TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2025, n. 6444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6444 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10621/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PATRIZIO RENATO TOGNONI presso il quale è elettivamente domiciliata in
Arese, Viale dei Tigli, 2
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO PALTRINIERI e dell'avv. LUCA PALTRINIERI presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via Carlo Goldoni 1
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
ATTRICE:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' in persona del Controparte_2 suo rappresentante legale pro tempore per i danni subiti dalla signora Parte_1 tutti eziologicamente collegati alla omissione/negligenza della convenuta per
[...] tutti i motivi indicati in narrativa;
- accertare che il danno patito dalla signora ammonta a complessivi Parte_1
€ 45.084,05, così come specificato in atti, ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia ad istruzione probatoria esaurita oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- condannare conseguentemente, l' in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della signora Parte_1 della somma complessiva di € 45.084,05, così come specificato in atti, ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia ad istruzione probatoria esaurita oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi di causa. IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere interrogatorio per testi sui capitoli di prova contrassegnati dai numeri da 1 a 22 dell'atto di citazione da considerarsi qui per ripetuti e trascritti, preceduti dalla locuzione “E' vero che” con riserva di ulteriormente capitolare ed indicare i testi nei termini di legge;
Si chiede sin da ora ammettersi CTU volta a stabilire i danni invalidanti a carattere permanente subiti dalla signora quali conseguenze della negligenza Parte_1 ed imperizia di controparte e l'ammontare del relativo risarcimento dovuto dall
[...]
” Controparte_2
CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso e previa revoca della dichiarata contumacia di così giudicare: Controparte_1
NEL MERITO Respingersi le domande tutte proposte nei confronti di Controparte_1 siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate nella retroestesa narrativa. Spese rifuse.”
pagina 2 di 10 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 febbraio 2023, Parte_1
ha convenuto in giudizio l'Istituto per farne
[...] Controparte_1
accertare la responsabilità contrattuale, ex art. 1218 e seguenti c.c., per i danni alla stessa derivati dalla gravissima negligenza professionale di cui lo stesso si sarebbe reso responsabile in occasione del ricovero della medesima, avvenuto in data 7 luglio 2005.
In particolare, l'attrice narra di essere stata ricoverata, in data 3 febbraio 1992, nel
Reparto di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Magenta con diagnosi di “Coxartrosi displastica sinistra” e di essere stata sottoposta in tale struttura a osteotomia iliaca secondo Chiari a sinistra. Successivamente a tale intervento, precisa l'attrice, la stessa, sottopostasi in data 9 dicembre 1993 a radiografia dell'addome in occasione di un ricovero presso l'ospedale di Rho, veniva a sapere della presenza, in fossa iliaca sinistra, di un'immagine di filo radio-opaco, verosimilmente riferibile a un tampone emostatico
“abbandonato” nell'ambito del campo chirurgico tra la muscolatura glutea e l'ala iliaca.
Un ulteriore esame radiografico eseguito in data 13 agosto 1996 presso l'ospedale di
Rho, in occasione di un ricovero per calcolosi uretrale destra, confermava la presenza del corpo estraneo.
Anche gli esami radiografici eseguiti nel corso di un successivo ricovero nel reparto di
Urologia dell per “uretero-idronefrosi destra da periureterite iliaca Controparte_3
destra”, protrattosi dal 24 aprile al 4 maggio 2001, davano evidenza della presenza di filo radiopaco che si proiettava in fossa iliaca sinistra in sede sovracetabolare.
Inoltre, una TAC eseguita in data 4 maggio 2001 rilevava “tumefazione di consistenza muscolare nel cui contesto erano presenti sottili strie con densità metallica di dubbia interpretazione”.
In occasione di una visita ortopedica alla quale l'attrice si sottoponeva in data 9 gennaio
2002, emergeva che il quadro clinico era complicato “da corpo estraneo in sede sovra- pagina 3 di 10 acetabolare e nel contesto del muscolo iliaco sinistro (verosimilmente “garza”) di natura iatrogena” e che “l'allocamento del corpo estraneo in sede iuxta-articolare” avrebbe potuto “inficiare l'esito dell'intervento chirurgico”.
In data 7 luglio 2005 la signora veniva ricoverata presso il reparto di ortopedia Parte_1
dell'Istituto clinico per essere sottoposta a intervento di artoprotesi totale CP_2
dell'anca sinistra.
All'esame obiettivo all'ingresso, veniva segnalata una tumefazione riferita dalla paziente
“a corpo estraneo (garza)”.
Successivamente, in data 13 luglio 2005, l'attrice veniva trasferita presso il reparto di
Fisiatria per la necessaria terapia riabilitativa. La stessa afferma di essere poi stata dimessa, previa rassicurazione sulla non opportunità di rimozione del corpo estraneo.
