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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1419/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Carlo Francione Parte_1
-appellante- contro
con il patrocinio dell'avv. Pietro Marcotullio Controparte_1
-appellato ed appellante incidentale- nonché
, con il patrocinio degli avv.ti Veronica Vivaldi e Marco Giannoni Controparte_2
-appellato-
in punto di: appello avverso la sentenza n.1107/2023 del Tribunale di Bologna del 23/05/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza dell'8/07/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“La difesa di , chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, rigettate in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto tutte le domande e le argomentazioni dei convenuti appellati, nonché l'appello incidentale di , voglia accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di appello _1 ovvero: in via principale e nel merito
pagina 1 di 8 disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale _1 Bologna per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, accogliere per quanto dedotto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1442/2023 emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1456/2022 , depositata in cancelleria in data 12.07.2023, notificata il 12.07.2023, accogliere tutte le conclusioni rassegnate con la seconda memoria istruttoria ex art.183 VI comma n.2 Cpc di Parte_1 del 16.7.2023 a seguito di quelle modificate da con la sua prima memoria istruttoria ex _1 art.183 VI comma n.1, ovvero : A) rigettare tutte le domande avanzate nei propri confronti da
[...] in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni e i motivi esposti nella comparsa _1 di costituzione depositata nel giudizio riassunto per il quale veniva dichiarata dal Giudice del Tribunale di Pisa con ordinanza 17.01.2022 la propria incompetenza territoriale in favore di Tribunale di Bologna e per quelle ulteriori esposte nel presente atto;
B) rigettare , nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la richiesta subordinata di _1 nel caso di accoglimento della domanda attorea, la richiesta di risarcimento danni nella misura così quantificata dalla società convenuta in quanto contestata nel suo importo e comunque non provata;
C) condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 cpc nella misura _1 ritenuta di giustizia comunque contenuta nella fascia di valore per la quale è stato versato il contributo unificato.
D) condannare in ogni caso al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio. _1
E) condannare alla restituzione della somma di €.20.422,24 corrisposta da _1 Parte_1 in forza della provvisoria esecutività della sentenza appellata come da contabile di bonifico del 14.02.2024 che si produce in via istruttoria disporre l'acquisizione della comparsa di costituzione di dal fascicolo del Tribunale di Pisa , RG 763/2017 risolto con la sentenza 237/2020, in CP_3 alternativa ordinare a la sua produzione in giudizio o autorizzare la difesa di Controparte_2 Pt_1 ad estrarne copia del fascicolo di causa.
[...]
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata ed appellante incidentale Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
In via pregiudiziale e cautelare
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado formulata dall'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
In via principale di merito
Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1442/23 emessa dal Tribunale di Parte_1 Bologna, con reiezione di tutte le domande svolte, di merito ed istruttorie, perché infondate in fatto ed in diritto
In via di appello incidentale:
In via istruttoria
Ammettere i mezzi di prova richiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nel primo motivo di impugnazione del presente atto, e pertanto ordinare ex artt. 210 c.p.c. e 95 disp. att. c.p.c. all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente di esibire il contratto di locazione o comodato pagina 2 di 8 sottoscritto da (Cod. Fiscale ) per l'appartamento sito a Torino CP_4 C.F._1 in via Botticelli n. 37.
Nel merito
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore ed accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in via subordinata di Controparte_2 merito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., di seguito riportate:
- Nell'ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito e di annullamento di tutte le fatture emesse da voglia l'ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che Controparte_1 ha subito un danno economico da mancato guadagno pari all'importo totale delle Controparte_1 fatture emesse ed intestate al sig. per la fornitura di default di gas relativa al DR Controparte_2 09951208325157 erogata dal 1 ottobre 2016 al servizio dell'abitazione esistente in via Botticelli 37 a Torino, per colpa e responsabilità esclusiva della terza chiamata in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore;
conseguentemente, voglia l'ill.mo Tribunale adito:
• dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno dell'importo di € 39.029,03 Controparte_1
o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in base alle risultanze di causa, oltre interessi come per legge, ovvero, in subordine, ordinare ad in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore di stornare e/o comunque annullare tutte le fatture emesse a carico di
[...] per i consumi di gas naturale relativi alla fornitura di cui al DR n. 09951208325157 _1 ubicato all'interno dell'immobile sito in Torino, via Botticelli n. 37, e a restituire tutti gli importi sinora corrisposti da in relazione all'acquisto di materia prima per alimentare il DR n. Controparte_1 09951208325157;
• ordinare ad in persona del legale rappresentante pro tempore di eliminare Parte_1 immediatamente dal dispacciamento di il DR , ubicato Controparte_1 PartitaIVA_1 all'interno dell'immobile sito in Torino, via Botticelli n. 37.
- Nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore, voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare il terzo chiamato in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore tenuto a manlevare e/o tenere indenne la convenuta da ogni pretesa attorea.”
