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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 05.02.2015 al numero 869/15 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 1555/2014 resa all'esito dei giudizi riuniti recanti RG 1175/2013 e RG 1176/2013, emessa il 10.05.2014 e depositata il 25.07.2014 non notificata;
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Livio Parte_1 Parte_2
Moscato;
APPELLANTI
E rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Sarro;
CP_1
APPELLATO
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scarpa;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con separati atti di citazione, e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA) la HDI Assicurazioni S.p.A. e al CP_1
1 fine di ottenere, previa dichiarazione di responsabilità esclusiva di quest'ultimo, il risarcimento dei danni subiti e quantificati rispettivamente nella misura di €5.330,08, oltre ad € 240,00 per le spese mediche sostenute, e di €6.428,63 - di cui € 2.839,60 pari al valore della sua autovettura modello Mercedes Classe A tg. BX501PK ed €3.589,03 per le lesioni subite, oltre ad € 240,00 per le spese mediche sostenute, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 07.03.2011 alle ore 11.00 circa, nel comune di Eboli (SA) all'intersezione tra via Santo Spirito e via Mario Pagano.
Le attrici riferivano che nelle suddette circostanze, allorquando viaggiavano a bordo dell'autovettura Mercedes Classe A tg. BX501PK garantita per la RCA dalla CP_2 con polizza n. 1121304298629, venivano coinvolte in un sinistro stradale,
[...] rispettivamente quale proprietaria-conducente e trasportata, con l'autoveicolo Fiat Tipo tg. SA 730888, garantito per la RCA da HDI Assicurazioni S.p.A. con polizza n. 971016897, di proprietà e condotto da il quale nel percorrere la via CP_1
Mario Pagano, giunto all'incrocio con la via Santo Spirito, non arrestava la sua marcia in corrispondenza dello stop ed invadeva la corsia di marcia percorsa dalla sig.ra Pt_1
alla guida della Mercedes Classe A tg. BX501PK, che marciava regolarmente
[...] sulla via Santo Spirito in direzione della località Borgo, che nulla poteva per evitare la collisione. A seguito dell'impatto, l'autovettura di parte attrice Mercedes Classe A tg. BX501PK riportava danni alla carrozzeria, nella parte laterale sinistra, ed alle parti elettriche, mentre le sig.re e riportavano lesioni personali Parte_2 Parte_1 che determinavano postumi permanenti, così come refertati dal Pronto Soccorso dell'Ospedale “Maria S.S. Addolorata” di Eboli.
Successivamente le attrici provvedevano ad inoltrare sia alla HDI Assicurazioni S.p.A. sia al sig. con raccomandate A/R n. 14344336370-7 e n. 14344336371-8 del CP_1
28/05/2011 formale richiesta di risarcimento danni ma nessuno provvedeva a ristorare i danni riportati dalle istanti nell'occorso sinistro.
Pertanto, e concludevano per la condanna di Parte_2 Parte_1 [...] quale esclusivo responsabile del sinistro, in solido con la HDI Assicurazioni CP_1
S.p.A., al risarcimento di €5.330,08, oltre ad € 240,00 per spese mediche, e di €6.428,63, oltre ad € 240,00 per spese mediche, il tutto da contenersi comunque entro il limite della somma di €5.200,00 con espressa rinuncia all'esubero, con vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa del 10/06/2013 si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A. in persona del l.r.p.t. la quale, eccependo, in via pregiudiziale, l'estinzione del processo per la mancata riassunzione in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adito ed in via preliminare l'intervenuto giudicato sulla competenza, o subordinatamente la riunione dei giudizi pendenti dinanzi allo stesso Ufficio Giudiziario e nei confronti degli
2 stessi convenuti, nonché l'inammissibilità, l'improcedibilità e improponibilità dell'atto introduttivo, oltre alla carenza di legittimazione attiva delle attrici per i danni a cose e di legittimazione passiva del sig. impugnava e contestava, nel merito, la CP_1 ricostruzione dei fatti operata dall'attrice poiché inveritiera ed instava per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata.
