Articolo 475 del Codice civile
Articolo 474Articolo 476
Versione
19 aprile 1942
Art. 475.

(Accettazione espressa).

L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente