TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione terza civile e procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Ester Russo – Presidente rel.
Dott. Carlo Bianconi - Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata n. 109/2025 sub 1 promosso da:
nato il [...] a [...] e residente a [...]
108/E rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso gli avvocati Enrica Giurdanella e
Daniele Restori con studio in Parma viale Fratti n.7, ricorrente in proprio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, depositato in data 8.4.2025, in qualità di debitore, ha dedotto quanto Parte_1 segue: in data 04.01.2024 il predetto presentava all'OCCS dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia e Modena, istanza di accesso per la composizione della crisi da sovraindebitamento con preferenza manifestata verso la procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. C.C.I.I..
Il 15.01.2024 l'Organismo adito nominava il dott. gestore della procedura di Persona_1 composizione della crisi anzidetta;
il predetto accettava l'incarico.
Il ricorrente produceva al professionista documentazione utile alla ricostruzione della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 14/2019.
Il gestore acquisiva e produceva ulteriore documentazione in allegato alla propria relazione.
La procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. C.C.I.I., successivamente si rivelava non attuabile ai sensi dell'art. 33 comma 4 in quanto la ditta individuale riconducibile al Sig. dalla quale Pt_1 sono originati i debiti oggetto della odierna procedura, risultava cancellata dal Registro Imprese da oltre 1 anno.
Dagli atti processuali si evince quanto segue: per il la richiesta di accesso alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. Pt_1
C.C.I.I. risulta essere l'unico strumento atto a regolare il proprio stato di sovraindebitamento;
l'istante non risulta aver fatto ricorso negli ultimi 5 anni ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento né ad altre procedure concorsuali e non risulta aver subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento di pregressi accordi omologati per fatti ad esso imputabile.
Egli non risulta neppure aver usufruito di pregressi provvedimenti di esdebitazione.
Come emerge dal ricorso, le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento del Pt_1 sono asseritamente da ricondursi alla crisi che ha colpito l'attività di bar/tabaccheria di cui il predetto era titolare a far tempo dal 2004, anno in cui aveva rilevato la relativa licenza dal padre per proseguire l'attività di famiglia in forma di ditta individuale.
A distanza di qualche anno, asseritamente per contrastare le difficoltà finanziare in cui la tabaccheria si era venuta a trovare a causa “dell'incomprimibilità dei costi a fronte del consistente calo di fatturato”, il ricorrente richiedeva affidamenti al sistema bancario determinando un peggioramento della già conclamata condizione di crisi economica e finanziaria in cui versava, a cagione degli elevati interessi applicati;
tale situazione lo induceva ad agire in giudizio avverso gli istituti di credito interessati, coi quali in seguito raggiungeva un accordo transattivo, asseritamente per onorare il quale (nonché al fine di attenuare l'elevata esposizione maturata nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali), vendeva la licenza tabacchi e chiudeva la ditta individuale.
Nell'anno 2015 il ricorrente intraprendeva una diversa attività di “mercatino dell'usato nel settore delle moto, tutto in conto vendita, cercando di vendere le cose di altri percependo una provvigione”, costituendo una nuova ditta individuale denominata con l'aiuto di un amico (e Controparte_1 dell'attuale compagna) con il quale, nel 2017, fondava AGSC Power S.r.l. di cui diveniva socio al
50%, tale società avendo di fatto assorbito l'attività della cessata in data 26.06.2017. Controparte_1
Nella relazione prodotta sui motivi dell'indebitamento il ricorrente dichiarava che “Questa piccola attività un pochettino ha funzionato e mi ha dato la possibilità di restare leggermente a galla mese dopo mese, ma ovviamente non era sufficiente, se non al mio sostentamento”.
Nello svolgimento della predetta attività commerciale, il conosceva , Pt_1 Controparte_2 cliente della società, il quale, interessato all'attività esercitata dalla AGSC Power s.r.l., si rendeva disponibile ad acquistarne il ramo di azienda.
In data 22.07.2019 il ricorrente e costituivano la il cui Controparte_2 Controparte_3 capitale sociale, pari ad € 15.000,00, veniva sottoscritto nella misura dell'85% da quest'ultimo e nella residua misura del 15% dal ricorrente;
in data 9.9.2019, l' acquistava il ramo di azienda di CP_2 proprietà di AGSC Power S.r.l., società successivamente posta in liquidazione e cancellata dal
Registro Imprese in data 26.03.2020.
La società risulta attualmente gestita da un consiglio di amministrazione di cui Controparte_3 il a parte in qualità di consigliere, con il potere di compiere esclusivamente atti di ordinaria Pt_1 amministrazione, spettando all' , quale presidente del consiglio nonché socio finanziatore, il CP_2 compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Il risulta percepire per tale attività un compenso annuo lordo pari ad euro 6.000,00 su cui Pt_1 viene operata una trattenuta trimestrale per un quinto, pari ad euro 273,36, in forza di ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Modena in data 08.06.2024 all'esito di pignoramento presso terzi eseguito dal nel procedimento n. 2288/2023 r.g.e., a soddisfacimento di un Controparte_4 credito pari ad euro 17.347,46, portato su decreto ingiuntivo n.2277/2021 emesso in data 6.9.2021.
