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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/12/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 9/07/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Antonietta Forte, emette la seguente sentenza :
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2984 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F. 1 ), difensore e procuratrice di se stessa ex art. OR TA (c.f.
86 c.p.c., con studio in Pescara alla via Stradonetto 136/3, ed elettivamente domiciliata presso la propria casella di posta elettronica certificata Email_1 attrice
CONTRO
(c.f. P.IVA_1 ) Controparte_1
(c.f. C.F._2 ) CP_2
convenuti contumaci
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Antonietta Forte, premesso di essere stata nominata difensore d'ufficio di nel procedimento n°4614/2020 R.G.N.R. - n°101/2021 R.G. e che, a CP_2
seguito di relativa istanza, è stato emesso dal Tribunale Penale di Pescara il decreto di liquidazione in data 26/09/2024, deducendo l'omessa liquidazione degli esborsi documentati pari ad euro 18,05, deducendo la errata applicazione della tabella n°1 in luogo della tabella n°2 del Protocollo, tanto premesso, conveniva in giudizio il Controparte_1 e
CP_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "..annullare il decreto di liquidazione per cui è causa per le ragioni in premessa specificate e per l'effetto ed in sostituzione dell'annullato decreto voglia, alla luce della documentazione producenda, liquidare: la somma di euro 18,05 per esborsi documentati;
la somma di euro 580,00 per onorario della fase decisoria penale, con rimborso forfetario, cpa ed iva in luogo di euro
480,00 per le ragioni che precedono;
le spese/competenze relative a questo giudizio di opposizione, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite
24/4/2008 n.25931 con rimborso forfetario, cpa ed iva, come per legge. confermare la liquidazione del giudice a quo quanto al resto...". 2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del CP_1 resistente e dell'assistito con ordinanza istruttoria resa all'udienza del 2/04/2025, fermeCP_2
le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
3) Motivo di doglianza della ricorrente risiede nel fatto che, nel decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio ex art. 117 T.U.S.G., il Tribunale Penale, nel valutare gli importi dovuti per l'attività difensiva svolta dalla professionista nell'ambito del cennato giudizio, avrebbe liquidato, per quanto attiene la fase decisionale, il minore importo di euro
480,00 corrispondente alla tabella 1 del protocollo vigente (riguardante i processi di semplice e rapida definizione con concentrazione in massimo tre udienze), anziché il diverso e maggiore importo di euro 580,00 corrispondente alla tabella 2 del protocollo (riguardante i processi mediamente complessi che si protraggono per più di tre udienze), oltre a non considerare l'importo di euro 18,05 per spese non imponibili.
4) In buona sostanza, la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale Penale non avrebbe considerato, ai fini della liquidazione del compenso, la quarta udienza della causa penale
(quella del 9/02/2023), ritenuta di mero rinvio.
5) Ciò posto, il ricorso è fondato.
6) Il Protocollo vigente, cui la ricorrente ha espressamente aderito e richiamato dal Tribunale
Penale nel decreto di liquidazione, prevede che nella liquidazione delle attività svolte dal difensore non debbano essere tenute in considerazione "..le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore ovvero da assenza di testi della parte privata che ne ha richiesto l'ammissione".
7) Ciò nondimeno, dalla disamina del verbale di udienza del 9/02/2023 è dato evincersi che tale udienza non è stata di mero rinvio, essendo state per converso svolte attività, sia in quanto, per effetto del mutamento del precedente Giudice assegnatario, sono state rinnovate le formalità di apertura del dibattimento, a seguito delle quali le parti si sono riportate alle precedenti istanze istruttorie ed il Giudice nuovo assegnatario del procedimento le ha ammesse negli stessi termini, sia in quanto in quella sede è stata dichiarata la inefficacia della misura cautelare alla quale era stato sottoposto l'imputato, sia in quanto infine il processo è stato rinviato ad altra data, non per impedimento dell' imputato o difensore ovvero per assenza di testi della parte privata che ne ha richiesto l'ammissione, bensì per assenza del teste del P.M.
8) Ne consegue, dunque, che tale quarta udienza non può essere ritenuta di mero rinvio e che per la fase decisione occorre fare riferimento alla tabella 2 del protocollo (n°4 udienze), con conseguente riconoscimento alla ricorrente professionista, a titolo di compenso per la fase decisionale, l'importo di euro 580,00, oltre accessori di legge, oltre spese non imponibili pari ad euro 18,05.
9) Stante l'oggettiva controvertibilità della materia in esame, unitamente alla contumacia dei convenuti ed alla esigua differenza di valore dell'importo in contestazione, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso;
per l'effetto a parziale modifica del decreto di liquidazione emesso in data 29/09/2024 dal Tribunale Penale di Pescara nel proc. n°101/2021 R.G.T. – n°4614/2020 R.G.N.R. liquida all'Avv. Antonietta Forte, a titolo di compenso per la fase decisionale, l'importo di euro 580,00, confermando nel resto il provvedimento impugnato per quanto attiene la fase studio liquidata in euro 105,00 e la fase istruttoria liquidata in euro 252,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), oltre a spese non imponibili per euro 18,05; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
-
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 15 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 9/07/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Antonietta Forte, emette la seguente sentenza :
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2984 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F. 1 ), difensore e procuratrice di se stessa ex art. OR TA (c.f.
