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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
UDIENZA DEL 17 aprile 2025 nella causa iscritta al RGAC n. 957/2024; davanti al giudice dott.ssa Teresa Guerrieri, sono comparsi:
l'Avv. MATTEO LORENZI in sostituzione dell'AVV. MATTEO BALDACCI e dell'Avv. LAURA ER nell'interesse di parte ricorrente e l'Avv. IE ER nell'interesse di sé medesimo.
A questo punto, L'Avv. Lorenzi discute oralmente la causa riportandosi all'atto di opposizione ed alle conclusioni ivi rassegnate. Si oppone all'espletamento dei mezzi istruttori.
L'avv. Deri discute oralmente la causa ed insiste anche nell'ammissione delle prove di cui alle memorie istruttorie. Conclude richiamando le conclusioni della comparsa di risposta.
Il GIUDICE dato atto di quanto sopra;
si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, rientrata dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.652 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente TRA
(C.F.: ),rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Deri e dall'Avv. Matteo Baldacci, presso il cui studio sito in Pisa, Viale Vittorio Veneto n.5, è elettivamente domiciliato;
ATTORE-OPPONENTE E ER IE (C.F.: ), in persona del legale C.F._2 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. ET Deri, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Morteo sito in Pisa, via G.M. Lavagna n.24,; CONVENUTO-OPPOSTA CONCLUSIONI All'udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa. FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 29.03.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.181/2024 per il pagamento della somma di € 7300,00 oltre interessi dalle scadenze e spese della fase monitoria. Deduceva il regolare pagamento dei canoni di locazioni richiesti in sede monitoria. In particolare, precisava che dal mese di marzo 2020 aveva proseguito nel pagamento in contanti dei canoni, senza ricevere le ricevute di pagamento. Soggiungeva che ogni pagamento veniva annotato in un apposito libro contabile del quale l'opponente aveva chiesto copia senza ottenerla. Contestava che l'immobile fosse stato liberato in data 22.12.2022 perché già dal mese di ottobre 2022 il sig. aveva trovato un nuovo alloggio . Riconosceva Pt_1 inoltre di non aver effettuato il versamento delle mensilità da marzo a settembre riconoscendo un debito pari ad €3500,00. Argomentava, da ultimo, in ordine alla precaria situazione personale dell'opponente, unico soggetto percettore di reddito in seno alla famiglia composta da moglie e due figli.
2. Con comparsa di risposta, depositata in data 31.05.2024, si costituiva in giudizio IE ER il quale chiedeva: “in via preliminare a) disporre il mutamento del rito da ordinario a speciale ai sensi degli artt. 447 bis e 426 cpc;
b) respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dal sig. Pt_1 nel proprio atto di citazione;
nel merito - in via principale, respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig.
[...]
a pagare all'Avv. ET Deri la somma che sarà accertata come dovuta nel Parte_1 corso del presente giudizio e ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi calcolati nella misura stabilita dall'art. 1284 comma 4 C.C. dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa” 3. L'opposizione va rigettata In via preliminare, va precisato che il presente giudizio, avendo ad oggetto il pagamento di canoni di locazione di immobile urbano necessitava dell'introduzione con ricorso trovando applicazione la disciplina di cui agli artt.414 e segg. c.p.c. per il richiamo disposto dall'art.447 bis c.p.c. Tuttavia, in tali casi, sulla base dei principi esposti dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. Civili, 13 gennaio 2022, n.927) opera il principio di conversione ex art.156 c.p.c. e l'atto produce gli stessi effetti del ricorso, purché venga depositato in cancelleria entro il termine di cui alla'art.641 c.p.c.. Nel merito, è provato come ET Deri, già nudo proprietario dell'unità immobiliare adibita a civile abitazione posta in Comune di Bientina (PI), Frazione Quattro Strade, Via della Resistenza n. 132, concessa in locazione dal padre CP_1 ll'odierno opponente con contratto stipulato in data 05.09.2018 e registrato
[...] il 06.09.2018, sia diventato pieno proprietario dell'immobile con il decesso del padre in data 10.09.2021. ET Deri ha altresì allegato che l'odierno opponente non ha provveduto al saldo dei canoni di locazione relativi all'anno 2020, rendendosi, pertanto, moroso nel pagamento della somma di €. 2.500,00; che non ha provveduto al pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di luglio ed agosto 2021 nonché a quello dei canoni di locazione relativi ai mesi di febbraio e marzo 2022 accumulando, così, un ulteriore debito di €. 2.000,00. A fronte di tale esposizione, il sig. ha corrisposto a parte locatrice acconti Pt_1 per complessivi €. 700,00, restando, quindi, moroso nel pagamento del residuo importo di €. 3.800,00.
Per questi motivi
, in data 22.04.2022 ET Deri ha notificato al sig. atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale Pt_1 citazione per la convalida;
all'udienza del 27.06.2022, l'adito Tribunale ha convalidato lo sfratto per morosità. Dallo scambio dei messaggi whatsapp (doc.7) è poi evincibile come il rilascio dell'immobile sia avvenuto in data 22.12.2022, facendo maturare gli ulteriori crediti per l'occupazione dell'immobile nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022. Innanzi alla prova del credito, l'opponente, riconoscendosi debitore della somma di €3500,00, non ha fornito la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi delle ulteriori somme dovute. Invero, in ordine agli asseriti pagamenti effettuati in contanti, non vi sono in atti prove o elementi di prova dai quali desumere l'effettivo pagamento dei canoni di locazione, non potendo l'onere probatorio ritenersi assolto con la produzione degli estratti conto relativi ad importi neanche corrispondenti all'ammontare del canone di locazione. La ricevuta riassuntiva prodotta dall'opponente che indica espressamente come non pagati i canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio, aprile, luglio e agosto 202, lungi dall'assumere il valore probatorio indicato dall'opponente – secondo cui non si capirebbe come mai i mesi pagati successivamente non siano stati messi in conto a quelli più arretrati- vale piuttosto quale riconoscimento di debito in relazione ai mesi indicati. Né assume rilevanza che le quietanze di pagamento dei canoni prodotte dalla controparte quale proprio doc. 3 non siano consecutive nel tempo . Come noto, l'art. 1193 C.C. stabilisce che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare” . Per quanto argomentato, l'opposizione va rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente secondo i parametri medi di cui al D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di riferimento (tra € 5.201,00 e 26.000,00), con riduzione del 50% tenuto conto della natura della controversia e con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.181/2024 emesso dal Tribunale di Pisa;
2) condanna al pagamento in favore di ER Parte_1
IE delle spese di lite che liquida in € 1700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pisa, 17 aprile 2025 IL GIUDICE Teresa Guerrieri