Con comparsa del 18/06/2013 si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 impugnando l'atto e chiedendo il rigetto della domanda proposta da e Parte_2
con vittoria di spese, formulando domanda riconvenzionale di Parte_1 condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, eccependo in via preliminare e pregiudiziale il giudicato sulla competenza ai sensi dell'art. 44 c.p.c. nonché la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva del giudizio con altro pendente innanzi al Giudice di Pace di Eboli avente ad oggetto l'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello stesso sinistro, per cui si imponeva la applicazione del disposto di cui all'art. 40 c.p.c.
Nel merito eccepiva il convenuto che la responsabilità nella determinazione dell'evento era da attribuirsi alla condotta della sig.ra , la quale nelle note Parte_1 circostanze, alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A tg. BX501PK, non rispettava il limite di velocità posto alla strada e urtava il veicolo Fiat Tipo tg. SA 730888 del sig.
dopo che quest'ultimo, giunto al segnale di STOP imposto alla via CP_1
Mario Pagano, arrestava la marcia e solo dopo aver visto che l'incrocio era libero si immetteva nella via Santo Spirito.
Allegava il che a causa di tale impatto, la propria Fiat Tipo riportava danni allo CP_1 sportello destro, vetro retrovisore e al paraurti, parafango e alla fiancata destra, pari ad € 700,00.
Precisava ancora il che, dopo il lieve urto, le parti si erano scambiati i rispettivi dati CP_1
e nessuno presentava lesioni personali evidenti e che sul luogo non intervenivano i vigili urbani né il personale sanitario, in quanto la sig.ra aveva dichiarato di Parte_1 avere fretta di andare all'Ospedale di Eboli “Maria SS. Addolorata” dove era ricoverato il padre.
Instauratosi il contraddittorio e disposta la riunione dei giudizi, espletata la prova testimoniale, il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.02.2014 ove veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 1555 del 2014 depositata il 25.07.2014 nell'ambito dei giudizi riuniti recanti RG 1175/2013 e RG 1176/2013, il Giudice di Pace di Eboli dichiarava il concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale nella misura del 50% a carico di parte attrice e del 50% a carico di parte convenuta e per l'effetto condannava
[...]
e HDI Assicurazioni S.p.A. in solido al risarcimento del 50% dei danni in CP_1
3 favore di nella misura di €900,00 oltre interessi e in favore di Parte_2 Pt_1 nella misura di €1.900,00 oltre interessi ed alla rifusione delle spese processuali
[...] sostenute, e condannava e HDI Assicurazioni S.p.A. in solido al Parte_1 risarcimento del 50% dei danni in favore di nella misura di €200,00 oltre CP_1 interessi, compensando il restante 50% delle spese di lite.
2. Avverso detta sentenza, le sig.re e proponevano atto di Parte_2 Parte_1 appello, dinanzi a questo Tribunale, nel quale rassegnavano le seguenti testuali conclusioni:
“A)- riformare parzialmente la impugnata sentenza del Giudice di Pace di Eboli, n. 1 555/14 del 10
/05/2014, depositata in cancelleria in data 25/07/2014 e per l'effetto:
a1)- accertare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig.
[...]
proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Tipo;
CP_1
a2)- condannare gli appellati, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento a titolo di risarcimento in favore dell'attrice, sig. ra della ulteriore somma di Parte_1
€. 1.900,00, di cui €. 1.000,00 quale ulteriore risarcimento per i danni riportati dalla propria autovettura ed €. 900,00 quale ulteriore risarcimento per le lesioni riportate. Somme che corrispondono all'ulteriore 50% sottratto all'attrice per l'attribuzione del concorso di colpa;
a3) condannare gli appellati, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento a titolo di risarcimento in favore dell'attrice, sig.ra della ulteriore somma di €. Parte_2
900,00 quale ulteriore risarcimento per le lesioni riportate. Somma che corrisponde all'ulteriore 50% sottratto all'attrice per l'attribuzione del concorso di colpa;
B)- condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti, onorario ed accessori come per legge, del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante.”.
