Articolo 477 del Codice civile
Articolo 476Articolo 478
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19 aprile 1942
Art. 477.

(Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredita' faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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