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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 7467/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità- Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Parte_5 Parte_6
Diego Cremona
-Ricorrenti- E
Controparte_1
-Convenuta contumace- E
Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_3 dello Stato di Firenze pagina 1 di 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 21.6.2023, Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale la Parte_6
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA, la CP_4
, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e il
[...]
, in persona del Ministro Controparte_3
p.t., chiedendone la condanna in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, al risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure proprio e iuere hereditatis per la perdita di a seguito della deportazione di Persona_1
questi nel campo di concentramento di UT in data 8 marzo 1944, ove avevano perso la vita.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che nel marzo del
1944:
- detto ”, lavorava come maestro vetraio presso la Persona_2
Vetreria Nardi della Torre di Montelupo Fiorentino e viveva a Fibbiana di
Montelupo.
La sua famiglia era composta dalla moglie e dai loro tre figli, di 9 Per_4 Pt_7
anni, di 3 e di pochi mesi. Pt_1 Pt_8
- detto , anch'egli vetraio, lavorava presso la stessa Persona_5 Per_6
fabbrica e viveva a Montelupo.
La sua famiglia era composta dalla moglie e dai loro tre figli: di Per_8
14 anni, di 11 e di 7. Pt_2 Pt_3
pagina 2 di 24 - detto ”, sempre vetraio, viveva a Montelupo in Persona_1 Per_9
località Samminiatello.
La sua famiglia era composta dalla moglie e dai loro tre figli: di 15 Per_10
anni, di 13 e di 6. Per_12 Per_13
A cavallo tra la fine del febbraio e i primi giorni di marzo del 1944 i sentimenti di rivolta alla guerra della popolazione italiana si intensificarono e portarono a grandi scioperi in tante importanti città, tra cui Milano, Torino, Genova,
Savona e Firenze.
In particolare, il 4 marzo 1944, nella provincia di Firenze, sia a Prato, che nell'empolese, si era registrata una manifestazione di protesta con una massiccia partecipazione, soprattutto degli operai delle vetrerie di Empoli, che avevano aderito allo sciopero nazionale avanzando richieste di aumenti salariali e invocando la fine della guerra, tra loro vi erano anche e i Persona_2
fratelli e Per_5 Persona_1
La grande mobilitazione non passò inosservata, tanto che il regime nazista, per decisione diretta del Führer, organizzò un'operazione di rastrellamento in rappresaglia.
L'ordine prevedeva che il 20% degli scioperanti venisse immediatamente deportato in e messo a disposizione del per essere CP_1 Controparte_5
avviato al lavoro.
Il 7 marzo 1944 l'incarico di eseguire l'operazione veniva affidato al Generale
la cattura degli operai che avevano partecipato alle manifestazioni Per_14
avrebbe dovuto estendersi alle aziende in sciopero, anche nelle località di provincia.
A Montelupo Fiorentino, la stessa notte tra il 7 e l'8 marzo 1944 poco dopo la mezzanotte, uomini della milizia nazifascista si presentarono alle porte delle abitazioni di oltre venti famiglie e di alcune fabbriche.
Il piano prevedeva che le pattuglie si muovessero dalle case della periferia al centro del paese, comprese le località di S. Quirico, Torre e Fibbiana. pagina 3 di 24 Al termine delle operazioni vennero rastrellati e condotti in caserma 21 uomini, tra cui e Persona_2 Persona_1 Persona_5
Da lì furono portati a Firenze, prima presso Villa Triste, sede della sezione di polizia politica tedesca, poi in Piazza Santa Maria Novella, presso le Scuole
Leopoldine, nei cui locali era stato istituito il centro di raccolta della
Wehrmacht “Sammellager Platzkommandantur Florenz – Standortoffizier”.
Vennero quindi tutti trasferiti alla vicina Stazione ferroviaria di Firenze ed assieme ad un centinaio di altri sventurati caricati in un vagone bestiame.
Il primo pomeriggio dell'8 marzo aveva inizio la deportazione.
Dal binario 6 della Stazione di Santa Maria Novella partiva il trasporto denominato “Firenze - n. 32”, con destinazione UT.
e l'11 marzo 1944 giungevano al Persona_2 Persona_1 Persona_5
campo di concentramento di UT.
I fratelli moriranno a Ebensee, uno degli oltre 40 sottocampi di Per_1
UT, mentre resterà e morirà torturato in una infermeria di Per_2
UT.