A supporto delle appena citate conclusioni l'appellante, quali motivi di appello, deduceva l'erronea interpretazione del materiale probatorio, nonché l'erronea applicazione della presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, c.c. e la carenza di motivazione.
Con comparse depositate entrambe il 10.06.2015 si costituivano il sig. e CP_1 la HDI Assicurazioni S.p.A. in persona del l.r.p.t., impugnando e contestando il gravame ed instando per il suo integrale rigetto con conferma della sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposto il rinvio all'udienza telematica del 03.03.2025 per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 3. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
4. Tanto premesso, deve ritenersi che l'appello non merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve ritenersi che, alla luce delle circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, non sia possibile affermare la esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è causa. CP_1
Difatti, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi non forniscono una ricostruzione chiara e certa della dinamica dell'incidente e, comunque, non consentono di affermare né un comportamento del assolutamente negligente o imprudente né una condotta di CP_1 guida della assolutamente corretta. Pt_1
In particolare, va evidenziato che all'udienza del 9.01.2014 veniva escusso il sig. Tes_1
, il quale dichiarava ADR: “Una Mercedes Classe A saliva per la via Santo Spirito. Una
[...]
Fiat Tipo che, invece, proveniva dalla strada limitrofa al Tribunale, non si fermò al segnale di STOP ed impattò contro la Mercedes. La Mercedes venne colpita sul lato sinistro della carrozzeria, precisamente a tutta la fiancata sinistra ovvero lo sportello anteriore ed anche quello posteriore.”
Il teste sig. riferiva che “Dalla via Pagano proveniva una Fiat Tipo il cui Testimone_2 conducente non si fermava al segnale di STOP imposto alla via Pagano. Ciò facendo andò a collidere contro una Mercedes Classe A, colore blu elettrico, che viaggiava regolarmente lungo la via Spirito Santo in direzione Eboli centro. Preciso che entrambe le strade sono sensi unici. La Mercedes veniva colpita nella fiancata sinistra riportando danni ad entrambe le portiere. L'altra auto riportò danni allo spigolo anteriore destro.”
5 Il teste sig. dichiarava: “Ebbi modo di vedere una Fiat Tipo che proveniva dalla Testimone_3 via del Tribunale. Al segnale di STOP che era posto alla fine di detta strada, il conducente di tale auto si fermò e poi si immise sulla via Santo Spirito. Su via Santo Spirito viaggiava una Mercedes monovolume con due signore a bordo. Tali auto si scontrarono. La Mercedes venne colpita nella parte laterale destra mentre la riportò danni sul lato sinistro.”
La teste sig.ra riferiva che “Nell'incidente furono coinvolte una Fiat, di Testimone_4 colore chiaro, guidata dal sig. ed una altra auto, lo stesso di colore chiaro, non molto grande. CP_1
All'interno della stessa vi erano due persone, due signore. La macchina del sig. girava verso CP_1 sinistra e riportò danni alla parte destra. L'altra auto fu colpita nella parte laterale sinistra, lato guidatore”.
La teste sig.ra dichiarava: “Il dottore proveniva da via Mario Testimone_5 CP_1
Pagano ed aveva impegnato la via Santo Spirito alla guida della sua Fiat Tipo di colore chiaro. In quel momento è sopraggiunta dalla via Santo Spirito, in direzione centro storico, una monovolume di colore chiaro che attinse la vettura Fiat Tipo allo sportello destro, lato passeggero. L'autovettura monovolume, innanzi indicata ha riportato danni allo sportello lato guidatore”.