Per l'appellato Controparte_2
“A seguito del verbale del 23.1.2024 nel quale il Giudice Dott. Pietro Iovino rinviava “la causa per assegnazione a sentenza all'udienza del 08.07.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc nella estensione massima” con la presente gli Avvocati Giannoni e Vivaldi concludono riportandosi agli atti difensivi e insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in grado di appello.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i giudizi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto in riassunzione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Controparte_2 Bologna per ivi sentir accertare di non aver mai risieduto in Via Botticelli n. 37- Controparte_1 Torino, di non aver mai posseduto ivi alcun immobile, di non aver mai sottoscritto o in altro modo stipulato alcun contratto per la fornitura di gas relativamente al detto immobile, di non aver mai beneficiato di alcuna fornitura di gas erogata dalla convenuta e, quindi, di non aver Controparte_1 pagina 3 di 8 quindi alcuna posizione debitoria a tal fine nei confronti di quest'ultima, con richiesta di risarcimento dei danni in conseguenza delle numerose richieste di pagamento di fatture a suo nome illegittimamente intestate e di loro annullamento.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava la domanda e richiedeva Controparte_1 l'accertamento del suo credito nei confronti dell'attore secondo quanto indicato nelle fatture emesse a suo nome e relativamente alla fornitura di gas intestata all'attore di Via Botticelli n. 37 Torino (DR 09951208325157; in via subordinata, richiedeva il risarcimento dei danni conseguenti al mancato pagamento della predetta fornitura nei confronti della terza chiamata Parte_1
Si costituiva in giudizio la terza chiamata che richiedeva il rigetto della domanda Parte_1 formulata nei suoi confronti da Controparte_1
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1442/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 1456/2022, accoglieva la domanda di e condannava al pagamento in suo Controparte_2 Controparte_1 favore della somma di € 8.000,00 in valori attuali omnicomprensivi a titolo di danno non patrimoniale, oltre spese di giudizio e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti dell'attore; in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 terza chiamata condannava quest'ultima al pagamento in favore di Parte_1 _1 del 50% della complessiva somma di € 39.029,03, oltre interessi dal 31/05/2021 al saldo, con
[...] compensazione di spese tra la chiamante e la chiamata.
Il Tribunale, dopo aver richiamate le precedenti vicende giudiziarie che avevano interessato l'attore in relazione alla fornitura di gas di Via Botticelli n. 37 di Torino, rilevava che il comportamento di _1
non risultava conforme né a diligenza professionale e né a buona fede e correttezza;
infatti,
[...] nonostante quest'ultima fosse stata notiziata dei fatti giudiziali e stragiudiziali che avevano preceduto il suo subentro come fornitore di default per la Regione Piemonte e, quindi, per la utenza in oggetto, aveva continuato ad emettere fatture nei confronti del sostenendo di aver diritto al pagamento CP_2
“fino a quando l'utenza non verrà disattivata”; e ciò nonostante il Tribunale di Torino aveva già accertato che il non era mai stato titolare della ridetta fornitura e che il Tribunale di Pisa CP_2 aveva condannato precedente fornitore, al pagamento in favore del della somma di CP_3 CP_2
€ 8.000,00 a titolo risarcitorio per la illegittima fatturazione in danno dello stesso.
Il Tribunale, richiamando le precedenti decisioni, rinveniva nel comportamento di una _1 violazione delle norme di ordinaria diligenza da parte di un soggetto tra l'altro professionalmente deputato anche al settore della fatturazione per recupero crediti da utenti di fornitura, configurandosi tale comportamento come molesto e quindi illegittimo, con la conseguente liquidazione in favore del della somma di € 8.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, facendo propri i parametri già Pt_2 utilizzati nel precedente giudizio, considerando altresì il protrarsi dei disagi procurati al dal CP_2 comportamento serbato da _1
Il Tribunale quindi riconosceva a carico della terza chiamata una corresponsabilità del 50% Parte_1 nella causazione del mancato guadagno oggetto della domanda riconvenzionale formulata da _1
nei confronti del incombendo su entrambi i fornitori quali operatori economici
[...] CP_2 l'obbligo di attivarsi per la individuazione e la comunicazione dati corretti nei rapporti oggetto di causa, con conseguente condanna della terza chiamata al pagamento in favore della convenuta del 50% delle somme vantate da nei confronti del _1 CP_2
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
[...] che ne ha richiesto la parziale riforma in ordine alla domanda formulata nei propri confronti Parte_1 da Controparte_1
pagina 4 di 8 Si è costituito in appello l'appellato che ha richiesto il rigetto sia dell'appello Controparte_2 principale e sia l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Si è costituita in appello l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello principale Controparte_1 ed ha proposto appello incidentale relativamente al riconoscimento della propria responsabilità in ordine al danno lamentato e liquidato all'appellato reiterando quanto richiesto nella domanda Pt_2 riconvenzionale formulata nei confronti di Parte_1
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza dell'8/07/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
La Corte esamina congiuntamente l'unico motivo dell'impugnazione principale proposto da
[...] ed il secondo motivo dell'appello incidentale di per evidenti ragioni di Parte_1 Controparte_1 connessione logico-giuridica.
Con unico motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errato riconoscimento di una Parte_1 sua corresponsabilità al 50% nella causazione del mancato guadagno di oggetto della _1 domanda riconvenzionale formulata da quest'ultima nei confronti dell'appellante-convenuta in primo grado.