Aggiungeva parte ricorrente come le tre famiglie coinvolte, sin dall'arresto dei congiunti, fossero precipitate in una difficile situazione economica.
Con la mancanza dei capifamiglia, infatti, era venuta meno meno anche l'unica fonte di sostentamento.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in ordine alla deportazione de quo e conseguentemente dichiarato il diritto degli odierni ricorrenti a ricevere ristoro per i seguenti importi:
«in favore d iure hereditatis dal padre euro 5.135,63; iure proprio Parte_1
diretto per la perdita del padre euro 353.325,00; iure hereditatis dalla madre euro
2.567,82+111.045,00 = 113.612,82 (comprensivo di quota ereditaria della componente di danno per le agonie subite dal coniuge e del danno per la perdita del coniuge); oltre alla componente del danno riflesso che sarà ritenuta di giustizia;
pagina 4 di 24 in favore di iure hereditatis dal padre euro 21.643,03; iure proprio Parte_2
diretto per la perdita del padre euro € 339.865,00; iure hereditatis dalla madre euro
10.821,52+108.801,67 = 119.623,19 (comprensivo di quota ereditaria della componente di danno per le agonie subite dal coniuge e del danno per la perdita del coniuge); oltre alla componente del danno riflesso che sarà ritenuta di giustizia;
in favore di iure hereditatis dal padre euro 21.643,03; iure proprio Parte_3
diretto per la perdita del padre euro 346.595,00 iure hereditatis dalla madre euro
10.821,52+108.801,67 = 119.623,19 (comprensivo di quota ereditaria della componente di danno per le agonie subite dal coniuge e del danno per la perdita del coniuge); oltre alla componente del danno riflesso che sarà ritenuta di giustizia;
in favore di per rappresentazione dal padre (componente del danno Parte_4
tanatologico) euro 10.821,51; iure hereditatis dal padre per la perdita da Persona_15
parte di quest'ultimo del padre euro 169.932,50; per rappresentazione dal Persona_5
padre in relazione al danno subito dalla madre di quest'ultimo per la perdita del coniuge euro 5.410,75+54.400,83 = 59.811,59 (comprensivo di quota ereditaria della componente di danno per le agonie subite dal coniuge e del danno per la perdita del coniuge); oltre alla liquidazione della componente del danno riflesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in favore di e per rappresentazione dalla madre Pt_6 Parte_5
(componente del danno tanatologico) euro 6.777,64 ciascuno;
iure hereditatis dalla madre per la perdita da parte di quest'ultima del padre euro 75.525,55 Per_16 Persona_1
ciascuno; per rappresentazione dalla madre in relazione al danno subito dalla madre di quest'ultima per la perdita del coniuge euro 10.166,46+35.519,44 = 45.685,90 ciascuno
(comprensivo di quota ereditaria della componente di danno per le agonie subite dal coniuge e del danno per la perdita del coniuge); oltre alla liquidazione della componente del danno riflesso che sarà ritenuta di giustizia».
Per l'effetto chiedeva la condanna della in Controparte_1
solido con la Repubblica Italiana, al pagamento degli importi sopra indicati, oltre interessi di legge sulle somme dal 1° gennaio 1947 e rivalutate. pagina 5 di 24 Si costituivano la e il Controparte_2
i quali, Controparte_3
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
L'Avvocatura dello Stato, in primo luogo, osservava il difetto di legittimazione ad agire da parte degli odierni ricorrenti iure hereditatis per intervenuta prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito.
Concludeva quindi affinché venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della la sua estromissione dal Controparte_1
presente giudizio e comunque che venisse rigettata ogni domanda nei suoi confronti.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di pagina 6 di 24 guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta pagina 7 di 24 chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della CP_1
ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che
«la proponibilità, contro la , della domanda volta al Controparte_1
risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrà essere la statuizione nei confronti della Repubblica qualora il Controparte_1
fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di CP_1
pagina 8 di 24 Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto dei congiunti al risarcimento per perdita del rapporto parentale
L'ampia produzione documentale di parte ricorrente- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della resistente, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
Innanzi tutto, risultano storicamente provate sia la cattura che la deportazione di e in data 8 marzo 1944 ad opera Persona_2 Persona_1 Persona_5
delle forze del Terzo Reich, il loro arrivo al campo di concentramento di
UT l'11 marzo 1944, il successivo trasferimento dei fratelli Per_1
presso il sottocampo di Ebensee, nonché, dopo lunghe agonie, la loro morte.
