Provvedimento: […] Con comparsa depositata in data 11.09.2019, si costituiva la eccependo la regolarità CP_1 della notifica per rispetto dell'art. 477 c.c., l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità e la correttezza dei conteggi della somma richiesta in precetto. […] Nella pronuncia sopra richiamata la Suprema Corte afferma che la facoltà del creditore di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti dell'erede (ex art. 477 c.p.c.) “postula, ove si tratti di chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari, che lo stesso abbia in precedenza accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, con onere della relativa prova, in caso di opposizione dell'intimato al precetto, a carico di detto creditore”. 3
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