A tal fine, sostiene l'appellante che la società di vendita che ha erroneamente inserito a sistema (SII) i dati del associandoli al DR n.09951208325157 collegato all'appartamento di Via Botticelli CP_2 n.37 a Torino è stata Eni Gas e Luce;
quest'ultima poi ha anche comunicato la morosità ad AES (oggi,
, così attivando la cessazione amministrativa e trasferendo gli oneri della fornitura alla Parte_1 società di default aggiudicataria del servizio nella zona, nel caso EL NE e, quindi, , _1 con conseguente emissione di fatture nei confronti del soggetto che risultava dal SII associato al DR, ovvero al pertanto, nessuna responsabilità poteva esserle addebitata nel giudizio promosso CP_2 dal ove è stata chiamata in causa , unica responsabile del danno asseritamente CP_2 _1 subito dall'appellato CP_2
Con il secondo motivo dell'impugnazione incidentale, l'appellante incidentale Controparte_1 lamenta l'erronea attribuzione di responsabilità ai danni di per violazione degli artt. 1175, _1 1176, 2043 c.c. e 96 c.p.c. nonché l'erronea applicazione degli artt. 1175, 1176, 2043 e 96 c.p.c. laddove il primo giudice ha rinvenuto nel comportamento del fornitore di default subentrato ( _1
) “una violazione delle norme di ordinaria diligenza da parte di un soggetto tra l'altro
[...] professionalmente deputato anche al settore della fatturazione per recupero crediti da utenza di fornitura”.
Sostiene l'appellante incidentale che il primo giudice non poteva in alcun modo ritenere _1 responsabile, sia pure in concorso con per aver addebitato i consumi ad un soggetto poi Parte_1 rivelatosi estraneo alla fornitura, dal momento che l'art. 33.6 del TIVG obbliga la società di default a fatturare i consumi di gas, siano essi stimati o rilevati, addebitandoli ai clienti finali comunicati dalle società di distribuzione, per cui non aveva alcuna facoltà di intestare eventualmente le _1 bollette ad un diverso soggetto, né di interrompere la fatturazione. Nella sua posizione di fornitore di default, in assenza, quindi, di un contratto con l'utente, non poteva rinvenire il reale fruitore del servizio, in difetto della collaborazione di proprietaria del contatore DR Parte_1 099512083324157 in oggetto e responsabile della gestione e manutenzione della rete di distribuzione gas nel Comune di Torino;
in difetto altresì dei precedenti giudiziari promossi dal CP_2 relativamente alle fatturazioni in esame;
conclusivamente nessuna responsabilità né difetto di diligenza poteva esserle imputato.
Le doglianze sono infondate per le ragioni appresso indicate.
pagina 5 di 8 Il Codice di rete gas, adottato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (ARERA) sulla base e nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria (cfr. delibera n. 108/06), costituisce lo strumento contrattuale con cui vengono regolati e chiariti i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione (nel caso di specie, AES e quindi e le imprese di vendita (nel caso di specie, Parte_1 Eni Gas e Luce, oggi ) e i grossisti che utilizzano l'impianto medesimo ed infine, le CP_5 imprese che gestiscono il servizio di default (nel caso di specie, ); con l'adozione di questo _1 strumento le imprese di distribuzione sono tenute ad offrire in maniera neutrale e non discriminante il servizio di distribuzione alle imprese di vendita e ai grossisti;
il detto codice di rete poi prevede che ogni comunicazione tra società di vendita e distribuzione e i rapporti tra società di distribuzione e di default deve avvenire mediante portali telematici, nel caso in esame il Sistema Informatico Integrato (SII), costituito da una banca dati contenente i punti di riconsegna, detto DR (costituito dal punto di allaccio dei contatori) , la collocazione fisica sul territorio dei contatori e i dati identificativi dei clienti finali;
in tale portale poi la società di vendita, stipulato il contratto di fornitura con il proprio cliente, inserisce i dati anagrafici di quest'ultimo e richiede a quella di distribuzione di attivare la fornitura di gas;
quest'ultima quindi attiva la fornitura al DR associandovi quest'ultimo il nominativo del cliente, precedentemente inserito a sistema dalla società di vendita.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al giudizio (atti defensionali, documentazione in atti, ivi compresi i fascicoli dei giudizi richiamati in atti) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso che la società di vendita Eni Gas e Luce richiedeva ad AES (oggi richiamato sistema SII in data 3.03.2009 di attivare in favore di tale Parte_1 CP_4 un punto di riconsegna del gas in Via Botticelli, 37 a Torino, successivamente volturato, sempre a richiesta di Eni Gas e Luce, a;
successivamente, a seguito dei mancati pagamenti, Controparte_2 Eni Gas e Luce richiedeva ad AES (oggi la sospensione e quindi la chiusura della fornitura Parte_1 senza alcun esito, come comunicato da AES a Eni Gas Luce e probabilmente imputabile, come sostenuto da “all'impossibilità di individuare il contatore all'interno del grande condominio Parte_1 di Via Botticelli n.37”; detta comunicazione veniva eseguita da AES tramite il richiamato portate SII ad Eni Gas e Luce, che secondo quanto previsto dall'art. 10 TIMG , comunicava a sua volta al cliente finale la risoluzione del contratto e richiedeva ad AES, ex art. 13 TIMG la “ Cessazione amministrativa per morosità clienti disalimentabili (C04)” del DR 09951208325157 ubicato a Torino in Via Botticelli, 37, così attivandosi il servizio di default ex art. 17 TIMG, affidato prima ad EL NE e a partire dall'1/10/2016 ad;
anche in questo caso, AES non riusciva alla _1 disalimentazione della citata utenza ”. Controparte_2
Secondo il richiamato Codice di rete gas, l'attivazione della fornitura di default (dapprima spettante in Piemonte ad EL NE e quindi ad ) consegue automaticamente alla richiesta di _1 cessazione amministrativa proveniente dalla società di vendita (per la morosità dell'utilizzatore), essendo tenuta la stessa società di vendita alla correzione degli erronei dati riguardo all'utilizzatore finale.