86 c.p.c., con studio in Pescara alla via Stradonetto 136/3, ed elettivamente domiciliata presso la propria casella di posta elettronica certificata Email_1 attrice
CONTRO
(c.f. P.IVA_1 ) Controparte_1
(c.f. C.F._2 ) CP_2
convenuti contumaci
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Antonietta Forte, premesso di essere stata nominata difensore d'ufficio di nel procedimento n°4614/2020 R.G.N.R. - n°101/2021 R.G. e che, a CP_2
seguito di relativa istanza, è stato emesso dal Tribunale Penale di Pescara il decreto di liquidazione in data 26/09/2024, deducendo l'omessa liquidazione degli esborsi documentati pari ad euro 18,05, deducendo la errata applicazione della tabella n°1 in luogo della tabella n°2 del Protocollo, tanto premesso, conveniva in giudizio il Controparte_1 e
CP_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "..annullare il decreto di liquidazione per cui è causa per le ragioni in premessa specificate e per l'effetto ed in sostituzione dell'annullato decreto voglia, alla luce della documentazione producenda, liquidare: la somma di euro 18,05 per esborsi documentati;
la somma di euro 580,00 per onorario della fase decisoria penale, con rimborso forfetario, cpa ed iva in luogo di euro
480,00 per le ragioni che precedono;
le spese/competenze relative a questo giudizio di opposizione, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite
24/4/2008 n.25931 con rimborso forfetario, cpa ed iva, come per legge. confermare la liquidazione del giudice a quo quanto al resto...". 2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia del CP_1 resistente e dell'assistito con ordinanza istruttoria resa all'udienza del 2/04/2025, fermeCP_2
le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
3) Motivo di doglianza della ricorrente risiede nel fatto che, nel decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio ex art. 117 T.U.S.G., il Tribunale Penale, nel valutare gli importi dovuti per l'attività difensiva svolta dalla professionista nell'ambito del cennato giudizio, avrebbe liquidato, per quanto attiene la fase decisionale, il minore importo di euro
480,00 corrispondente alla tabella 1 del protocollo vigente (riguardante i processi di semplice e rapida definizione con concentrazione in massimo tre udienze), anziché il diverso e maggiore importo di euro 580,00 corrispondente alla tabella 2 del protocollo (riguardante i processi mediamente complessi che si protraggono per più di tre udienze), oltre a non considerare l'importo di euro 18,05 per spese non imponibili.
4) In buona sostanza, la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale Penale non avrebbe considerato, ai fini della liquidazione del compenso, la quarta udienza della causa penale
(quella del 9/02/2023), ritenuta di mero rinvio.
5) Ciò posto, il ricorso è fondato.
6) Il Protocollo vigente, cui la ricorrente ha espressamente aderito e richiamato dal Tribunale
Penale nel decreto di liquidazione, prevede che nella liquidazione delle attività svolte dal difensore non debbano essere tenute in considerazione "..le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore ovvero da assenza di testi della parte privata che ne ha richiesto l'ammissione".
7) Ciò nondimeno, dalla disamina del verbale di udienza del 9/02/2023 è dato evincersi che tale udienza non è stata di mero rinvio, essendo state per converso svolte attività, sia in quanto, per effetto del mutamento del precedente Giudice assegnatario, sono state rinnovate le formalità di apertura del dibattimento, a seguito delle quali le parti si sono riportate alle precedenti istanze istruttorie ed il Giudice nuovo assegnatario del procedimento le ha ammesse negli stessi termini, sia in quanto in quella sede è stata dichiarata la inefficacia della misura cautelare alla quale era stato sottoposto l'imputato, sia in quanto infine il processo è stato rinviato ad altra data, non per impedimento dell' imputato o difensore ovvero per assenza di testi della parte privata che ne ha richiesto l'ammissione, bensì per assenza del teste del P.M.
8) Ne consegue, dunque, che tale quarta udienza non può essere ritenuta di mero rinvio e che per la fase decisione occorre fare riferimento alla tabella 2 del protocollo (n°4 udienze), con conseguente riconoscimento alla ricorrente professionista, a titolo di compenso per la fase decisionale, l'importo di euro 580,00, oltre accessori di legge, oltre spese non imponibili pari ad euro 18,05.
9) Stante l'oggettiva controvertibilità della materia in esame, unitamente alla contumacia dei convenuti ed alla esigua differenza di valore dell'importo in contestazione, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso;
per l'effetto a parziale modifica del decreto di liquidazione emesso in data 29/09/2024 dal Tribunale Penale di Pescara nel proc. n°101/2021 R.G.T. – n°4614/2020 R.G.N.R. liquida all'Avv. Antonietta Forte, a titolo di compenso per la fase decisionale, l'importo di euro 580,00, confermando nel resto il provvedimento impugnato per quanto attiene la fase studio liquidata in euro 105,00 e la fase istruttoria liquidata in euro 252,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), oltre a spese non imponibili per euro 18,05; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
-
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 15 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi