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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2989 dell'anno 2020 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 16.01.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA (RC) il 06/09/1980), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina
Palamara, giusta procura in atti, presso il cui studio in GI AL, alla Via
Spagnolio n. 36, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
CALABRIA (RC) il 30/06/1981), rappresentata e difesa dall'avv. COLOMBINI
PAOLA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, alla VIA
ARGINE DESTRO CALOPINACE 20, ha eletto domicilio;
-resistente- nonchè
(cod. fisc.: , nata a [...] CP_2 CodiceFiscale_3
CALABRIA (RC) il 17/09/2008) e (cod. fisc.: Parte_2 C.F._4
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e
[...] difesi dal curatore speciale, avv. FICARA GIOVANNA, giusto provvedimento di nomina del 23.09.2024 dell'intestato Tribunale, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla LARGO MORISANI n. 9, sono domiciliati;
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di GI AL.
-interveniente-
* * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 16.01.2025, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 03.12.2020, il quale apponeva il visto in data 21.12.2020.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 29.10.2020, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: CP_1
-in data 26.07.2007 aveva contratto in GI AL matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale erano nati due figli: (17.09.2008) e CP_2 Pt_2
(24.11.2009), entrambi minorenni;
-con sentenza n. 59/2018, pubblicata il 12.01.2018, il Tribunale di GI AL aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi alle condizioni ivi contenute;
-con provvedimento del 13.03.2020, nell'ambito del procedimento n. 68/2018, il
Tribunale per i Minorenni di GI AL aveva dichiarato Parte_1
decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore e, CP_2
in limitazione della responsabilità genitoriale di aveva disposto CP_1
l'affidamento della minore al SST;
-avverso tale provvedimento, il ricorrente aveva proposto reclamo alla Corte
d'Appello di GI AL, non ancora concluso a quel tempo;
-egli, ex dipendente , era disoccupato e doveva sostenere spese fisse CP_3
mensili di affitto per la casa d'abitazione per un importo di euro 250,00, oltre spese mediche per le patologie di cui soffriva;
-la moglie, invece, godeva di una condizione economica notevolmente migliorata rispetto alla separazione, essendo maestra d'asilo presso la scuola pubblica e percettrice di assegni familiari.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che: a) venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in GI AL e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GI AL, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
b) venisse disposto a proprio carico un assegno pari ad euro 300,00 mensili per il mantenimento dei due figli minori;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva
, la quale, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio concordatario, contestava l'esposizione dei fatti per come enunciati dal marito, evidenziando in particolare che:
-in data 24.03.2020, il Tribunale per i Minorenni di GI AL aveva disposto il divieto di contatti telefonici tra la figlia minore e il padre;
CP_2
-in data 26.11.2020, la Corte d'Appello di GI AL aveva rigettato il reclamo proposto dal e, per l'effetto, aveva confermato il provvedimento impugnato Pt_1
emesso dal Tribunale per i Minorenni di GI AL del 13.03.2020;
-con provvedimento del 30.10.2020, nell'ambito del procedimento n. 231/2020, il
Tribunale per i Minorenni di GI AL, aveva disposto per il e la Pt_1 CP_1
rispettivamente, la sospensione e la limitazione dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore prevedendo, altresì, il co-affidamento di Pt_2 quest'ultimo al SST;
in favore del minore era stato nominato, altresì, un curatore speciale nella persona dell'avv. , già curatrice speciale Controparte_4
della minore CP_2 -dall'anno 2017 il aveva interrotto volontariamente gli incontri con i figli in Pt_1
Spazio Neutro, recidendo qualunque rapporto con gli stessi;
-il altresì, non aveva rispettato gli obblighi economici previsti sin Pt_1
dall'ordinanza presidenziale resa nell'ambito della separazione giudiziale, privando i minori di ogni mezzo di sussistenza, salvo provvedervi solo nell'ultimo periodo;
-ella era impiegata part-time come maestra presso una scuola materna privata con contratti a tempo determinato della durata di nove mesi, percependo una retribuzione mensile che ammontava a circa 700,00 euro, comprensiva degli assegni familiari;
, impiegato postale con una retribuzione mensile pari a circa 1.700,00 euro, CP_5
oltre a rendersi inadempiente rispetto ai propri obblighi economici, aveva interrotto il pagamento del mutuo della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, costringendo la resistente a sopportare l'intera rata mensile (pari ad euro 250,00 mensili all'incirca) e, ciononostante, si era rifiutato di cederle la propria quota di proprietà.
Ciò premesso, la resistente chiedeva che: a) venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in GI AL e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GI AL, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
b) venisse disposto a carico del un assegno pari ad euro 600,00 mensili per il Pt_1
mantenimento dei due figli minori;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza presidenziale del 17.06.2021, il Presidente procedeva all'audizione dei coniugi e, con provvedimento emesso in data 17.06.2021, disponeva un accertamento economico-patrimoniale dei coniugi demandando tale indagine alla Guardia di
Finanza del Comando Provinciale di GI AL.
All'udienza presidenziale del 28.10.2021, il Presidente f.f., fallito il tentativo di conciliazione, riservava la decisione per l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Con ordinanza emessa in data 03.11.2021, il Presidente f.f. disponeva quanto segue:
“conferma le statuizioni della sentenza di separazione giudiziale n. 58/2018 per ciò che concerne gli aspetti economici, nonchè i provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni di GI AL richiamati in parte motiva con riguardo ai figli minori e fatto salvo ogni altro opportuno approfondimento nel corso CP_2 Pt_2
dell'istruttoria”.
In data 07.12.2021, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di GI
AL depositava la relazione di indagine economico-patrimoniale dei coniugi.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 03.12.2020, il quale apponeva il visto in data 21.12.2020.
Con memoria di costituzione di nuovo difensore, parte ricorrente dichiarava di percepire, come unica entrata economica, l'assegno di invalidità per un importo mensile di euro 342,78 allegando la relativa documentazione e precisando, altresì, di non percepire più, dal mese di dicembre 2021, il c.d. “Reddito di emergenza”.
Rimesso il procedimento davanti al Giudice Istruttore, all'udienza del 03.02.2022, svoltasi in modalità cartolare, entrambe le parti insistevano per la pronuncia parziale in ordine allo status e, altresì, per la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; quindi, alla medesima udienza, la causa veniva riservata alla decisione collegiale sulla sola questione di stato senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale n. 168/2022, pubblicata il 04.02.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e, con contestuale ordinanza, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c..
Con la memoria ex art. 183, VI comma, I termine, c.p.c., parte ricorrente riferiva che i buoni fruttiferi indicati nella relazione della Guardia di Finanza erano stati tutti riscossi in costanza di matrimonio e, altresì, evidenziava di avere concluso nel mese di luglio 2021 un percorso di sostegno alla genitorialità, depositando all'uopo la relazione predisposta a cura dell'Asp.
Le parti, nelle rispettive memorie, non formulavano alcuna richiesta istruttoria, riportandosi integralmente alle richieste formulate nei propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 31.05.2022, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 05.12.2022 subentrava il nuovo Giudice Istruttore dott.ssa Luppino e la causa veniva rimessa sul ruolo del nuovo Giudice Istruttore e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 06.03.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice riservava la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Con comparsa conclusionale depositata in data 05.05.2024, parte resistente riferiva che il aveva avuto un altro figlio e chiedeva, in subordine rispetto alle richieste Pt_1
già formulate, la conferma del quantum del mantenimento disposto in sede presidenziale e il trasferimento della proprietà della casa coniugale ai figli.