Ora, nel caso di specie, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, il comportamento di _1
(titolare del servizio di default riguardo alla fornitura erroneamente intestata a
[...] CP_2
) risulta non conforme alla richiesta diligenza professionale ex art. 1176 c.c. nonché alla
[...] buona fede e correttezza, in considerazione della accertata circostanza della conoscenza da parte di delle vicende giudiziali (cfr., sentenza n. 237/2020 del Tribunale di Pisa che aveva _1 dichiarato l'estraneità del alla fornitura in oggetto- doc. 19 fascicolo ed
CP_2 CP_2 extragiudiziali che avevano interessato il relativamente alla fornitura in oggetto (pec del
CP_2 3/07/2020 – doc. 3 fascicolo , altresì considerando che in data 6/07/2020
CP_2 _1 riscontrava la citata pec del (cfr. doc. 24 fascicolo comunicandogli che avrebbe
CP_2 CP_2 comunque continuato ad emettere fatturazione a nome fino alla disattivazione Controparte_2 dell'utenza o all'annullamento dei servizio di default da parte della società di distribuzione, nonostante pagina 6 di 8 il aveva portato a conoscenza di l'estraneità di questi alla fornitura in oggetto, CP_2 _1 come giudizialmente riconosciuto.
Analogamente e come condivisibilmente statuito dal primo giudice, sussiste la pari responsabilità di nella causazione del mancato guadagno oggetto della domanda riconvenzionale formulata Parte_1 da nei confronti di incombendo in capo ad entrambi i soggetti, operatori _1 Parte_1 economici nel settore della produzione, distribuzione e vendita del gas l'onere di porre in essere conformemente alla diligenza loro richiedibile ex artt. 1175 e 1176 c.c. ogni attività utile ai fini della individuazione e successiva comunicazione dei dati corretti nei rapporti in esame, secondo il compendo normativo previsto, oltre che dalle richiamate disposizioni codicistiche, altresì dalle legislazione nazionale e comunitaria e dalla richiamata normazione secondaria (cfr. TIVG).
Pertanto, le doglianze sono infondate e conseguentemente viene confermata la condanna di Parte_1 al pagamento in favore di del 50% delle somme non percepite da quest'ultima per le _1 forniture di gas eseguite al DR erroneamente intestato a a partire dall'1/10/2016. Controparte_2
***
Con il primo motivo di appello incidentale, l'appellante incidentale lamenta l'erroneo _1 rigetto da parte del primo giudice dell'istanza ex art. 210 c.p.c. dalla stessa avanzata al fine di acquisire il contratto di locazione/comodato di , precedente intestataria dell'utenza poi intestata CP_4 erroneamente a , al fine di individuare l'effettivo proprietario dell'immobile di via Controparte_2 Botticellli n. 37 in Torino, gli estremi catastali della ridetta abitazione e quindi consentire la disalimentazione della utenza in oggetto.
La doglianza è inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto del giudizio e con l'accertata erronea intestazione della fornitura per cui è causa.
***
Con il terzo motivo di appello incidentale, l'appellante incidentale lamenta l'erronea _1 applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c. e conseguente errato riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 8.000,00 in favore dell'attore in difetto dei Controparte_2 presupposti di legge.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto statuito dal primo giudice, richiamando altresì il precedente giudizio instaurato dal medesimo dinanzi al tribunale di Pisa e conclusosi con la sentenza n. 237/2020, sicuramente CP_2 qualificabile in termine di “molesto” è stato il comportamento serbato da nei confronti del _1
tenendo conto che ha continuativamente emesso fatture di consumi di gas nei CP_2 _1 confronti del nonostante la prova dell'erroneità della intestazione al medesimo del DR in CP_2 oggetto.
Corretta e condivisibile da questa Corte appare inoltre la quantificazione in via equitativa in ragione di
€ 8.000,00 del danno non patrimoniale subito dal Coscrtti, qualificabile in termini di danno esistenziale e, in quanto tale, liquidabile anche in via presuntiva, tenendo conto del lungo protrarsi e della protervia del comportamento di e di tutti i disagi che il danneggiato ha dovuto sopportare nella _1 lunga vicenda sia stragiudiziale e sia giudiziale.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
In conclusione, sono rigettati sia l'appello principale e sia l'appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. pagina 7 di 8 Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e nonché sull'appello incidentale proposto
[...] Controparte_1 Controparte_2 da avverso la sentenza n. 1442/2023 del Tribunale di Bologna, così decide: Controparte_1
-Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.
