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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12045/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via Cristoforo Colombo 2 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1437 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20002/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso, nei confronti del Comune di Forio d'Ischia, avverso l'avviso di accertamento in epigrafe relativo all'Imposta Municipale Propria – IMU 2019, Provvedimento
n.1437 del 27-2-2025 prot. n. 9320 notificato in data 26-3-2025.
Il ricorrente ha eccepito di essere titolare di “diritto di abitazione” sull' unità immobiliare sita in Forio alla
Indirizzo_1 riportata in Catasto Foglio_1 che costituisce per lo stesso abitazione principale, ed in quanto tale l'IMU per l'anno d'imposta 2019 non è dovuta. Lo spostamento della residenza è stata la conseguenza della separazione tra i coniugi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Forio contestando che per l'anno di che trattasi, i consumi per utenza elettrica e quelli idrici sono inferiori rispetto ai dati medi ISTAT ed ARERA, utili a provare l'abitualità della dimora. Inoltre contestava che era stato verificato che il ricorrente non aveva il medico di medicina generale nel Comune di Forio bensì in quello di Salerno. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale, il soggetto deve avere nel luogo di residenza l'effettiva dimora, evidenziando come spetti ai Comuni effettuare i relativi controlli. Non essendo in contestazione il requisito della residenza, occorre verificare l'effettività del domicilio del ricorrente.
Se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta.
Deve in primo luogo rilevarsi come, nel caso di specie, nulla abbia prodotto il contribuente al fine di provare la propria dimora abituale presso l'abitazione di Forio.
Il Comune di Forio ha depositato documentazione che si reputa idonea a dimostrare l'assenza del requisito di cui si discute. Dalle verifiche istruttorie eseguite dal Comune è emerso che, in relazione all'immobile oggetto della pretesa, i consumi del servizio elettrico e idrico nazionale sono particolarmente ridotti, non conformi ai criteri di consumi correnti medi come determinati sulla base dei prelievi medi riportati nella relazione annuale da Arera.
Quale ulteriore elemento, anch'esso non contraddetto dal ricorrente, vi è attestazione dell'Asl Napoli 2
Nord che il ricorrente non usufruisce dell'assistenza sanitaria di un medico con studio nel distretto saniatrio di residenza ma nel distretto di Salerno.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €250,00 oltre oneri di legge in favore della parte resistente costituita.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12045/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via Cristoforo Colombo 2 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1437 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20002/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso, nei confronti del Comune di Forio d'Ischia, avverso l'avviso di accertamento in epigrafe relativo all'Imposta Municipale Propria – IMU 2019, Provvedimento
n.1437 del 27-2-2025 prot. n. 9320 notificato in data 26-3-2025.
Il ricorrente ha eccepito di essere titolare di “diritto di abitazione” sull' unità immobiliare sita in Forio alla
Indirizzo_1 riportata in Catasto Foglio_1 che costituisce per lo stesso abitazione principale, ed in quanto tale l'IMU per l'anno d'imposta 2019 non è dovuta. Lo spostamento della residenza è stata la conseguenza della separazione tra i coniugi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Forio contestando che per l'anno di che trattasi, i consumi per utenza elettrica e quelli idrici sono inferiori rispetto ai dati medi ISTAT ed ARERA, utili a provare l'abitualità della dimora. Inoltre contestava che era stato verificato che il ricorrente non aveva il medico di medicina generale nel Comune di Forio bensì in quello di Salerno. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale, il soggetto deve avere nel luogo di residenza l'effettiva dimora, evidenziando come spetti ai Comuni effettuare i relativi controlli. Non essendo in contestazione il requisito della residenza, occorre verificare l'effettività del domicilio del ricorrente.
Se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta.
Deve in primo luogo rilevarsi come, nel caso di specie, nulla abbia prodotto il contribuente al fine di provare la propria dimora abituale presso l'abitazione di Forio.
Il Comune di Forio ha depositato documentazione che si reputa idonea a dimostrare l'assenza del requisito di cui si discute. Dalle verifiche istruttorie eseguite dal Comune è emerso che, in relazione all'immobile oggetto della pretesa, i consumi del servizio elettrico e idrico nazionale sono particolarmente ridotti, non conformi ai criteri di consumi correnti medi come determinati sulla base dei prelievi medi riportati nella relazione annuale da Arera.
Quale ulteriore elemento, anch'esso non contraddetto dal ricorrente, vi è attestazione dell'Asl Napoli 2
Nord che il ricorrente non usufruisce dell'assistenza sanitaria di un medico con studio nel distretto saniatrio di residenza ma nel distretto di Salerno.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €250,00 oltre oneri di legge in favore della parte resistente costituita.