La irreversibile incapacità del ad adempiere alle obbligazioni assunte si desume dalla Pt_1 acclarata circostanza secondo cui i flussi reddituali attuali e quelli ragionevolmente prospettici non sono neppure sufficienti a far fronte al sostentamento del predetto, asseritamente costretto a far ricorso al sostegno economico della compagna convivente e di qualche amico.
Gli estratti di ruolo forniti da evidenziano come la maggior parte Controparte_5 dei debiti erariali e contributivi accumulati dal ttengano principalmente alle annualità 2011- Pt_1
2016 e solo in quota minore alle annualità 2017-2024; ed afferiscano principalmente alla maturazione dei contributi previdenziali “INPS gestione commercianti”.
Il ricorrente non risulta proprietario di alcuna consistenza immobiliare;
l'immobile presso il quale il predetto ha stabilito la propria residenza, sito in Bomporto (MO), via
Collodi n. 108/E, risulta essere condotto in locazione a far data dall'1.5.2020, con contratto cointestato anche alla compagna convivente del ricorrente, Persona_2
L'istante risulta proprietario di un'autovettura marca Citroen modello C3 targata BT318PF ed immatricolata nel 2003, che utilizza per i propri spostamenti quotidiani ed il cui valore è stato stimato in via approssimativa, in euro 1000,00.
Tale automezzo è stato definito come indispensabile dal ricorrente per raggiungere la sede della
[...]
presso cui il predetto presta attività lavorativa;
Controparte_3 il socio di maggioranza si è dichiarato disponibile a mettere a Controparte_6 disposizione della procedura la somma di euro 1.000,00 quale controvalore del bene, nella sola ipotesi dell'apertura della procedura di liquidazione richiesta, nonchè a lasciare il veicolo nella disponibilità del ricorrente in quanto funzionale all'espletamento del proprio ruolo di consigliere del consiglio di amministrazione di Controparte_3 Il ha infine dichiarato al gestore di non possedere altri beni ad esclusione di una quota di Pt_1 partecipazione per euro 2.275,00 nominali, pari al 15% del capitale sociale della predetta società.
Il socio di maggioranza, , si è altresì impegnato a corrispondere una Controparte_6 somma pari ad euro 10.000,00 per l'acquisto della predetta quota a condizione che l'apertura della procedura di liquidazione controllata avvenga entro il 30.06.2025, ed all'uopo ha emesso assegno circolare di pari importo intestato a “Liquidazione Controllata del patrimonio , Parte_1 che è stato allegato in copia alla proposta di acquisto.
Il gestore ha ritenuto congrua la somma offerta dall per l'acquisto della predetta quota. CP_2 dal canto suo si è impegnata, come risulta da dichiarazione a sua firma prodotta Controparte_7 in allegato al ricorso, a supportare economicamente il nel pagamento dei contributi Pt_1 previdenziali relativi alla “gestione commercianti” che matureranno nelle more della procedura di liquidazione controllata e fino al trasferimento della quota di partecipazione nella società
[...]
. CP_3
Il ricorrente è titolare di un solo rapporto di conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo n.
1934 che risulta utilizzato esclusivamente per l'accredito dell'emolumento ricevuto quale amministratore, con relativo saldo negativo al 31.03.2024, pari ad euro 8,38.
Il ricorrente è altresì intestatario di un libretto di risparmio nominativo acceso nel 2014 presso l'Ufficio postale di Nonantola che presenta un saldo positivo pari ad euro 21,95.
L'attuale reddito mensile del è pari ad euro 365,00 circa, come risulta dall'importo delle Pt_1 buste paga allegate all'atto introduttivo nonché dai Cud che evidenziano come i redditi lordi percepiti nell'anno 2022 siano stati pari ad euro 5.473,80; nell'anno 2023 ad euro 5.471,48 e nell'anno 2024 ad euro 5.468,23.
Come si evince dal certificato anagrafico prodotto, il ricorrente convive con la propria compagna nell'immobile condotto in locazione sito a Bomporto (MO), via Collodi n. 108/E dal 01.05.2020; quest'ultima svolge attività di lavoro dipendente con una retribuzione annua lorda pari a circa euro
20.260,00 e contribuisce a sostenere il ricorrente per le spese comuni.
