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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 796/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 796/2024 V.G. promosso da:
(Cf. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e
[...]
(Cf. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
5/05/1968 e residente in [...], lettera b, interno 4 in Avezzano, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Di Cesare, Raffaele Di Cesare e Gino Di Cesare, per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio in San
Benedetto dei Marsi alla Via Roma n. 27.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile
1 contraddistinto dal numero 469/2017 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“-Pronunciare la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in San
Benedetto dei Marsi il 6 agosto 1994 tra il signor e la signora Parte_2 [...]
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di San Benedetto dei Marsi e, per Pt_1
l'effetto ordinare al competente ufficio di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
-L'automobile Fiat Punto Tg EW167WZ viene assegnata al marito Parte_2
-I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in San Benedetto dei Marsi il
06.08.1994.
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno adìto il Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.08.1994 in San Benedetto Dei
Marsi (AQ), dal quale sono nati due figli attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa emesso in data 22.06.2017.
Le parti hanno, dunque, insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
All'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo
2 Tribunale in data 22/06/2017, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 06.08.1994 in San Benedetto Pt_1 Parte_2
Dei Marsi (AQ), trascritto presso il comune di San Benedetto Dei Marsi, Atto n.12 p.2
s. A, anno 1994.
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto Dei Marsi proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 7 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 796/2024 V.G. promosso da:
(Cf. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e
[...]
(Cf. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
5/05/1968 e residente in [...], lettera b, interno 4 in Avezzano, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Di Cesare, Raffaele Di Cesare e Gino Di Cesare, per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio in San
Benedetto dei Marsi alla Via Roma n. 27.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile
1 contraddistinto dal numero 469/2017 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“-Pronunciare la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in San
Benedetto dei Marsi il 6 agosto 1994 tra il signor e la signora Parte_2 [...]
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di San Benedetto dei Marsi e, per Pt_1
l'effetto ordinare al competente ufficio di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
-L'automobile Fiat Punto Tg EW167WZ viene assegnata al marito Parte_2
-I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in San Benedetto dei Marsi il
06.08.1994.
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno adìto il Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.08.1994 in San Benedetto Dei
Marsi (AQ), dal quale sono nati due figli attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa emesso in data 22.06.2017.
Le parti hanno, dunque, insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
All'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo
2 Tribunale in data 22/06/2017, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 06.08.1994 in San Benedetto Pt_1 Parte_2
Dei Marsi (AQ), trascritto presso il comune di San Benedetto Dei Marsi, Atto n.12 p.2
s. A, anno 1994.
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto Dei Marsi proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 7 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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