-Condanna gli appellanti e in solido tra di loro, al pagamento Parte_1 Controparte_1 delle spese del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € Controparte_2 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
-Spese compensate tra e Parte_1 Controparte_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione sia per l'appellante principale e sia per l'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Istruttore dott. Giovan Battista Esposito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1419/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Carlo Francione Parte_1
-appellante- contro
con il patrocinio dell'avv. Pietro Marcotullio Controparte_1
-appellato ed appellante incidentale- nonché
, con il patrocinio degli avv.ti Veronica Vivaldi e Marco Giannoni Controparte_2
-appellato-
in punto di: appello avverso la sentenza n.1107/2023 del Tribunale di Bologna del 23/05/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza dell'8/07/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“La difesa di , chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, rigettate in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto tutte le domande e le argomentazioni dei convenuti appellati, nonché l'appello incidentale di , voglia accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto di appello _1 ovvero: in via principale e nel merito
pagina 1 di 8 disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale _1 Bologna per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, accogliere per quanto dedotto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1442/2023 emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1456/2022 , depositata in cancelleria in data 12.07.2023, notificata il 12.07.2023, accogliere tutte le conclusioni rassegnate con la seconda memoria istruttoria ex art.183 VI comma n.2 Cpc di Parte_1 del 16.7.2023 a seguito di quelle modificate da con la sua prima memoria istruttoria ex _1 art.183 VI comma n.1, ovvero : A) rigettare tutte le domande avanzate nei propri confronti da
[...] in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni e i motivi esposti nella comparsa _1 di costituzione depositata nel giudizio riassunto per il quale veniva dichiarata dal Giudice del Tribunale di Pisa con ordinanza 17.01.2022 la propria incompetenza territoriale in favore di Tribunale di Bologna e per quelle ulteriori esposte nel presente atto;
B) rigettare , nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la richiesta subordinata di _1 nel caso di accoglimento della domanda attorea, la richiesta di risarcimento danni nella misura così quantificata dalla società convenuta in quanto contestata nel suo importo e comunque non provata;
C) condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 cpc nella misura _1 ritenuta di giustizia comunque contenuta nella fascia di valore per la quale è stato versato il contributo unificato.
D) condannare in ogni caso al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio. _1
E) condannare alla restituzione della somma di €.20.422,24 corrisposta da _1 Parte_1 in forza della provvisoria esecutività della sentenza appellata come da contabile di bonifico del 14.02.2024 che si produce in via istruttoria disporre l'acquisizione della comparsa di costituzione di dal fascicolo del Tribunale di Pisa , RG 763/2017 risolto con la sentenza 237/2020, in CP_3 alternativa ordinare a la sua produzione in giudizio o autorizzare la difesa di Controparte_2 Pt_1 ad estrarne copia del fascicolo di causa.
[...]
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata ed appellante incidentale Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
In via pregiudiziale e cautelare
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado formulata dall'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
In via principale di merito
Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1442/23 emessa dal Tribunale di Parte_1 Bologna, con reiezione di tutte le domande svolte, di merito ed istruttorie, perché infondate in fatto ed in diritto
In via di appello incidentale:
In via istruttoria
Ammettere i mezzi di prova richiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nel primo motivo di impugnazione del presente atto, e pertanto ordinare ex artt. 210 c.p.c. e 95 disp. att. c.p.c. all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente di esibire il contratto di locazione o comodato pagina 2 di 8 sottoscritto da (Cod. Fiscale ) per l'appartamento sito a Torino CP_4 C.F._1 in via Botticelli n. 37.
Nel merito
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore ed accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in via subordinata di Controparte_2 merito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., di seguito riportate:
- Nell'ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito e di annullamento di tutte le fatture emesse da voglia l'ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che Controparte_1 ha subito un danno economico da mancato guadagno pari all'importo totale delle Controparte_1 fatture emesse ed intestate al sig. per la fornitura di default di gas relativa al DR Controparte_2 09951208325157 erogata dal 1 ottobre 2016 al servizio dell'abitazione esistente in via Botticelli 37 a Torino, per colpa e responsabilità esclusiva della terza chiamata in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore;
conseguentemente, voglia l'ill.mo Tribunale adito:
• dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno dell'importo di € 39.029,03 Controparte_1
o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in base alle risultanze di causa, oltre interessi come per legge, ovvero, in subordine, ordinare ad in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore di stornare e/o comunque annullare tutte le fatture emesse a carico di
[...] per i consumi di gas naturale relativi alla fornitura di cui al DR n. 09951208325157 _1 ubicato all'interno dell'immobile sito in Torino, via Botticelli n. 37, e a restituire tutti gli importi sinora corrisposti da in relazione all'acquisto di materia prima per alimentare il DR n. Controparte_1 09951208325157;
• ordinare ad in persona del legale rappresentante pro tempore di eliminare Parte_1 immediatamente dal dispacciamento di il DR , ubicato Controparte_1 PartitaIVA_1 all'interno dell'immobile sito in Torino, via Botticelli n. 37.
- Nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore, voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare il terzo chiamato in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore tenuto a manlevare e/o tenere indenne la convenuta da ogni pretesa attorea.”