All'udienza del 23.01.2014 veniva escussa la sig.ra la quale dichiarava Controparte_4
ADR: “È vera la circostanza di cui al capo A) dell'atto di citazione, preciso che io ero all'incrocio tra via Spirito Santo e via Pagano, nei pressi del bar ivi ubicato, allorché ho assistito ad un sinistro tra una Fiat Tipo condotta da un signore anziano ed una Mercedes Classe A condotta da una giovane donna e con a bordo trasportata una signora più anziana. È vera la circostanza di cui al capo B) dell'atto di citazione e preciso che il conducente della Fiat Tipo non si fermava allo stop imposto alla via Pagano, andando così a colpire con il suo spigolo anteriore destro la fiancata sinistra della Mercedes Classe A. Ricordo che appena sceso dall'auto il conducente della Fiat Tipo si assumeva completamente la responsabilità dell'occorso incidente dicendo che avrebbe provveduto a segnalare alla propria compagnia il sinistro e la sua responsabilità”.
Sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, da un lato, non sussistono i presupposti per attribuire al convenuto la esclusiva responsabilità del sinistro, giacché non risulta accertato che il non abbia arrestato la marcia una volta raggiunto il segnale di CP_1
STOP all'intersezione tra le due strade, e dunque che abbia posto in essere una condotta negligente o imprudente tale da costituire l'unica causa efficiente del sinistro per cui è causa.
D'altro canto, non è possibile escludere la responsabilità concorsuale dell'attrice in difetto di prova liberatoria, atteso che non è emerso dagli elementi probatori raccolti che la si sia attenuta alle regole di diligenza proprie della circolazione stradale o che Pt_1 abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Difatti, pur a voler dar credito alla tesi della condotta imprudente del , ciò non CP_1 esime dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in 6 rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343; Sez. 3, ordinanza n. 19115/2020). Ove, invero, sia accertata l'inosservanza da parte di uno dei conducenti delle regole sulla circolazione stradale, non sussiste automaticamente la sua colpa esclusiva e la liberazione dell'altro conducente, laddove quest'ultimo non abbia, a sua volta, dimostrato di aver rispettato le norme di comportamento imposte dal codice della strada (Cass 14/11/2013, n. 25620).
Il giudizio di responsabilità esclusiva di uno dei conducenti può seguire solo alla verifica che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare anche in via presuntiva di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, “altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (vedi ex pl. Cass. 08/01/2016, n. 124).
In tal senso, a fronte di una condotta colposa del conducente di uno dei due veicoli, ancorché accertata in concreto, è comunque possibile attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Cass. 28/06/2016, n. 13271).
Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che abbia tenuto Parte_1 una condotta di guida assolutamente corretta e adeguata ai luoghi (attraversamento di un incrocio), in particolare, che la stessa procedesse a velocità di marcia rispettosa dei limiti imposti, anche in considerazione della mancata attuazione di una manovra atta ad impedire l'impatto o ad evitarne le conseguenze dannose.
Trova, pertanto, applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., che per l'appunto opera sul piano causale quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti e qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (Sez. 6 - 3, ord. n. 7061/2020; Sez. 3, sent. n. 7479/2020).
In definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, pur dovendosi ritenere provato il sinistro come fatto storico, coinvolgente i su indicati veicoli e conducenti, non può ritenersi che sia stata provata l'esatta dinamica del medesimo che consenta di accertare la esclusiva responsabilità del sig. quale conducente e proprietario del CP_1 veicolo Fiat Tipo tg. SA 730888.
Non essendo stati forniti ulteriori elementi istruttori a favore dell'una o dell'altra versione deve affermarsi, in applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui al co. 2 dell'art. 2054 c.c., il concorso di colpa in parti uguali dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro nella causazione dei danni che ne sono derivati, atteso che la predetta norma opera sia quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei 7 conducenti, che quando non sia possibile stabilire l'esatta sequenza causale del sinistro (Cass. n. 195/07).