La presenza di e tra i deportati dell'8 Persona_2 Persona_1 Persona_5
marzo 1944 e la loro morte durante la prigionia a UT, la si ricava dai seguenti documenti:
- certificato morte Persona_2
- certificato di morte di Persona_5
- certificato di morte di Persona_1
- ordine Comando nazista in Firenze, Platzkommandantur Florenz–
Standortoffizier, del 2 marzo 1944;
- foto lapide binario 6 Stazione Santa Maria Novella di Firenze;
- documento “ITS” 6.12.2010, prot. T/D – 122 189, Persona_2
- estratto da Registro “Arrivi” (Zugansbuch) e da Registro “Stazione di Posta” di UT (Standbuch der Postselle,) Persona_2
pagina 9 di 24 - certificato di morte (todesmeldung) di , “nr. 57142”, datato Persona_2
“UT 14. Juni 1944”;
- attestato “KL. TH Persona_2
- targa a KL UT;
Persona_2
- documento “ITS” 6.12.2010, b. estratto da Registro “Arrivi” Persona_5
(Zugansbuch) e da Registro “Stazione di Posta” di UT (Standbuch der Postselle), Persona_5
- carta del prigioniero (Häftlingskarte); Persona_5
- carta personale del prigioniero, recto e verso, (Häftlings- Persona_5
Personal-Karte);
- attestato “KL. TH n. di matricola 57130; Persona_5
- targa fratelli a Ebensee;
Per_1
- documento “ITS” 16.12.2010, Persona_1
- estratto da Registro “Arrivi” (Zugansbuch) e da Registro “Stazione di Posta” di UT (Standbuch der Postselle), Persona_1
- carta del prigioniero (Häftlingskarte); Persona_1
- carta personale del prigioniero, recto e verso, (Häftlings- Persona_1
Personal-Karte); e. attestato “KL. TH n. di matricola Persona_1
57129;
- targa fratelli a Ebensee;
Per_1
- targhe commemorative palazzo comunale di Montelupo F.no e UT;
- cippo posto presso cimitero di Montelupo F.no;
- monumento presso scuola “Baccio da Montelupo” realizzato nel 2008 con pietra proveniente dalla cava di Ebensee.
La deportazione è da annoverare tra i crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
pagina 10 di 24 Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto 1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati,
o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro
l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
La cattura di e avvenuta a Persona_2 Persona_1 Persona_5
Montelupo Fiorentino l'8 marzo 1944 e la conseguente deportazione e quindi la loro successiva morte presso il campo di concentramento di UT, integra pertanto crimine di guerra.
Gli odierni ricorrenti hanno quindi diritto al risarcimento iure proprio del danno derivante da perdita del rapporto parentale- nella fattispecie del padre- ai sensi dell'art 2043 cc evidenziando che la giurisprudenza di legittimità lo ha elaborato descrivendolo come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che pagina 11 di 24 ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n.
23469/2018; Cass. 901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte della convenuta, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile. Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si farà ricorso alle tabelle integrate a punto del
Tribunale di Milano del 2024, ove il 'valore punto' è pari, per la perdita di genitori, figli, coniugi e assimilati, come nel caso in questione, ad € 3.911. pagina 12 di 24 Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si valuteranno i rapporti tra vittima primaria e congiunti attori mettendo in rilievo tuttavia, quanto al requisito previsto supra sub n. 5), che per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che i congiunti hanno patito- soprattutto in considerazione della loro giovane età- per il vuoto che tale sottrazione e poi uccisione ha lasciato nelle loro vite e, soprattutto, per la intensità della relazione affettiva assolutamente piena tra un padre e i figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni, nella 'forbice' prevista dalle citate tabelle tra 0 e 30, si riconoscerà il valore massimo.
Risarcimento dovuto a quale figlio del de cuius, Parte_1 Persona_2
in termini di punti.
-Età della vittima primaria, 39 anni: 22 punti.
-Età della vittima secondaria, 3 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (due fratelli e la madre): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlie.
Totale punti: 105, pari ad € 391.103,00.
pagina 13 di 24 Risarcimento dovuto a quale figlio del de cuius, in Parte_2 Persona_5
termini di punti.
-Età della vittima primaria, 42 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 4 anni: 26 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (due fratelli e la madre): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figli.
