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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 176/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.”
promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliata presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Email_1
Carbone, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliato a in via XXV Aprile n. 67; rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Giuseppe Donnici, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 22.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificatole in data 17.01.2024, con cui il le ha intimato il pagamento del CP_1 CP_1 complessivo importo pari ad € 158.769,00, dovuto in forza sentenza n. 613/2022 emessa dalla Corte dei Conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, il 19.12.2022.
A sostegno della propria iniziativa processuale ha in particolare eccepito:
a) l'attuale pendenza del giudizio di legittimità, essendo stato interposto avverso la predetta sentenza ricorso per Cassazione;
b) l'illegittimità dell'atto di precetto per errata quantificazione delle somme ivi richieste a titolo di rivalutazione monetaria.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
613/2022 emessa dal Giudice designato presso la Corte dei Conti- Seconda Sezione Giurisdizionale centrale di appello in data 19.12.2022 sulla quale si fona l'atto di precetto nonché conseguentemente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data
10.01.2024;
2) nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 10.01.2024, con contestuale dichiarazione che il non ha diritto a procedere all'esecuzione nei CP_1 CP_1 confronti dell'odierno opponente per le somme ivi richieste tenendo conto di tutte le motivazioni esposte nella parte che precede;
3) sempre nel merito, ed in via meramente gradata, per la non creduta ipotesi che la sentenza venisse ritenuta provvisoriamente esecutiva, sospendere comunque l'esecutività della stessa, stante la sussistenza di gravi motivi ex art. 615 c.p.c.;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il Controparte_1 quale ha contestato la fondatezza delle doglianze attoree, insistendo, in particolare, nella piena conformità dell'importo precettato rispetto ai criteri di calcolo stabiliti dalla stessa
Corte dei Conti con il titolo esecutivo per cui è causa.
Muovendo da tali premesse ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare la domanda attrice, compresa quella cautelare, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria d spese e compensi di lite».
-2- 3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
22.05.2025, preso atto della concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va preliminarmente ribadito che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale (qual è, nella specie, la sentenza n.
613/2022, emessa dalla Corte dei Conti in data 19.12.2022), possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivo alla formazione del titolo e non anche quelle di merito, essendo queste ultime riservate alla cognizione della competente autorità giudiziaria adita in sede di cognizione (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., sez. III, 02.08.2021 n. 22090).
Sicché, sulla scorta di tale premessa, deve ritenersi in questa sede preclusa la possibilità di un esame sulle questioni di rito e di merito poste a fondamento della decisione assunta dalla Corte dei Conti con la sentenza per cui è causa.
3. - Venendo quindi al secondo motivo di opposizione, deve rilevarsi come con lo stesso sia contestata l'entità dell'importo precettato, eccependo parte attrice l'erronea quantificazione delle somme richieste dal intimante a titolo di rivalutazione CP_1 monetaria.
Ciò posto, occorre rilevare che, con la sentenza in oggetto, la Corte dei Conti - Seconda
Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato a pagare in favore del la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva pari ad € 103.500,00, «oltre rivalutazione monetaria, su base annua secondo gli indici istat, a decorrere dalla data di ciascun pagamento effettuato dal CP_1
(eseguito – com'è incontroverso tra le parti1 - in tre tranche di importo pari ad € 34.500,00, corrisposte, rispettivamente, nelle date del 16.11.2015, del 07.11.216 e del 26.05.2017) e sino alla data di pubblicazione della sentenza (ossia sino al 19.12.2022), oltre interessi
(«dalla data di pubblicazione delle presente sentenza sino all'effettivo soddisfo»).
Ne consegue che, alla luce del chiaro criterio di calcolo stabilito nel titolo esecutivo, la rivalutazione va calcolata, non già unitariamente sulla base della somma complessivamente liquidata, bensì atomisticamente sulla scorta dei tre versamenti eseguiti dal Controparte_1
L'importo effettivamente dovuto ammonta, quindi, € 121.923,00 così calcolato:
I Rata rivalutata: € 34.500,00 dal 16.11.2015 al 19.12.2022 = € 40.813,50
II Rata rivalutata: € 34.500,00 dal 07.11.2016 al 19.12.2022 = € 40.779,00
III Rata rivalutata: € 34.500,00 dal 26.05.2017 al 19.12.2022 = € 40.330,50 Se quindi il motivo di opposizione qui in esame merita accoglimento, va tuttavia assicurata continuità al constante indirizzo espresso dalla Suprema Corte secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per l'eventuale somma eccedente (cfr. Cass. Civ. n. 2938/1992; Cass. Civ. n. 5515/2008;
Cass. Civ. n. 2938 del 1992).
************
In ordine alle spese del giudizio, preso atto dell'accoglimento parziale dell'opposizione ed applicato il principio secondo cui «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.»
(cfr. Cass., Sez. Un., 31.10.2022 n. 32061), va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 176/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto, limitatamente all'importo rivalutato, nella parte eccedente la somma pari ad
€ 121.923,00;
2. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Crotone, in 19 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-4- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. atto di citazione pag. 7, non oggetto di alcuna specifica contestazione sul punto da parte del CP_1 opposto.