Il 6 gennaio 2010, tuttavia, la signora veniva ricoverata nel Reparto di Parte_1
Chirurgia Generale dell'Ospedale di Rho con diagnosi di “algie addominali in nota diverticolosi del colon” e, sottoposta a TAC dell'addome, il giorno successivo, apprendeva che “…in corrispondenza del muscolo ileo di sinistra, complessivamente aumentato di dimensioni” poteva osservarsi “componente tondeggiante di circa 6x4cm, disomogenea, con componenti iperdense al suo interno, nelle scansioni basali, come da componente emorragica”. Veniva inoltre documentata la presenza “Nel contesto di tale formazione” di “almeno due fili metallici” e veniva documentata: “nelle scansioni successive… la comparsa di lacune iperdense di mdc, come da spandimento attivo”.
La signora veniva quindi inviata lo stesso giorno presso la Radiologia Parte_1
Interventistica di Niguarda dove veniva eseguita arteriografia, con riscontro di modico sanguinamento in fase attiva in prossimità del corpo estraneo, con conseguente embolizzazione mediante spongostan a partire dall'origine dell'arteria glutea sinistra.
pagina 4 di 10 Successivamente, in sede glutea si manifestava la comparsa di ematoma con infiltrato cutaneo di discrete dimensioni associato a rialzo termico, con incremento della dolorabilità in tale sede.
A seguito di consulenza ortopedica del 14 gennaio 2010, vista la variazione del quadro clinico per comparsa di ematoma in evoluzione in sede glutea, con gluteo teso e sofferenza ecchimotica diffusa per verosimile ripresa del sanguinamento o diffusione extra-pelvica del precedente ematoma, veniva prescritto di rimuovere chirurgicamente il corpo estraneo intrapelvico, eventualmente in collaborazione chirurgico-ortopedica. Lo stesso giorno, la signora firmava le dimissioni, con parere contrario dei medici, Parte_1
e, lasciato il nosocomio rhodense, si presentava al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Niguarda di Milano con valutazione “area glutea calda alla palpazione come da pregresso ematoma”. Veniva pertanto ricoverata con diagnosi di “Addominoalgia in ascesso dello psoas sinistro con fistolizzazione nel gluteo in c.e. psoas sinistro".
In data 16 gennaio 2010, la signora veniva sottoposta all'intervento chirurgico Parte_1
programmato.
Tale intervento confermava “la presenza di una garza (lunghetta) attorniata da abbondante tessuto di granulazione e da una spessa coccia di materiale reattivo”.
Veniva quindi asportata la garza che appariva “macroscopicamente completa …”.
La signora veniva dimessa in data 1 febbraio 2010 con la seguente diagnosi: Parte_1
“Corpo estraneo ritenuto (garza introdotta in pregresso intervento chirurgico) nel contesto del muscolo ileo-psoas sinistro”.
L' istanza di mediazione depositata all'organismo di conciliazione dell'ordine degli avvocati di Milano al fine di richiedere all il risarcimento del Controparte_2
danno subito aveva esito negativo.
La dimenticanza della garza tra la muscolatura glutea e l'ala iliaca di sinistra, rileva l'attrice, le ha causato gravissimi danni, tanto che la stessa ha ottenuto dalla compagnia pagina 5 di 10 che all'epoca assicurava l'ospedale di Magenta, un risarcimento Controparte_4
“sulla base di un riconoscimento di una piccola invalidità sotto il profilo del danno biologico permanente”.
Ora la signora chiede che venga accertata la responsabilità dell' Parte_1 CP_2
perché, in occasione del ricovero ospedaliero del luglio 2005, nessun medico
[...]
le prescrisse di procedere a un intervento chirurgico di rimozione del corpo estraneo, sebbene la presenza della garza fosse stata rilevata attraverso una molteplicità di esami diagnostici-strumentali. Tale comportamento omissivo avrebbe comportato un aggravamento della salute della signora Parte_1
Viene quindi chiesta la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno patito, quantificato nella misura complessiva di € 45.084,05.
2. Dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi, all'udienza di prima comparizione delle parti, sono stati assegnati i termini per le memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c. Successivamente, respinta la richiesta di espletamento di c.t.u., formulata dall'attrice con la memoria istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, all'esito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione del termine previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
In pendenza del termine per il deposito di tale atto conclusivo, si è costituito l' CP_2
chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
[...]
3. All'esito dell'esame degli atti e dei documenti prodotti, ritiene questo giudice che la domanda dell'attrice sia infondata e non possa, pertanto, essere accolta, per le ragioni di seguito precisate.
4. Preliminarmente, si osserva che la costituzione del convenuto, avvenuta in pendenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale, è tardiva e, come tale, inammissibile. pagina 6 di 10 Va rilevato infatti che l'art. 293 c.p.c., nella sua formulazione previgente, disponeva che
“La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Nel caso di specie, l'udienza di precisazione delle conclusioni era stata inizialmente fissata per il giorno 10 dicembre 2024; mutato il giudicante, con provvedimento del 6 dicembre 2024, è stata disposta la trattazione secondo quanto previsto all'art. 127 ter
c.p.c. ed è stata fissata, per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la data del 10 gennaio 2025.
All'esito del deposito delle note scritte da parte dell'attrice, con decreto in data 7 febbraio 2025, è stato assegnato alla stessa termine di sessanta giorni (quindi sino all'8 aprile 2025) per il deposito della comparsa conclusionale.