Ne deriva che va affermato il concorso di colpa nella misura del 50% per ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale per cui è causa. Sicché in concreto correttamente il giudice di prime cure ha ripartito al 50% la responsabilità del sinistro tra e Parte_1 CP_1
5. In ragione della oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che indicono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio Ansalone in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n. 869/15 R.G., ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa:
1) dichiara l'appello ammissibile;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 9.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Camilla Scarpa, Magistrato Ordinario in Tirocinio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 05.02.2015 al numero 869/15 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 1555/2014 resa all'esito dei giudizi riuniti recanti RG 1175/2013 e RG 1176/2013, emessa il 10.05.2014 e depositata il 25.07.2014 non notificata;
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Livio Parte_1 Parte_2
Moscato;
APPELLANTI
E rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Sarro;
CP_1
APPELLATO
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scarpa;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con separati atti di citazione, e convenivano in giudizio Parte_2 Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA) la HDI Assicurazioni S.p.A. e al CP_1
1 fine di ottenere, previa dichiarazione di responsabilità esclusiva di quest'ultimo, il risarcimento dei danni subiti e quantificati rispettivamente nella misura di €5.330,08, oltre ad € 240,00 per le spese mediche sostenute, e di €6.428,63 - di cui € 2.839,60 pari al valore della sua autovettura modello Mercedes Classe A tg. BX501PK ed €3.589,03 per le lesioni subite, oltre ad € 240,00 per le spese mediche sostenute, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 07.03.2011 alle ore 11.00 circa, nel comune di Eboli (SA) all'intersezione tra via Santo Spirito e via Mario Pagano.
Le attrici riferivano che nelle suddette circostanze, allorquando viaggiavano a bordo dell'autovettura Mercedes Classe A tg. BX501PK garantita per la RCA dalla CP_2 con polizza n. 1121304298629, venivano coinvolte in un sinistro stradale,
[...] rispettivamente quale proprietaria-conducente e trasportata, con l'autoveicolo Fiat Tipo tg. SA 730888, garantito per la RCA da HDI Assicurazioni S.p.A. con polizza n. 971016897, di proprietà e condotto da il quale nel percorrere la via CP_1
Mario Pagano, giunto all'incrocio con la via Santo Spirito, non arrestava la sua marcia in corrispondenza dello stop ed invadeva la corsia di marcia percorsa dalla sig.ra Pt_1
alla guida della Mercedes Classe A tg. BX501PK, che marciava regolarmente
[...] sulla via Santo Spirito in direzione della località Borgo, che nulla poteva per evitare la collisione. A seguito dell'impatto, l'autovettura di parte attrice Mercedes Classe A tg. BX501PK riportava danni alla carrozzeria, nella parte laterale sinistra, ed alle parti elettriche, mentre le sig.re e riportavano lesioni personali Parte_2 Parte_1 che determinavano postumi permanenti, così come refertati dal Pronto Soccorso dell'Ospedale “Maria S.S. Addolorata” di Eboli.
Successivamente le attrici provvedevano ad inoltrare sia alla HDI Assicurazioni S.p.A. sia al sig. con raccomandate A/R n. 14344336370-7 e n. 14344336371-8 del CP_1
28/05/2011 formale richiesta di risarcimento danni ma nessuno provvedeva a ristorare i danni riportati dalle istanti nell'occorso sinistro.
Pertanto, e concludevano per la condanna di Parte_2 Parte_1 [...] quale esclusivo responsabile del sinistro, in solido con la HDI Assicurazioni CP_1
S.p.A., al risarcimento di €5.330,08, oltre ad € 240,00 per spese mediche, e di €6.428,63, oltre ad € 240,00 per spese mediche, il tutto da contenersi comunque entro il limite della somma di €5.200,00 con espressa rinuncia all'esubero, con vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa del 10/06/2013 si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A. in persona del l.r.p.t. la quale, eccependo, in via pregiudiziale, l'estinzione del processo per la mancata riassunzione in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adito ed in via preliminare l'intervenuto giudicato sulla competenza, o subordinatamente la riunione dei giudizi pendenti dinanzi allo stesso Ufficio Giudiziario e nei confronti degli
2 stessi convenuti, nonché l'inammissibilità, l'improcedibilità e improponibilità dell'atto introduttivo, oltre alla carenza di legittimazione attiva delle attrici per i danni a cose e di legittimazione passiva del sig. impugnava e contestava, nel merito, la CP_1 ricostruzione dei fatti operata dall'attrice poiché inveritiera ed instava per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata.
