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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 15771/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15771/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 25/01/1982 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CASTALDO FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1 delegato TAVASSO GIOVANNI
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 11/12/2024 , parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto il mancato pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile maturati dal 15.4.2024, in ragione del riconoscimento della permanenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione in esame avvenuto con verbale della Commissione CP_ Medica del 27.6.2024 che aveva riconosciuto la prestazione in esame;
il ricorrente ha, quindi, chiesto la condanna dell' al pagamento della prestazione oltre interessi. CP_1
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1 adempiuto alla liquidazione della prestazione.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note delle parti.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto il riconoscimento del requisito
1 sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale con verbale della CP_ Commissione medica del 28.6.2024; ha dedotto di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della
2 materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura dovuta, solo di recente in corso di causa (in data 3.02.2025, e cioè dopo il deposito del ricorso e la sua notifica nei confronti dell' ) e considerato che il periodo di dedotto CP_2 inadempimento, del cui pagamento tempestivo l non ha fornito prova né ha allegato CP_1 ragioni ostative, l convenuto, per il principio della soccombenza virtuale, deve CP_2 essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.865,00 oltre accessori di legge, con attribuzione.
Aversa 22/10/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15771/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 25/01/1982 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CASTALDO FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1 delegato TAVASSO GIOVANNI
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 11/12/2024 , parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto il mancato pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile maturati dal 15.4.2024, in ragione del riconoscimento della permanenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione in esame avvenuto con verbale della Commissione CP_ Medica del 27.6.2024 che aveva riconosciuto la prestazione in esame;
il ricorrente ha, quindi, chiesto la condanna dell' al pagamento della prestazione oltre interessi. CP_1
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1 adempiuto alla liquidazione della prestazione.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulle note delle parti.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto il riconoscimento del requisito
1 sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale con verbale della CP_ Commissione medica del 28.6.2024; ha dedotto di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della
2 materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura dovuta, solo di recente in corso di causa (in data 3.02.2025, e cioè dopo il deposito del ricorso e la sua notifica nei confronti dell' ) e considerato che il periodo di dedotto CP_2 inadempimento, del cui pagamento tempestivo l non ha fornito prova né ha allegato CP_1 ragioni ostative, l convenuto, per il principio della soccombenza virtuale, deve CP_2 essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.865,00 oltre accessori di legge, con attribuzione.
Aversa 22/10/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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