Con ordinanza del 29.07.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore in quanto il Collegio riteneva di dover “approfondire l'attuale rapporto esistente tra
i minori ed i genitori sia mediante il loro ascolto sia mediante apposite relazioni dei
SS che risultano co-affidatari degli stessi;
acquisire copia integrale dei fascicoli del
Tribunale per i Minorenni relativi ai minori e di cui il primo CP_2 Pt_2
portante n. 68/2018 RG e chiuso perché archiviato con provvedimento del
14.01.2020 (prodotto in atti) e l'altro - ignoto il relativo numero ma a nome di Pt_2
- nonché il provvedimento adottato dalla Corte d'Appello di GI AL
[...]
con riferimento al reclamo proposto dal resistente avverso il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale (proc. N. 250/2020 VG); che nei giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale per i Minorenni era stata nominata quale curatore speciale dei minori l'avv. che però non è mai intervenuta in Controparte_4
giudizio né è stata ivi evocata dalle parti;
di nominare altro curatore speciale nell'interesse dei minori, disponendone la costituzione in giudizio;
che debba verificarsi lo stato dei percorsi disposti sia dal Tribunale per i Minorenni che da questo Tribunale con la sentenza di separazione n. 59/2018 pubblicata il 12.01.2018
(percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e percorsi di sostegno psicologico - neuropsichiatrico per i minori); che debba disporsi l'integrazione della documentazione reddituale, ferma al 2020 sulla base delle indagini demandate alla
Guardia di Finanza”, disponendo, a tal fine “che la Cancelleria acquisisca copia integrale dei fascicoli pendenti o chiusi presso il Tribunale per i Minorenni a nome dei minori e per la quale ultima il relativo fascicolo Parte_2 CP_2
porta il n. 68/2018 RG nonché copia dell'ordinanza conclusiva del procedimento n.
250/2020 VG della Corte d'Appello di GI AL”. Il Collegio, altresì, disponeva quanto segue:
“-nomina quale curatore speciale dei minori l'avv. Daniela D'Amico, la quale dovrà costituirsi nel loro interesse almeno dieci giorni prima della prossima udienza;
-dispone che i SS co-affidatari dei minori e che hanno in gestione il percorso di sostegno alla genitorialità delle odierne parti del giudizio e quello psicologico- neuropsichiatrico di depositino una relazione dettagliata ed CP_2
aggiornata sui percorsi svolti e/o ancora in corso di svolgimento, sull'eventuale effettuazione di incontri protetti tra il padre ed i minori, sulle condizioni attuali di vita dei minori e sui loro rapporti con le figure genitoriali;
-dispone che le parti del giudizio depositino aggiornata documentazione reddituale inerente agli anni 2021-2022-2023 (dichiarazioni dei redditi ovvero attestazioni negative dell'Agenzia delle Entrate), specificando altresì chi incassi l'assegno unico per i figli a carico;
-fissa l'udienza straordinaria del 25.10.2024, ore 11.30, per l'ascolto dei minori dinanzi al Giudice Istruttore dott.ssa Elena M. A. Luppino”.
In data 30.07.2024, il SST depositava la relazione datata 06.09.2023, nella quale dava atto che la aveva effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità, CP_1
partecipando attivamente e regolarmente ai colloqui, in cui aveva dimostrato di avere buone capacità genitoriali. Segnalava che le problematiche afferenti ai minori permanevano, seppur in un clima più equilibrato rispetto a prima. Per ciò che concerneva la figura paterna, il SST riferiva che il era sempre più distante Pt_1
fisicamente ed emotivamente dalla vita dei figli.
Con istanza depositata in data 16.09.2024, il curatore speciale nominato, avv. Daniela
D'Amico, comunicava di aver appreso che il Tribunale per i Minorenni di GI
AL aveva già nominato, quale curatore speciale dei minori e CP_2 Pt_2
l'avv. Giovanna Ficara. Pertanto, con ordinanza resa in data, 23.09.2024, il Giudice
Istruttore provvedeva alla sua sostituzione, nominando all'uopo l'avv. Giovanna
Ficara - con la quale i minori avevano già iniziato a rapportarsi - che si costituiva nel presente giudizio in data 15.10.2024, riferendo che:
-il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di GI AL (proc. n.
68/2018) in riferimento alla minore era stato archiviato;
CP_2 -per ciò che concerneva il minore (proc. n. 231/2020), invece, i provvedimenti Pt_2
emessi in data 30.10.2020 erano stati poi confermati in data 11.05.2021 per essere successivamente riformulati con provvedimento reso in data 31.05.2022, con il quale il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato decaduto il padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore disponendo la collocazione di quest'ultimo Pt_2
in Comunità (in particolare, il minore era stato collocato presso una Comunità socioeducativa dalla quale veniva poi dimesso in data 26.06.2023) e confermando nel resto;
-in data 08.11.2022, la Corte d'Appello di GI AL aveva accolto il reclamo proposto dal e, per l'effetto, aveva revocato il provvedimento del Tribunale Pt_1
per i Minorenni di GI AL di decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei confronti del figlio minore con conseguente ripristino di quello Pt_1 Pt_2
confermativo della sospensione della responsabilità genitoriale;
era l'unico genitore di riferimento per i minori, madre attenta e premurosa, Per_1 mentre il – che nel frattempo aveva formato un nuovo nucleo familiare – era Pt_1
assente nella vita quotidiana dei figli, mantenendo un minimo rapporto solo con la figlia che sentiva telefonicamente, mentre con il figlio i rapporti erano CP_2 Pt_2
del tutto assenti e quest'ultimo non voleva incontrare il padre.
Sulla scorta di tale premessa, il curatore speciale chiedeva di proseguire il monitoraggio dei minori mediante il SST.
In data 01.10.2024, il Tribunale per i Minorenni di GI AL trasmetteva a questo Ufficio i fascicoli nn. 68/2018 e 231/2020 riguardanti i minori e CP_2 Pt_2
Le parti provvedevano a depositare la documentazione economica aggiornata e parte resistente riferiva di percepire interamente l'AUU per i due figli minori.
All'udienza del 25.10.2024 si procedeva all'audizione dei minori e i CP_2 Pt_2
quali dichiaravano quanto segue: “ riferisce di avere 14 anni e di averne Pt_2 CP_2
16; dichiara: “siamo solo due fratelli figli dei nostri genitori ma abbiamo CP_2 scoperto di avere anche un'altra sorella di nome che mio padre ha avuto Per_2
dalla sua nuova compagna, preciso che non conosciamo questa bambina, anche se io ho visto le foto mostratemi da mio padre in un'occasione in cui l'ho incontrato per caso. Della nascita di questa bambina ho appreso da una mia compagna di classe che è la nipote della compagna di mio padre a febbraio 2024 quando la bambina aveva già 6 mesi. Io frequento il terzo anno del liceo artistico.” dichiara: “io frequento il al secondo anno;
non ho mai visto Pt_2 Parte_3
nemmeno in foto la figlia di mio padre. Non vedo e non sento mio padre ormai da quando sono terminati gli incontri in spazio neutro nel 2017. Comunque lui neanche prova a contattarmi. A scuola mi trovo bene e a breve comincerò a praticare come sport la box e la palestra. Io vorrei conoscere mia sorella però non intendo Per_2
recuperare alcun rapporto con mio padre perché lui per me non c'è mai stato e non lo sento come un padre. Due pomeriggi a settimana c'è una dottoressa che viene a casa con cui ogni tanto parlo ma spesso quando viene io non ci sono perché pratico sport con i miei amici. Vorrei fare i provini per fare il calciatore in una squadra locale. Ho appreso solo oggi dalla curatrice speciale che l'assistenza domiciliare riguarda anche me, pensavo fosse solo per mia sorella. Tra di noi il rapporto è quello tra fratello e sorella ossia spesso abbiamo dei battibecchi e tendenzialmente non andiamo tanto d'accordo. Però ci vogliamo bene. Per nove mesi, circa due anni fa, sono stato in una comunità dove all'inizio ho fatto un po' fatica ad ambientarmi ma poi mi sono trovato bene, poi questa struttura ha chiuso ed io sono tornato a casa.
