TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Giudice Onorario, dott SA IA LL, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all' esito dell udienza del 18.12.2025, tenuta con trattazione ex art 12 7 terc c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10723/2025 R.G. Lavoro, promossa da da
( nata a [...] il [...]) rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Antonella Pedico
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo procedersi alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell' indennità di accompagnamento. Con decreto depositato il 13.11.2025 il
Presidente del Tribunale, vista l'identicità soggettiva ed oggettiva con il procedimento n.
5513/ 2025 R.G.L. pendente dinanzi alla sottoscritta, assegnava alla medesima il procedimento che provvedeva a fissare l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
18.12.2025, assegnando alla parte ricorrente il termine perentorio fino al 28.11.2025 per la notificazione del ricorso alla controparte. All' udienza del 18.12.2025, tenuta ex art 127 ter c.p.c, verificata la rituale comunicazione del decreto disponente la trattazione cartolare ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, stante la mancata costituzione dell'Ente e le deduzioni di parte ricorrente, contenute nelle brevi note del 12.12.2025, con le quali si chiedeva la declaratoria di improcedibilità della domanda stante l'omessa notifica del ricorso alla controparte, è stata pronunciata la presente sentenza contestuale. Ritiene il giudicante che il ricorso sia improcedibile per omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Ed invero, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il
CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c.
(ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto,
l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria. Tanto era stato, del resto, precisato nel decreto pronunciato in data 13.11.2025. Senonchè, la parte ricorrente ha dedotto di non aver provveduto alla notifica nei termini assegnati insistendo per la declaratoria di improcedibilità.. Alla stregua delle argomentazioni che precedono stante la non contestata omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese processuali, stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. depositata in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott SA IA
LL definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 10723/2025 R.G.L., così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- nulla per le spese processuali.
Foggia, 18.12.2025
Il Giudice del lavoro
SA IA LL
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Giudice Onorario, dott SA IA LL, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all' esito dell udienza del 18.12.2025, tenuta con trattazione ex art 12 7 terc c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10723/2025 R.G. Lavoro, promossa da da
( nata a [...] il [...]) rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Antonella Pedico
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva istanza per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c., chiedendo procedersi alla nomina di un CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell' indennità di accompagnamento. Con decreto depositato il 13.11.2025 il
Presidente del Tribunale, vista l'identicità soggettiva ed oggettiva con il procedimento n.
5513/ 2025 R.G.L. pendente dinanzi alla sottoscritta, assegnava alla medesima il procedimento che provvedeva a fissare l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
18.12.2025, assegnando alla parte ricorrente il termine perentorio fino al 28.11.2025 per la notificazione del ricorso alla controparte. All' udienza del 18.12.2025, tenuta ex art 127 ter c.p.c, verificata la rituale comunicazione del decreto disponente la trattazione cartolare ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, stante la mancata costituzione dell'Ente e le deduzioni di parte ricorrente, contenute nelle brevi note del 12.12.2025, con le quali si chiedeva la declaratoria di improcedibilità della domanda stante l'omessa notifica del ricorso alla controparte, è stata pronunciata la presente sentenza contestuale. Ritiene il giudicante che il ricorso sia improcedibile per omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Ed invero, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art.696 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c. il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il
CTU e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, ai sensi dell'art. 694 c.p.c.
(ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto,
l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445 bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria. Tanto era stato, del resto, precisato nel decreto pronunciato in data 13.11.2025. Senonchè, la parte ricorrente ha dedotto di non aver provveduto alla notifica nei termini assegnati insistendo per la declaratoria di improcedibilità.. Alla stregua delle argomentazioni che precedono stante la non contestata omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese processuali, stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. depositata in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott SA IA
LL definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 10723/2025 R.G.L., così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- nulla per le spese processuali.
Foggia, 18.12.2025
Il Giudice del lavoro
SA IA LL