Totale punti: 101, pari ad € 391.103,00.
Risarcimento dovuto a quale figlia del de cuius, in Parte_3 Persona_5
termini di punti.
-Età della vittima primaria, 42 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 8 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (due fratelli e la madre): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figli.
Totale punti: 103, pari ad € 391.103,00.
pagina 14 di 24 Risarcimento dovuto a quale figlio del de cuius, a Parte_4 Persona_15
sua volta figlio di in termini di punti. Persona_5
Prima di procedere all'attribuzione dei punti va osservato che, differentemente dagli altri ricorrenti che agiscono iure hereditatis- e per i quali sarà emessa una statuizione di rigetto, come verrà motivato al successivo punto 4)-nessuna prescrizione ad accettare l'eredità si è maturata in capo a in quanto Parte_4
questi agisce quale erede di figlio del deportato Persona_15 Persona_5
a sua volta, aveva acquisito il diritto al risarcimento del danno Persona_15
per la perdita del padre iure proprio, sì che non vi è alcuna necessità Per_5
della prova dell'accettazione dell'eredità di da parte di Per_5 Per_8
è deceduto il 18 Febbraio 2015, mentre il presente ricorso è stato Per_8
depositato da in data 20 Giugno 2023, pertanto in tempo utile- Parte_4
entro il decennio-per esercitare il diritto successorio derivante da Per_15
mediante un'azione giudiziaria che implica in modo inequivoco la
[...]
volontà di di accettare l'eredità del padre Parte_4 Per_8
Svolta tale precisazione, si procederà alla quantificazione del risarcimento dovuto.
-Età della vittima primaria, 42 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 16 anni: 26 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (due fratelli e la madre): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figli.
Totale punti: 101, pari ad € 391.103,00. pagina 15 di 24 Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n. 16237/2005).
Alle parti attrici spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, mada epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere esattamente individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte di Persona_2
e e la presente decisione, poiché il ritardato Persona_1 Persona_5
pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del Fondo ristori di cui all'art. 43 d.l. n.
36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno pagina 16 di 24 computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data del deposito del ricorso.
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 20.6.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
3)Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dalle ricorrenti è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Controparte_1
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
[...]
1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_7
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del pagina 17 di 24 presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_7
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei pagina 18 di 24 danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_7
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto Fondo è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile condanna della Controparte_2
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Controparte_1
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del
D'altra parte, che non vi possa essere condanna della si ricava dallo CP_1
stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della già definita negli accordi di CP_1
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' CP_1
dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo pagina 19 di 24 Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della ad un pronuncia di condanna l'ulteriore CP_1
previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della per il risarcimento di CP_1
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della che l'accesso al Fondo CP_1
configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_1
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
4)Le statuizioni di rigetto
Non possono essere accolte le domanda risarcitorie proposte dai ricorrenti iure hereditatis per la perdita del rapporto parentale e del danno tanatologico patito dal de cuius poiché, sebbene astrattamente predicabile, a fronte dell'accezione dell'Avvocatura che ha eccepito la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 480 cc del diritto dei ricorrenti di accettare l'eredità, essi non possono essere qualificati eredi.
E' stato precisato, al riguardo, che «un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., pagina 20 di 24 quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione» (Cass. n.
12646/2020).
Ebbene, nella fattispecie l'Avvocatura ha eccepito puntualmente la prescrizione e ha evidenziato, al riguardo, che «Il Sign. agisce Parte_1
iure hereditatis quale figlio del padre e della madre Per_2 Persona_17
In ordine alle azioni esercitate iure hereditatis, occorre fornire la prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità del dante causa.
Tale accettazione deve intervenire, ai sensi dell'art. 480 c.c., entro 10 anni dall'apertura della successione, avvenuta per il Sign. quale erede del padre, il giorno Parte_1
della morte del Sign. il 13.06.1944, e dunque entro il 13.04.1954, o al Persona_2
più al raggiungimento del 18 ° anno di età, il 19.04.1958, e quale erede della madre, deceduta l'11.07.1992, entro l'11.07.2022, che a sua volta deve aver accettato l'eredità del marito entro il 13.04.1954.
