Art. 2.
All'impianto funiviario sperimentale di cui al precedente articolo 1, il cui progetto e' redatto dal Ministero dei trasporti, viene riconosciuto a tutti gli effetti il carattere di pubblica utilita'.
All'impianto funiviario sperimentale di cui al precedente articolo 1, il cui progetto e' redatto dal Ministero dei trasporti, viene riconosciuto a tutti gli effetti il carattere di pubblica utilita'.