Sono contento di avere fatto ritorno a casa perché preferisco stare qui.” dichiara: “non vedo mio padre in incontri fissati da quando sono cessati CP_2
quelli in spazio neutro nel 2017, non lo sento nemmeno telefonicamente ma qualche volta è capitato di incontrarlo per strada anche perché vive vicino alla mia scuola, io ormai dall'età di otto anni soffro di attacchi d'ansia che nel tempo sono peggiorati in attacchi di rabbia. Ora, comunque, anche grazie alle medicine, sto riuscendo a gestire queste crisi, sono seguita dalla dott.ssa , che gestisce la Per_3
somministrazione del litio e fa delle sedute psicologiche. L'indirizzo che ho scelto a scuola è quello della moda perché mi piace questo settore tanto che ho la macchina da cucire a casa. Io sarei disponibile a tentare di recuperare il rapporto con mio padre, anche solo sentirlo telefonicamente, però lui con noi e soprattutto con nostra madre si è comportato male in passato. Preciso che è stato lui a non volerci più vedere interrompendo gli incontri in spazio neutro. Io sento comunque la mancanza di mio padre. Davanti a me mio padre è stato più volte in passato violento con mia mamma, ad esempio le lanciava piatti ed una volta le ha anche lanciato addosso le sue feci. Ricordo che mio padre aveva spesso scatti d'ira ossia per poco iniziava a gridare e a prendersela con mia madre la quale non alzava mai il tono della voce, era sempre lui ad alterarsi. Mio padre spesso si alterava anche nei confronti di mia NN alzando la voce. Due volte a settimana sono seguita a casa dalla dottoressa con la quale parlo molto e mi sfogo e mi aiuta a fare i compiti.” Per_4
dichiara di non ricordare gli episodi dichiarati dalla sorella ma ricorda di un Pt_2
episodio in cui il padre ha spinto la madre contro un mobile.
Entrambi dichiarano di andare d'accordo sia con la famiglia materna che paterna, in particolare i nonni materni vivono nell'appartamento sopra il loro e quindi li vedono frequentemente. Come zii, dal lato paterno, ne hanno 3 con le rispettive famiglie ma vivono tutti fuori GI AL e quindi li vedono raramente mentre dal lato di mamma hanno una sola zia con figli. Con mamma dichiarano di andare
d'accordo e di trovarsi bene a vivere con lei. Lei non ha un compagno e non vuole averne”.
Terminata l'audizione, il curatore speciale riferiva che “ ha intensificato gli CP_2 attacchi di rabbia dovuto al suo conclamato disturbo dell'adattamento con alterazione dell'emotività e del comportamento – autolesionismo minore, inoltre ha un disturbo alimentare ossia in quantità eccessiva”. A questo punto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 08.11.2024, il SST confermava quanto riferito dalla curatrice riguardo alla minore e per la quale riteneva necessaria una presa in carico da una struttura CP_2
specializzata, già in fase di individuazione da parte della NPI;
mentre, per ciò che concerneva riferiva che il minore aveva effettuato un buon percorso presso la Pt_2
Comunità che lo aveva ospitato (poi interrotto a causa della chiusura della struttura), diventando un ragazzo più maturo e, a livello didattico, più costante, seppur con qualche lacuna.
Infine, all'udienza del 16.01.2025, le parti precisavano le conclusioni;
a questo punto, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica. Nella comparsa conclusionale, depositata in data 11.03.2025, il curatore speciale riferiva che nel mese di febbraio la minore era stata ricoverata presso il CP_2
Policlinico di Messina – Reparto di NPI, ove le era stata prescritta una nuova terapia farmacologica ed era rientrata a casa con uno stato d'animo più sereno ma aveva deciso di interrompere la frequentazione scolastica nonostante la madre e l'assistente sociale avessero cercato di stimolarla a non abbandonare la scuola. Segnalava, altresì, che aveva rivisto il padre dopo l'ultima udienza e da quel momento lo aveva CP_2
cercato più frequentemente, a differenza del fratello che continuava ad essere Pt_2
deciso nel non riprendere i rapporti con il padre. Chiedeva, infine, la conferma dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni e dalla Corte D'Appello di
GI AL.
Con comparsa conclusionale, depositata in data 17.03.2025, parte ricorrente contestava quanto riportato dalla curatrice in merito al rapporto con il figlio Pt_2 riferendo che anche con quest'ultimo i contatti fossero quotidiani, circostanza questa in parte confermata dalla curatrice nella memoria di replica del 07.04.2025, nella quale dava atto che seppur non sentendosi ancora del tutto pronto a recuperare Pt_2
il rapporto con il padre, aveva comunque accettato di incontrarlo ma non lo sentiva quotidianamente, a differenza di CP_2
La curatrice, nella memoria di replica, riferiva, inoltre, che gli incontri tra il padre ed i figli, nel complesso, erano positivi, soprattutto per , che desiderava CP_2
riavvicinarsi al padre dopo diversi anni. Quest'ultima, altresì, svolge attualmente l'istruzione parentale che le consentirà di accedere ad un esame nel mese di giugno al fine di non perdere l'anno scolastico. Chiedeva, infine, di autorizzare la ripresa degli incontri padre-figli e di prevederne le modalità, condizionandoli però all'assenso di volta in volta dei minori.
******
Tutto ciò premesso in fatto, attesa la sentenza parziale n. 168/2022 pubblicata il
04.02.2022, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, non resta in questa sede che adottare i provvedimenti conseguenziali.
1. Responsabilità genitoriale e provvedimenti in favore della prole.
Il Tribunale, in virtù dei poteri esercitabili d'ufficio per la tutela della prole minorenne, ritiene di dover riformulare le statuizioni del Tribunale per i Minorenni di GI AL in favore dei minori e per i motivi di seguito esposti. CP_2 Pt_2
Occorre innanzitutto rilevare come le ragioni poste alla base delle decisioni del
Tribunale per i Minorenni di adozione di misure ablative della responsabilità genitoriale per la tutela dei due minori risalgono al lontano 2013 e sono perdurate, con misure sempre più incisive a causa della riacutizzazione della situazione, per diversi anni, seppur in parte oggi mitigate dagli interventi messi in atto dagli operatori che, a vario titolo, hanno monitorato e sostenuto il nucleo familiare.
Le criticità riscontrate in questi anni si riferiscono ad una situazione familiare in cui in passato i minori sono stati spettatori di violenze da parte del padre nei confronti della madre e di un'accesa conflittualità tra le figure genitoriali, che aveva generato relazioni disfunzionali sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso e, in particolare, con la figura paterna, creando un clima che, nel tempo, ha gravemente destabilizzato i minori con conseguenti ripercussioni psico-fisiche estremamente allarmanti (disturbi psichici, fisici e relazionali di grave entità).
Dalle risultanze processuali emerse nel presente giudizio, in particolar modo dalle relazioni depositate dal SST e dalla curatrice speciale, la situazione familiare appare, come accennato, certamente migliorata grazie all'apporto della rete di esperti che ha supportato sia i genitori, tramite appositi percorsi sia, in particolar modo, i minori e sebbene, tuttavia, è di palmare evidenza la cascata di effetti disastrosi CP_2 Pt_2
generati dal comportamento dei genitori (soprattutto del padre) sulla vita degli stessi che, faticosamente, stanno cercando di riscostruire una propria identità e una serenità per affacciarsi al mondo in una prospettiva di completa autonomia che necessita ancora di tempo per potersi realizzare.
Dall'audizione dei minori del 25.10.2024 emerge chiaramente l'attuale stato d'animo degli stessi, spogliati del loro nido familiare di affetto e di cura sin dall'infanzia.
Dalla predetta audizione e da quanto riferito dagli operatori che hanno in carico i minori nonché dalla curatrice speciale, gli stessi vivono una serenità (faticosamente raggiunta) con la madre con la quale convivono (cfr. audizione del 25.10.2024: “Con mamma dichiarano di andare d'accordo e di trovarsi bene a vivere con lei”), seppur ancora con qualche episodio conflittuale che si presenta ciclicamente a causa dei loro comportamenti disfunzionali all'interno del nucleo familiare, soprattutto in riferimento a , comportamenti che, in alcuni casi, risultano difficilmente CP_2 gestibili dalla madre (cfr. report del 27.06.2024: “La madre garantisce la soddisfazione dei bisogni primari, ma incontra delle difficoltà a gestire gli intensi stati di frustrazione di che finiscono per scaturire in importanti crisi di CP_2
rabbia durante le quali la ragazza diventa pericolosa per se stessa e per gli altri, e in questi casi è molto difficile garantirle protezione, anzi è lei stessa che mette a rischio la madre e il fratello, iniziando a rompere e lanciare oggetti per casa e anche fuori dalle finestre, rischiando di colpire qualcuno all'esterno”.)
