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Articolo 3 della Legge 23 ottobre 2009, n. 160
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Legge 23 ottobre 2009, n. 160
Articolo 3 della Legge 23 ottobre 2009, n. 160
Versione
14 novembre 2009
Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 14 novembre 2009
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