Per l'appellato Controparte_2
“A seguito del verbale del 23.1.2024 nel quale il Giudice Dott. Pietro Iovino rinviava “la causa per assegnazione a sentenza all'udienza del 08.07.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc nella estensione massima” con la presente gli Avvocati Giannoni e Vivaldi concludono riportandosi agli atti difensivi e insistono per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in grado di appello.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i giudizi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto in riassunzione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Controparte_2 Bologna per ivi sentir accertare di non aver mai risieduto in Via Botticelli n. 37- Controparte_1 Torino, di non aver mai posseduto ivi alcun immobile, di non aver mai sottoscritto o in altro modo stipulato alcun contratto per la fornitura di gas relativamente al detto immobile, di non aver mai beneficiato di alcuna fornitura di gas erogata dalla convenuta e, quindi, di non aver Controparte_1 pagina 3 di 8 quindi alcuna posizione debitoria a tal fine nei confronti di quest'ultima, con richiesta di risarcimento dei danni in conseguenza delle numerose richieste di pagamento di fatture a suo nome illegittimamente intestate e di loro annullamento.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava la domanda e richiedeva Controparte_1 l'accertamento del suo credito nei confronti dell'attore secondo quanto indicato nelle fatture emesse a suo nome e relativamente alla fornitura di gas intestata all'attore di Via Botticelli n. 37 Torino (DR 09951208325157; in via subordinata, richiedeva il risarcimento dei danni conseguenti al mancato pagamento della predetta fornitura nei confronti della terza chiamata Parte_1
Si costituiva in giudizio la terza chiamata che richiedeva il rigetto della domanda Parte_1 formulata nei suoi confronti da Controparte_1
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1442/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 1456/2022, accoglieva la domanda di e condannava al pagamento in suo Controparte_2 Controparte_1 favore della somma di € 8.000,00 in valori attuali omnicomprensivi a titolo di danno non patrimoniale, oltre spese di giudizio e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti dell'attore; in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 terza chiamata condannava quest'ultima al pagamento in favore di Parte_1 _1 del 50% della complessiva somma di € 39.029,03, oltre interessi dal 31/05/2021 al saldo, con
[...] compensazione di spese tra la chiamante e la chiamata.
Il Tribunale, dopo aver richiamate le precedenti vicende giudiziarie che avevano interessato l'attore in relazione alla fornitura di gas di Via Botticelli n. 37 di Torino, rilevava che il comportamento di _1
non risultava conforme né a diligenza professionale e né a buona fede e correttezza;
infatti,
[...] nonostante quest'ultima fosse stata notiziata dei fatti giudiziali e stragiudiziali che avevano preceduto il suo subentro come fornitore di default per la Regione Piemonte e, quindi, per la utenza in oggetto, aveva continuato ad emettere fatture nei confronti del sostenendo di aver diritto al pagamento CP_2
“fino a quando l'utenza non verrà disattivata”; e ciò nonostante il Tribunale di Torino aveva già accertato che il non era mai stato titolare della ridetta fornitura e che il Tribunale di Pisa CP_2 aveva condannato precedente fornitore, al pagamento in favore del della somma di CP_3 CP_2
€ 8.000,00 a titolo risarcitorio per la illegittima fatturazione in danno dello stesso.
Il Tribunale, richiamando le precedenti decisioni, rinveniva nel comportamento di una _1 violazione delle norme di ordinaria diligenza da parte di un soggetto tra l'altro professionalmente deputato anche al settore della fatturazione per recupero crediti da utenti di fornitura, configurandosi tale comportamento come molesto e quindi illegittimo, con la conseguente liquidazione in favore del della somma di € 8.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, facendo propri i parametri già Pt_2 utilizzati nel precedente giudizio, considerando altresì il protrarsi dei disagi procurati al dal CP_2 comportamento serbato da _1
Il Tribunale quindi riconosceva a carico della terza chiamata una corresponsabilità del 50% Parte_1 nella causazione del mancato guadagno oggetto della domanda riconvenzionale formulata da _1
nei confronti del incombendo su entrambi i fornitori quali operatori economici
[...] CP_2 l'obbligo di attivarsi per la individuazione e la comunicazione dati corretti nei rapporti oggetto di causa, con conseguente condanna della terza chiamata al pagamento in favore della convenuta del 50% delle somme vantate da nei confronti del _1 CP_2
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
[...] che ne ha richiesto la parziale riforma in ordine alla domanda formulata nei propri confronti Parte_1 da Controparte_1
pagina 4 di 8 Si è costituito in appello l'appellato che ha richiesto il rigetto sia dell'appello Controparte_2 principale e sia l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Si è costituita in appello l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello principale Controparte_1 ed ha proposto appello incidentale relativamente al riconoscimento della propria responsabilità in ordine al danno lamentato e liquidato all'appellato reiterando quanto richiesto nella domanda Pt_2 riconvenzionale formulata nei confronti di Parte_1
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza dell'8/07/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
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La Corte esamina congiuntamente l'unico motivo dell'impugnazione principale proposto da
[...] ed il secondo motivo dell'appello incidentale di per evidenti ragioni di Parte_1 Controparte_1 connessione logico-giuridica.
Con unico motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errato riconoscimento di una Parte_1 sua corresponsabilità al 50% nella causazione del mancato guadagno di oggetto della _1 domanda riconvenzionale formulata da quest'ultima nei confronti dell'appellante-convenuta in primo grado.