Con comparsa del 18/06/2013 si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 impugnando l'atto e chiedendo il rigetto della domanda proposta da e Parte_2
con vittoria di spese, formulando domanda riconvenzionale di Parte_1 condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, eccependo in via preliminare e pregiudiziale il giudicato sulla competenza ai sensi dell'art. 44 c.p.c. nonché la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva del giudizio con altro pendente innanzi al Giudice di Pace di Eboli avente ad oggetto l'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello stesso sinistro, per cui si imponeva la applicazione del disposto di cui all'art. 40 c.p.c.
Nel merito eccepiva il convenuto che la responsabilità nella determinazione dell'evento era da attribuirsi alla condotta della sig.ra , la quale nelle note Parte_1 circostanze, alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A tg. BX501PK, non rispettava il limite di velocità posto alla strada e urtava il veicolo Fiat Tipo tg. SA 730888 del sig.
dopo che quest'ultimo, giunto al segnale di STOP imposto alla via CP_1
Mario Pagano, arrestava la marcia e solo dopo aver visto che l'incrocio era libero si immetteva nella via Santo Spirito.
Allegava il che a causa di tale impatto, la propria Fiat Tipo riportava danni allo CP_1 sportello destro, vetro retrovisore e al paraurti, parafango e alla fiancata destra, pari ad € 700,00.
Precisava ancora il che, dopo il lieve urto, le parti si erano scambiati i rispettivi dati CP_1
e nessuno presentava lesioni personali evidenti e che sul luogo non intervenivano i vigili urbani né il personale sanitario, in quanto la sig.ra aveva dichiarato di Parte_1 avere fretta di andare all'Ospedale di Eboli “Maria SS. Addolorata” dove era ricoverato il padre.
Instauratosi il contraddittorio e disposta la riunione dei giudizi, espletata la prova testimoniale, il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.02.2014 ove veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 1555 del 2014 depositata il 25.07.2014 nell'ambito dei giudizi riuniti recanti RG 1175/2013 e RG 1176/2013, il Giudice di Pace di Eboli dichiarava il concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale nella misura del 50% a carico di parte attrice e del 50% a carico di parte convenuta e per l'effetto condannava
[...]
e HDI Assicurazioni S.p.A. in solido al risarcimento del 50% dei danni in CP_1
3 favore di nella misura di €900,00 oltre interessi e in favore di Parte_2 Pt_1 nella misura di €1.900,00 oltre interessi ed alla rifusione delle spese processuali
[...] sostenute, e condannava e HDI Assicurazioni S.p.A. in solido al Parte_1 risarcimento del 50% dei danni in favore di nella misura di €200,00 oltre CP_1 interessi, compensando il restante 50% delle spese di lite.
2. Avverso detta sentenza, le sig.re e proponevano atto di Parte_2 Parte_1 appello, dinanzi a questo Tribunale, nel quale rassegnavano le seguenti testuali conclusioni:
“A)- riformare parzialmente la impugnata sentenza del Giudice di Pace di Eboli, n. 1 555/14 del 10
/05/2014, depositata in cancelleria in data 25/07/2014 e per l'effetto:
a1)- accertare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig.
[...]
proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Tipo;
CP_1
a2)- condannare gli appellati, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento a titolo di risarcimento in favore dell'attrice, sig. ra della ulteriore somma di Parte_1
€. 1.900,00, di cui €. 1.000,00 quale ulteriore risarcimento per i danni riportati dalla propria autovettura ed €. 900,00 quale ulteriore risarcimento per le lesioni riportate. Somme che corrispondono all'ulteriore 50% sottratto all'attrice per l'attribuzione del concorso di colpa;
a3) condannare gli appellati, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento a titolo di risarcimento in favore dell'attrice, sig.ra della ulteriore somma di €. Parte_2
900,00 quale ulteriore risarcimento per le lesioni riportate. Somma che corrisponde all'ulteriore 50% sottratto all'attrice per l'attribuzione del concorso di colpa;
B)- condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti, onorario ed accessori come per legge, del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante.”.