La viene descritta come una figura genitoriale presente, amorevole e attenta ai CP_1
bisogni dei propri figli, ha accolto il supporto degli esperti (educatori, assistenti sociali, psicologi, medici e, infine, della curatrice speciale) che è risultato indispensabile per sanare alcuni aspetti di vita dei ragazzi e per una loro migliore gestione, concludendo, altresì, positivamente il percorso genitoriale prescrittole dall'autorità giudiziaria.
Per ciò che concerne il padre, si è dichiarata desiderosa di riprendere i CP_2
rapporti con lo stesso, sentendone fortemente la mancanza (cfr. audizione del
25.10.2024: “Io sarei disponibile a tentare di recuperare il rapporto con mio padre, anche solo sentirlo telefonicamente, però lui con noi e soprattutto con nostra madre si è comportato male in passato. Preciso che è stato lui a non volerci più vedere interrompendo gli incontri in spazio neutro. Io sento comunque la mancanza di mio padre”); invece, è apparso un po' restio e rigido nel rappresentare la possibilità Pt_2
di ripresa di contatti con il proprio padre e ancora fortemente risentito della lunga assenza di quest'ultimo nella propria vita e in quella della sorella (cfr. audizione del
25.10.2024: “Non vedo e non sento mio padre ormai da quando sono terminati gli incontri in spazio neutro nel 2017. Comunque lui neanche prova a contattarmi. […]
non intendo recuperare alcun rapporto con mio padre perché lui per me non c'è mai stato e non lo sento come un padre”.). I minori, tuttavia, come rappresentato dalla curatrice speciale, dopo l'udienza di audizione avvenuta nell'ottobre 2024, hanno ripreso a sentire e vedere il padre: quotidianamente lo incontra e lo sente con entusiasmo, emozionata anche di CP_2
aver conosciuto la sorellina , figlia del avuta da altra relazione Per_2 Pt_1
sentimentale; invece, pur accettando di vedere il padre, ha manifestato un po' Pt_2
di resistenza perché non ancora del tutto pronto a riallacciare completamente i rapporti con lo stesso, sebbene il cerchi di essere più presente, anche Pt_1
telefonicamente, nella vita di entrambi i ragazzi.
Ed allora, alla luce della descrizione delle dinamiche familiari e preso atto della situazione di fatto esistente il Collegio ritiene:
a) Sulla responsabilità genitoriale, di revocare ogni provvedimento ablativo nei riguardi della madre non sussistendone più i presupposti, e di applicare CP_1
al padre la più mite misura della limitazione della responsabilità genitoriale, tenuto conto sia del percorso effettuato e della recente ripresa dei rapporti con i figli minori sia delle criticità, seppur più contenute rispetto al passato, ancora esistenti.
Occorre sottolineare che la soluzione di limitazione della responsabilità genitoriale del padre – non definitiva, in quanto revocabile in ogni tempo - non ha contenuto sanzionatorio quanto piuttosto protettivo del miglior interesse dei minori, oltre che rappresentare mezzo idoneo a consentire l'assistenza all'intero nucleo familiare di soggetti esperti che possa fungere da strumento utile di riflessione e superamento della crisi.
b) Sugli incontri padre-figli, che non vi siano motivi ostativi a che il possa Pt_1
vedere e sentire i figli e coltivarne il rapporto, sebbene a ciò debba procedersi gradualmente e con cautela al fine di creare un nuovo affidamento nei ragazzi, perso per diversi anni, nel poter contare su una presenza costante e stabile della figura paterna nella loro vita che, allo stato, è troppo prematuro definire come tale. Ed invero, il è stato per anni assente, emotivamente e fisicamente, nella vita dei Pt_1 ragazzi, interrompendo ogni rapporto dall'anno 2017, incurante degli effetti distruttivi che si sono inevitabilmente generati. Tutto questo è apparso, agli occhi di e incoerente e incomprensibile nonché contrastante con il concetto CP_2 Pt_2 stesso di responsabilità parentale in ragione del quale il genitore dovrebbe assumere un ruolo costante di guida educativa, sicura ed affidabile.
V'è da dire che già recentemente si sono svolti alcuni incontri ma sempre alla presenza della madre, che si è resa disponibile in tal senso su richiesta del Pt_1
Ed allora, ritiene il Collegio di demandare ai SST il compito di curare la graduale ripresa degli incontri tra padre e figli, prevedendo in una prima fase che gli stessi avvengano con cadenza settimanale (almeno una volta a settimana) nella forma dell'educativa domiciliare e quindi alla presenza di un assistente sociale per poi proseguire liberamente quando si riterrà che i minori siano pronti ad incontrare il padre da soli.
c) Sulla collocazione dei minori, considerata anche la mancata contestazione sul punto dalle parti e dal curatore speciale, di doversi mantenere presso la madre che gestisce da sempre la loro cura e i loro bisogni quotidiani oltre ad essere un punto fermo nella vita dei ragazzi.
d) Sul regime di affidamento, di confermare il co-affido dei minori sino al raggiungimento della maggiore età alla madre ed al Servizio Sociale territorialmente competente, il quale ha rappresentato in tutti questi anni un valido supporto nella gestione dell'intero nucleo familiare e nel sopperire alle carenze genitoriali che non si sono del tutto azzerate, permanendo una condizione che necessita dell'intervento esterno che possa dirimere le problematiche ancora esistenti.
In particolare, si demanda al SST il compito di:
1. Proseguire il monitoraggio del nucleo familiare;
2. Proseguire con il servizio di educativa domiciliare presso le rispettive abitazioni della madre e del padre;
Onera, altresì, il SST di:
▪ Assumere, di concerto con la madre, le decisioni di maggiore rilievo relative alla scuola, alla salute, allo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza della madre;
▪ Attivare tutti gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse dei minori finalizzati a ristabilire sane dinamiche familiari;
2. Contributo al mantenimento in favore dei figli minori
Per ciò che concerne gli aspetti economici, tenuto conto dell'attuale condizione economica e patrimoniale del genitore non collocatario, invalido e percettore Pt_1
della sola pensione di invalidità come da documentazione versata in atti, ritiene il
Collegio di disporre l'obbligo a carico dello stesso di corrispondere alla a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento dei due figli minori, l'importo di euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), oltre al pagamento delle spese straordinarie da ripartirsi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Altresì, l'Assegno Unico
Universale va corrisposto alla madre, quale genitore collocatario dei minori, nella misura del 100%.
2. Domanda di trasferimento della casa familiare in favore dei minori.
La domanda formulata tardivamente dalla resistente con la comparsa conclusionale depositata il 05.05.2024 è inammissibile in quanto tardiva ed in quanto esulante dall'oggetto del contendere.
3. Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI AL, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 29.10.2020, nei confronti di , con l'intervento del CP_1
curatore speciale avv. GIOVANNA FICARA in favore di e CP_2
richiamata la sentenza parziale 168/2022 in punto status Parte_2
intervenuta tra le parti, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-revoca ogni provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale emesso nei confronti di CP_1 -revoca la decadenza della responsabilità genitoriale di;
Parte_1
-dichiara la limitazione della responsabilità genitoriale di nei Parte_1
confronti dei figli minori e CP_2 Parte_2
-dispone la collocazione dei minori presso la madre;
-dispone il co-affido dei minori alla madre ed al Servizio Sociale territorialmente competente sino al raggiungimento della maggiore età degli stessi;
-demanda al SST incaricato i compiti meglio specificati in parte motiva;
-autorizza la ripresa degli incontri padre-figli secondo le modalità e le prescrizioni di cui in parte motiva;
-obbliga il a corrispondere alla a titolo di mantenimento dei due figli Pt_1 CP_1
minori, la somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre alle spese straordinarie, come da Protocollo adottato da questo
Tribunale, da suddividersi tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
-dispone che l'Assegno Unico Universale vada corrisposto alla madre CP_1
nella misura del 100%;
- dichiara inammissibile la domanda di trasferimento della casa familiare in favore dei minori formulata dalla resistente;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in GI AL, il 20.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2989 dell'anno 2020 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 16.01.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA (RC) il 06/09/1980), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina
Palamara, giusta procura in atti, presso il cui studio in GI AL, alla Via
Spagnolio n. 36, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
CALABRIA (RC) il 30/06/1981), rappresentata e difesa dall'avv. COLOMBINI
PAOLA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, alla VIA
ARGINE DESTRO CALOPINACE 20, ha eletto domicilio;
-resistente- nonchè
(cod. fisc.: , nata a [...] CP_2 CodiceFiscale_3
CALABRIA (RC) il 17/09/2008) e (cod. fisc.: Parte_2 C.F._4
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e
[...] difesi dal curatore speciale, avv. FICARA GIOVANNA, giusto provvedimento di nomina del 23.09.2024 dell'intestato Tribunale, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla LARGO MORISANI n. 9, sono domiciliati;
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di GI AL.