Considerato che l'abitazione comune costa: per affitto euro 230,00 mensili;
per energia elettrica euro 36,42; per utenza gas euro 62,05; per spese Per_ condominiali euro 35,42; per utenze telefoniche euro 6,00; per euro 9,29; che il ricorrente esborsa mensilmente altresì, per spese alimentari, euro 83,33; per assicurazione/bollo auto/carburante, euro 209,42; per abbigliamento/varie, euro 66,67, il predetto risulta avere un fabbisogno mensile pari ad euro 738,60. Pertanto, posto che il reddito percepito attualmente dal ricorrente risulta insufficiente a far fronte ai propri fabbisogni personali, nessuna quota dello stesso potrà essere acquisita dalla procedura di liquidazione controllata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 268 co.4 lett. b) C.C.I.I..
D'altro canto, le spese enucleate dal ricorrente, sono state considerate congrue dal gestore.
Dall'esame della documentazione fornita e reperita non sono stati rinvenuti atti di straordinaria amministrazione ovvero atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni ai danni dei creditori.
Come risulta dall'elenco prodotto dal lo stesso negli ultimi 5 anni ha ceduto un motociclo Pt_1 usato di modico valore per far fronte al proprio sostentamento.
Non risultano cause pendenti a carico del predetto.
In data 16.5.2025, il gestore ha depositato una integrazione della relazione in precedenza prodotta a corredo della domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata fatta valere nell'interesse del a seguito del deposito da parte di quest'ultimo, di ulteriore Pt_1 documentazione all'uopo richiesta dal dott. Per_1
Il gestore, nell'ambito di entrambi gli elaborati, ha attestato l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e delle dichiarazioni rese dal Sig. Pt_1 ed ha espresso giudizio positivo in ordine all'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata dei beni ex art. 268 e ss. CCI sussistendo i presupposti di cui all'art. 268 comma 3
CCI posto che l'acquisizione dell'attivo, stimato in complessivi euro 11.021,95, consentirebbe di apportare una seppur minima utilità a favore dei creditori della massa mobiliare.
In particolare, il gestore ha segnalato che: dall'esame della documentazione resa disponibile è emerso che il ha maturato debiti per un Pt_1 importo complessivo pari ad euro 224.722,48 riepilogati come segue:
Compenso OCC/Gestore 2.137,29;
Compenso advisor legale 1.500,00;
200.251,49; Controparte_5
I.N.P.S. 4.689,85;
Regione Emilia Romagna 121,28;
15.707,57; Controparte_4
Abaco S.p.A. 315,00.
A carico del debitore, tuttavia, non risultano protesti nè carichi pendenti ed il certificato del casellario giudiziale risulta negativo;
non pendono istanze di fallimento/liquidazione giudiziale;
non risultano esecuzioni immobiliari e/o mobiliari in corso;
non risultano ulteriori debiti dalla visura della Centrale Rischi di Banca d'Italia e del sistema CRIF di informazioni creditizie;
non risulta alcuna segnalazione dalla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di Banca d'Italia.
Quale attivo, il gestore ha indicato euro 1000,00 a titolo di controvalore dell'autovettura di proprietà; euro 10000,00 quale prezzo di cessione della quota di partecipazione Controparte_3 euro 21,95 quale giacenza sul libretto postale, per un totale pari ad euro 11.021,95.
Il gestore ha pertanto stimato che i creditori del saranno soddisfatti secondo le percentuali Pt_1 di seguito indicate:
1) compenso OCC/Gestore euro 2.137,29 prededucibile 100%;
2) Compenso advisor legale euro 1.500,00 privilegio generale art. 2751 bis n. 2 c.c. 100%;
3) (Bologna) 45.948,65 privilegio generale art. 2753 c.c. 12,36%; Controparte_5
4) Agenzia delle Entrate- Riscossione (Modena) 5.553,26 privilegio generale art. 2753 c.c. 12,36%;
5) Agenzia delle Entrate- Riscossione (Modena) 3.543,37 privilegio generale art. 2753 c.c. 12,36%
6) I.N.P.S. 4.689,85 privilegio generale art. 2753 c.c. e art. 2754 c.c. 12,36%.
Il Tribunale, preso atto delle circostanze dianzi esposte;
esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che il richiedente ha proposto ricorso per accedere a cotesta procedura in qualità di consumatore;
considerato che
il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, in quanto compatibile;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art 27, commi 2 e 3 CCII, posto che l'istante risulta residente in [...]; precisato che, posto che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori, può essere agevolmente omessa la fissazione dell'udienza, considerato che dagli artt. 40 e 41 C.C.I.I. non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che può adottarsi nel caso di specie, l'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F..