A supporto delle appena citate conclusioni l'appellante, quali motivi di appello, deduceva l'erronea interpretazione del materiale probatorio, nonché l'erronea applicazione della presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, c.c. e la carenza di motivazione.
Con comparse depositate entrambe il 10.06.2015 si costituivano il sig. e CP_1 la HDI Assicurazioni S.p.A. in persona del l.r.p.t., impugnando e contestando il gravame ed instando per il suo integrale rigetto con conferma della sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposto il rinvio all'udienza telematica del 03.03.2025 per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 3. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
4. Tanto premesso, deve ritenersi che l'appello non merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve ritenersi che, alla luce delle circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, non sia possibile affermare la esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è causa. CP_1
Difatti, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi non forniscono una ricostruzione chiara e certa della dinamica dell'incidente e, comunque, non consentono di affermare né un comportamento del assolutamente negligente o imprudente né una condotta di CP_1 guida della assolutamente corretta. Pt_1
In particolare, va evidenziato che all'udienza del 9.01.2014 veniva escusso il sig. Tes_1
, il quale dichiarava ADR: “Una Mercedes Classe A saliva per la via Santo Spirito. Una
[...]
Fiat Tipo che, invece, proveniva dalla strada limitrofa al Tribunale, non si fermò al segnale di STOP ed impattò contro la Mercedes. La Mercedes venne colpita sul lato sinistro della carrozzeria, precisamente a tutta la fiancata sinistra ovvero lo sportello anteriore ed anche quello posteriore.”
Il teste sig. riferiva che “Dalla via Pagano proveniva una Fiat Tipo il cui Testimone_2 conducente non si fermava al segnale di STOP imposto alla via Pagano. Ciò facendo andò a collidere contro una Mercedes Classe A, colore blu elettrico, che viaggiava regolarmente lungo la via Spirito Santo in direzione Eboli centro. Preciso che entrambe le strade sono sensi unici. La Mercedes veniva colpita nella fiancata sinistra riportando danni ad entrambe le portiere. L'altra auto riportò danni allo spigolo anteriore destro.”
5 Il teste sig. dichiarava: “Ebbi modo di vedere una Fiat Tipo che proveniva dalla Testimone_3 via del Tribunale. Al segnale di STOP che era posto alla fine di detta strada, il conducente di tale auto si fermò e poi si immise sulla via Santo Spirito. Su via Santo Spirito viaggiava una Mercedes monovolume con due signore a bordo. Tali auto si scontrarono. La Mercedes venne colpita nella parte laterale destra mentre la riportò danni sul lato sinistro.”
La teste sig.ra riferiva che “Nell'incidente furono coinvolte una Fiat, di Testimone_4 colore chiaro, guidata dal sig. ed una altra auto, lo stesso di colore chiaro, non molto grande. CP_1
All'interno della stessa vi erano due persone, due signore. La macchina del sig. girava verso CP_1 sinistra e riportò danni alla parte destra. L'altra auto fu colpita nella parte laterale sinistra, lato guidatore”.
La teste sig.ra dichiarava: “Il dottore proveniva da via Mario Testimone_5 CP_1
Pagano ed aveva impegnato la via Santo Spirito alla guida della sua Fiat Tipo di colore chiaro. In quel momento è sopraggiunta dalla via Santo Spirito, in direzione centro storico, una monovolume di colore chiaro che attinse la vettura Fiat Tipo allo sportello destro, lato passeggero. L'autovettura monovolume, innanzi indicata ha riportato danni allo sportello lato guidatore”.