-interveniente-
* * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 16.01.2025, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 03.12.2020, il quale apponeva il visto in data 21.12.2020.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 29.10.2020, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: CP_1
-in data 26.07.2007 aveva contratto in GI AL matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale erano nati due figli: (17.09.2008) e CP_2 Pt_2
(24.11.2009), entrambi minorenni;
-con sentenza n. 59/2018, pubblicata il 12.01.2018, il Tribunale di GI AL aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi alle condizioni ivi contenute;
-con provvedimento del 13.03.2020, nell'ambito del procedimento n. 68/2018, il
Tribunale per i Minorenni di GI AL aveva dichiarato Parte_1
decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore e, CP_2
in limitazione della responsabilità genitoriale di aveva disposto CP_1
l'affidamento della minore al SST;
-avverso tale provvedimento, il ricorrente aveva proposto reclamo alla Corte
d'Appello di GI AL, non ancora concluso a quel tempo;
-egli, ex dipendente , era disoccupato e doveva sostenere spese fisse CP_3
mensili di affitto per la casa d'abitazione per un importo di euro 250,00, oltre spese mediche per le patologie di cui soffriva;
-la moglie, invece, godeva di una condizione economica notevolmente migliorata rispetto alla separazione, essendo maestra d'asilo presso la scuola pubblica e percettrice di assegni familiari.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che: a) venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in GI AL e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GI AL, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
b) venisse disposto a proprio carico un assegno pari ad euro 300,00 mensili per il mantenimento dei due figli minori;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva
, la quale, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio concordatario, contestava l'esposizione dei fatti per come enunciati dal marito, evidenziando in particolare che:
-in data 24.03.2020, il Tribunale per i Minorenni di GI AL aveva disposto il divieto di contatti telefonici tra la figlia minore e il padre;
CP_2
-in data 26.11.2020, la Corte d'Appello di GI AL aveva rigettato il reclamo proposto dal e, per l'effetto, aveva confermato il provvedimento impugnato Pt_1
emesso dal Tribunale per i Minorenni di GI AL del 13.03.2020;
-con provvedimento del 30.10.2020, nell'ambito del procedimento n. 231/2020, il
Tribunale per i Minorenni di GI AL, aveva disposto per il e la Pt_1 CP_1
rispettivamente, la sospensione e la limitazione dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore prevedendo, altresì, il co-affidamento di Pt_2 quest'ultimo al SST;
in favore del minore era stato nominato, altresì, un curatore speciale nella persona dell'avv. , già curatrice speciale Controparte_4
della minore CP_2 -dall'anno 2017 il aveva interrotto volontariamente gli incontri con i figli in Pt_1
Spazio Neutro, recidendo qualunque rapporto con gli stessi;
-il altresì, non aveva rispettato gli obblighi economici previsti sin Pt_1
dall'ordinanza presidenziale resa nell'ambito della separazione giudiziale, privando i minori di ogni mezzo di sussistenza, salvo provvedervi solo nell'ultimo periodo;
-ella era impiegata part-time come maestra presso una scuola materna privata con contratti a tempo determinato della durata di nove mesi, percependo una retribuzione mensile che ammontava a circa 700,00 euro, comprensiva degli assegni familiari;
, impiegato postale con una retribuzione mensile pari a circa 1.700,00 euro, CP_5
oltre a rendersi inadempiente rispetto ai propri obblighi economici, aveva interrotto il pagamento del mutuo della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, costringendo la resistente a sopportare l'intera rata mensile (pari ad euro 250,00 mensili all'incirca) e, ciononostante, si era rifiutato di cederle la propria quota di proprietà.
Ciò premesso, la resistente chiedeva che: a) venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in GI AL e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GI AL, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
b) venisse disposto a carico del un assegno pari ad euro 600,00 mensili per il Pt_1
mantenimento dei due figli minori;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza presidenziale del 17.06.2021, il Presidente procedeva all'audizione dei coniugi e, con provvedimento emesso in data 17.06.2021, disponeva un accertamento economico-patrimoniale dei coniugi demandando tale indagine alla Guardia di
Finanza del Comando Provinciale di GI AL.
All'udienza presidenziale del 28.10.2021, il Presidente f.f., fallito il tentativo di conciliazione, riservava la decisione per l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Con ordinanza emessa in data 03.11.2021, il Presidente f.f. disponeva quanto segue:
“conferma le statuizioni della sentenza di separazione giudiziale n. 58/2018 per ciò che concerne gli aspetti economici, nonchè i provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni di GI AL richiamati in parte motiva con riguardo ai figli minori e fatto salvo ogni altro opportuno approfondimento nel corso CP_2 Pt_2
dell'istruttoria”.
In data 07.12.2021, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di GI
AL depositava la relazione di indagine economico-patrimoniale dei coniugi.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 03.12.2020, il quale apponeva il visto in data 21.12.2020.
Con memoria di costituzione di nuovo difensore, parte ricorrente dichiarava di percepire, come unica entrata economica, l'assegno di invalidità per un importo mensile di euro 342,78 allegando la relativa documentazione e precisando, altresì, di non percepire più, dal mese di dicembre 2021, il c.d. “Reddito di emergenza”.
Rimesso il procedimento davanti al Giudice Istruttore, all'udienza del 03.02.2022, svoltasi in modalità cartolare, entrambe le parti insistevano per la pronuncia parziale in ordine allo status e, altresì, per la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; quindi, alla medesima udienza, la causa veniva riservata alla decisione collegiale sulla sola questione di stato senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale n. 168/2022, pubblicata il 04.02.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e, con contestuale ordinanza, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c..
Con la memoria ex art. 183, VI comma, I termine, c.p.c., parte ricorrente riferiva che i buoni fruttiferi indicati nella relazione della Guardia di Finanza erano stati tutti riscossi in costanza di matrimonio e, altresì, evidenziava di avere concluso nel mese di luglio 2021 un percorso di sostegno alla genitorialità, depositando all'uopo la relazione predisposta a cura dell'Asp.
Le parti, nelle rispettive memorie, non formulavano alcuna richiesta istruttoria, riportandosi integralmente alle richieste formulate nei propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 31.05.2022, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 05.12.2022 subentrava il nuovo Giudice Istruttore dott.ssa Luppino e la causa veniva rimessa sul ruolo del nuovo Giudice Istruttore e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 06.03.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice riservava la decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Con comparsa conclusionale depositata in data 05.05.2024, parte resistente riferiva che il aveva avuto un altro figlio e chiedeva, in subordine rispetto alle richieste Pt_1
già formulate, la conferma del quantum del mantenimento disposto in sede presidenziale e il trasferimento della proprietà della casa coniugale ai figli.
