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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE TERZA CIVILE
n. 3150/22
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9.4.25 si dà atto del deposito di note di trattazione di parte attrice, esaminate le quali il giudice così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Terza Civile
R.G. 3150/2022
La Tribunale di Catania, in persona del Giudice monocratico, Dott.ssa
Luisa Intini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile tra
(C.F. ), difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Lipera ATTRICE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 25.3.25 per parte attrice
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio il figlio chiedendo in via Controparte_1
principale una pronuncia di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita dell'immobile adibito ad abitazione, sito in Aci Catena,
via Principi Riggio (già via Porticazzo) n. 8, pal. 10, censito in catasto al fg. 13, p.lla 232, sub 5 e del garage di pertinenza ubicato in Aci Catena,
via Principi Riggio n. 6 (già via Porticazzo), int. 11, censito in catasto al fg. 13, p.lla 232, sub 15) stipulato tra il convenuto e l'ente alienante in quanto dissimulante un atto di acquisto intervenuto tra CP_2
l'attrice e l'alienante da ultimo citato e per l'effetto una sentenza di trasferimento del compendio immobiliare dal convenuto alla Pt_1
in via subordinata l'attrice ha chiesto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., una sentenza di condanna del Cucchiara al pagamento in suo favore della somma di € 80.479,76, dalla stessa in effetti corrisposti quale prezzo per il pagamento dell'immobile.
pag. 2/7 A sostegno delle proprie domande la a dedotto che il 24.1.07 Pt_1
il figlio, aveva acquistato i predetti cespiti immobiliari Controparte_1
dall' per € 66.169,00 corrisposti per € 31.300,76 mediante CP_2
assegno circolare non trasferibile n. 9199170388-05 emesso il 24.1.07
da Banca Intesa e quanto alla restante somma di € 34.868,24 mediante mutuo ipotecario stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., da restituire in trenta rate semestrali di € 1639,30 ciascuna;
la provvista necessaria per corrispondere il prezzo, in effetti, era stata corrisposta dall'attrice, atteso che le somme portate dall'assegno circolare predetto erano state addebitate sul suo conto corrente, così come, del resto,
anche le rate del mutuo ipotecario.
Parte convenuta, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è
costituita e, benché ritualmente avvisata mediante notifica dell'ordinanza istruttoria, non si è presentata all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, ammesso dal Tribunale.
Tanto premesso deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di
[...]
. CP_1
Nel merito si ritiene che siano state provate le seguenti circostanze: a)
l'acquisto immobiliare succitato in capo al convenuto Controparte_1
con provvista datagli integralmente dalla madre odierna attrice, la quale ha fornito l'acconto di € 31.300,76 e ha pagato le rate del mutuo ipotecario stipulato dal convenuto con Banca Nazionale del Lavoro
pag. 3/7 S.p.A.; b) che le parti avevano pattuito che, una volta estinto il mutuo ipotecario, il avrebbe ritrasferito alla madre l'immobile e, in CP_1
caso di mancato ritrasferimento, le avrebbe comunque restituito le somme impiegate per l'acquisto, per un totale di € 80.479,76; c) che il ha rifiutato di riconsegnare l'immobile, sia pure senza alcuna CP_1
allegazione relativa al modo e al tempo della circostanza.
A tale conclusione si perviene sia in forza del dettato dell'art. 232 c.p.c.,
atteso che parte convenuta, alla quale è stata notificata l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, non si è presentata per rispondere, sia in forza della documentazione versata in atti da parte attrice, dalla quale emerge che effettivamente la provvista necessaria per il pagamento del prezzo degli immobili era di sua proprietà (cfr.
matrici degli assegni circolari ed estratti conto prodotti sub docc. nn.
007 e 008).
La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, tuttavia, non è
sussumibile nell'ipotesi di simulazione relativa/interposizione fittizia di persona, atteso che, nel caso in esame, le parti hanno effettivamente voluto che l'effetto traslativo del contratto si verificasse in capo al
, come dimostrato dalla circostanza che le stesse hanno CP_1
previsto in capo a quest'ultimo un obbligo di ritrasferimento dell'immobile.
pag. 4/7 La simulazione relativa prospettata in punto di diritto da parte attrice,
per contro, postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta (cfr.
tra le tante Cass. Civ., ord. 27189/24). Tale adesione dell'alienante all'accordo simulatorio, tuttavia, non è stata neppure prospettata dall'attrice.
Nel caso di specie, piuttosto, ricorre un'ipotesi di pactum fiduciae
caratterizzato dall'acquisto effettivo e non simulato degli immobili in capo al solo , il quale, in considerazione del versamento della CP_1
provvista da parte della si è obbligato al ritrasferimento dello Pt_1
stesso in suo favore;
di fatto, pertanto, ricorre un'ipotesi assimilabile al mandato senza rappresentanza.
“Il mandato senza rappresentanza, infatti, costituendo lo strumento
tipico dell'agire per conto (ma non nel nome) altrui, non solo può piegarsi
alle esigenze di un pactum fiduciae che contempli l'obbligo del fiduciario
di ritrasferire al fiduciante un diritto, ma si pone anzi come la figura
pag. 5/7 negoziale praticamente meglio idonea ad assorbire, senza residui e senza
necessità di ulteriori combinazioni, [...] quel determinato intento" (cfr.
Cass. Civ., S.U., sent. n. 6459/20).
Le superiori considerazioni, pertanto, comportano che non possa essere accolta la domanda di parte attrice volta all'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra parte convenuta e l' e della conseguente nullità CP_2
dello stesso e quella conseguenziale di condanna al ritrasferimento del bene, il quale ultimo sarebbe stato conseguibile solamente facendo valere l'inadempimento del pactum fiducie, come detto assimilabile al contratto di mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1706
comma 2 c.c., ossia chiedendone l'esatto adempimento.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda subordinata di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. alla restituzione della somma di € 80.479,76 fornita dall'attrice al convenuto per l'acquisto immobiliare, atteso che l'azione di arricchimento senza causaha natura sussidiaria.
Nel caso in esame, infatti, la restituzione della somma corrisposta doveva essere richiesta quale conseguenza della domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale (arg. ex . Cass. Civ., S.U., sent.
6459/20 e Cass. Civ. ord. n. 36108/23).
pag. 6/7 Le superiori considerazioni impongono, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice, formulate sulla scorta di errate causae
petendi.
Nulla si dispone in punto spese, attesa la contumacia di
[...]
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- rigetta le domande azionate da Parte_1
- nulla dispone in punto spese
Catania, 9.4.25 il giudice dott.ssa Luisa Intini
pag. 7/7