(Cfr. sentenza Corte di Cassazione n. 20187/17); considerato che, in forza dalla già affermata utilizzabilità nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel titolo III C.C.I.I., anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dai debitori, deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.I.; considerato che, nel caso di specie, i documenti previsti dalla predetta norma (nei limiti di compatibilità), a seguito dell'integrazione richiesta, sono stati allegati;
ritenuti infine ricorrenti i presupposti di cui al combinato disposto dell'art. 268 e dell'art. 2, comma
1, lett. c) C.C.I.I., in quanto indubbiamente il si trova in stato di sovraindebitamento, e Pt_1 precisamente in situazione di “insolvenza quale consumatore”; rilevato che, prima del deposito del ricorso, è entrato in vigore (in data 28.9.2024) il D. Lgs. n.
136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modifiche significative al C.C.I.I., che ai sensi dell'art. 56 di tale D. Lgs. (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti
(tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”; precisato che tra le varie modifiche, si segnala quella dell'art. 269, C.C.I.I., il quale dispone al comma
2, che la relazione del Gestore della Crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui al novellato art. 268, comma 3, quarto periodo, secondo cui sarebbe “possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”; osservato che, nella specie, la relazione del Gestore, così come integrata, a mente dell'art. 269, comma
2, C.C.I.I., conclude per l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore in maniera esaustiva se pur nei limiti derivanti dalla incompletezza della produzione documentale posta a disposizione del predetto, che pure ne chiedeva l'integrazione, illustrando la genesi del sovraindebitamento e il ruolo avuto dal debitore rispetto ad essa.
Ritenuti sussistenti i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 C.C.I.I., il debitore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa, ovvero ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto persona fisica che svolge attività di lavoro subordinato;
considerato che
il C.C.I.I. non contiene alcun riferimento in ordine al vaglio circa la “meritevolezza” dei debitori nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata, posto che l'indagine è rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, C.C.I.I.; precisato che, sulla scorta della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) C.C.I.I. posto che il patrimonio del tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, non consente la Pt_1 soddisfazione delle obbligazioni assunte se non nei limiti indicati dal gestore;
precisato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I.; considerato che la trattenuta trimestrale per un quinto dello stipendio percepito dal quale Pt_1 consigliere del consiglio di amministrazione di ammontante ad euro 6000,00 Controparte_3 annui lordi, pari ad euro 273,36, operata in forza di ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Modena in data 08.06.2024 all'esito di pignoramento presso terzi eseguito da nel Controparte_4 procedimento n. 2288/2023 r.g.e., a soddisfacimento di un credito pari ad euro 17.347,46, portato su decreto ingiuntivo n.2277/2021 emesso in data 6.9.2021, dovrà cessare a far data dall'apertura della liquidazione controllata.
Ciò, in quanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, costituenti attivo sopravvenuto, sono trasferite solo nel momento in cui vengono ad esistenza e devono quindi essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata;
ed il creditore assegnatario o cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, del principio della par condicio creditorum e infine della necessità di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori (artt. 150 e 151 C.C.I.I., richiamati dall'art. 270, comma 5 C.C.I.I.).
Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal C.C.I.I., in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolamentazione dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso di cui all'art. 270, comma 5,
C.C.I.I. pur come modificato dal correttivo ter, della norma in materia di cui all'art. 142 C.C.I.I. e del suo corollario processuale, ex art. 143 C.C.I.I..
Considerato infine, quanto alla durata della procedura che, a mente della novellata formulazione degli art. 272 e 282 C.C.I.I. come modificati dal D.lgs 136/2024:
1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 C.C.I.I.);
2) decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti)
e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272, c.
3-bis e art. 282, c.
2-bis C.C.I.I., comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, deve essere parametrato sui termini previsti per la liquidazione giudiziale ex art. 213 comma 5 C.C.I.I.;
4) nel caso in cui non sia concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le relative spese e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, tuttavia sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi come dianzi evidenziato.
Ritenuto che la ricorrenza delle indicate circostanze comporti senz'altro l'accoglimento del ricorso e conseguentemente la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
Ritenuto infine che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) C.C.I.I., quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 40 e segg., 121, 268 e segg. D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara
l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 nato il [...] a [...] e residente a [...]; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Ester Russo;
nomina
Liquidatore il dott. Persona_1 precisa che per la formazione dello stato passivo, dovrà trovare applicazione la disciplina di cui al novellato art. 273 C.C.I.I.; la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili prevista dall'art. 275 bis C.C.I.I.; giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 C.C.I.I., nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 C.C.I.I.; autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c)
C.C.I.I. ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore, a semplice richiesta, tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; demanda al G.D. ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore: inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di
Modena nella apposita area precisando che l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del
Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo; notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI.I., precisando che l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare l'esame del passivo della procedura secondo l'art. 273
C.C.I.I.; depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura in cui dovrà essere indicato anche: se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I. precisando che il rapporto vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC; trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, se la procedura sarà ancora aperta, o comunque in vista della chiusura della procedura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I.; recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I., con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3
C.C.I.I.; provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I..
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC,
e per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 21/5/2025.
Il Presidente est.
dott. Ester Russo