A tal fine, sostiene l'appellante che la società di vendita che ha erroneamente inserito a sistema (SII) i dati del associandoli al DR n.09951208325157 collegato all'appartamento di Via Botticelli CP_2 n.37 a Torino è stata Eni Gas e Luce;
quest'ultima poi ha anche comunicato la morosità ad AES (oggi,
, così attivando la cessazione amministrativa e trasferendo gli oneri della fornitura alla Parte_1 società di default aggiudicataria del servizio nella zona, nel caso EL NE e, quindi, , _1 con conseguente emissione di fatture nei confronti del soggetto che risultava dal SII associato al DR, ovvero al pertanto, nessuna responsabilità poteva esserle addebitata nel giudizio promosso CP_2 dal ove è stata chiamata in causa , unica responsabile del danno asseritamente CP_2 _1 subito dall'appellato CP_2
Con il secondo motivo dell'impugnazione incidentale, l'appellante incidentale Controparte_1 lamenta l'erronea attribuzione di responsabilità ai danni di per violazione degli artt. 1175, _1 1176, 2043 c.c. e 96 c.p.c. nonché l'erronea applicazione degli artt. 1175, 1176, 2043 e 96 c.p.c. laddove il primo giudice ha rinvenuto nel comportamento del fornitore di default subentrato ( _1
) “una violazione delle norme di ordinaria diligenza da parte di un soggetto tra l'altro
[...] professionalmente deputato anche al settore della fatturazione per recupero crediti da utenza di fornitura”.
Sostiene l'appellante incidentale che il primo giudice non poteva in alcun modo ritenere _1 responsabile, sia pure in concorso con per aver addebitato i consumi ad un soggetto poi Parte_1 rivelatosi estraneo alla fornitura, dal momento che l'art. 33.6 del TIVG obbliga la società di default a fatturare i consumi di gas, siano essi stimati o rilevati, addebitandoli ai clienti finali comunicati dalle società di distribuzione, per cui non aveva alcuna facoltà di intestare eventualmente le _1 bollette ad un diverso soggetto, né di interrompere la fatturazione. Nella sua posizione di fornitore di default, in assenza, quindi, di un contratto con l'utente, non poteva rinvenire il reale fruitore del servizio, in difetto della collaborazione di proprietaria del contatore DR Parte_1 099512083324157 in oggetto e responsabile della gestione e manutenzione della rete di distribuzione gas nel Comune di Torino;
in difetto altresì dei precedenti giudiziari promossi dal CP_2 relativamente alle fatturazioni in esame;
conclusivamente nessuna responsabilità né difetto di diligenza poteva esserle imputato.
Le doglianze sono infondate per le ragioni appresso indicate.
pagina 5 di 8 Il Codice di rete gas, adottato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (ARERA) sulla base e nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria (cfr. delibera n. 108/06), costituisce lo strumento contrattuale con cui vengono regolati e chiariti i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione (nel caso di specie, AES e quindi e le imprese di vendita (nel caso di specie, Parte_1 Eni Gas e Luce, oggi ) e i grossisti che utilizzano l'impianto medesimo ed infine, le CP_5 imprese che gestiscono il servizio di default (nel caso di specie, ); con l'adozione di questo _1 strumento le imprese di distribuzione sono tenute ad offrire in maniera neutrale e non discriminante il servizio di distribuzione alle imprese di vendita e ai grossisti;
il detto codice di rete poi prevede che ogni comunicazione tra società di vendita e distribuzione e i rapporti tra società di distribuzione e di default deve avvenire mediante portali telematici, nel caso in esame il Sistema Informatico Integrato (SII), costituito da una banca dati contenente i punti di riconsegna, detto DR (costituito dal punto di allaccio dei contatori) , la collocazione fisica sul territorio dei contatori e i dati identificativi dei clienti finali;
in tale portale poi la società di vendita, stipulato il contratto di fornitura con il proprio cliente, inserisce i dati anagrafici di quest'ultimo e richiede a quella di distribuzione di attivare la fornitura di gas;
quest'ultima quindi attiva la fornitura al DR associandovi quest'ultimo il nominativo del cliente, precedentemente inserito a sistema dalla società di vendita.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al giudizio (atti defensionali, documentazione in atti, ivi compresi i fascicoli dei giudizi richiamati in atti) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso che la società di vendita Eni Gas e Luce richiedeva ad AES (oggi richiamato sistema SII in data 3.03.2009 di attivare in favore di tale Parte_1 CP_4 un punto di riconsegna del gas in Via Botticelli, 37 a Torino, successivamente volturato, sempre a richiesta di Eni Gas e Luce, a;
successivamente, a seguito dei mancati pagamenti, Controparte_2 Eni Gas e Luce richiedeva ad AES (oggi la sospensione e quindi la chiusura della fornitura Parte_1 senza alcun esito, come comunicato da AES a Eni Gas Luce e probabilmente imputabile, come sostenuto da “all'impossibilità di individuare il contatore all'interno del grande condominio Parte_1 di Via Botticelli n.37”; detta comunicazione veniva eseguita da AES tramite il richiamato portate SII ad Eni Gas e Luce, che secondo quanto previsto dall'art. 10 TIMG , comunicava a sua volta al cliente finale la risoluzione del contratto e richiedeva ad AES, ex art. 13 TIMG la “ Cessazione amministrativa per morosità clienti disalimentabili (C04)” del DR 09951208325157 ubicato a Torino in Via Botticelli, 37, così attivandosi il servizio di default ex art. 17 TIMG, affidato prima ad EL NE e a partire dall'1/10/2016 ad;
anche in questo caso, AES non riusciva alla _1 disalimentazione della citata utenza ”. Controparte_2
Secondo il richiamato Codice di rete gas, l'attivazione della fornitura di default (dapprima spettante in Piemonte ad EL NE e quindi ad ) consegue automaticamente alla richiesta di _1 cessazione amministrativa proveniente dalla società di vendita (per la morosità dell'utilizzatore), essendo tenuta la stessa società di vendita alla correzione degli erronei dati riguardo all'utilizzatore finale.