Con ordinanza del 29.07.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore in quanto il Collegio riteneva di dover “approfondire l'attuale rapporto esistente tra
i minori ed i genitori sia mediante il loro ascolto sia mediante apposite relazioni dei
SS che risultano co-affidatari degli stessi;
acquisire copia integrale dei fascicoli del
Tribunale per i Minorenni relativi ai minori e di cui il primo CP_2 Pt_2
portante n. 68/2018 RG e chiuso perché archiviato con provvedimento del
14.01.2020 (prodotto in atti) e l'altro - ignoto il relativo numero ma a nome di Pt_2
- nonché il provvedimento adottato dalla Corte d'Appello di GI AL
[...]
con riferimento al reclamo proposto dal resistente avverso il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale (proc. N. 250/2020 VG); che nei giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale per i Minorenni era stata nominata quale curatore speciale dei minori l'avv. che però non è mai intervenuta in Controparte_4
giudizio né è stata ivi evocata dalle parti;
di nominare altro curatore speciale nell'interesse dei minori, disponendone la costituzione in giudizio;
che debba verificarsi lo stato dei percorsi disposti sia dal Tribunale per i Minorenni che da questo Tribunale con la sentenza di separazione n. 59/2018 pubblicata il 12.01.2018
(percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e percorsi di sostegno psicologico - neuropsichiatrico per i minori); che debba disporsi l'integrazione della documentazione reddituale, ferma al 2020 sulla base delle indagini demandate alla
Guardia di Finanza”, disponendo, a tal fine “che la Cancelleria acquisisca copia integrale dei fascicoli pendenti o chiusi presso il Tribunale per i Minorenni a nome dei minori e per la quale ultima il relativo fascicolo Parte_2 CP_2
porta il n. 68/2018 RG nonché copia dell'ordinanza conclusiva del procedimento n.
250/2020 VG della Corte d'Appello di GI AL”. Il Collegio, altresì, disponeva quanto segue:
“-nomina quale curatore speciale dei minori l'avv. Daniela D'Amico, la quale dovrà costituirsi nel loro interesse almeno dieci giorni prima della prossima udienza;
-dispone che i SS co-affidatari dei minori e che hanno in gestione il percorso di sostegno alla genitorialità delle odierne parti del giudizio e quello psicologico- neuropsichiatrico di depositino una relazione dettagliata ed CP_2
aggiornata sui percorsi svolti e/o ancora in corso di svolgimento, sull'eventuale effettuazione di incontri protetti tra il padre ed i minori, sulle condizioni attuali di vita dei minori e sui loro rapporti con le figure genitoriali;
-dispone che le parti del giudizio depositino aggiornata documentazione reddituale inerente agli anni 2021-2022-2023 (dichiarazioni dei redditi ovvero attestazioni negative dell'Agenzia delle Entrate), specificando altresì chi incassi l'assegno unico per i figli a carico;
-fissa l'udienza straordinaria del 25.10.2024, ore 11.30, per l'ascolto dei minori dinanzi al Giudice Istruttore dott.ssa Elena M. A. Luppino”.
In data 30.07.2024, il SST depositava la relazione datata 06.09.2023, nella quale dava atto che la aveva effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità, CP_1
partecipando attivamente e regolarmente ai colloqui, in cui aveva dimostrato di avere buone capacità genitoriali. Segnalava che le problematiche afferenti ai minori permanevano, seppur in un clima più equilibrato rispetto a prima. Per ciò che concerneva la figura paterna, il SST riferiva che il era sempre più distante Pt_1
fisicamente ed emotivamente dalla vita dei figli.
Con istanza depositata in data 16.09.2024, il curatore speciale nominato, avv. Daniela
D'Amico, comunicava di aver appreso che il Tribunale per i Minorenni di GI
AL aveva già nominato, quale curatore speciale dei minori e CP_2 Pt_2
l'avv. Giovanna Ficara. Pertanto, con ordinanza resa in data, 23.09.2024, il Giudice
Istruttore provvedeva alla sua sostituzione, nominando all'uopo l'avv. Giovanna
Ficara - con la quale i minori avevano già iniziato a rapportarsi - che si costituiva nel presente giudizio in data 15.10.2024, riferendo che:
-il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di GI AL (proc. n.
68/2018) in riferimento alla minore era stato archiviato;
CP_2 -per ciò che concerneva il minore (proc. n. 231/2020), invece, i provvedimenti Pt_2
emessi in data 30.10.2020 erano stati poi confermati in data 11.05.2021 per essere successivamente riformulati con provvedimento reso in data 31.05.2022, con il quale il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato decaduto il padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore disponendo la collocazione di quest'ultimo Pt_2
in Comunità (in particolare, il minore era stato collocato presso una Comunità socioeducativa dalla quale veniva poi dimesso in data 26.06.2023) e confermando nel resto;
-in data 08.11.2022, la Corte d'Appello di GI AL aveva accolto il reclamo proposto dal e, per l'effetto, aveva revocato il provvedimento del Tribunale Pt_1
per i Minorenni di GI AL di decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei confronti del figlio minore con conseguente ripristino di quello Pt_1 Pt_2
confermativo della sospensione della responsabilità genitoriale;
era l'unico genitore di riferimento per i minori, madre attenta e premurosa, Per_1 mentre il – che nel frattempo aveva formato un nuovo nucleo familiare – era Pt_1
assente nella vita quotidiana dei figli, mantenendo un minimo rapporto solo con la figlia che sentiva telefonicamente, mentre con il figlio i rapporti erano CP_2 Pt_2
del tutto assenti e quest'ultimo non voleva incontrare il padre.
Sulla scorta di tale premessa, il curatore speciale chiedeva di proseguire il monitoraggio dei minori mediante il SST.
In data 01.10.2024, il Tribunale per i Minorenni di GI AL trasmetteva a questo Ufficio i fascicoli nn. 68/2018 e 231/2020 riguardanti i minori e CP_2 Pt_2
Le parti provvedevano a depositare la documentazione economica aggiornata e parte resistente riferiva di percepire interamente l'AUU per i due figli minori.
All'udienza del 25.10.2024 si procedeva all'audizione dei minori e i CP_2 Pt_2
quali dichiaravano quanto segue: “ riferisce di avere 14 anni e di averne Pt_2 CP_2
16; dichiara: “siamo solo due fratelli figli dei nostri genitori ma abbiamo CP_2 scoperto di avere anche un'altra sorella di nome che mio padre ha avuto Per_2
dalla sua nuova compagna, preciso che non conosciamo questa bambina, anche se io ho visto le foto mostratemi da mio padre in un'occasione in cui l'ho incontrato per caso. Della nascita di questa bambina ho appreso da una mia compagna di classe che è la nipote della compagna di mio padre a febbraio 2024 quando la bambina aveva già 6 mesi. Io frequento il terzo anno del liceo artistico.” dichiara: “io frequento il al secondo anno;
non ho mai visto Pt_2 Parte_3
nemmeno in foto la figlia di mio padre. Non vedo e non sento mio padre ormai da quando sono terminati gli incontri in spazio neutro nel 2017. Comunque lui neanche prova a contattarmi. A scuola mi trovo bene e a breve comincerò a praticare come sport la box e la palestra. Io vorrei conoscere mia sorella però non intendo Per_2
recuperare alcun rapporto con mio padre perché lui per me non c'è mai stato e non lo sento come un padre. Due pomeriggi a settimana c'è una dottoressa che viene a casa con cui ogni tanto parlo ma spesso quando viene io non ci sono perché pratico sport con i miei amici. Vorrei fare i provini per fare il calciatore in una squadra locale. Ho appreso solo oggi dalla curatrice speciale che l'assistenza domiciliare riguarda anche me, pensavo fosse solo per mia sorella. Tra di noi il rapporto è quello tra fratello e sorella ossia spesso abbiamo dei battibecchi e tendenzialmente non andiamo tanto d'accordo. Però ci vogliamo bene. Per nove mesi, circa due anni fa, sono stato in una comunità dove all'inizio ho fatto un po' fatica ad ambientarmi ma poi mi sono trovato bene, poi questa struttura ha chiuso ed io sono tornato a casa.