Il Sign. e la Sign. agiscono iure hereditatis del padre Parte_2 Parte_3 Per_5
e della madre mentre il Sign. agisce quale figlio di Persona_18 Parte_4 Per_15
a sua volta figlio di ed
[...] Parte_9 Persona_18
Occorre dunque fornire la prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità del dante causa Sign.
deceduto il 25.04.1945, da parte della moglie, Sign. madre Persona_5 Persona_18
dei ricorrenti, entro il 25.04.1955, e da parte dei figli, ed entro Pt_2 Pt_3 Per_8
il 25.04.1955, o al più al raggiungimento della maggiore età del Sign. il Parte_2
7.09.1950, della Sign. l'1.03.55, del Sign. il 19.04.1947. Parte_3 Persona_15
Occorre inoltre fornire la prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità della madre , deceduta il 21.04.2002, da parte dei figli ed entro 10 anni dalla Pt_2 Pt_3 Per_8
apertura della successione e dunque entro il 21.04.2022.
Infine, quanto ai Sig. e che agiscono, quale iure hereditatis Pt_5 Parte_6
in qualità di figli della Sign. deceduta il 2.01.1997, a sua volta figlia del Sign. Per_16
deceduto il 31.03.1945, occorre dimostrare l'avvenuta accettazione dell'eredità Persona_1
di quest'ultimo da parte della Sign. entro il termine del 31.03.1955, nonché Per_16
pagina 21 di 24 l'accettazione dell'eredità della Sign. da parte dei figli e entro il Per_16 Pt_5 Pt_6
termine 2.01.2007.
Non risultando in atti la prova delle avvenute accettazioni, ed essendo stato notificato l'atto introduttivo di lite in data 19.10.2023, il termine di prescrizione è ampiamente decorso».
Poiché non risulta alcuna accettazione entro i predetti termini- né espressa né tacita, ai sensi degli artt. 475, 476 e 477 cc- si è maturata la prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità con conseguente preclusioni per i ricorrenti di agire iure hereditatis quanto al danno patito dal proprio congiunto, non risultando provato il loro status di eredi.
Alla stregua delle considerazioni appena esposte ne discende che le domande iure hereditatis di parte attrice dovranno essere rigettate ad eccezione di quella formulata da che risulta aver provato il proprio status di erede. Parte_4
Infine, non può trovare accoglimento la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il c.d. 'danno riflesso' in quanto applicabile solo al danno subìto dalle vittime secondarie in caso di lesioni gravi della vittima primaria che abbiano comportato pena e sofferenza nei familiari e sconvolto le loro vite: profili di pregiudizio non economico già affrontati e liquidati iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Una diversa conclusione implicherebbe una inammissibile duplicazione di risarcimento del medesimo danno non patrimoniale.
5)Le spese processuali
Le spese, quanto al rapporto tra i ricorrenti Parte_1 Parte_2
e ed il seguono la soccombenza e si liquidano Parte_3 Parte_4
come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.000.000,01 ed €
2.000.000, ed operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 281-duodeecies co IV cpc ma non si è pagina 22 di 24 proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio, e sulla fase decisoria consistita nella sola discussione orale della causa.
Quanto al rapporto tra i ricorrenti e la Presidenza del Consiglio, le spese possono essere compensate attesa l'assoluta novità delle questioni trattate, al pari della domanda proposta da e Pt_5 Parte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, dichiara la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA responsabile delle morti di e Persona_2 Persona_1 Persona_5
avvenute rispettivamente il 13.6.1944, 31.3.1945 e 25.4.1945 a seguito della loro deportazione;
condanna il al Controparte_3
pagamento, mediante provista proveniente esclusivamente dal Fondo ristori istituito con d.l. n 36/2022, al pagamento dei seguenti importi: in favore di della somma di € 391.103; Parte_1
in favore di della somma di € 391.103; Parte_2
in favore di della somma di € 391.103; Parte_3
in favore di della somma di € 391.103; Parte_4
condanna il alla Controparte_3
corresponsione, in favore delle predette parti e sulle somme come sopra determinate, degli interessi compensativi nella misura legale a decorrere dalla data della domanda, 20.06.2023, e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, Controparte_3
in favore dei ricorrenti, delle spese processuali del presente giudizio che si pagina 23 di 24 liquidano, complessivamente, in € 1.740 per esborsi, € 23.946 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
rigetta la domanda proposta da e e Parte_5 Parte_6
compensa tra le parti le spese processuali;
rigetta ogni domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della e compensa tra le parti le Controparte_2
spese processuali.
Firenze, 20.V.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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