Ora, nel caso di specie, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, il comportamento di _1
(titolare del servizio di default riguardo alla fornitura erroneamente intestata a
[...] CP_2
) risulta non conforme alla richiesta diligenza professionale ex art. 1176 c.c. nonché alla
[...] buona fede e correttezza, in considerazione della accertata circostanza della conoscenza da parte di delle vicende giudiziali (cfr., sentenza n. 237/2020 del Tribunale di Pisa che aveva _1 dichiarato l'estraneità del alla fornitura in oggetto- doc. 19 fascicolo ed
CP_2 CP_2 extragiudiziali che avevano interessato il relativamente alla fornitura in oggetto (pec del
CP_2 3/07/2020 – doc. 3 fascicolo , altresì considerando che in data 6/07/2020
CP_2 _1 riscontrava la citata pec del (cfr. doc. 24 fascicolo comunicandogli che avrebbe
CP_2 CP_2 comunque continuato ad emettere fatturazione a nome fino alla disattivazione Controparte_2 dell'utenza o all'annullamento dei servizio di default da parte della società di distribuzione, nonostante pagina 6 di 8 il aveva portato a conoscenza di l'estraneità di questi alla fornitura in oggetto, CP_2 _1 come giudizialmente riconosciuto.
Analogamente e come condivisibilmente statuito dal primo giudice, sussiste la pari responsabilità di nella causazione del mancato guadagno oggetto della domanda riconvenzionale formulata Parte_1 da nei confronti di incombendo in capo ad entrambi i soggetti, operatori _1 Parte_1 economici nel settore della produzione, distribuzione e vendita del gas l'onere di porre in essere conformemente alla diligenza loro richiedibile ex artt. 1175 e 1176 c.c. ogni attività utile ai fini della individuazione e successiva comunicazione dei dati corretti nei rapporti in esame, secondo il compendo normativo previsto, oltre che dalle richiamate disposizioni codicistiche, altresì dalle legislazione nazionale e comunitaria e dalla richiamata normazione secondaria (cfr. TIVG).
Pertanto, le doglianze sono infondate e conseguentemente viene confermata la condanna di Parte_1 al pagamento in favore di del 50% delle somme non percepite da quest'ultima per le _1 forniture di gas eseguite al DR erroneamente intestato a a partire dall'1/10/2016. Controparte_2
***
Con il primo motivo di appello incidentale, l'appellante incidentale lamenta l'erroneo _1 rigetto da parte del primo giudice dell'istanza ex art. 210 c.p.c. dalla stessa avanzata al fine di acquisire il contratto di locazione/comodato di , precedente intestataria dell'utenza poi intestata CP_4 erroneamente a , al fine di individuare l'effettivo proprietario dell'immobile di via Controparte_2 Botticellli n. 37 in Torino, gli estremi catastali della ridetta abitazione e quindi consentire la disalimentazione della utenza in oggetto.
La doglianza è inammissibile in quanto inconferente con l'oggetto del giudizio e con l'accertata erronea intestazione della fornitura per cui è causa.
***
Con il terzo motivo di appello incidentale, l'appellante incidentale lamenta l'erronea _1 applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c. e conseguente errato riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 8.000,00 in favore dell'attore in difetto dei Controparte_2 presupposti di legge.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto statuito dal primo giudice, richiamando altresì il precedente giudizio instaurato dal medesimo dinanzi al tribunale di Pisa e conclusosi con la sentenza n. 237/2020, sicuramente CP_2 qualificabile in termine di “molesto” è stato il comportamento serbato da nei confronti del _1
tenendo conto che ha continuativamente emesso fatture di consumi di gas nei CP_2 _1 confronti del nonostante la prova dell'erroneità della intestazione al medesimo del DR in CP_2 oggetto.
Corretta e condivisibile da questa Corte appare inoltre la quantificazione in via equitativa in ragione di
€ 8.000,00 del danno non patrimoniale subito dal Coscrtti, qualificabile in termini di danno esistenziale e, in quanto tale, liquidabile anche in via presuntiva, tenendo conto del lungo protrarsi e della protervia del comportamento di e di tutti i disagi che il danneggiato ha dovuto sopportare nella _1 lunga vicenda sia stragiudiziale e sia giudiziale.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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In conclusione, sono rigettati sia l'appello principale e sia l'appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. pagina 7 di 8 Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e nonché sull'appello incidentale proposto
[...] Controparte_1 Controparte_2 da avverso la sentenza n. 1442/2023 del Tribunale di Bologna, così decide: Controparte_1
-Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.
-Condanna gli appellanti e in solido tra di loro, al pagamento Parte_1 Controparte_1 delle spese del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € Controparte_2 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
-Spese compensate tra e Parte_1 Controparte_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione sia per l'appellante principale e sia per l'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Istruttore dott. Giovan Battista Esposito
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