Sono contento di avere fatto ritorno a casa perché preferisco stare qui.” dichiara: “non vedo mio padre in incontri fissati da quando sono cessati CP_2
quelli in spazio neutro nel 2017, non lo sento nemmeno telefonicamente ma qualche volta è capitato di incontrarlo per strada anche perché vive vicino alla mia scuola, io ormai dall'età di otto anni soffro di attacchi d'ansia che nel tempo sono peggiorati in attacchi di rabbia. Ora, comunque, anche grazie alle medicine, sto riuscendo a gestire queste crisi, sono seguita dalla dott.ssa , che gestisce la Per_3
somministrazione del litio e fa delle sedute psicologiche. L'indirizzo che ho scelto a scuola è quello della moda perché mi piace questo settore tanto che ho la macchina da cucire a casa. Io sarei disponibile a tentare di recuperare il rapporto con mio padre, anche solo sentirlo telefonicamente, però lui con noi e soprattutto con nostra madre si è comportato male in passato. Preciso che è stato lui a non volerci più vedere interrompendo gli incontri in spazio neutro. Io sento comunque la mancanza di mio padre. Davanti a me mio padre è stato più volte in passato violento con mia mamma, ad esempio le lanciava piatti ed una volta le ha anche lanciato addosso le sue feci. Ricordo che mio padre aveva spesso scatti d'ira ossia per poco iniziava a gridare e a prendersela con mia madre la quale non alzava mai il tono della voce, era sempre lui ad alterarsi. Mio padre spesso si alterava anche nei confronti di mia NN alzando la voce. Due volte a settimana sono seguita a casa dalla dottoressa con la quale parlo molto e mi sfogo e mi aiuta a fare i compiti.” Per_4
dichiara di non ricordare gli episodi dichiarati dalla sorella ma ricorda di un Pt_2
episodio in cui il padre ha spinto la madre contro un mobile.
Entrambi dichiarano di andare d'accordo sia con la famiglia materna che paterna, in particolare i nonni materni vivono nell'appartamento sopra il loro e quindi li vedono frequentemente. Come zii, dal lato paterno, ne hanno 3 con le rispettive famiglie ma vivono tutti fuori GI AL e quindi li vedono raramente mentre dal lato di mamma hanno una sola zia con figli. Con mamma dichiarano di andare
d'accordo e di trovarsi bene a vivere con lei. Lei non ha un compagno e non vuole averne”.
Terminata l'audizione, il curatore speciale riferiva che “ ha intensificato gli CP_2 attacchi di rabbia dovuto al suo conclamato disturbo dell'adattamento con alterazione dell'emotività e del comportamento – autolesionismo minore, inoltre ha un disturbo alimentare ossia in quantità eccessiva”. A questo punto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 08.11.2024, il SST confermava quanto riferito dalla curatrice riguardo alla minore e per la quale riteneva necessaria una presa in carico da una struttura CP_2
specializzata, già in fase di individuazione da parte della NPI;
mentre, per ciò che concerneva riferiva che il minore aveva effettuato un buon percorso presso la Pt_2
Comunità che lo aveva ospitato (poi interrotto a causa della chiusura della struttura), diventando un ragazzo più maturo e, a livello didattico, più costante, seppur con qualche lacuna.
Infine, all'udienza del 16.01.2025, le parti precisavano le conclusioni;
a questo punto, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica. Nella comparsa conclusionale, depositata in data 11.03.2025, il curatore speciale riferiva che nel mese di febbraio la minore era stata ricoverata presso il CP_2
Policlinico di Messina – Reparto di NPI, ove le era stata prescritta una nuova terapia farmacologica ed era rientrata a casa con uno stato d'animo più sereno ma aveva deciso di interrompere la frequentazione scolastica nonostante la madre e l'assistente sociale avessero cercato di stimolarla a non abbandonare la scuola. Segnalava, altresì, che aveva rivisto il padre dopo l'ultima udienza e da quel momento lo aveva CP_2
cercato più frequentemente, a differenza del fratello che continuava ad essere Pt_2
deciso nel non riprendere i rapporti con il padre. Chiedeva, infine, la conferma dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni e dalla Corte D'Appello di
GI AL.
Con comparsa conclusionale, depositata in data 17.03.2025, parte ricorrente contestava quanto riportato dalla curatrice in merito al rapporto con il figlio Pt_2 riferendo che anche con quest'ultimo i contatti fossero quotidiani, circostanza questa in parte confermata dalla curatrice nella memoria di replica del 07.04.2025, nella quale dava atto che seppur non sentendosi ancora del tutto pronto a recuperare Pt_2
il rapporto con il padre, aveva comunque accettato di incontrarlo ma non lo sentiva quotidianamente, a differenza di CP_2
La curatrice, nella memoria di replica, riferiva, inoltre, che gli incontri tra il padre ed i figli, nel complesso, erano positivi, soprattutto per , che desiderava CP_2
riavvicinarsi al padre dopo diversi anni. Quest'ultima, altresì, svolge attualmente l'istruzione parentale che le consentirà di accedere ad un esame nel mese di giugno al fine di non perdere l'anno scolastico. Chiedeva, infine, di autorizzare la ripresa degli incontri padre-figli e di prevederne le modalità, condizionandoli però all'assenso di volta in volta dei minori.
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Tutto ciò premesso in fatto, attesa la sentenza parziale n. 168/2022 pubblicata il
04.02.2022, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, non resta in questa sede che adottare i provvedimenti conseguenziali.
1. Responsabilità genitoriale e provvedimenti in favore della prole.
Il Tribunale, in virtù dei poteri esercitabili d'ufficio per la tutela della prole minorenne, ritiene di dover riformulare le statuizioni del Tribunale per i Minorenni di GI AL in favore dei minori e per i motivi di seguito esposti. CP_2 Pt_2
Occorre innanzitutto rilevare come le ragioni poste alla base delle decisioni del
Tribunale per i Minorenni di adozione di misure ablative della responsabilità genitoriale per la tutela dei due minori risalgono al lontano 2013 e sono perdurate, con misure sempre più incisive a causa della riacutizzazione della situazione, per diversi anni, seppur in parte oggi mitigate dagli interventi messi in atto dagli operatori che, a vario titolo, hanno monitorato e sostenuto il nucleo familiare.
Le criticità riscontrate in questi anni si riferiscono ad una situazione familiare in cui in passato i minori sono stati spettatori di violenze da parte del padre nei confronti della madre e di un'accesa conflittualità tra le figure genitoriali, che aveva generato relazioni disfunzionali sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso e, in particolare, con la figura paterna, creando un clima che, nel tempo, ha gravemente destabilizzato i minori con conseguenti ripercussioni psico-fisiche estremamente allarmanti (disturbi psichici, fisici e relazionali di grave entità).
Dalle risultanze processuali emerse nel presente giudizio, in particolar modo dalle relazioni depositate dal SST e dalla curatrice speciale, la situazione familiare appare, come accennato, certamente migliorata grazie all'apporto della rete di esperti che ha supportato sia i genitori, tramite appositi percorsi sia, in particolar modo, i minori e sebbene, tuttavia, è di palmare evidenza la cascata di effetti disastrosi CP_2 Pt_2
generati dal comportamento dei genitori (soprattutto del padre) sulla vita degli stessi che, faticosamente, stanno cercando di riscostruire una propria identità e una serenità per affacciarsi al mondo in una prospettiva di completa autonomia che necessita ancora di tempo per potersi realizzare.
Dall'audizione dei minori del 25.10.2024 emerge chiaramente l'attuale stato d'animo degli stessi, spogliati del loro nido familiare di affetto e di cura sin dall'infanzia.
Dalla predetta audizione e da quanto riferito dagli operatori che hanno in carico i minori nonché dalla curatrice speciale, gli stessi vivono una serenità (faticosamente raggiunta) con la madre con la quale convivono (cfr. audizione del 25.10.2024: “Con mamma dichiarano di andare d'accordo e di trovarsi bene a vivere con lei”), seppur ancora con qualche episodio conflittuale che si presenta ciclicamente a causa dei loro comportamenti disfunzionali all'interno del nucleo familiare, soprattutto in riferimento a , comportamenti che, in alcuni casi, risultano difficilmente CP_2 gestibili dalla madre (cfr. report del 27.06.2024: “La madre garantisce la soddisfazione dei bisogni primari, ma incontra delle difficoltà a gestire gli intensi stati di frustrazione di che finiscono per scaturire in importanti crisi di CP_2
rabbia durante le quali la ragazza diventa pericolosa per se stessa e per gli altri, e in questi casi è molto difficile garantirle protezione, anzi è lei stessa che mette a rischio la madre e il fratello, iniziando a rompere e lanciare oggetti per casa e anche fuori dalle finestre, rischiando di colpire qualcuno all'esterno”.)