All'udienza del 23.01.2014 veniva escussa la sig.ra la quale dichiarava Controparte_4
ADR: “È vera la circostanza di cui al capo A) dell'atto di citazione, preciso che io ero all'incrocio tra via Spirito Santo e via Pagano, nei pressi del bar ivi ubicato, allorché ho assistito ad un sinistro tra una Fiat Tipo condotta da un signore anziano ed una Mercedes Classe A condotta da una giovane donna e con a bordo trasportata una signora più anziana. È vera la circostanza di cui al capo B) dell'atto di citazione e preciso che il conducente della Fiat Tipo non si fermava allo stop imposto alla via Pagano, andando così a colpire con il suo spigolo anteriore destro la fiancata sinistra della Mercedes Classe A. Ricordo che appena sceso dall'auto il conducente della Fiat Tipo si assumeva completamente la responsabilità dell'occorso incidente dicendo che avrebbe provveduto a segnalare alla propria compagnia il sinistro e la sua responsabilità”.
Sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, da un lato, non sussistono i presupposti per attribuire al convenuto la esclusiva responsabilità del sinistro, giacché non risulta accertato che il non abbia arrestato la marcia una volta raggiunto il segnale di CP_1
STOP all'intersezione tra le due strade, e dunque che abbia posto in essere una condotta negligente o imprudente tale da costituire l'unica causa efficiente del sinistro per cui è causa.
D'altro canto, non è possibile escludere la responsabilità concorsuale dell'attrice in difetto di prova liberatoria, atteso che non è emerso dagli elementi probatori raccolti che la si sia attenuta alle regole di diligenza proprie della circolazione stradale o che Pt_1 abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Difatti, pur a voler dar credito alla tesi della condotta imprudente del , ciò non CP_1 esime dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in 6 rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343; Sez. 3, ordinanza n. 19115/2020). Ove, invero, sia accertata l'inosservanza da parte di uno dei conducenti delle regole sulla circolazione stradale, non sussiste automaticamente la sua colpa esclusiva e la liberazione dell'altro conducente, laddove quest'ultimo non abbia, a sua volta, dimostrato di aver rispettato le norme di comportamento imposte dal codice della strada (Cass 14/11/2013, n. 25620).
Il giudizio di responsabilità esclusiva di uno dei conducenti può seguire solo alla verifica che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare anche in via presuntiva di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, “altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (vedi ex pl. Cass. 08/01/2016, n. 124).
In tal senso, a fronte di una condotta colposa del conducente di uno dei due veicoli, ancorché accertata in concreto, è comunque possibile attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Cass. 28/06/2016, n. 13271).
Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che abbia tenuto Parte_1 una condotta di guida assolutamente corretta e adeguata ai luoghi (attraversamento di un incrocio), in particolare, che la stessa procedesse a velocità di marcia rispettosa dei limiti imposti, anche in considerazione della mancata attuazione di una manovra atta ad impedire l'impatto o ad evitarne le conseguenze dannose.
Trova, pertanto, applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., che per l'appunto opera sul piano causale quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti e qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (Sez. 6 - 3, ord. n. 7061/2020; Sez. 3, sent. n. 7479/2020).
In definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, pur dovendosi ritenere provato il sinistro come fatto storico, coinvolgente i su indicati veicoli e conducenti, non può ritenersi che sia stata provata l'esatta dinamica del medesimo che consenta di accertare la esclusiva responsabilità del sig. quale conducente e proprietario del CP_1 veicolo Fiat Tipo tg. SA 730888.
Non essendo stati forniti ulteriori elementi istruttori a favore dell'una o dell'altra versione deve affermarsi, in applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui al co. 2 dell'art. 2054 c.c., il concorso di colpa in parti uguali dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro nella causazione dei danni che ne sono derivati, atteso che la predetta norma opera sia quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei 7 conducenti, che quando non sia possibile stabilire l'esatta sequenza causale del sinistro (Cass. n. 195/07).
Ne deriva che va affermato il concorso di colpa nella misura del 50% per ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale per cui è causa. Sicché in concreto correttamente il giudice di prime cure ha ripartito al 50% la responsabilità del sinistro tra e Parte_1 CP_1
5. In ragione della oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che indicono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio Ansalone in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n. 869/15 R.G., ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa:
1) dichiara l'appello ammissibile;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 9.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Camilla Scarpa, Magistrato Ordinario in Tirocinio
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