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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico RI TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2455/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(c.f. ),< elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. C.F._2
GI Piccione che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Nunzio Ferrante per procura in atti, ricorrente e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti
AE BI e IA NO del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: rendita ai superstiti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 maggio 2024 quale erede di , Parte_1 Persona_1 lamentando l'ingiusto rigetto della domanda e del successivo ricorso presentati in via amministrativa, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al conseguimento della rendita ai superstiti e la condanna dell' al pagamento in proprio favore della suddetta prestazione, CP_1 essendo il dante causa deceduto nel 2023 in conseguenza della malattia professionale da cui era affetto.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 6 novembre 2025 dal deposito CP_2 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Il nominato consulente tecnico d'ufficio, dr. dopo esami accurati e completi e Per_2 ogni opportuno approfondimento strumentale e specialistico, ha accertato che il de cuius “…, già titolare di rendita pari ad inabilità del 55% da “Nevrosi post-traumatica. Sindrome CP_1 labirintica dissociata di tipo vestibolare. Esiti di lesione retinica centrale in OD con visus 4/50
n.e.c.l.” per pregresso infortunio sul lavoro, in data 08/05/1972 presentava denuncia di malattia professionale per “Intossicazione da vapori di nitrocellulosa: broncopatia cronica con enfisema polmonare ed insufficienza ventilatoria di grado iniziale, anemia ipocromica, insufficienza epatica”. Sottoposto a visita medico legale presso l' di Messina in data 26/06/1972, gli CP_1 veniva riconosciuto un grado totale d'inabilità del 70%, aumentato durante il quindicennio revisionale dapprima al 75% sulla scorta di accertato peggioramento del quadro clinico respiratorio e, successivamente, su revisione effettuata in data 14/04/1988, al 77% in funzione di
“Scomparsa anemia. Comparsa all'ECG di esiti di pregresso infarto.”, così come evidenziabile dalla documentazione prodotta dall' in allegato alle considerazioni mediche del CP_1
09/12/2024, …
In epoca successiva, sono riportati negli atti di causa numerosi ricoveri in ambiente cardiochirurgico e cardiologico per un progressivo aggravamento delle condizioni cardiovascolari che hanno comportato l'impianto di un by-pass aorto-bisiliaco con protesi per un aneurisma dell'aorta addominale, l'impianto di un PM-ICD e l'insorgenza di una grave cardiomiopatia dilatativa post-infartuale con grave depressione della funzione di pompa cardiaca.
In ultimo, nell'Aprile 2023, il veniva ricoverato presso l'U.O.C. di Per_1 CP_3 dell' di Catania, ove in data 23/04/2023 interveniva il decesso per “Shock Controparte_4 cardiogeno in paziente con cardiomiopatia dilatativa post-ischemica, infezione della tasca del pace-maker, sepsi ed insufficienza renale acuta.”.
Orbene, la legislazione corrente in materia di reversibilità della rendita da infortunio lavorativo o malattia professionale (art. 85 del T.U. n° 1124/1965) prevede che qualora l'infortunio (o la malattia professionale) abbia per diretta conseguenza la morte dell'assicurato, spetta a favore dei superstiti e nella misura per essi indicata, dal giorno successivo alla morte, una rendita rapportata alla retribuzione annua del lavoratore deceduto. Tuttavia, nella valutazione medico legale si presuppone che tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione.
Nel caso in fattispecie, considerato che … anche la cardiopatia ischemica (esiti di pregresso infarto) fosse stata a suo tempo ritenuto evento di natura tecnopatica. A conforto di tale opinione
2 si trova il riportato di un verbale di revisione postumi del 14/04/1988, in cui, testualmente, la rendita viene elevata dal 75% al 77% in funzione di “Scomparsa anemia. Comparsa all'ECG di esiti di pregresso infarto.” …, tale percentuale d'inabilità era stata, in ultimo, riconosciuta dall'Ente Assicuratore anche in funzione di un aggravamento della malattia professionale causata da una cardiopatia ischemica (infarto del miocardio), ritenuta dall' concausa efficiente CP_1 della broncopatia da inalazione di vapori di nitrocellulosa per la quale era già in godimento una rendita vitalizia.
Il CTP dell' , sebbene tale elemento, come sottolineato da questo CTU fosse ben CP_1 evidente nella documentazione allegata dallo stesso Ente, nelle sue controdeduzioni omette tale importante elemento.
Ritenendosi che la cardiopatia dilatativa post-ischemica debba considerarsi concausa determinante nel decesso dell'assicurato e conseguenza dell'evento infartuale già ritenuto dall' correlato con la malattia professionale, appare evidente che esitano tutti i presupposti CP_1 medico legali per il riconoscimento della reversibilità della rendita.”.
Ha così concluso che il decesso del “… trova la sua ragione in una patogenesi Per_1 multifattoriale, nella quale, comunque, è evidente una stretta correlazione con la “tecnopatia” già indennizzata e che, pertanto, può darsi luogo alla reversibilità della rendita a favore del coniuge superstite.”.
Tale accertamento, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, resiste ai rilievi di parte e merita di essere condiviso.
Invero, in materia di rendita ai superstiti, la fattispecie costitutiva del relativo diritto è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte
(v. Cass. n. 13060/2016).
L'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 prevede che in caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, gli eredi superstiti hanno diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione
(v. Cass. n. 1570/2010).
Dunque, va riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto alla reversibilità della rendita di cui godeva il marito, con condanna dell' al pagamento della relativa prestazione nella misura CP_1 di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n. 412/1991.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore dichiarato e l'attività svolta, si liquidano in 4.636,5 euro, con distrazione ex
3 art. 93 c.p.c.; vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese di ctu, liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara il diritto di a percepire la rendita da malattia professionale già Parte_1 riconosciuta al coniuge nella misura di legge;
Persona_1
2) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della relativa prestazione, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991;
3) condanna altresì l' resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla CP_2 Pt_1 le altre spese del giudizio, liquidate in 4.636,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati.
Messina, 7.11.2025
Il Giudice del lavoro
RI TO
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