La convenuta si è costituita con comparsa depositata in data 26 marzo 2025, evidentemente, oltre il termine fissato per la precisazione delle conclusioni.
La costituzione va quindi dichiarata inammissibile e le difese svolte dall'
[...]
non potranno essere prese in considerazione ai fini della Controparte_5
decisione.
5. Sempre in via preliminare, si osserva che le conclusioni precisate dall'attrice con le note scritte contengono istanze istruttorie che, pur presenti nell'atto di citazione, non erano state formulate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n.2
c.p.c., con la quale ritenendo “la causa di natura documentale” si Parte_1
era limitata a chiedere l'ammissione di c.t.u. “volta a stabilire i danni invalidanti a carattere permanente subiti dall'attrice quali conseguenze della negligenza ed imperizia dell'istituto clinico e l'ammontare del relativo risarcimento dovuto da CP_2
controparte” e la fissazione di udienza per la discussione della causa.
pagina 7 di 10 In ogni caso, si rileva che la richiesta di ammissione di “interrogatorio per testi sui capitoli di prova contrassegnati dai numeri da 1 a 22”, contenuta a pagina 15 dell'atto di citazione, non è accompagnata dall'indicazione dei testi. Pertanto, anche sotto tale profilo, la richiesta è inammissibile.
6. Passando al merito, si osserva che l'attrice lamenta un comportamento omissivo da parte dell' per “non aver intrapreso nessuna iniziativa e/o consiglio Controparte_2
terapeutico di rimozione del corpo estraneo nei confronti della paziente”.
L'asportazione del corpo estraneo, o un tempestivo consiglio terapeutico in tal senso, sostiene l'attrice, avrebbe evitato il formarsi di ulcera in ragione glutea sinistra con tutte le complicanze e postumi che ne sono derivati.
Addirittura, l'istituto convenuto avrebbe rassicurato la paziente circa la non opportunità di rimozione del corpo estraneo.
A sostegno delle affermazioni contenute in citazione, è stato prodotto un parere medico legale (doc.4).
Tuttavia, tale parere illustra le conseguenze della dimenticanza della garza all'interno dell'addome della paziente, definendo tale omissione “una grossolana imperizia ed una macroscopica violazione di elementari regole comportamentali che il chirurgo è tenuto
a rispettare nello svolgimento della sua professione, con ciò incarnando quella colpa grave utile a realizzare un'ipotesi di responsabilità censurabile”.
Il giudizio espresso dalla consulente di parte attrice dott.ssa è Persona_1
evidentemente riferito al chirurgo che operò la signora nel febbraio del 1992 Parte_1
presso l'ospedale di Magenta.
Nessuna censura viene mossa ai sanitari dell' Del resto, non vi è Controparte_2
prova neppure dell'asserita rassicurazione circa la non opportunità di rimozione del pagina 8 di 10 corpo estraneo.
Occorre evidenziare che l'attrice riferisce fatti che si collocano molto lontano nel tempo:
l'intervento nel corso del quale fu dimenticata la garza risale al 9 dicembre 1993, mentre il ricovero presso l risale al luglio del 2005. In ogni caso, la paziente è CP_2
venuta a conoscenza dell'accaduto già nel dicembre del 1993 e, sino al momento dell'instaurazione del giudizio, la stessa si è rivolta anche ad altre strutture e ad altri medici. Non vengono illustrate le ragioni per cui la signora ritiene l' Parte_1 CP_2
esclusivamente responsabile del danno dalla stessa lamentato.
Non vi sono elementi per ritenere che vi sia un nesso causale tra quest'ultimo e l'operato dei medici dell CP_2
Va anche evidenziato che l'attrice, come dalla stessa dichiarato, è stata risarcita dalla del danno causato dall'ospedale di Magenta, che è il soggetto al Controparte_4
quale va ascritta la responsabilità della presenza del corpo estraneo nella paziente.
Non è possibile accertare la fondatezza della domanda di parte attrice, in quanto l'unica prova prodotta in giudizio è costituita dalla relazione tecnica di parte, e tale relazione nulla dice riguardo alle condotte ascritte all' convenuto. CP_2
All'assenza di elementi di prova non si può supplire con il ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio, come vorrebbe l'attrice.
La c.t.u., infatti, non può colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Per giurisprudenza consolidata, è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo. La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Tale strumento “non può quindi essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la pagina 9 di 10 prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. ord. 26048 del 7.9.2023)
In virtù del principio stabilito dall'art. 2697 c.c., le conseguenze negative della mancata prova ricadono sulla parte che era gravata dall'onere probatorio. Ne consegue il rigetto della domanda di parte attrice.
7. L'attrice, nonostante la soccombenza, non può essere condannata a rifondere le spese di lite alla convenuta, stante la tardività e, quindi, l'inammissibilità della costituzione di quest'ultima. Va disposta pertanto la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate dall'attrice;
- dichiara la tardività della costituzione della parte convenuta;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 2 agosto 2025
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 10 di 10