appellata non ha mai sollevato l'eccezione di decadenza di Pt_1
dalla garanzia di cui all'art. 1667 co. 2 c.c. e premesso che si tratta di una eccezione non rilevabile d'ufficio, come anche di recente ribadito dalla stessa Suprema Corte: “In tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art.
1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. N. 14569/2024) per cui sul punto il pagina 8 di 9 Tribunale è andato ultra petita, ciò non toglie che i vizi e difetti non siano stati sufficientemente descritti e, quindi, non siano stati adeguatamente dedotti ed allegati dalla difesa dell'appellante, in ossequio ai principi probatori fondanti la responsabilità per inadempimento nel contratto di appalto.
Quanto alle prove testimoniali chieste dall'appellante, in primo luogo si rileva che non sono state riformulate in questo grado ed in ogni caso non offrono elementi per appurare l'inadempimento Contr contestato alla e il nesso causale con i danneggiamenti lamentati dalla in quanto Pt_1
formulati in ordine a capitoli di indole eminentemente valutativa e del tutto inconcludenti rispetto al credito azionato in giudizio.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo facendo riferimento agli importi medi tenuto conto dell'attività difensiva svolta e attesa la non particolare difficoltà delle questioni trattate, previsti per le cause di valore tra 26.000,01 e 52.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto dalla e conferma di conseguenza la sentenza n. 2864/2023 Parte_1
resa dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 11.12.2023 e per l'effetto;
2) condanna la parte appellante, a rifondere in favore della parte appellata, Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado che si liquidano, in complessivi € 6.946,00 oltre spese CP_1
generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
3) Da atto della sussistenza dei presupposti a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Cosi deciso in Milano, il 6.11.2024 il cons. est la presidente
Maria Teresa Brena Anna Mantovani
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