-3-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 176/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.”
promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliata presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Email_1
Carbone, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliato a in via XXV Aprile n. 67; rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Giuseppe Donnici, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 22.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificatole in data 17.01.2024, con cui il le ha intimato il pagamento del CP_1 CP_1 complessivo importo pari ad € 158.769,00, dovuto in forza sentenza n. 613/2022 emessa dalla Corte dei Conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, il 19.12.2022.
A sostegno della propria iniziativa processuale ha in particolare eccepito:
a) l'attuale pendenza del giudizio di legittimità, essendo stato interposto avverso la predetta sentenza ricorso per Cassazione;
b) l'illegittimità dell'atto di precetto per errata quantificazione delle somme ivi richieste a titolo di rivalutazione monetaria.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
613/2022 emessa dal Giudice designato presso la Corte dei Conti- Seconda Sezione Giurisdizionale centrale di appello in data 19.12.2022 sulla quale si fona l'atto di precetto nonché conseguentemente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data
10.01.2024;
2) nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 10.01.2024, con contestuale dichiarazione che il non ha diritto a procedere all'esecuzione nei CP_1 CP_1 confronti dell'odierno opponente per le somme ivi richieste tenendo conto di tutte le motivazioni esposte nella parte che precede;
3) sempre nel merito, ed in via meramente gradata, per la non creduta ipotesi che la sentenza venisse ritenuta provvisoriamente esecutiva, sospendere comunque l'esecutività della stessa, stante la sussistenza di gravi motivi ex art. 615 c.p.c.;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il Controparte_1 quale ha contestato la fondatezza delle doglianze attoree, insistendo, in particolare, nella piena conformità dell'importo precettato rispetto ai criteri di calcolo stabiliti dalla stessa
Corte dei Conti con il titolo esecutivo per cui è causa.
Muovendo da tali premesse ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare la domanda attrice, compresa quella cautelare, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria d spese e compensi di lite».
-2- 3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
22.05.2025, preso atto della concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va preliminarmente ribadito che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale (qual è, nella specie, la sentenza n.
613/2022, emessa dalla Corte dei Conti in data 19.12.2022), possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivo alla formazione del titolo e non anche quelle di merito, essendo queste ultime riservate alla cognizione della competente autorità giudiziaria adita in sede di cognizione (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., sez. III, 02.08.2021 n. 22090).
Sicché, sulla scorta di tale premessa, deve ritenersi in questa sede preclusa la possibilità di un esame sulle questioni di rito e di merito poste a fondamento della decisione assunta dalla Corte dei Conti con la sentenza per cui è causa.
3. - Venendo quindi al secondo motivo di opposizione, deve rilevarsi come con lo stesso sia contestata l'entità dell'importo precettato, eccependo parte attrice l'erronea quantificazione delle somme richieste dal intimante a titolo di rivalutazione CP_1 monetaria.
Ciò posto, occorre rilevare che, con la sentenza in oggetto, la Corte dei Conti - Seconda
Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato a pagare in favore del la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva pari ad € 103.500,00, «oltre rivalutazione monetaria, su base annua secondo gli indici istat, a decorrere dalla data di ciascun pagamento effettuato dal CP_1
(eseguito – com'è incontroverso tra le parti1 - in tre tranche di importo pari ad € 34.500,00, corrisposte, rispettivamente, nelle date del 16.11.2015, del 07.11.216 e del 26.05.2017) e sino alla data di pubblicazione della sentenza (ossia sino al 19.12.2022), oltre interessi
(«dalla data di pubblicazione delle presente sentenza sino all'effettivo soddisfo»).
Ne consegue che, alla luce del chiaro criterio di calcolo stabilito nel titolo esecutivo, la rivalutazione va calcolata, non già unitariamente sulla base della somma complessivamente liquidata, bensì atomisticamente sulla scorta dei tre versamenti eseguiti dal Controparte_1
L'importo effettivamente dovuto ammonta, quindi, € 121.923,00 così calcolato:
I Rata rivalutata: € 34.500,00 dal 16.11.2015 al 19.12.2022 = € 40.813,50
II Rata rivalutata: € 34.500,00 dal 07.11.2016 al 19.12.2022 = € 40.779,00
III Rata rivalutata: € 34.500,00 dal 26.05.2017 al 19.12.2022 = € 40.330,50 Se quindi il motivo di opposizione qui in esame merita accoglimento, va tuttavia assicurata continuità al constante indirizzo espresso dalla Suprema Corte secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per l'eventuale somma eccedente (cfr. Cass. Civ. n. 2938/1992; Cass. Civ. n. 5515/2008;
Cass. Civ. n. 2938 del 1992).
************
In ordine alle spese del giudizio, preso atto dell'accoglimento parziale dell'opposizione ed applicato il principio secondo cui «l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.»
(cfr. Cass., Sez. Un., 31.10.2022 n. 32061), va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 176/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto, limitatamente all'importo rivalutato, nella parte eccedente la somma pari ad
€ 121.923,00;
2. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Crotone, in 19 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-4- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. atto di citazione pag. 7, non oggetto di alcuna specifica contestazione sul punto da parte del CP_1 opposto.
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