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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/12/2024, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1058 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 05/12/2024 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Sinigaglia per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. L'Avv. Sinigaglia chiede che venga pronunciata sentenza di condanna generica
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 05/12/2024 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1058 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 27/05/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SINIGAGLIA MARIA ELENA
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_3
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale
esponendo di aver svolto attività di docenza come supplente, nei periodi meglio indicati in ricorso, nell'anno scolastico 2019/2020 e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL
comparto scuola del 15.03.2001.
1 Chiede pertanto la condanna del convenuto al pagamento di CP_1
complessivi € 1443,00 oltre accessori.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso.
La causa, non essendo richiesta attività istruttoria, è stata discussa all'odierna udienza, svoltasi con modalità di collegamento in remoto, ed è
stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e di contestuale motivazione, per rinuncia dei difensori ad assistere alla lettura.
***
1.Le domande di parte ricorrente sono fondate.
La ricorrente agisce in giudizio per accertare la sussistenza, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
La Corte di Cassazione con orientamento, espresso con ord. n. 20015/18
e confermato con ord. 6293/20, condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito, ha ritenuto che, “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale
del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione
professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo
determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3
alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve
intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”
2 La S.C. ha specificato che il diritto dei docenti a tempo determinato alla retribuzione professionale deve essere riconosciuto a prescindere dalla tipologia di incarico temporaneo. Pertanto il divieto di discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato sussiste anche nei casi di supplenze brevi, come quelle conferite alla ricorrente
2.All'odierna udienza di discussione il difensore di parte ricorrente ha chiesto che la condanna venga pronunciata in termini generici, in forza del riconoscimento della RPD per tutti i servizi allegati in ricorso. Il CP_1
convenuto ha comunque quantificato in 1407,63 le differenze eventualmente riconoscibili alla ricorrente.
3.Il ricorso merita quindi accoglimento come da dispositivo.
4.Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22 comma 36 della legge 23/12/1994 n.
724,
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della natura seriale della causa e della mancanza di una fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e condanna il convenuto al pagamento, in CP_1
favore di parte ricorrente, della retribuzione professionale docenti in relazione a tutti i servizi svolti nell'anno scolastico 2019/20, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al saldo
3 2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in €
1.030,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 05/12/2024
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
4
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1058 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 05/12/2024 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Sinigaglia per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. L'Avv. Sinigaglia chiede che venga pronunciata sentenza di condanna generica
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 05/12/2024 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1058 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 27/05/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SINIGAGLIA MARIA ELENA
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_3
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale
esponendo di aver svolto attività di docenza come supplente, nei periodi meglio indicati in ricorso, nell'anno scolastico 2019/2020 e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL
comparto scuola del 15.03.2001.
1 Chiede pertanto la condanna del convenuto al pagamento di CP_1
complessivi € 1443,00 oltre accessori.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso.
La causa, non essendo richiesta attività istruttoria, è stata discussa all'odierna udienza, svoltasi con modalità di collegamento in remoto, ed è
stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e di contestuale motivazione, per rinuncia dei difensori ad assistere alla lettura.
***
1.Le domande di parte ricorrente sono fondate.
La ricorrente agisce in giudizio per accertare la sussistenza, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
La Corte di Cassazione con orientamento, espresso con ord. n. 20015/18
e confermato con ord. 6293/20, condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito, ha ritenuto che, “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale
del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione
professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo
determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3
alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve
intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”
2 La S.C. ha specificato che il diritto dei docenti a tempo determinato alla retribuzione professionale deve essere riconosciuto a prescindere dalla tipologia di incarico temporaneo. Pertanto il divieto di discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato sussiste anche nei casi di supplenze brevi, come quelle conferite alla ricorrente
2.All'odierna udienza di discussione il difensore di parte ricorrente ha chiesto che la condanna venga pronunciata in termini generici, in forza del riconoscimento della RPD per tutti i servizi allegati in ricorso. Il CP_1
convenuto ha comunque quantificato in 1407,63 le differenze eventualmente riconoscibili alla ricorrente.
3.Il ricorso merita quindi accoglimento come da dispositivo.
4.Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22 comma 36 della legge 23/12/1994 n.
724,
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della natura seriale della causa e della mancanza di una fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e condanna il convenuto al pagamento, in CP_1
favore di parte ricorrente, della retribuzione professionale docenti in relazione a tutti i servizi svolti nell'anno scolastico 2019/20, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al saldo
3 2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in €
1.030,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 05/12/2024
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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