La viene descritta come una figura genitoriale presente, amorevole e attenta ai CP_1
bisogni dei propri figli, ha accolto il supporto degli esperti (educatori, assistenti sociali, psicologi, medici e, infine, della curatrice speciale) che è risultato indispensabile per sanare alcuni aspetti di vita dei ragazzi e per una loro migliore gestione, concludendo, altresì, positivamente il percorso genitoriale prescrittole dall'autorità giudiziaria.
Per ciò che concerne il padre, si è dichiarata desiderosa di riprendere i CP_2
rapporti con lo stesso, sentendone fortemente la mancanza (cfr. audizione del
25.10.2024: “Io sarei disponibile a tentare di recuperare il rapporto con mio padre, anche solo sentirlo telefonicamente, però lui con noi e soprattutto con nostra madre si è comportato male in passato. Preciso che è stato lui a non volerci più vedere interrompendo gli incontri in spazio neutro. Io sento comunque la mancanza di mio padre”); invece, è apparso un po' restio e rigido nel rappresentare la possibilità Pt_2
di ripresa di contatti con il proprio padre e ancora fortemente risentito della lunga assenza di quest'ultimo nella propria vita e in quella della sorella (cfr. audizione del
25.10.2024: “Non vedo e non sento mio padre ormai da quando sono terminati gli incontri in spazio neutro nel 2017. Comunque lui neanche prova a contattarmi. […]
non intendo recuperare alcun rapporto con mio padre perché lui per me non c'è mai stato e non lo sento come un padre”.). I minori, tuttavia, come rappresentato dalla curatrice speciale, dopo l'udienza di audizione avvenuta nell'ottobre 2024, hanno ripreso a sentire e vedere il padre: quotidianamente lo incontra e lo sente con entusiasmo, emozionata anche di CP_2
aver conosciuto la sorellina , figlia del avuta da altra relazione Per_2 Pt_1
sentimentale; invece, pur accettando di vedere il padre, ha manifestato un po' Pt_2
di resistenza perché non ancora del tutto pronto a riallacciare completamente i rapporti con lo stesso, sebbene il cerchi di essere più presente, anche Pt_1
telefonicamente, nella vita di entrambi i ragazzi.
Ed allora, alla luce della descrizione delle dinamiche familiari e preso atto della situazione di fatto esistente il Collegio ritiene:
a) Sulla responsabilità genitoriale, di revocare ogni provvedimento ablativo nei riguardi della madre non sussistendone più i presupposti, e di applicare CP_1
al padre la più mite misura della limitazione della responsabilità genitoriale, tenuto conto sia del percorso effettuato e della recente ripresa dei rapporti con i figli minori sia delle criticità, seppur più contenute rispetto al passato, ancora esistenti.
Occorre sottolineare che la soluzione di limitazione della responsabilità genitoriale del padre – non definitiva, in quanto revocabile in ogni tempo - non ha contenuto sanzionatorio quanto piuttosto protettivo del miglior interesse dei minori, oltre che rappresentare mezzo idoneo a consentire l'assistenza all'intero nucleo familiare di soggetti esperti che possa fungere da strumento utile di riflessione e superamento della crisi.
b) Sugli incontri padre-figli, che non vi siano motivi ostativi a che il possa Pt_1
vedere e sentire i figli e coltivarne il rapporto, sebbene a ciò debba procedersi gradualmente e con cautela al fine di creare un nuovo affidamento nei ragazzi, perso per diversi anni, nel poter contare su una presenza costante e stabile della figura paterna nella loro vita che, allo stato, è troppo prematuro definire come tale. Ed invero, il è stato per anni assente, emotivamente e fisicamente, nella vita dei Pt_1 ragazzi, interrompendo ogni rapporto dall'anno 2017, incurante degli effetti distruttivi che si sono inevitabilmente generati. Tutto questo è apparso, agli occhi di e incoerente e incomprensibile nonché contrastante con il concetto CP_2 Pt_2 stesso di responsabilità parentale in ragione del quale il genitore dovrebbe assumere un ruolo costante di guida educativa, sicura ed affidabile.
V'è da dire che già recentemente si sono svolti alcuni incontri ma sempre alla presenza della madre, che si è resa disponibile in tal senso su richiesta del Pt_1
Ed allora, ritiene il Collegio di demandare ai SST il compito di curare la graduale ripresa degli incontri tra padre e figli, prevedendo in una prima fase che gli stessi avvengano con cadenza settimanale (almeno una volta a settimana) nella forma dell'educativa domiciliare e quindi alla presenza di un assistente sociale per poi proseguire liberamente quando si riterrà che i minori siano pronti ad incontrare il padre da soli.
c) Sulla collocazione dei minori, considerata anche la mancata contestazione sul punto dalle parti e dal curatore speciale, di doversi mantenere presso la madre che gestisce da sempre la loro cura e i loro bisogni quotidiani oltre ad essere un punto fermo nella vita dei ragazzi.
d) Sul regime di affidamento, di confermare il co-affido dei minori sino al raggiungimento della maggiore età alla madre ed al Servizio Sociale territorialmente competente, il quale ha rappresentato in tutti questi anni un valido supporto nella gestione dell'intero nucleo familiare e nel sopperire alle carenze genitoriali che non si sono del tutto azzerate, permanendo una condizione che necessita dell'intervento esterno che possa dirimere le problematiche ancora esistenti.
In particolare, si demanda al SST il compito di:
1. Proseguire il monitoraggio del nucleo familiare;
2. Proseguire con il servizio di educativa domiciliare presso le rispettive abitazioni della madre e del padre;
Onera, altresì, il SST di:
▪ Assumere, di concerto con la madre, le decisioni di maggiore rilievo relative alla scuola, alla salute, allo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza della madre;
▪ Attivare tutti gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse dei minori finalizzati a ristabilire sane dinamiche familiari;
2. Contributo al mantenimento in favore dei figli minori
Per ciò che concerne gli aspetti economici, tenuto conto dell'attuale condizione economica e patrimoniale del genitore non collocatario, invalido e percettore Pt_1
della sola pensione di invalidità come da documentazione versata in atti, ritiene il
Collegio di disporre l'obbligo a carico dello stesso di corrispondere alla a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento dei due figli minori, l'importo di euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), oltre al pagamento delle spese straordinarie da ripartirsi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Altresì, l'Assegno Unico
Universale va corrisposto alla madre, quale genitore collocatario dei minori, nella misura del 100%.
2. Domanda di trasferimento della casa familiare in favore dei minori.
La domanda formulata tardivamente dalla resistente con la comparsa conclusionale depositata il 05.05.2024 è inammissibile in quanto tardiva ed in quanto esulante dall'oggetto del contendere.
3. Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI AL, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 29.10.2020, nei confronti di , con l'intervento del CP_1
curatore speciale avv. GIOVANNA FICARA in favore di e CP_2
richiamata la sentenza parziale 168/2022 in punto status Parte_2
intervenuta tra le parti, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-revoca ogni provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale emesso nei confronti di CP_1 -revoca la decadenza della responsabilità genitoriale di;
Parte_1
-dichiara la limitazione della responsabilità genitoriale di nei Parte_1
confronti dei figli minori e CP_2 Parte_2
-dispone la collocazione dei minori presso la madre;
-dispone il co-affido dei minori alla madre ed al Servizio Sociale territorialmente competente sino al raggiungimento della maggiore età degli stessi;
-demanda al SST incaricato i compiti meglio specificati in parte motiva;
-autorizza la ripresa degli incontri padre-figli secondo le modalità e le prescrizioni di cui in parte motiva;
-obbliga il a corrispondere alla a titolo di mantenimento dei due figli Pt_1 CP_1
minori, la somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre alle spese straordinarie, come da Protocollo adottato da questo
Tribunale, da suddividersi tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
-dispone che l'Assegno Unico Universale vada corrisposto alla madre CP_1
nella misura del 100%;
- dichiara inammissibile la domanda di trasferimento della casa familiare in favore dei minori formulata dalla resistente;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in GI AL, il 20.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna